{"id":10546,"date":"2015-02-13T00:28:22","date_gmt":"2015-02-12T23:28:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=10546"},"modified":"2015-02-13T00:28:22","modified_gmt":"2015-02-12T23:28:22","slug":"secondo-il-t-a-r-campania-i-piani-paesistici-prevalgono-su-tutti-gli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2015\/02\/secondo-il-t-a-r-campania-i-piani-paesistici-prevalgono-su-tutti-gli-strumenti-di-pianificazione-urbanistica\/","title":{"rendered":"Secondo il T.A.R. Campania i piani paesistici prevalgono su tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica"},"content":{"rendered":"<h3><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-10547\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/SIP_torrentemugnone.jpg\" alt=\"OLYMPUS DIGITAL CAMERA\" width=\"640\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/SIP_torrentemugnone.jpg 640w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/SIP_torrentemugnone-300x136.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/h3>\n<h3><strong>Importante conferma dell\u2019autorevole linea interpretativa giurisprudenziale che vede i piani paesistici o piani territoriali paesistici (strumenti equipollenti a livello giuridico) quali pi\u00f9 importanti strumenti di pianificazione ambientale e territoriale.<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Il T.A.R. Campania<\/strong>, con sentenza sede Napoli, Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 5186, <strong>ha ribadito che i vede i piani paesistici o piani territoriali paesistici prevalgono su tutti gli strumenti di pianificazione di tipo urbanistico (P.U.C., P.R.G., ecc.) e possono imporre limiti di carattere generale e puntuali prescrizioni immediatamente precettive per la tutela di valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>Gruppo d\u2019Intervento Giuridico onlus<\/em><\/p>\n<p>\u00a0___________________________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 5186, del 8 ottobre 2014<\/strong><br \/>\n<em><strong>Beni ambientali. Piani territoriali paesistici e sviluppo armonioso del territorio<\/strong><\/em><\/p>\n<p>I Piani territoriali paesistici, concorrono come gli altri strumenti urbanistici, ad introdurre prescrizioni per un armonioso sviluppo di intere zone che si vogliono tutelare per la particolarit\u00e0 ed unicit\u00e0 della loro bellezza, assolvendo dunque appieno una funzione anche urbanistica. I piani territoriali paesistici sono strumenti di disciplina di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all\u2019art. 9 cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)<\/p>\n<p>*******************************************<\/p>\n<p>05186\/2014 REG. PROV. COLL.<\/p>\n<p>05551\/2006 REG. RIC.<\/p>\n<p>Stemma Repubblica Italiana<\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<\/p>\n<p>(Sezione Sesta)<\/p>\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso numero di registro generale 5551 del 2006, proposto da:<br \/>\nAnna Carannante, rappresentata e difesa dall\u2019avv. Francesco Cinque, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio n. 14;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro \u2013 tempore, non costituito in giudizio;<\/p>\n<p>per l\u2019annullamento<\/p>\n<p>1) del provvedimento prot. 0011288 dell\u201911 maggio 2006, notificato il 18 maggio 2006, con cui il Responsabile del Settore XI del Comune di Bacoli comunicava alla ricorrente (recte disponeva) il rigetto dell\u2019istanza prot. n. 10446 del 31 maggio 2004 volta a ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;<\/p>\n<p>2) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente;<\/p>\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n<p>Viste le memorie difensive;<\/p>\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n<p>Relatore nell\u2019udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<\/p>\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<\/p>\n<p>FATTO<\/p>\n<p>Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento (n. 0011288 dell\u201911 maggio 2006) con cui il Comune di Bacoli ha respinto la richiesta di condono edilizio (n. 10446 del 31 maggio 2004) presentata ai sensi della legge 326\/2003 ed avente ad oggetto una \u201cstruttura prefabbricata con copertura a falde, posta a cm. 80 dal piano di campagna avente superficie complessiva di mq. 89,31 ed il volume di mc. 370,57\u201d abusivamente realizzata alla via Torre di Cappella n. 47(ex 57).