{"id":10167,"date":"2014-09-17T00:09:06","date_gmt":"2014-09-16T22:09:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=10167"},"modified":"2014-09-17T00:09:06","modified_gmt":"2014-09-16T22:09:06","slug":"lo-sbloccatrivelle-di-matteo-renzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2014\/09\/lo-sbloccatrivelle-di-matteo-renzi\/","title":{"rendered":"Lo &#8220;SbloccaTrivelle&#8221; di Matteo Renzi"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Lo &#8220;Sblocca Italia&#8221; considera di pubblica utilit\u00e0, urgenti e indifferibili per decreto tutti gli interventi per ricerca di petrolio e metano, e per la rigassificazione e lo stoccaggio e il trasporto del gas. Il presidente del Consiglio l&#8217;aveva promessa ai &#8220;comitatini&#8221; ed \u00e8 stato di parola: le maglie della valutazione d&#8217;impatto ambientale sono &#8220;allentate&#8221;. Dubbi, per\u00f2, sulla costituzionalit\u00e0 della norme.<\/strong><\/h3>\n<h4><em><strong><a href=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/trivelleditalia.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-10171\" style=\"margin-right: 15px;\" alt=\"trivelleditalia\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/trivelleditalia-189x300.jpg\" width=\"189\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/trivelleditalia-189x300.jpg 189w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/trivelleditalia.jpg 394w\" sizes=\"auto, (max-width: 189px) 100vw, 189px\" \/><\/a>L&#8217;analisi di Pietro Dommarco, autore di &#8220;Trivelle d&#8217;Italia&#8221;<br \/>\n(da <a href=\"http:\/\/www.altreconomia.it\/site\/fr_contenuto_detail.php?intId=4816\" target=\"_blank\">Altreconomia<\/a>)<\/strong><\/em><\/h4>\n<p><strong>Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (la n.212\/2014) del decreto legge n.133 del 12 settembre 2014 -meglio conosciuto come \u201cSblocca Italia\u201d- il governo italiano ha deciso di fare un grosso favore alle compagnie petrolifere, attribuendo alle attivit\u00e0 di rigassificazione e trasporto del gas in Italia e in Europa e a quelle di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo del gas, \u201ccarattere di interesse strategico [\u2026] di pubblica utilit\u00e0, urgenti e indifferibili\u201d. <\/strong><\/p>\n<p><strong>Infatti, gli articoli 36, 37 e 38 del capo IX riguardante \u201cMisure urgenti in materia di energia\u201d, pi\u00f9 di ogni altra norma del settore upstream, sono stati scritti appositamente, ed in maniera stringente, per favorire la categoria.<\/strong> In un colpo solo sono state risolte tutte le paure delle multinazionali del petrolio e del gas: tempi lunghi per l&#8217;approvazione dei progetti, impedimenti ed opposizioni dei territori, lentissimo ritorno degli investimenti ed insostenibilit\u00e0 di infrastrutture dai costi elevati e scarsamente redditizi.<strong> In sostanza, lo \u201cSblocca Italia\u201d ha come obiettivo il raddoppio delle estrazioni nazionali di idrocarburi<\/strong> -sulla falsa riga della Strategia energetica nazionale (Sen) varata dal governo Monti-, affermazione del proprio potere decisorio su tutti i progetti energetici considerati strategici &#8211; sulla falsa riga della modifica dell&#8217;articolo 117 della Costituzione, contenuto nel del Titolo V, oggi impantanatosi tra contrattazioni politiche e possibile incostituzionalit\u00e0 dovuta alla prevista applicazione della clausola di supremazia in esso inserita -, nonch\u00e9 l&#8217;aumento delle entrate fiscali dello Stato.<\/p>\n<h2><strong>L\u2019esclusione controllata delle royalties dal Patto di Stabilit\u00e0 in cambio dell\u2019aumento delle attivit\u00e0 petrolifere.