Alcune nostre osservazioni e proposte in merito all’articolo 10 del Decreto Semplificazioni

Come accaduto recentemente attraverso l’approvazione di alcune leggi regionali (in primis in Piemonte) “cogliendo l’occasione” dell’emergenza sanitaria, anche lo Stato ripropone un rito purtroppo abituale basato su “deroghe” e/o “facilitazioni”, che in alcuni casi hanno nulla o ben poco a che vedere con la stessa emergenza in corso.

Nella fattispecie, perlomeno per gli articoli che si è riusciti ad esaminare, ci si chiede per quale motivo si continuino ad operare singole modifiche/integrazioni al D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e per quale motivo non si possa (o voglia) fare una seria “revisione organica” della Parte I del citato T.U., invece di continuare ad apportare modifiche (sovente scoordinate con l’articolato), con una serie infinita di provvedimenti legislativi che scoraggiano la determinazione al costante pieno aggiornamento anche dei più tenaci operatori del settore.

Nell’articolo 10 viene indicato (come sempre avviene da almeno dieci anni) che le modifiche al D.P.R. 380/2001, sono state apportate “al fine di semplificare ed accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese” (locuzione identica a quella presente all’art. 17 del famigerato “Sblocca Italia” del 2014!!!), nonché “per assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo dei processi di rigenerazione urbana” (!!!).

Quella della “semplificazione” delle procedure edilizie ormai è una “favoletta” a cui non crede più nessuno, basterebbe chiedere a qualsivoglia operatore o professionista pubblico o privato.
A far data dal 2010 ad oggi i primi 26 articoli dei Titoli I, II e III (inerenti le disposizioni generali, i titoli abilitativi edilizi e l’agibilità) del D.P.R. 380/2001, sono stati modificati, o meglio stravolti, da ben 22 provvedimenti!!!

Veramente stiamo toccando il fondo, complicando una volta di più sia gli interventi edilizi che i procedimenti dei vari titoli abilitativi, che fino al marzo 2010 erano abbastanza semplici, definiti e separati, ora risultano particolarmente confusi, con procedimenti che si intrecciano, altri che si suddividono in varie sottospecie ed altri che si sovrappongono o si duplicano!!!

Qui potete scaricare il documento integrale del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio di commento e osservazione al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76.