<\/p>\n<p>Tanto in ragione del rilevato contrasto delle dette opere con il PTP dei Campi Flegrei (articoli 11, 12 e 13 delle norme di attuazione), che non consente l\u2019incremento dei volumi esistenti.<\/p>\n<p>A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<\/p>\n<p>Il Comune intimato non si \u00e8 costituito in giudizio.<\/p>\n<p>Con memoria depositata in data 9 luglio 2014 la ricorrente ha insistito per l\u2019accoglimento del gravame.<\/p>\n<p>All\u2019udienza pubblica del 24 settembre 2014 il ricorso \u00e8 stato trattenuto in decisione.<\/p>\n<p>DIRITTO<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 infondato e, pertanto, deve essere respinto.<\/p>\n<p>Oggetto della presente controversia \u00e8 il provvedimento con il quale il Comune di Bacoli ha rigettato l\u2019istanza di condono edilizio n. 10446 del 31 maggio 2004 presentata ai sensi della legge 326\/2003 ed avente ad oggetto una \u201cstruttura prefabbricata con copertura a falde, posta a cm. 80 dal piano di campagna avente superficie complessiva di mq. 89,31 ed il volume di mc. 370,57\u201d abusivamente realizzata alla via Torre di Cappella n. 47 (ex 57).<\/p>\n<p>Tanto premesso va, anzitutto, disattesa la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento (articoli 7 e 10 bis della legge n. 241\/1990).<\/p>\n<p>L\u2019infondatezza della censura in esame discende, invero, come gi\u00e0 ripetutamente affermato da questa Sezione (cfr., tra le tante, sentenze n. 1847 del 30 marzo 2011 e n. 8776 del 25 maggio 2010) e dal giudice d\u2019appello (cfr. Cons. Stato, sezione quarta, 5 marzo 2010, n. 1277), dalla ineluttabilit\u00e0 delle determinazioni assunte con il provvedimento impugnato, anche a cagione dell\u2019assenza \u2013 come di seguito meglio evidenziato \u2013 di specifici e rilevanti profili di contestazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento giustificativo, sicch\u00e8 alcuna alternativa sul piano decisionale si poneva all\u2019Amministrazione procedente.<\/p>\n<p>Dirimente in senso ostativo alle pretese attoree si rivelano, pertanto, le previsioni di cui all\u2019art. 21 octies della legge 241\/1990, secondo cui \u201cnon \u00e8 annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non \u00e8 comunque annullabile per mancata comunicazione dell\u2019avvio del procedimento qualora l\u2019amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato\u201d.<\/p>\n<p>Allo stesso modo deve ritenersi immune dalle censure attoree l\u2019ordito motivazionale in cui impinge il provvedimento impugnato, manifestamente idoneo ad evidenziare le ragioni dell\u2019opposto diniego.<\/p>\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, la funzione che assolve la motivazione del provvedimento amministrativo consiste giustappunto nel consentire al cittadino la ricostruzione dell\u2019iter logico \u2013 giuridico attraverso cui l\u2019amministrazione si \u00e8 determinata ad adottare un determinato provvedimento, cos\u00ec da porlo nella condizione di controllare il corretto esercizio del potere amministrativo e di far valere eventualmente nelle opportune sedi, giustiziali o giurisdizionali, le proprie ragioni.<\/p>\n<p>Orbene, ad una piana lettura del provvedimento impugnato, emerge con particolare nitore che le specifiche informazioni veicolate nel corpo dell\u2019atto finale sono ampiamente idonee a dar conto della traiettoria argomentativa seguita dall\u2019Autorit\u00e0 procedente, la quale ha individuato le ragioni ostative alla rivendicata sanatoria nell\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019opera, realizzata in area sottoposta a vincolo ambientale ai sensi del d.m. 15.12.1959, con il PTP (artt. 11, 12 e 13 delle norme di attuazione). In nessuna delle zone disciplinate dai predetti articoli (zona PI \u201cProtezione Integrale, art. 11 \u2013 zona PIR \u201cProtezione Integrale con Restauro Paesistico \u2013 Ambientale\u201d, art. 12 \u2013 zona RUA \u201cRecupero urbanistico edilizio e Restauro Paesistico ambientale\u201d, art. 13) \u00e8 ammesso l\u2019incremento dei volumi cos\u00ec come realizzati dall\u2019interessata. In particolare, le disposizioni di cui all\u2019art. 12 delle norme di attuazione invocate dalla ricorrente nella memoria da ultimo depositata, consentono la realizzazione in zona PIR di nuovi volumi (nel limite dell\u2019indice fondiario massimo dello 0,03 m.c.