{"id":12592,"date":"2019-01-16T12:06:16","date_gmt":"2019-01-16T11:06:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12592"},"modified":"2019-01-16T12:06:16","modified_gmt":"2019-01-16T11:06:16","slug":"risposta-a-paolo-maddalena-sul-disegno-di-legge-della-commissione-rodota-sui-beni-comuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2019\/01\/risposta-a-paolo-maddalena-sul-disegno-di-legge-della-commissione-rodota-sui-beni-comuni\/","title":{"rendered":"Risposta a Paolo Maddalena sul disegno di legge della Commissione Rodot\u00e0 sui beni comuni"},"content":{"rendered":"<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-12593\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Beni-comuni-sovrani.png\" alt=\"\" width=\"575\" height=\"244\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Beni-comuni-sovrani.png 575w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/Beni-comuni-sovrani-300x127.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 575px) 100vw, 575px\" \/><\/em><\/p>\n<p><em>di Carlo Alberto Graziani.<\/em><\/p>\n<p><strong>In un libro pubblicato nel 2014 Paolo Maddalena scriveva:<\/strong><br \/>\n\u00ab<em>Un\u2019ottima definizione dei beni comuni \u00e8 stata data dalla Commissione Rodot\u00e0 (&#8230;.), la <\/em><em>quale ha individuato come beni di uso comune quei \u201cbeni essenziali per la sopravvivenza dell\u2019uomo e per lo sviluppo della persona umana, strettamente collegati ai diritti fondamentali\u201d. Si tratta di una definizione che ha come retroterra l\u2019affascinante tesi prospettata dallo stesso Rodot\u00e0, il quale ha cos\u00ec precisato il proprio pensiero nell\u2019ultima edizione del suo famoso testo Il terribile diritto: \u201cl\u2019attenzione rivolta ai beni comuni non si risolve tutta nella costruzione di una nuova categoria di beni. L\u2019astrazione proprietaria si scioglie nella concretezza dei bisogni, ai quali viene data evidenza soprattutto collegando i diritti fondamentali ai beni indispensabili per la loro soddisfazione. Ne <\/em><em>risulta un cambiamento profondo. Diritti fondamentali, accesso, beni comuni disegnano una trama che ridefinisce il rapporto tra il mondo delle persone e il mondo dei beni<\/em>\u201d\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E aggiungeva:<\/strong><br \/>\n\u00ab<em>E\u2019 una visione fortemente innovativa, tutta fondata sulla persona e sui \u201cdiritti fondamentali della persona\u201d, cui fa da contrappunto la tesi di Ugo Mattei, il quale, nel suo <\/em><em>brillante volume Beni comuni. Un manifesto, d\u00e0 rilievo al valore, costitutivo di diritto, della prassi e, in specie, delle prassi poste da \u201ccomunit\u00e0 di lavoratori od utenti\u201d, di cui parla l\u2019art. 43 della Costituzione. Le due prospettive,\u00a0 comunque, convergono nel considerare in un certo senso superata la \u201clogica proprietaria\u201d (e cio\u00e8 della propriet\u00e0 privata) e nel ritenere l\u2019uomo cittadino del mondo, portatore di valori e diritti fondamentali, che qualsivoglia ordinamento deve \u201criconoscere e garantire\u201d<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>E cos\u00ec concludeva:<\/strong><br \/>\n\u00ab<em>La tesi \u00e8 senz\u2019altro da condividere\u00bb, pur se \u00abnon impedisce, a nostro sommesso avviso, di approfondire il problema, anche da un\u2019angolatura diversa, partendo non dall\u2019affermazione dei diritti, quasi una pretesa nei confronti di un potere politico staccato dai cittadini, ma dal concetto stesso di \u201ccomunit\u00e0 politica\u201d, cio\u00e8 di una entit\u00e0, nello stesso tempo umana e giuridica, che si organizza su un determinato territorio<\/em>\u00bb<span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(1)<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>Qualche giorno fa, precisamente il 5 gennaio, Maddalena \u00e8 intervenuto nel suo sito con un articolo intitolato <em>Il carattere contabilistico e burocratico del disegno di legge della commissione Rodot\u00e0 sui cosiddetti beni comuni <\/em><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(2)<\/strong><\/span>.