{"id":12123,"date":"2018-07-19T22:24:45","date_gmt":"2018-07-19T20:24:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12123"},"modified":"2018-07-19T22:26:08","modified_gmt":"2018-07-19T20:26:08","slug":"ignorati-dalla-pubblica-amministrazione-eppure-sono-obbligati-a-rispondere-ai-cittadini-piccolo-vademecum-per-farsi-rispettare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2018\/07\/ignorati-dalla-pubblica-amministrazione-eppure-sono-obbligati-a-rispondere-ai-cittadini-piccolo-vademecum-per-farsi-rispettare\/","title":{"rendered":"Ignorati dalla Pubblica Amministrazione? Eppure sono obbligati a rispondere ai cittadini. Piccolo vademecum per farsi rispettare"},"content":{"rendered":"<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-12124\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/scalata-burocrazia.png\" alt=\"\" width=\"559\" height=\"312\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/scalata-burocrazia.png 559w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/scalata-burocrazia-300x167.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 559px) 100vw, 559px\" \/>A cura dell&#8217;Associazione per il Parco Sud Milano Onlus.<\/em><\/p>\n<p>Richiesta di visionare atti deliberati da un Comune &#8211; ricordiamo che nel Parco Sud sono 61 &#8211; sia in sede di Consiglio sia di Giunta, segnalazioni di situazioni non a norma, richiesta di incontro su temi specifici e altro ancora.<strong> L\u2019attivit\u00e0 di ogni associazione che si occupi di beni comuni comporta il dialogare con la Pubblica amministrazione<\/strong>, per una collaborazione che possa rendere migliore la salvaguardia del territorio e dell\u2019ambiente. Noi ci proviamo e riproviamo, instancabilmente. Ma <strong>solo raramente qualche Comune ci risponde<\/strong>. E spesso, in queste risposte c\u2019\u00e8 un <strong>diniego<\/strong> oppure un assurdo giro di lettere che non portano a nulla. Insomma, tirando le somme delle nostre esperienze, \u00e8 evidente che a volte non si vuole il dialogo con i cittadini. Anzi, <strong>sembrano infastiditi da chi si permette di voler ficcare il naso nelle loro attivit\u00e0!<\/strong><\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Eppure, nel dicembre del 2016 \u00e8 entrato in vigore il Foia (Freedom of information act), legge sulla libert\u00e0 di informazione, che in sintesi prevede l\u2019accesso gratuito agli atti della Pubblica Amministrazione (Pa) senza bisogno di motivarne la richiesta. Inoltre \u00e8 stato eliminato il silenzio-rifiuto.<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Da quasi 2 anni, quindi, dovrebbe essere possibile visionare dati e documenti in possesso della Pubblica amministrazione, anche per semplice curiosit\u00e0 e senza bisogno di fornire una specifica motivazione<\/strong>. Chiunque pu\u00f2 accedere agli atti della Pa, in nome della trasparenza e della lotta alla corruzione. Il sistema precedente viene quindi ribaltato: il diritto alla privacy diventa un\u2019eccezione alla regola generale, ossia al libero accesso ai documenti pubblici.<\/p>\n<p><strong>Cosa dice la legge e quali sono i diritti dei cittadini.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Per quali atti si pu\u00f2 fare accesso?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>L\u2019accesso \u00e8 possibile per tutti gli atti delle amministrazioni pubbliche, statali, regionali o locali che siano: sono solo alcuni i documenti a cui non si pu\u00f2 accedere (vedi paragrafi successivi). Va precisato che, per le Pa, era gi\u00e0 (ed \u00e8) previsto l\u2019<strong>obbligo di pubblicare determinati documenti nella sezione \u00abamministrazione trasparente\u00bb del proprio sito internet.<\/strong> Il diritto di accesso di cui si sta parlando si riferisce ad atti ulteriori rispetto a questi, ossia gli atti per cui non sussiste gi\u00e0 l\u2019obbligo di pubblicazione. La libert\u00e0 di informazione, quindi, \u00e8 garantita ancora di pi\u00f9.<br \/>\nLa normativa si riferisce solo alle amministrazioni pubbliche e non agli enti privati (societ\u00e0, aziende, fondazioni ecc.), a cui queste disposizioni pertanto non si applicano<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Per quali atti l\u2019accesso \u00e8 vietato?