Maximum ius, maxima iniuria: urbanistica italiana illegittima per la Corte europea

Un momento dell’abbattimento di Punta Perotti, Bari, 2 aprile 2006. Il palazzo si e’ piegato su se stesso in una nuvola di polvere. ANSA / LUCA TURI

di Sergio Brenna.

L’urbanistica italiana illegittima per la corte di (in)giustizia europea: ma si sa la giurisprudenza europea è sovraordinata agli ordinamenti nazionali. Forse anche in questo bisognerà cambiare i rapporti con l’Europa!

La Corte di (In)Giustizia Europea (La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo) con sentenza inappellabile ha disposto il risarcimento dei danni per mancato rispetto dei diritti proprietari a seguito della confisca dei terreni abusivamente edificati a Punta Perotti a Bari, ed altre tre lottizzazioni abusive rispettivamente a Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria). (1)

Eppure, benché arzigogolata da numerosi rimaneggiamenti, la legislazione italiana sembrerebbe chiara. L’ art. 31 del TU Edilizia (2) così recita:

«Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.» (comma 3)

«L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.» (comma 4)

«L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.» (comma 5)

«Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica dim diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.» (comma 6) (3)

«Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.» (comma 7).

L’ Art. 44 d’altro canto ribadisce:

«La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.» (comma 2)

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.» (comma 2-bis)

Ma si sa: la giurisprudenza europea è sovraordinata agli ordinamenti nazionali: si può continuare in questo modo ?

Note

(1) Si leggano per esempio i seguenti articoli: “La Corte europea condanna l’Italia per la confisca di Punta Perotti a Bari. Salvini: «Chiudiamola»”, “Punta Perotti, Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per la confisca dei terreni: «Violata proprietà privata»”

(2) Art.31 “Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”, Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. –>

(2) Per la repressione nelle zone protette si veda l’art. 2 legge n. 426 del 1998).

Tratto da: http://www.eddyburg.it/2018/06/maximum-ius-maxima-iniuria-urbanistica.html

 

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