Non si possono aprire nuove cave nella zona di protezione speciale delle Alpi Apuane

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico odv.

Da anni l’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) cerca di far applicare con trasparenza ed efficacia per le Alpi Apuane il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione” di 18 mesi (art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, che detta criteri minimi di salvaguardia delle Z.P.S.).

La norma di salvaguardia è stata disposta per le zone di protezione speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica per far parte della Rete Natura 2000. E gran parte delle Alpi Apuane rientra – oltre che nel parco naturale regionale delle Alpi Apuane – proprio nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice IT5120015), dove in linea di massima non possono, quindi, essere aperte nuove cave o riaperte quelle dismesse.

In proposito, si deve ricordare che l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, in seguito a precedenti istanze del GrIG (18 ottobre 20183 aprile 20193 dicembre 20193 giugno 202019 giugno 2021) ha comunicato (nota prot. n. 1193 del 30 aprile 2019) quali siano le cave ricadenti nelle ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, con volumetrie estratte autorizzate alla data del 31 marzo 2019.

La risposta è stata chiara:

L’elenco delle cave ricadenti nell’ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera n) del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 è il seguente, a seguito dell’informativa ricevuta dall’ufficio competente:

CAVA PIASTRAMARINA, Comune di Minucciano, PCA n. 2 del 10.04.2017 (valida per 4 anni dalla data di rilascio): volumi complessivi autorizzati 158.140 m3, di cui 53.140 a cielo aperto e 105.000 in sotterraneo (l’estrazione in galleria ricade in buona parte all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

CAVA BORRA LARGA, Comune di Stazzema, PCA n. 5 del 25.03.2014 (valida per 5 anni dalla data di rilascio, in scadenza a fine marzo 2019): volumi complessivi autorizzati 40.000 m3  in sotterraneo (di cui una minima parte ricadenti all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

Si fa presente che il valore delle volumetrie effettivamente estratte non è un dato a disposizione dell’Ente Parco”.

Sono, quindi, solo due le cave escluse dall’applicazione del divieto di apertura di nuova cava o riapertura di quelle dismesse all’interno della zona di protezione speciale (Z.P.S.) che interessa l’area naturale protetta.

La Cava Piastramarina (gestita dalla Cave Focolaccia s.r.l.) è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco di sospensione lavori e riduzione in pristino n. 6 del 28 novembre 2018 per mancata ottemperanza alla “prescrizione relativa alla tutela e salvaguardia della cavità carsica intercettata nel piazzale a quota 1591 m s.l.m.”, nonché è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco di sospensione lavori e riduzione in pristino n. 6 del 5 agosto 2016 per aver effettuato “lavorazioni non consentite” e una “non corretta gestione delle acque di lavorazione con produzione di polveri” e marmettola.

La Cava Borra Larga (gestita dalla Escavazione Arabescato Bianco s.r.l.) è stata oggetto dell’ordinanza Pres. Parco n. 8 del 20 giugno 2017 di sospensione lavori e riduzione in pristino per la “realizzazione di gallerie difformi da quanto autorizzato dal Parco, per complessivi 12.930 mc, dislocate in diverse porzioni del cantiere estrattivo in sotterraneo”.

Bisogna ricordare, infatti, che i piani attuativi dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) sono gli strumenti di pianificazione delle attività estrattive in attuazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico e della legge regionale Toscana n. 65/2014 sul governo del territorio e in tutti i P.A.B.E. deve, quindi, essere prevista l’esclusione di qualsiasi attività estrattiva nella Z.P.S., così come ricordato anche dalla Regione Toscana – Direzione Urbanistica e politiche abitative – Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota prot. n. 207287 del 15 giugno 2020).

Tuttavia, l’indirizzo interpretativo è stato piuttosto ondivago.

Infatti, l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane ha chiesto – con la deliberazione Consiglio direttivo n. 2 del dell’1 marzo 2019 – di ottenere dalla Regione Toscana un’interpretazione di manica larga per l’attività estrattiva in galleria nella Z.P.S.

La Regione Toscana, forte di un discutibilissimo parere (30 luglio 2019) fornito dall’Università degli Studi di Firenze – Dipartimento Scienze Giuridiche al parco naturale regionale delle Alpi Apuane, ha chiesto da tempo specifico avviso in merito alla corretta interpretazione del divieto vigente al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica, non avendone alcun riscontro.