<br \/>\nVi si legge: l\u2019<strong>Associazione \u2018Attuare la Costituzione\u2019<\/strong> \u2013 di cui egli \u00e8 fondatore, presidente e maxima pars -, \u00ab<em>di fronte all\u2019iniziativa di trasformare in proposta di legge di iniziativa popolare lo schema di disegno di legge della Commissione Rodot\u00e0, ha il dovere di far sapere a tutti che lo schema della Commissione Rodot\u00e0, come si legge nella relazione della sua presentazione al Senato del 2010, ha la finalit\u00e0 di rendere pi\u00f9 agevoli i procedimenti di contabilit\u00e0 relativi alla \u201csvendita\u201d e alla \u201cprivatizzazione, nonch\u00e9 alla \u201cvendita e riaffitto\u201d degli immobili pubblici. I beni comuni, in questo schema, sono soltanto \u201cuno specchietto per le allodole\u201d e non viene minimamente sostenuta la loro affermazione e diffusione. Anzi, privatizzando e svendendo, si agisce contro l\u2019espansione di questi beni. Deve inoltre precisarsi che la Commissione Rodot\u00e0 si \u00e8 riunita soltanto 11 volte, mentre l\u2019iniziativa di questo schema di disegno di legge \u00e8 partita dai burocrati del Ministero delle finanze (e probabilmente scritta da questi stessi burocrati)<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>I cambiamenti di opinione sono legittimi e sono anche segno di intelligenza se logicamente e correttamente argomentati<\/strong>: pertanto, in considerazione soprattutto del ruolo che Maddalena ha avuto in passato &#8211; anche se in questo caso un passaggio cos\u00ec brusco dalla fascinazione al grave dileggio (<strong>Rodot\u00e0 che si fa scrivere il disegno di legge dai burocrati!<\/strong>) pu\u00f2 essere interpretato solo in chiave psicologica e suggerirebbe di tener conto della risposta di Virgilio a Dante (\u201c<em>non ragioniam di lor, ma guarda e passa<\/em>\u201d <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(3)<\/strong><\/span> -, <strong>provo a esaminare per punti quella che Maddalena ritiene essere \u00ab<em>la spiegazione particolareggiata<\/em>\u00bb di quanto da lui sostenuto.<\/strong><\/p>\n<p>1. Innanzitutto il fatto che la Commissione Rodot\u00e0 si sia riunita 11 volte in seduta plenaria (intersecate da 5 riunioni speciali della segreteria scientifica) \u00e8 prova, per chi conosce la prassi delle commissioni ministeriali, dell\u2019<strong>intensit\u00e0 e non certo della scarsit\u00e0 del lavoro svolto<\/strong>. D\u2019altra parte l\u2019affermazione che l\u2019iniziativa del disegno di legge sia \u201c<em>partita dai burocrati del Ministero delle finanze (e probabilmente scritta da questi stessi burocrati)<\/em>\u201d, a parte la gravit\u00e0, dimostra solo che chi scrive ignora o, peggio, considera privo di rilevanza il <strong>grande lavoro, quantitativo e soprattutto qualitativo, che ha preceduto, accompagnato e seguito quell\u2019iniziativa<\/strong> e che ha coinvolto i maggiori giuristi italiani &#8211; ma anche importanti economisti e sociologi &#8211; in uno sforzo collettivo di straordinario valore culturale <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(4)<\/strong><\/span>.