\/m.q.) unicamente su \u201csuolo agricolo totalmente inedificato\u201d ed esclusivamente da parte di \u201cproprietari coltivatori diretti\u201d, nonch\u00e9 di \u201caffittuari o mezzadri coltivatori diretti\u201d ossia in ipotesi che non ricorrono nella fattispecie (del resto nulla viene allegato al riguardo).<\/p>\n<p>Il divisato contrasto delle opere realizzate con il regime urbanistico dell\u2019area assume, invero, rilievo assorbente, avendo il legislatore introdotto una disciplina (art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003) \u2013 pi\u00f9 restrittiva rispetto a quelle precedenti \u2013 che in presenza di abusi realizzati in zone vincolate richiede il requisito aggiuntivo della conformit\u00e0 urbanistica delle opere realizzate in assenza o in difformit\u00e0 dal prescritto titolo abilitativo.<\/p>\n<p>L\u2019art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 esclude, infatti, dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonch\u00e9 dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l\u2019esclusione a due condizioni costituite: a) dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell\u2019esecuzione delle opere abusive; b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformit\u00e0 del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.<\/p>\n<p>Da tale ricostruzione emerge un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite: a) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell\u2019imposizione dei vincoli; b) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, bench\u00e9 non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Deve quindi ritenersi che la novit\u00e0 sostanziale della suddetta previsione normativa sia costituita proprio dall\u2019inserimento del requisito della conformit\u00e0 urbanistica all\u2019interno della fattispecie del condono edilizio (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 164).<\/p>\n<p>Quanto all\u2019ambito operativo della disposizione in argomento \u2013 secondo la prevalente giurisprudenza \u2013 non occorre che i vincoli de quibus siano imposti su singoli immobili per effetto di un provvedimento puntuale, perch\u00e9 il generico riferimento ai \u201cvincoli imposti \u2026 a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici\u201d induce piuttosto a ritenere che il legislatore abbia optato per una pi\u00f9 rigida tutela di beni sensibili che comprende anche quelli genericamente attinti da vincoli paesistici (cfr. da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011, n. 164; T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, n. 1690\/2007 cit.; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 16 marzo 2006, n. 3043).<\/p>\n<p>Orbene, avuto riguardo al caso di specie, alcun elemento istruttorio consente di suffragare una tempistica di realizzazione dell\u2019opera contestata in epoca antecedente all\u2019imposizione del vincolo, circostanza questa espressamente negata nell\u2019impugnato provvedimento e, peraltro, nemmeno dedotta nel ricorso.<\/p>\n<p>Del pari, nel corpo del provvedimento impugnato, risulta chiaramente delineato, come gi\u00e0 sopra evidenziato, il contrasto delle opere medesime con il regime urbanistico dell\u2019area.<\/p>\n<p>Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, deve rilevarsi che i Piani territoriali paesistici, concorrono come gli altri strumenti urbanistici, ad introdurre prescrizioni per un armonioso sviluppo di intere zone che si vogliono tutelare per la particolarit\u00e0 ed unicit\u00e0 della loro bellezza, assolvendo dunque appieno una funzione anche urbanistica.<\/p>\n<p>Come noto, i P.t.p. gi\u00e0 previsti dall\u2019articolo 5 della legge n. 1497\/1939 , sono stati ulteriormente valorizzati dalla legge Galasso n.431\/1985 ( che ha espressamente assimilato nella funzione regolatoria i Piani paesistici ai Piani Territoriali di Coordinamento recanti specifiche considerazioni dei valori paesistici ambientali), fino ad assumere una natura composita ed un contenuto complesso nell\u2019attuale assetto normativo, quale delineato dagli articoli 143 e ss. del d.Lgs. 22.1.2004 n. 42, all\u2019interno del quale l\u2019ampia ed articolata funzione regolatoria da essi assolta resta presidiata dal principio cd. di prevalenza.