<\/strong><\/h2>\n<p>Il tentativo di svincolare dal Patto di Stabilit\u00e0 interno le royalties incassate dalle regioni dove sono in atto attivit\u00e0 di estrazione di idrocarburi \u00e8 partito dalla Regione Basilicata. Infatti, con Legge Regionale n.17 dell\u201911 luglio 2014, recante \u201cMisure urgenti concernenti il Patto di Stabilit\u00e0 interno\u201d il governatore lucano, Marcello Pittella, ha perseguito la strada della \u201csussistenza\u201d, cercando di utilizzare liberamente per la spesa corrente, e senza vincoli, gli introiti petroliferi. Una legge che lo Stato ha deciso di impugnare il 10 settembre 2014 e che il governo Renzi ha pensato di riportare nell\u2019impianto dello \u201cSblocca Italia\u201d regolamentandola con l\u2019articolo 36 ed a proprio vantaggio. Infatti, prevede l\u2019esclusione dal Patto di Stabilit\u00e0 delle sole \u201cspese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell\u2019occupazione e delle attivit\u00e0 economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonch\u00e9 per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno\u201c. In sostanza un impegno di \u201cautofinanziamento\u201d deducibile dalle somme del Patto di Stabilit\u00e0, ma solo relativo a trasferimenti in royalties riguardanti l\u2019aumento delle produzioni di idrocarburi e per soli 4 anni (dal 2015 al 2018), comunque vincolati a successivi decreti dei ministeri competenti -da emanare entro il 31 luglio di ogni anno- e da investire anche nel settore petrolifero. Al momento, la Basilicata ottiene -in deroga- 50 milioni di euro sulle produzioni dell\u2019anno corrente.<\/p>\n<h2><strong>Trivelle, stoccaggi, rigassificatori e gasdotti. Come commissariare le Regioni.<\/strong><\/h2>\n<p>Se l\u2019articolo 37 dispone misure urgenti per l\u2019approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, attribuendo carattere strategico a tutti gasdotti nazionali ed internazionali, come il Tap (Trans adriatic pipeline), localizzati nel nostro Paese -nonch\u00e9 ai porti interessati da opere strettamente collegate allo sviluppo di progetti energetici strategici, come potrebbe essere Taranto con Tempa Rossa-, l\u2019articolo 38 \u00e8 una vera e propria rivoluzione, accolta positivamente da Federpetroli (Federazione internazionale del settore petrolifero) ed Assomineraria (Associazione mineraria italiana per l\u2019industria mineraria e petrolifera). E non poteva essere altrimenti, perch\u00e9 vengono riportate in capo ai ministeri competenti le autorizzazioni ambientali per le concessioni offshore, mentre per quelle in terraferma si fa riferimento a generiche \u201cintese\u201d -in odore di illegittimit\u00e0- con le Regioni interessate, tutte in seno ad un titolo concessorio unico (concesso dal ministero dello Sviluppo economico). Per le procedure di Valutazione d\u2019impatto ambientale (Via) relative ad istanze di ricerca, permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, invece, la competenza passa al ministero dell\u2019Ambiente e non pi\u00f9 alle Regioni. L\u2019obiettivo \u00e8 snellire il tempo delle autorizzazioni ed evitare impedimenti dai territori. Una modifica che potrebbe sconvolgere in breve tempo l\u2019elenco delle istruttorie in corso perch\u00e9 -da una parte- lo \u201cSblocca Italia\u201d fissa la data del 31 dicembre 2014 come termine ultimo entro il quale gli Enti locali devono chiudere i procedimenti Via aperti, pena il trasferimento degli stessi al ministero dell\u2019Ambiente, e -dall\u2019altra- offre la possibilit\u00e0 alle compagnie di richiedere l\u2019assoggettamento al titolo concessorio unico delle istruttorie in corso. Sullo sfondo, agevolazioni economiche per nuovi investimenti -come quelli nel settore degli stoccaggi- e possibilit\u00e0 di porre il vincolo preordinato all\u2019esproprio dei beni e dare effetto di variante urbanistica, dove necessario, alle autorizzazioni.<\/p>\n<h2><strong>Paradiso per petrolieri.