<\/p>\n<p>2. Maddalena gioca mischiando la relazione al disegno di legge presentato al Senato il 24 febbraio 2010 <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(5)<\/strong> <\/span>e l\u2019articolato (quello che egli chiama \u201c<em>schema<\/em>\u201d): in questo gioco equivoco immerge il suo attacco al lavoro della Commissione Rodot\u00e0 e all\u2019attuale proposta di legge di iniziativa popolare.<br \/>\nSi \u00e8 gi\u00e0 riportato quanto egli scrive all\u2019inizio del suo articolo (lo schema, \u00ab<em>come si legge nella relazione della sua presentazione al Senato del 2010, ha la finalit\u00e0 di rendere pi\u00f9 agevoli i procedimenti di contabilit\u00e0 relativi alla \u201csvendita\u201d e alla \u201cprivatizzazione, nonch\u00e9 alla \u201cvendita e riaffitto\u201d degli immobili pubblici\u201d<\/em>\u00bb). Dopo di che aggiunge: lo schema, \u00ab<em>lungi dal voler perseguire un ampliamento della tutela dell\u2019interesse pubblico per la fruizione dei beni comuni, persegue il fine opposto di \u201cprivatizzare\u201d e \u201csvendere\u201d i beni che sono in propriet\u00e0 pubblica del Popolo, e, in genere, i beni di \u201cinteresse pubblico\u201d\u00bb; e poi precisa: \u00abquesta finalit\u00e0 \u00e8 espressa a chiare lettere nella relazione di accompagnamento alla presentazione al Senato di questo disegno<\/em>\u00bb.<br \/>\n<strong>Di qui la domanda: \u00e8 l\u2019articolato o la relazione a utilizzare questa terminologia mercantile?<\/strong><br \/>\nLa domanda si ripropone quando Maddalena, dopo aver dato la sua interpretazione della vicenda che ha portato al disegno di legge, scrive &#8211; \u00ab<em>Una simile iniziativa era stata proposta gi\u00e0 nel 2003 da un gruppo di studiosi presso il Ministero dell\u2019economia e delle finanze <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(6)<\/strong><\/span> . L\u2019idea era nata in seguito al lavoro che era stato avviato in quella sede per la costruzione di un \u201cconto patrimoniale\u201d delle amministrazioni pubbliche basato sui criteri della \u201ccontabilit\u00e0 internazionale\u201d. Nello svolgimento di tale compito, e alla luce dei primi processi di valorizzazione e \u201cprivatizzazione\u201d di alcuni gruppi di cespiti pubblici (immobili e crediti), era emersa la necessit\u00e0 di poter contare su un contesto giuridico dei beni che fosse al passo con i tempi e in grado di definire criteri generali e direttive sulla gestione e sulla eventuale \u201cdismissione\u201d dei beni in eccesso delle funzioni pubbliche, e soprattutto sulla possibilit\u00e0 che tali \u201cdismissioni\u201d (ed eventuali operazioni di \u201cvendita e riaffitto\u201d dei beni) fossero realizzate nell\u2019interesse generale della collettivit\u00e0 facendo salvo un orizzonte di medio e lungo periodo<\/em>\u00bb -, <strong>trae le sue conclusioni:<\/strong> \u00ab<em>Basta pensare che il fine del disegno \u00e8 quello della \u201ccostruzione di un conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche basato sui criteri della contabilit\u00e0 internazionale\u201d; che nel passo citato i concetti sono quelli della \u201cprivatizzazione\u201d di alcuni gruppi di cespiti pubblici; che la parola \u201cdismissioni\u201d \u00e8 usata due volte; e che si parla di \u201coperazioni di vendita e riaffitto\u201d (considerato che l\u2019Amministrazione ha l\u2019abitudine di vendere gli immobili pubblici, per poi riaffittarli a cifre stratosferiche), per rendersi conto quanto \u00e8 errato il convincimento secondo il quale questo disegno di legge serve a realizzare la migliore fruizione