Eppure appare piuttosto evidente che anche le estrazioni in galleria, potendo interessare falde idriche, potendo effettuare scarichi e discariche incontrollati, determinando modifiche morfologiche, possono causare lesioni e degrado all’ambiente tutelato.

Ma alcuni provvedimenti assunti dall’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane lasciano davvero sconcertati.

E’ il caso, per esempio, della Cava Breccia Capraia, in Comune di Massa, gestita dalla G.M.C. s.p.a., di cui già nel 2017 il GrIG chiese il blocco a causa del pesante impatto ambientale.

Infatti, con pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.), valutazione di incidenza e nullaosta n. 5 del 22 febbraio 2022, l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane ha accertato che “il sito oggetto del progetto di coltivazione in esame ricade all’interno dell’area contigua zona di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/1997 e successivamente modificata con L.R. n. 73/2009”. Ha ricordato, inoltre, che “le proprie comunicazioni al proponente e alle amministrazioni interessate del 25.10.2021 n. 4043, del 17.11.2021 n. 4440 e del 15.12.2021 n. 4914, in cui si rilevano difformità tra la documentazione tecnica allegata all’istanza del 2016 e i vincoli presenti nell’area, come di seguito specificato:

1. parte delle gallerie di escavazione oggetto del progetto per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale del 2016 e le relative proroghe, risultano ricadere all’interno della Zona di Protezione Speciale ‘Praterie primarie e secondarie delle Apuane’, dove vige il divieto di escavazione;

2. la carta Piano di coltivazione della Cava Caprara, Tavola sovrapposta con confini Aree Natura 2000 e vincoli – TAV. 11 – 2 novembre 2016, prodotta dal proponente, sulla base della quale è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale del 2016 e le relative proroghe non riporta la corretta posizione delle gallerie di progetto rispetto al contesto territoriale dell’area e ai limiti della Zona di Protezione Speciale ‘Praterie primarie e secondarie delle Apuane’;

3. la pronuncia di compatibilità ambientale n. 15 del 30.12.2016 e le successive proroghe sono state pertanto rilasciate sulla base di una documentazione tecnica non corretta e non corrispondente alla realtà territoriale dell’area e ai relativi vincoli presenti;

4. le controdeduzioni fornite dalla ditta hanno giustificato tale erroneo posizionamento del progetto di coltivazione con lo sfalsamento presente nelle cartografie regionali, tra la carta catastale e la carta tecnica regionale”.

Tuttavia, dopo aver acquisito nuova documentazione dalla Società estrattiva, l’Ente Parco ha proceduto meramente ad “adottare la seguente misura correttiva della pronuncia di compatibilità ambientale n. 15 del 30.12.2016, prorogata con pronuncia di compatibilità ambientale n. 2 del 23.01.2019 e con pronuncia di compatibilità ambientale n. 3 del 31.03.2021”, inibendo, finalmente, l’attività di cava “nelle gallerie ricadenti all’interno della Zona di Protezione Speciale Praterie primarie e secondarie delle Apuane’”.

Cinque anni di attività estrattiva in violazione di legge, ma non si ha notizia dell’adozione di alcun provvedimento di natura sanzionatoria e ripristinatoria.

Il GrIG ha, pertanto, inoltrato una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti, coinvolgendo i Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura, la Regione Toscana, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca, l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, i Carabinieri Forestale, i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, il Comune di Massa e informando per gli aspetti di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa.

Ci si chiede davvero quale sia il ruolo delle amministrazioni pubbliche competenti, se sia quello di proteggere l’ambiente delle Alpi Apuane, già fin troppo massacrato dalle cave di marmo, o quello di favorire l’attività estrattiva senza se e senza ma.

Soprattutto l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane e la Regione Toscana sono chiamate a dare finalmente concretezza ed efficacia alle dichiarazioni inerenti la volontà di riduzione delle aree estrattive del 30% o addirittura del 50% più volte effettuate.

Per esempio, ora si vedrà se davvero il piano integrato del parcorecentemente approvato dal Consiglio direttivo e inviato alla Regione Toscana per la prosecuzione della procedura di approvazione,  prevede o meno la riduzione dell’attività estrattiva e in che misura.

Le Alpi Apuane possono e devono essere salvaguardate, per la difesa dell’ambiente e della stessa identità delle collettività locali.