<\/strong><\/h2>\n<p>Lo \u201cSblocca Italia\u201d -che entro 2 mesi dovrebbe essere riconvertito il legge- potrebbe avere effetti immediati sui progetti in corso di valutazione presso le regioni, per la terraferma e per il mare. Tutte, nessuna esclusa, con la Basilicata al primo posto, seguita dalla Sicilia e, pertanto, dal possibile coinvolgimento delle Regioni a Statuto Speciale. Attualmente, sono circa un centinaio i progetti in corso di valutazione ambientale, tra permessi di ricerca, concessioni e stoccaggi. Se dovessero andare tutti in porto, magari in deroga ai poteri statali, la terra ed il mare delle regioni italiani potrebbero veder aumentare l\u2019incidenza delle attivit\u00e0 petrolifere sul proprio territorio, con percentuali preoccupanti: la Basilicata passerebbe da un 35% di territorio interessato ad un 64%, la Puglia dal 7% al 12%, la Sicilia dal 17% al 37%, la Calabria dal 7% al 14%, la Campania dal 6% al 14%, il Molise dal 26% all\u201986%, l\u2019Abruzzo dal 26% all\u201986%, il Lazio dal 19% al 33%, le Marche dal 22% al 26%, la Toscana dal 16% al 19%, l\u2019Emilia Romagna dal 44% al 70%, il Veneto dal 4% al 17%, la Lombardia dal 20% al 38% e il Piemonte dall\u20198% al 16%.<\/p>\n<p>____________________<\/p>\n<h2><strong>INTERVISTA AL COSTITUZIONALISTA ENZO DI SALVATORE<\/strong><\/h2>\n<h4><em><strong>Per capire di pi\u00f9 sul decreto \u201cSblocca Italia\u201d abbiamo interpellato il costituzionalista Enzo Di Salvatore, professore di Diritto costituzionale italiano e comparato presso la Facolt\u00e0 di Giurisprudenza di Teramo, docente presso il Master di Diritto dell\u2019Ambiente della Facolt\u00e0 di Giurisprudenza dell\u2019Universit\u00e0 di Roma \u201cLa Sapienza\u201d.\u2028\u2028<\/strong><\/em><\/h4>\n<h3><strong>Sblocca Italia. Trivelle in mare e trivelle in terraferma. Come valuta le modifiche apportate dal decreto alla normativa vigente?<\/strong><\/h3>\n<p><em><strong><\/strong><\/em>Per molti aspetti, il testo del Governo non \u00e8 affatto cristallino e resta discutibile la scelta di fondo di qualificare ogni attivit\u00e0 e ogni impianto di interesse strategico, indifferibile e urgente. A mio parere, i problemi che il decreto pone in materia sono comunque di gran lunga superiori alle soluzioni che pretende di offrire. Una prima questione riguarda le royalties e l\u2019allentamento del patto di stabilit\u00e0 interno. A tal proposito rilevano gli articoli 4, comma 6, e 36. In via generale, l\u2019art. 4, comma 5, prevede che siano esclusi dai vincoli del patto di stabilit\u00e0 i pagamenti effettuati dagli Enti territoriali dopo l\u2019entrata in vigore del decreto. Deve trattarsi di pagamenti relativi a debiti che gli Enti abbiano contratto prima del 2013. Questa esclusione opera per 200 milioni in relazione al 2014 e per 100 milioni in relazione al 2015. Ora, il comma 6 dell\u2019articolo 4 stabilisce che dei 200 milioni previsti, 50 siano riservati ai pagamenti dei debiti delle Regioni che beneficiano di entrate derivanti da royalties per un importo superiore di 100 milioni di euro: \u00e8 evidente che si tratti di una norma dettata in favore della Regione Basilicata. Per l\u2019anno 2014, questo importo si riferisce solo ai pagamenti effettuati dopo il 12 settembre 2014. Esso per\u00f2 non riguarda i Comuni. Per questi, infatti, si applica la \u201cregola\u201d generale del comma 5 dell\u2019art. 4. Ulteriori norme sono quindi ricavabili dall\u2019art. 36. Qui si legge che gli importi esclusi dal patto di stabilit\u00e0 interno saranno determinati annualmente dal Ministro dello Sviluppo Economico. Essi si riferiscono solo a quattro anni (2015, 2016, 2017, 2018) e hanno ad oggetto solo la differenza tra quanto prodotto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e quanto prodotto nell\u2019anno 2013. A patto, ovviamente, che vi sia stato un incremento della produzione e a condizione che le spese siano sostenute per interventi a favore della crescita economica. Al di fuori di questi casi, l\u2019importo relativo all\u2019esclusione delle spese dal patto di stabilit\u00e0 -sempre collegato all\u2019utilizzo delle royalties- sar\u00e0 determinato dalla legge di stabilit\u00e0 per il 2015. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. Detto questo, si pu\u00f2 pensare che l\u2019intera problematica possa appiattirsi intorno alle deroghe al patto di stabilit\u00e0 interno? Il decreto-legge \u2013 come si vede \u2013 non prevede n\u00e9 un aumento delle royalties n\u00e9 un aumento (o un diverso impiego) dell\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 (IRES), versata dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.<\/p>\n<h3><strong>Come la mettiamo con le Regioni a Statuto speciale? Rientrano nello Sblocca Italia? Quali sono i dubbi in questo senso?<\/strong><\/h3>\n<p>Ci sono almeno due considerazioni che fanno pensare che il decreto si applichi anche alle Regioni a Statuto speciale. Per quanto riguarda gli idrocarburi, anzitutto la circostanza che l\u2019art. 38 discorra testualmente di Regioni e di Province autonome di Trento e Bolzano: questo dovrebbe voler dire che la nuova disciplina si applica a tutte le Regioni. In secondo luogo, il fatto che la materia energia \u2013 come la stessa Corte costituzionale ha pi\u00f9 volte chiarito \u2013 si aggiunge agli elenchi delle materie presenti negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, applicandosi per queste la c.d. \u201cclausola di maggior favore\u201d. Secondo quanto previsto dall\u2019art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, fino all\u2019adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della riforma costituzionale del 2001 \u2013 dunque, anche quelle relative al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni \u2013 si applicano non solo alle Regioni ordinarie, ma, nelle parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u00f9 ampie rispetto a quelle gi\u00e0 attribuite dai rispettivi Statuti, anche alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Poich\u00e9 nei rispettivi Statuti non risulta considerata la materia energetica, ne deriva che anche questa sia attribuita alla competenza delle Regioni ad autonomia speciale. Con la conseguenza ulteriore, per\u00f2, che ad esse \u2013 secondo quanto ritiene la Corte costituzionale \u2013 risultano applicabili anche i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Vero \u00e8 che un decreto-legge prescinde (o dovrebbe prescindere) dal riparto della competenza legislativa effettuato in Costituzione, in quanto la sua adozione presuppone la necessit\u00e0 e l\u2019urgenza dell\u2019intervento del Governo, ma questo non toglie che, una volta convertito in legge, resti \u201cperfezionata\u201d l\u2019invasione della sfera di competenza regionale da parte della legge dello Stato. Su questo mi fermo per\u00f2 qui perch\u00e9 altrimenti il discorso ci porterebbe troppo lontano.<\/p>\n<h3><strong>Ha parlato di illegittimit\u00e0. Per quale passaggio del decreto?<\/strong><\/h3>\n<p>I dubbi sono molti: la previsione di un \u201ctitolo concessorio unico\u201d in luogo di due titoli distinti (permesso di ricerca e concessione di coltivazione); l\u2019estromissione degli Enti locali dal procedimento amministrativo che porta al rilascio del \u201ctitolo concessorio unico\u201d; il fatto che l\u2019intesa della Regione sia considerata dal decreto \u2013 pi\u00f9 di quanto non sia accaduto finora \u2013 come un atto interno al procedimento amministrativo. I dubbi che la previsione del titolo concessorio unico solleva riguardano il diritto di propriet\u00e0 dei privati (art. 42 Cost.). La disciplina dei beni del sottosuolo si \u00e8 sempre informata alla concezione fondiaria della propriet\u00e0. Gi\u00e0 il codice civile del 1865 stabiliva che