dei \u201cbeni comuni\u201d e quanto sia sbagliato ripresentare al Parlamento questo schema di legge, conferendogli la veste di una proposta di legge di iniziativa popolare<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>3. <strong>Due sono gli equivoci attorno ai quali ruotano le affermazioni di Maddalena e che l\u2019interrogativo rende palesi<\/strong>. Riproponiamo tale interrogativo completandolo: la finalit\u00e0 di costruire il conto patrimoniale e di rendere pi\u00f9 agevoli i procedimenti di contabilit\u00e0 relativi alla \u201csvendita\u201d e alla \u201cprivatizzazione\u201d \u00e8 prevista dall\u2019articolato o dalla relazione, considerando che solo il primo ha valore normativo mentre il secondo pu\u00f2 unicamente orientare l\u2019interprete in caso di incertezza?<br \/>\n<strong>Diciamo subito che l\u2019articolato non fa alcun riferimento n\u00e9 esplicito n\u00e9 implicito al conto patrimoniale e ai concetti di privatizzazione, dismissione, operazioni di alienazione e riaffitto e in generale a finalit\u00e0 di tipo contabile o burocratico<\/strong>. Sull\u2019alienazione prevede che la circolazione dei beni pubblici sociali sia ammessa \u201c<strong><em>salvo il vincolo reale di destinazione<\/em><\/strong>\u201d e che i beni pubblici fruttiferi possano essere alienati \u201c<strong><em>solo quando siano dimostrati il venir meno della necessit\u00e0 dell\u2019utilizzo pubblico dello specifico bene e l\u2019impossibilit\u00e0 di continuarne il godimento in propriet\u00e0 con criteri economici<\/em><\/strong>\u201d. In generale sulle utilizzazioni di beni pubblici da parte di soggetti privati prevede che esse debbano comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che gli utilizzatori possono trarre.<br \/>\nIn realt\u00e0 l\u2019articolato si muove su un piano ben diverso. Occorre preliminarmente tener conto che si tratta di un disegno di legge che delega il Governo ad adottare uno o pi\u00f9 decreti legislativi per modificare il libro III del codice civile al fine di riformare il diritto della propriet\u00e0 e dei beni sulla base di alcuni criteri direttivi generali. Gli obiettivi fondamentali sono i seguenti:<\/p>\n<p>&#8211; introdurre questa classificazione dei beni: <strong>a) beni comuni<\/strong> (es. acqua, aria, parchi, foreste zone montane alte, lidi fauna e flora, beni archeologici, culturali, ambientali, zone paesaggistiche tutelate), <strong>b) beni pubblici<\/strong>, <strong>c) beni privati<\/strong>);<\/p>\n<p>&#8211; <strong>disciplinare i beni comuni<\/strong>, dei quali vengono offerte la definizione e un\u2019indicazione tipologica esemplificativa;<\/p>\n<p>&#8211; <strong>sostituire, per quanto riguarda i beni pubblici, la tradizionale distinzione del codice civile tra beni demaniali e patrimoniali non pi\u00f9 adeguata ai tempi con una nuova classificazione \u201cfondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme costituzionali\u201d<\/strong> e cos\u00ec articolata: <strong>a) beni ad appartenenza pubblica necessaria<\/strong> (es. strade, ferrovie, spiagge, rade, acquedotti, frequenze, opere destinate alla difesa), <strong>b) beni pubblici sociali<\/strong> (es. ospedali, scuole, asili, edilizia residenziale pubblica, reti locali di pubblico servizio), <strong>c) beni pubblici fruttiferi<\/strong> (es. partecipazioni dello Stato, immobili, crediti fiscali e altri crediti, concessioni);<\/p>\n<p>&#8211; definire i <strong>parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico<\/strong> (non perci\u00f2 dei beni comuni).