<\/p>\n<p>I piani territoriali paesistici infatti, sono strumenti di disciplina di uso e valorizzazione dei territori assoggettati a vincoli paesaggistici che, in attuazione del principio fondamentale di cui all\u2019art. 9 cost., prevalgono sui piani regolatori generali e sugli altri strumenti urbanistici e possono certamente imporre limitazioni di carattere generale, ovvero puntuali prescrizioni, con efficacia immediatamente precettiva a carico dei proprietari, quando siano ravvisate ragioni di tutela dei valori paesaggistici, di cui i piani stessi debbono articolare la disciplina.(C.d.S. sez. VI 23.2.2011 n.1114). All\u2019interno del descritto quadro di riferimento non pu\u00f2, dunque, essere revocata in dubbio la chiara attitudine delle disposizioni contenute nei piani territoriali paesistici \u2013 e nella specie il PTP dei Campi Flegrei \u2013 ad assurgere a parametro di riferimento ai fini della valutazione di compatibilit\u00e0 richiesta dal comma 27 lettera d) dell\u2019articolo 32 sopra citato.<\/p>\n<p>Quanto alla avvenuta presentazione della domanda di sanatoria ambientale ai sensi della legge n. 308 del 2004 questo Tribunale ha chiarito in numerose occasioni che tale condono soffre gli stessi limiti di cui al d.l. n. 269\/2003 cossicch\u00e8 con possono ritenersi sanabili, secondo il disposto dell\u2019art. 32, comma 27, lett. d) di tale decreto, gli abusi edilizi ricadenti in aree sottoposte a vincoli paesistici istituiti in epoca anteriore all\u2019esecuzione delle opere e costituenti interventi non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesistici (cfr. questa Sezione 12 novembre 2010, n. 24017, 8 marzo 2011, n. 1345 e sez. IV 3 gennaio 2013, n. 90). Per quanto riguarda il motivo concernente la mancata acquisizione del parere della commissione edilizia integrata va ribadito, da un lato, che tale parere non \u00e8 necessario (ma, al pi\u00f9, facoltativo) nell\u2019ambito delle procedure condonistiche, connotate da una spiccata specialit\u00e0 rispetto a quelle ordinarie di concessione del titolo edilizio (Consiglio Stato , sez. IV, 03 agosto 2010 , n. 5156) e, dall\u2019altro, che, comunque, il parere non occorre qualora ci si limiti a operare delle valutazioni giuridiche e non tecniche (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2008 , n. 195), com\u2019\u00e8 avvenuto nel caso di specie, poich\u00e9 il rigetto del condono \u00e8 fondato sul presupposto oggettivo dell\u2019incompatibilit\u00e0 del manufatto abusivo con gli strumenti urbanistici vigenti.<\/p>\n<p>Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.<\/p>\n<p>In ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Bacoli nulla \u00e8 dovuto per le spese di giudizio.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<\/p>\n<p>Nulla spese.<\/p>\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\u2019autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l\u2019intervento dei magistrati:<\/p>\n<p>Renzo Conti, Presidente<\/p>\n<p>Umberto Maiello, Consigliere<\/p>\n<p>Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Importante conferma dell\u2019autorevole linea interpretativa giurisprudenziale che vede i piani paesistici o piani territoriali paesistici (strumenti equipollenti a livello giuridico) quali pi\u00f9 importanti strumenti di [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10547,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[10,40,43],"tags":[],"class_list":["post-10546","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-campania","category-eventi-e-news","category-leggi-e-piani-regolatori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10546","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10546"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10546\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10547"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10546"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10546"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10546"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}