chi ha la propriet\u00e0 del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di tutto ci\u00f2 che si trovi sopra e sotto la superficie. Secondo questa concezione, confermata dal codice civile del 1942 tuttora vigente, il sottosuolo appartiene al proprietario del fondo fino a quando il giacimento minerario non sia scoperto (e ne sia dichiarata la coltivabilit\u00e0). Solo a partire da questo momento si ha l\u2019acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile dello Stato. \u00c8 a quel punto che lo Stato pu\u00f2 dare il giacimento in concessione. In questa prospettiva, il permesso di ricerca si configura come un limite al godimento della propriet\u00e0, mentre la concessione \u00e8 costitutiva di nuove capacit\u00e0, poteri e diritti che altrimenti non si avrebbero. Vero \u00e8 che la Costituzione, all\u2019art. 42, ammette che la propriet\u00e0 privata possa essere espropriata, ma solo per motivi di interesse generale e salvo indennizzo. Nel caso del rilascio del titolo unico, mancherebbe la dimostrazione dell\u2019utilit\u00e0 generale, non essendo ancora stato scoperto il giacimento. Per questo, nonostante si cerchi di mantenere distinta la fase della ricerca da quella dell\u2019estrazione, la previsione di un titolo unico, che entrambi i \u201cmomenti\u201d riunisce, getta un\u2019ombra sulla legittimit\u00e0 di una scelta siffatta. Tra l\u2019altro, il titolo unico dovr\u00e0 contenere sin dalla fase della ricerca persino il vincolo preordinato all\u2019esproprio. Una follia se dovessimo prendere sul serio quanto scritto sul decreto. Resta infine un dubbio anche di compatibilit\u00e0 del decreto con il diritto dell\u2019Unione europea, non solo in relazione alle norme sulla concorrenza, ma anche in relazione al fatto che la normativa dell\u2019Unione mantiene distinte le due fasi. Un secondo problema riguarda la partecipazione degli Enti locali al procedimento. La legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto loro questo diritto. Successivamente la legge n. 99 del 2009 ha limitato la partecipazione degli Enti locali al procedimento finalizzato al rilascio dell\u2019autorizzazione al pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attivit\u00e0 di perforazione. Ora il decreto sblocca Italia non fa pi\u00f9 menzione degli Enti locali. Colgo l\u2019occasione per ricordare che dinanzi al TAR Lazio pende un ricorso avverso un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, che verr\u00e0 discusso il 27 novembre prossimo. Con il ricorso si chiede al TAR -seppure in via subordinata- di sollevare la questione di legittimit\u00e0 costituzionale della legge n. 99 del 2009, per violazione del principio di leale collaborazione. Un ultimo dubbio di legittimit\u00e0 concerne, infine, il rilascio dell\u2019intesa da parte della Regione e, cio\u00e8, il fatto che il decreto del Governo sembrerebbe richiedere che l\u2019intesa venga rilasciata in conferenza di servizi. Per la verit\u00e0 questa possibilit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 contemplata da tempo, ma nella prassi le singole Regioni hanno sempre rilasciato o negato l\u2019intesa con un atto ad hoc, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto-legge, invece, parla di \u201capposita\u201d conferenza di servizi (oltre tutto, in altra sua parte detta una nuova disciplina dell\u2019efficacia degli atti di assenso che devono trovare espressione in seno alla conferenza). Questa previsione forse \u00e8 dettata da esigenze di celerit\u00e0, atteso che il procedimento deve concludersi entro 180 giorni (suppongo a partire dall\u2019istanza presentata dalla societ\u00e0 petrolifera). Ma se cos\u00ec fosse, la disposizione sarebbe certamente illegittima, in quanto tende a considerare la partecipazione della Regione al procedimento alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica, chiamata