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>L\u2019istanza di accesso agli atti amministrativi <strong>\u00e8 rifiutata se ci\u00f2 \u00e8 necessario per evitare un pregiudizio a determinati interessi pubblici<\/strong> (segreto di Stato, sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilit\u00e0 finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini su reati e loro perseguimento; regolare svolgimento di attivit\u00e0 ispettive) e privati (protezione dei dati personali; libert\u00e0 e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona o di una societ\u00e0, compresi la propriet\u00e0 intellettuale, il diritto d\u2019autore e i segreti commerciali).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Chi pu\u00f2 chiedere l\u2019accesso?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Chiunque pu\u00f2 fare richiesta d\u2019accesso<\/strong>. Non occorre avere un determinato interesse ad esercitare questo diritto (ad esempio aver sostenuto un concorso pubblico per controllare tutti gli atti della gare). L\u2019accesso pu\u00f2 essere fatto anche per semplice curiosit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Si deve motivare la richiesta?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Non bisogna motivare la richiesta di accesso<\/strong>. Il diritto \u00e8 infatti garantito in nome della massima trasparenza e della prevenzione di fenomeni illeciti (come ad esempio la corruzione).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Si paga per effettuare l\u2019accesso?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>L\u2019accesso agli atti \u00e8 gratuito.<\/strong> Al massimo, l\u2019amministrazione potr\u00e0 addebitare al richiedente le spese per la riproduzione del documento su supporto cartaceo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>A chi va rivolta la richiesta d\u2019accesso?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Ci sono tre uffici a cui ci si pu\u00f2 rivolgere:<br \/>\n1. l\u2019ufficio che materialmente detiene i dati, le informazioni o i documenti;<br \/>\n2. l\u2019Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della singola amministrazione;<br \/>\n3. altro eventuale ufficio indicato dall\u2019amministrazione sul proprio sito internet.<br \/>\nSe poi la richiesta ha ad oggetto dati, informazioni o documenti che l\u2019amministrazione ha l\u2019obbligo di pubblicare sul proprio sito (nella sezione \u00abamministrazione trasparente\u00bb), ci si deve rivolgere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In ogni caso, l\u2019istanza pu\u00f2 essere presentata anche in via telematica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Cosa succede dopo che si fa istanza d\u2019accesso?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>L\u2019amministrazione ha l\u2019obbligo di rispondere entro 30 giorni.<\/strong> Attenzione: pu\u00f2 succedere che la nostra richiesta di accesso possa creare danno ad altri soggetti (i cosiddetti \u00abcontrointeressati\u00bb). Ad esempio, se chiediamo di visionare gli atti di un concorso pubblico, i controinteressati saranno coloro che ci precedono nella graduatoria. In questi casi, l\u2019amministrazione ha l\u2019obbligo di comunicare a questi soggetti che \u00e8 stata fatta richiesta d\u2019accesso: i controinteressati hanno quindi dieci giorni per fare opposizione alla nostra istanza. Durante questo periodo, il termine di 30 giorni (entro cui la Pa deve rispondere) viene sospeso: esso ricomincer\u00e0 a decorrere solo una volta scaduti i suddetti dieci giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Che succede se la Pa non risponde entro 30 giorni?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Se dalla richiesta di accesso passano 30 giorni (pi\u00f9 l\u2019eventuale sospensione per l\u2019opposizione dei controinteressati) senza che l\u2019amministrazione si sia pronunciata, <strong>l\u2019istanza si considera automaticamente accolta<\/strong> (\u00e8 stato eliminato il meccanismo del \u00absilenzio-rifiuto\u00bb, precedentemente in vigore).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Che succede se la Pa rifiuta l\u2019accesso?<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Il rifiuto deve essere adeguatamente motivato dall\u2019amministrazione<\/strong>. Contro il rifiuto o il differimento si pu\u00f2 fare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che si pronuncia con provvedimento motivato. Inoltre, per opporsi alla decisione dell\u2019amministrazione o a quella del responsabile anti-corruzione, si pu\u00f2 ricorrere al Tar (Tribunale amministrativo regionale), instaurando quindi una causa giudiziale.