{"id":12407,"date":"2018-11-15T22:13:23","date_gmt":"2018-11-15T21:13:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12407"},"modified":"2018-11-15T22:13:23","modified_gmt":"2018-11-15T21:13:23","slug":"che-cosa-si-e-fatto-sulle-estrazioni-di-marmo-abusive-sulle-alpi-apuane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2018\/11\/che-cosa-si-e-fatto-sulle-estrazioni-di-marmo-abusive-sulle-alpi-apuane\/","title":{"rendered":"Che cosa si \u00e8 fatto sulle estrazioni di marmo abusive sulle Alpi Apuane?"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_12408\" aria-describedby=\"caption-attachment-12408\" style=\"width: 581px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-12408\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/monte-sagro-copia.jpg\" alt=\"\" width=\"581\" height=\"389\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/monte-sagro-copia.jpg 581w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/monte-sagro-copia-300x201.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 581px) 100vw, 581px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-12408\" class=\"wp-caption-text\">SONY DSC<\/figcaption><\/figure>\n<p><em>A cura di Stefano Deliperi, Gruppo d\u2019Intervento Giuridico onlus.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019associazione ecologista Gruppo d\u2019Intervento Giuridico onlus ha inviato una specifica istanza di accesso civico, informazione ambientale e adozione degli opportuni provvedimenti (12 novembre 2018) riguardo le <strong>attivit\u00e0 che i Comuni devono porre in essere in riferimento alle estrazioni abusive di marmo<\/strong> superiori a 1.000 metri cubi rispetto a quanto autorizzato nei rispettivi siti estrattivi ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.regione.toscana.it\/-\/la-legge-regionale-25-marzo-2015-n-35\">art. 58 bis della legge regionale Toscana n. 35\/2015 e s.m.i.<\/a>, recentemente introdotto[1].<\/p>\n<p>Sono stati richiesti tutti gli atti e le informazioni ambientali disponibili su:<\/p>\n<p>&#8211; <strong>cave ove sia stata dichiarata e\/o accertata<\/strong> \u201c<em>una difformit\u00e0 volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all&#8217;interno dell&#8217;area in disponibilit\u00e0 a destinazione estrattiva<\/em>\u201d<\/p>\n<p>&#8211; <strong>cave riguardo cui sia stata ordinata<\/strong> \u201c<em>la cessazione immediata dell&#8217;attivit\u00e0 nell&#8217;area oggetto della difformit\u00e0 e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto<\/em>\u201d della realizzazione dei lavori abusivi \u201c<em>sino alla data dell&#8217;entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54<\/em>\u201d, nonch\u00e9 sia stata ordinata la \u201c<em>presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell&#8217;area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi<\/em>\u201d e l\u2019irrogazione delle sanzioni amministrative (\u2019art. 52, comma 4\u00b0, della legge regionale Toscana n. 35\/2015 e s.m.i.).<\/p>\n<p><strong>Sono stati coinvolti<\/strong> i Ministeri dell\u2019ambiente e per i beni e attivit\u00e0 culturali, la Regione Toscana, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca, il parco naturale regionale delle Alpi Apuane, i Carabinieri Forestale, i Comuni di Massa, Carrara, Minucciano, Careggine, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Pescaglia, Vagli Sotto, Stazzema, Seravezza e, per opportuna conoscenza, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Massa e di Lucca.<\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>La disposizione recentemente entrata in vigore prevede, di fatto, una possibilit\u00e0 di sanatoria condizionata per le estrazioni abusive di marmo, ma, nei casi pi\u00f9 gravi, sanzioni fino alla decadenza dalla concessione estrattiva oltre che agli aspetti penalmente rilevanti.<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>L\u2019associazione ecologista Gruppo d\u2019Intervento Giuridico onlus ormai da anni conduce una vera e propria campagna permanente per il ripristino della legalit\u00e0 e la tutela dell\u2019ambiente unico e irripetibile delle <a href=\"https:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/Alpi_Apuane\">Alpi Apuane <\/a>e <strong>c\u2019\u00e8 davvero bisogno del sostegno di tutti i cittadini sensibili<\/strong>.<\/p>\n<p><strong><em>[1] Art. 58 bis<\/em><\/strong><br \/>\n<em>Disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformit\u00e0 volumetriche sino all&#8217;approvazione dei piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane<\/em><\/p>\n<p><em>1. Fino all&#8217;approvazione dei piani attuativi previsti dall&#8217;articolo 113 della l.r. 65\/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un&#8217;autorizzazione in corso di validit\u00e0 abbia realizzato una difformit\u00e0 volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all&#8217;interno dell&#8217;area in disponibilit\u00e0 a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell&#8217;attivit\u00e0 nell&#8217;area oggetto della difformit\u00e0 e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo. L\u2019ordinanza dispone altres\u00ec la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell&#8217;area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonch\u00e9 l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative previste dall&#8217;articolo 52, comma 4.<\/em><\/p>\n<p><em>2. L&#8217;autorizzazione in essere \u00e8 sospesa sino all&#8217;approvazione del progetto di cui al comma 1 ed al completamento delle opere di messa in sicurezza dell&#8217;area in conformit\u00e0 al medesimo progetto. Il comune, in deroga a quanto disposto dall&#8217;articolo 19, comma 3, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, fermi restando i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa statale di riferimento.<\/em><\/p>\n<p><em>3. Nel caso in cui il titolare non ottemperi agli obblighi stabiliti con l\u2019ordinanza di cui al comma 1 nei termini assegnati, e non realizzi le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall&#8217;approvazione del relativo progetto, nonch\u00e9 nel caso in cui, a seguito di nuovo accertamento, venga rilevata una ulteriore difformit\u00e0, il comune dispone la decadenza dell\u2019autorizzazione ai sensi dell\u2019articolo 21, comma 3, e, qualora si tratti di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale, la conseguente decadenza della concessione ai sensi dell\u2019articolo 37, comma 1, lettera f).<\/em><\/p>\n<p><em>4. La presente disposizione si applica esclusivamente alle difformit\u00e0 eseguite sino alla data dell&#8217;entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54 (Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104\/1995, l.r. 65\/1997, l.r. 78\/1998, l.r.10\/2010 e l.r. 65\/2014).<\/em><\/p>\n<p><em>5. Nelle aree di cui al comma 1, ottemperati gli obblighi stabiliti con l\u2019ordinanza di cui al medesimo comma 1 nei termini assegnati e realizzate le opere di risistemazione ambientale entro centottanta giorni dall&#8217;approvazione del progetto, pu\u00f2 essere autorizzato un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell&#8217;articolo 17, nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale \u201cPIT\u201d con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell\u2019articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 \u201cNorme per il governo del territorio\u201d).<\/em><\/p>\n<p><em>6. I comuni provvedono, ove necessario, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della l.r. 54\/2018, all\u2019adeguamento delle autorizzazioni rilasciate, in conformit\u00e0 al progetto di coltivazione autorizzato.<\/em><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>Ulteriori informazioni su <a href=\"http:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com\">http:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com<\/a><\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Stefano Deliperi, Gruppo d\u2019Intervento Giuridico onlus. 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