a rilasciare un semplice nulla osta o una mera autorizzazione. L\u2019intesa della Regione si configura, invece, come atto \u201cpolitico\u201d, non come atto amministrativo, in quanto si giustifica quale compensazione alla perdita di competenza della Regione dovuta all\u2019attrazione in capo allo Stato della stessa per esigenze di carattere unitario. Basta leggere quello che ha stabilito al riguardo la Corte costituzionale con le sentenze n. 482 del 1991 e n. 283 del 2005: la Regione ha diritto di partecipare alle decisioni assunte in sede statale con l\u2019intesa e, in caso di mancato accordo con lo Stato, potrebbe portare all\u2019attenzione della stessa Corte il problema, provocando un conflitto di attribuzione. Ma questo presuppone che l\u2019atto della Regione conservi intatta la sua autonomia: se, invece, la Regione si esprimer\u00e0 in conferenza, l\u2019atto sar\u00e0 imputato alla conferenza e non alla Regione.<\/p>\n<h3><strong>In che modo lo \u201cSblocca Italia\u201d incide sulle trivellazioni in mare?<\/strong><\/h3>\n<p>Il decreto sembra dare il via libera alle attivit\u00e0 petrolifere nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, attraverso una previsione che, solo apparentemente, pare dettata da ragioni di tutela ambientale. Questa conclusione la si trae dal fatto che la procedura disciplinata all\u2019art. 38, comma 9, si applica \u201cai titoli minerari (dunque gi\u00e0 rilasciati) e (anche) ai procedimenti di conferimento\u201d, ricadenti nelle aree di cui all\u2019articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991, che sono, appunto, relative, oltre al Golfo di Venezia, al Golfo di Napoli, al Golfo di Salerno e alle Isole Egadi. C\u2019\u00e8 poi il comma 10 dell\u2019art. 38. Esso \u00e8 relativo alle risorse nazionali di idrocarburi in mare \u201clocalizzate in ambiti posti in prossimit\u00e0 delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di ricerca e coltivazione di idrocarburi\u201d (cosa si intenda, per\u00f2, con \u201cprossimit\u00e0\u201d non \u00e8 affatto chiaro). Con questa previsione si finisce per derogare al divieto di esercizio di nuove attivit\u00e0 in mare, che ricadano entro le 12 miglia marine dalla costa. Individuate tali risorse, il Ministero dello Sviluppo Economico pu\u00f2, infatti, autorizzare per massimo cinque anni (prorogabili per altri cinque) progetti \u201csperimentali\u201d di coltivazione di giacimenti di idrocarburi.<\/p>\n<h3><strong>Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA), il decreto cambia qualcosa?<\/strong><\/h3>\n<p>Il decreto prevede che la VIA sulle attivit\u00e0 di perforazione e di realizzazione degli impianti dovr\u00e0 concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande e che ci\u00f2 trover\u00e0 applicazione anche ai procedimenti in corso se le compagnie petrolifere lo richiederanno entro novanta giorni dall\u2019entrata in vigore dello \u201cSblocca Italia\u201d. Occorrer\u00e0 per\u00f2 attendere che sia varato il nuovo \u201cdisciplinare tipo\u201d del Ministero dello Sviluppo Economico per capire in che modo saranno conferiti i nuovi titoli e in che modo si eserciteranno concretamente le attivit\u00e0 relative.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo &#8220;Sblocca Italia&#8221; considera di pubblica utilit\u00e0, urgenti e indifferibili per decreto tutti gli interventi per ricerca di petrolio e metano, e per la rigassificazione [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":10169,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[260,43,720],"tags":[],"class_list":["post-10167","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-inquinamento","category-leggi-e-piani-regolatori","category-petrolio-gas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10167\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}