<br \/>\nPer le amministrazioni regionali o locali (provinciali o comunali) si pu\u00f2 ricorrere al difensore civico competente per territorio. Se questo non \u00e8 istituito nella propria localit\u00e0, si pu\u00f2 ricorrere al difensore civico dell\u2019ambito territoriale immediatamente superiore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Accesso agli atti e accesso civico<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><strong>Tutte le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un ufficio per l\u2019accesso civico<\/strong>. Inoltre per l\u2019accesso civico valgono i limiti della privacy: si devono dare i documenti con gli omissis, quando \u00e8 in ballo la riservatezza delle persone. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nelle Linee guida dell\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione (Anac) d\u2019intesa con il garante della privacy, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all\u2019accesso civico (Foia italiano, freedom of information act). (<em>Informazioni tratte da <a href=\"https:\/\/www.laleggepertutti.it\/\">https:\/\/www.laleggepertutti.it\/<\/a><\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\">Le lacune del Foia italiano<\/span><\/h3>\n<p>La prima riguarda i limiti della stessa legge, pi\u00f9 volte evidenziati anche da Riparte il futuro: l\u2019abbondanza di eccezioni (cio\u00e8 di materie su cui non \u00e8 possibile fare richiesta di accesso) e la presenza di una normativa ancora confusa e sovrabbondante hanno frenato la portata \u201crivoluzionaria\u201d del FOIA italiano. <strong>Vi sono infatti tre tipi diversi di accesso<\/strong>: quello previsto dalla 241\/90, quello civico (decreto 33\/2013) e infine l\u2019accesso generalizzato (d.lgs 97\/2016), ciascuno con proprie regole e caratteristiche. Tutto ci\u00f2 rischia di rendere impacciati e confusi anche i meno sprovveduti.<\/p>\n<p>La seconda attiene alla riluttanza con cui le pubbliche amministrazioni \u2013 spesso approfittando delle incongruenze della legge \u2013 applicano il nuovo diritto di accesso, negando informazioni rilevanti per la stessa vita democratica e civile del Paese.<\/p>\n<p>La terza, e forse pi\u00f9 significativa, riguarda l\u2019utilizzo ancora limitato che cittadini e professionisti dell\u2019informazione fanno del nuovo accesso generalizzato. Chiunque abbia dimestichezza con le istituzioni di Paesi che possono contare da tempo sul FOIA, sa che esistono addetti e uffici appositi che raccolgono e rispondono alle richieste di accesso: i cittadini sono molto pi\u00f9 abituati a chieder conto alla pubblica amministrazione dei modi in cui impiegano le loro risorse o delle scelte che mettono in pratica, svolgendo quel ruolo da \u201c<em>cani da guardia<\/em>\u201d delle istituzioni che rappresenta un fondamentale requisito delle democrazie pi\u00f9 mature.<strong> In Italia la societ\u00e0 civile tarda ad assumersi questo ruolo di controllo, importantissimo nel prevenire corruzioni e ruberie<\/strong>. Come emerso dall\u2019indagine che Riparte il futuro ha compiuto alla fine del 2017 per cercare di tracciare un primo, approssimato quadro dell\u2019utilizzo del FOIA, le richieste di accesso da parte di cittadini e giornalisti sono ancora inferiori all\u2019attesa, a riprova che c\u2019\u00e8 ancora molto da fare sul fronte della formazione: \u00e8 necessario spiegare non solo l\u2019impiego del nuovo diritto di accesso, ma ancor pi\u00f9 le sue potenzialit\u00e0, come peraltro dimostrato da alcune inchieste giornalistiche rese possibili grazie al Freedom of Information Act (da www.agendadigitale.eu\/).<\/p>\n<p><strong>Sarebbe bene che pi\u00f9 cittadini si attivassero per richiedere atti della Pubblica Amministrazione: non bisogna lasciar dormire sugli allori le amministrazioni pubbliche che ignorano le esigenze di tutti noi di partecipare e condividere (o meno) come si muove il vostro Comune.<\/strong><\/p>\n<p><em>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.assparcosud.org\/2-uncategorised\/3639-essere-ignorati-dalla-pubblica-amministrazione-%C3%A8-frustrante-eppure-fior-di-leggi-obbligano-a-rispondere-ai-cittadini-piccolo-vademecum-per-farsi-rispettare.html\">https:\/\/www.assparcosud.org\/2-uncategorised\/3639-essere-ignorati-dalla-pubblica-amministrazione-%C3%A8-frustrante-eppure-fior-di-leggi-obbligano-a-rispondere-ai-cittadini-piccolo-vademecum-per-farsi-rispettare.html<\/a><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura dell&#8217;Associazione per il Parco Sud Milano Onlus. 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