<\/p>\n<p>Se questi sono gli obiettivi dell\u2019articolato ci si deve allora chiedere se una qualche \u201c<em>finalit\u00e0 contabilistica e burocratica<\/em>\u201d, come dice Maddalena, emerga dalla relazione. Ed \u00e8 qui che si delinea il secondo equivoco che \u00e8 particolarmente grave.<br \/>\n<strong>E\u2019 vero che la relazione menziona il conto patrimoniale e contiene termini che per brevit\u00e0 possiamo definire mercantili, ma lo fa per escludere sia l\u2019uno che gli altri dall\u2019orizzonte dell\u2019attuale disegno di legge<\/strong>. Leggiamo infatti: \u00ab<em>In quella sede <span style=\"color: #ff0000;\"><strong>(7)<\/strong><\/span> un autorevole gruppo di studiosi (giuristi ed economisti) era giunto unanimemente alla conclusione che fosse opportuno proseguire nel lavoro sui beni pubblici tramite due iniziative fra loro sicuramente collegate. La prima, una revisione del contesto giuridico dei beni pubblici contenuti nel codice civile attraverso l\u2019istituzione di una apposita Commissione ministeriale. La seconda, il proseguimento del lavoro conoscitivo avviato con il progetto sperimentale del conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche per rafforzare il contesto della conoscenza dei beni del patrimonio. Sul primo fronte la proposta \u00e8 stata accolta dal Ministro della giustizi<\/em>a\u00bb. E\u2019 stata infatti costituita la Commissione Rodot\u00e0.<br \/>\nDunque se una \u201c<em>finalit\u00e0 contabilistica e burocratica<\/em>\u201d si vuole individuare bisogna riferirla non gi\u00e0 ai lavori della Commissione Rodot\u00e0 e al suo prodotto, ma al <strong>progetto sperimentale del conto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche.<\/strong><\/p>\n<p>3. Nonostante ci\u00f2 Maddalena insiste: \u00ab<em>Che si tratti di una finalit\u00e0 contabilistica e burocratica e non di sistemazione giuridica volta alla migliore gestione e fruizione dei \u201cbeni pubblici\u201d emerge poi dalle singole disposizioni, le quali appaiono in palese contrasto con quanto dispongono la nostra Costituzione e i principi generali del nostro ordinamento giuridico<\/em>\u00bb.<br \/>\nMa quali siano queste disposizioni egli non dice: \u00ab<em>Un esame particolareggiato delle singole norme, al fine di dimostrarne la illegittimit\u00e0 e la incostituzionalit\u00e0, non \u00e8 possibile, poich\u00e9 sono tali e tante le contraddizioni e gli errori da renderne estremamente delicata e farraginosa la loro confutazione<\/em>\u00bb. Afferma invece di voler \u00ab<em>segnalare soltanto alcuni errori macroscopici, i quali sottendono l\u2019intero tessuto normativo e rendono chiaro, di primo acchito, che si tratta di un testo che non ha nulla a che vedere con la tutela e la corretta gestione dei beni comuni<\/em>\u00bb, ma non si rende conto che con queste parole introduce la categoria dell\u2019 \u201c<strong><em>errore sottinteso<\/em><\/strong>\u201d che \u00e8 un inedito nella letteratura giuridica e che d\u00e0 luogo a un kafkiano processo alle intenzioni.<br \/>\nQuesti gli \u201c<em>errori sottintesi\u201d<\/em>:<strong> lo Stato sarebbe considerato come persona giuridica pubblica e non come comunit\u00e0 politica n\u00e9 come Repubblica democratica fondata sul lavoro<\/strong> nella quale la sovranit\u00e0 appartiene al popolo; <strong>l\u2019abolizione del demanio pubblico diventerebbe la soppressione di un organo della pubblica amministrazione e non di un organo dello Stato comunit\u00e0<\/strong> (ma il demanio consiste in beni e perci\u00f2 non \u00e8 organo: i beni non possono essere soppressi, ma possono essere oggetto di diversa classificazione); <strong>i beni comuni non potrebbero essere tutelati in via giurisdizionale dai privati, ma solo dallo Stato<\/strong> (qui Maddalena \u2013 oltre ad affermare erroneamente la mancata citazione dell\u2019art. 42 Cost. da parte del disegno di legge &#8211; <strong>confonde i beni comuni con i beni ad appartenenza pubblica necessaria<\/strong>); <strong>verrebbe eliminata ogni forma di partecipazione popolare alla gestione dei beni comuni<\/strong> per il semplice fatto che il disegno su questo punto tace.<\/p>\n<p>4. Si tratta di affermazioni che non richiedono commenti. Forse \u2013 \u00e8 questa invece la conclusione \u2013 sarebbe stato meglio seguire l\u2019indicazione di Virgilio.<\/p>\n<h3><em><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>NOTE:<\/strong><\/span><\/em><\/h3>\n<p><em>1. P. Maddalena, <strong>Il territorio bene comune degli italiani<\/strong>. Propriet\u00e0 collettiva, propriet\u00e0 privata e interesse pubblico, con introduzione di S. Settis, Donzelli, 2014, p. 15 ss. Questi i testi citati: S. Rodot\u00e0, Il terribile diritto. <strong>Studi sulla propriet\u00e0 privata e i beni comuni<\/strong>, terza ed., Il Mulino, 2013, parte V, <strong>Verso i beni comuni<\/strong>, pp. 459-498 (il passo riportato \u00e8 a p. 464); U. Mattei, <strong>Beni comuni. Un manifesto<\/strong>, Laterza, 2011.<\/em><\/p>\n<p><em>2. <a href=\"http:\/\/www.attuarelacostituzione.it\">http:\/\/www.attuarelacostituzione.it<\/a><\/em><\/p>\n<p><em>3. Divina Commedia, Inferno, libro III, 51.<\/em><\/p>\n<p><em>4. Mi limito ad alcuni significativi esempi di questo sforzo collettivo e interdisciplinare: <strong>Invertire la rotta. Idee per una riforma della propriet\u00e0 pubblica<\/strong>, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodot\u00e0, Il Mulino, 2007 (questo volume \u00e8 frutto della Giornata di studio svoltasi pesso l\u2019Accademia dei Lincei il 6 giugno 2006 su \u201cGestione del patrimonio pubblico: <\/em><em>propriet\u00e0 privata e propriet\u00e0 pubblica\u201d); <\/em><em><strong>I beni pubblici. Dal governo democratico dell\u2019economia alla riforma del codice civile<\/strong>, Atti del convegno del 22 aprile 2008, a cura di U. Mattei, E. Reviglio, S. Rodot\u00e0, Accademia nazionale dei Lincei, 2010; <\/em><em>Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, <strong>Tempi di beni comuni<\/strong>. Studi multidisciplinari, Ediesse 2013. <\/em><br \/>\n<em>A questi volumi occorre aggiungere soprattutto S. Rodot\u00e0, <strong>Il terribile diritto<\/strong> cit., parte V, Verso i beni comuni, pp. 459-498: queste pagine sono fondamentali per capire non solo il pensiero di Rodot\u00e0 sui beni comuni, ma anche la portata del disegno di legge della Commissione da lui presieduta.<\/em><\/p>\n<p><em>5. Il disegno di legge \u00e8 stato presentato anche nella legislatura successiva il 9 aprile 2013 sempre al Senato (sempre primo firmatario il sen. Casson) con una relazione che ripropone sostanzialmente la precedente: per nessuno dei due disegni, per\u00f2, \u00e8 iniziato il dibattito parlamentare.<\/em><\/p>\n<p><em>6. Su tale iniziativa v. E. Reviglio, <strong>Il Conto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche<\/strong>, in Invertire la rotta, cit., p. 239 ss, e il \u201cmemorandum\u201d <strong>Per la riforma del regime giuridico dei beni pubblici<\/strong>, ivi, p. 367 ss.<\/em><\/p>\n<p><em>7. Il riferimento \u00e8 alla Giornata di studio svoltasi il 6 giugno 2006 all\u2019Accademia dei Lincei: v. supra, nota 4.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Carlo Alberto Graziani. 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