{"id":12660,"date":"2019-02-07T12:07:10","date_gmt":"2019-02-07T11:07:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12660"},"modified":"2019-02-07T12:07:10","modified_gmt":"2019-02-07T11:07:10","slug":"niente-supermercato-al-lido-di-venezia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2019\/02\/niente-supermercato-al-lido-di-venezia\/","title":{"rendered":"Niente supermercato al lido di Venezia"},"content":{"rendered":"<p><em><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-full wp-image-12661\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/lido-venezia.png\" alt=\"\" width=\"559\" height=\"306\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/lido-venezia.png 559w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/lido-venezia-300x164.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 559px) 100vw, 559px\" \/>A cura di CAAL- Comitato Ambientalista Altro Lido.<\/em><\/p>\n<p><strong>Vittoria del CAAL al TAR: niente supermercato Al\u00ec nell\u2019area destinata a verde pubblico di Ca\u2019 Bianca al Lido di Venezia ! (sentenza 140\/2019, pubblicata il 01.02.2019).<\/strong><\/p>\n<p>Il ricorso nei confronti della <strong>deliberazione del Consiglio Comunale<\/strong> n. 46 del 6 ottobre 2016, curato dagli avvocati Alfiero Farinea e Angelo Pozzan era stato presentato il 23 dicembre 2016. Nello stesso giorno tuttavia, il Comune rilasciava il permesso a costruire in deroga in attuazione di detta delibera. Con ordinanza cautelare n. 549 del 9 novembre 2017<strong> il TAR aveva disposto la sospensione dei lavori<\/strong> rinviando il giudizio all\u2019udienza del 22 novembre 2018, ora pubblicato.<br \/>\nMalgrado le eccezioni presentate dalle controparti (Comune di Venezia, Al\u00ec s.p.a., Congregazione Armena Mechitarista), il Tribunale Regionale Amministrativo ha riconosciuta la legittimit\u00e0 a ricorrere di due proprietari di unit\u00e0 immobiliari frontisti e dell\u2019associazione CAAL, di cui ha considerato le finalit\u00e0 statutarie e la continuit\u00e0 negli anni dell\u2019azione a difesa dell\u2019ambiente e dei beni comuni nel territorio lagunare.<\/p>\n<p>Nel merito, sono stati <strong>accolti pienamente i rilievi circa l\u2019errato procedimento di autorizzazione<\/strong> alla costruzione del supermercato in deroga alle previsioni di piano urbanistico, in contrasto con la specifica normativa regionale (LR 32\/2013); ha anzi respinto la richiesta delle controparti &#8211; in quanto manifestamente infondata \u2013 di procedere per questione di illegittimit\u00e0 costituzionale per detta legge, che consente, si sottolinea, possibilit\u00e0 derogatorie solo per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e non per aree non edificate ancorch\u00e9 \u201c<em>degradate<\/em>\u201d.<br \/>\n<strong>E\u2019 cio\u00e8 sconfitta la logica per cui per un&#8217;area cosiddetta &#8220;<em>degradata<\/em>&#8221; si possa proporre qualsiasi obbrobrio architettonico\/paesaggistico.<\/strong> Questa sentenza dovrebbe dunque dissuadere il Comune dal procedere similmente in casi analoghi. E\u2019 un passo importante per <strong>evitare altro consumo di suolo<\/strong> (1) da parte dell&#8217;Amministrazione, e sar\u00e0 bene tenerne conto quando si valuter\u00e0 la redazione del Piano di Interventi o dei singoli parziali provvedimenti che saranno da esso enucleati&#8230;<\/p>\n<p>Nel ricorso erano state poste anche altre questioni di legittimit\u00e0, che il TAR ha ritenuto di assorbire nella prevalente censura di cui sopra, tuttavia il Collegio ha ritenuto di aggiungere un\u2019altra importante censura: <strong>ha ritenuto cio\u00e8 fondato anche il vizio di difetto di motivazione<\/strong> &#8230; tenuto conto della necessit\u00e0 di una motivazione particolarmente rigorosa ai fini del rilascio di un titolo di carattere eccezionale quale \u00e8 il permesso di costruire in deroga allo strumento urbanistico.<br \/>\nCome sosteneva il CAAL, scrive il TAR: \u201c<em>&#8230; non sono sufficientemente spiegate le ragioni per le quali un\u2019iniziativa commerciale come quella dei controinteressati, che ha natura privata e speculativa ed \u00e8 di modeste dimensioni, <strong>possa assumere una valenza pubblicistica<\/strong>, in relazione alla circostanza che viene previsto, come contropartita, un intervento volto a rendere fruibile, con opere di limitata entit\u00e0, un\u2019area che lo strumento urbanistico vigente gi\u00e0 destina a verde pubblico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La sentenza condanna poi Comune, Al\u00ec e Congregazione Armena a rifondere le spese di lite ai ricorrenti. E\u2019 stata in definitiva un\u2019occasione persa dall\u2019Amministrazione Brugnaro per differenziarsi in positivo dalle precedenti che hanno trascurato per decenni di vigilare sugli impegni presi dalla propriet\u00e0 in occasione dell\u2019approvazione del piano di lottizzazione del 1970 che comprendeva le aree residenziali fra via Colombo, via Sandro Gallo e via Uso di Mare: quell\u2019area era &#8211; ed \u00e8 &#8211; destinata a verde attrezzato di uso pubblico (tant\u2019\u00e8 che per anni Veritas ha curato la sfalciatura per una parte di essa non recintata!). <strong>La sentenza del TAR che acclara questa destinazione comporta dunque che il Comune si attivi ora perch\u00e9 questo venga realizzato e si ristori il danno subito per anni dal mancato utilizzo di quell\u2019area di verde ad uso pubblico.<\/strong><\/p>\n<p>Il CAAL proseguir\u00e0 la sua azione affinch\u00e9 la cittadinanza possa godere di quell\u2019area, per contrastare le diffuse illegalit\u00e0, per promuovere l\u2019utilizzo dei contenitori vuoti. Quanto ad Al\u00ec,<strong> la presenza anche al Lido di questa catena di supermercati pu\u00f2 essere preziosa, e \u201ccontenitori vuoti\u201d disponibili non mancano!<\/strong><\/p>\n<p><em>NOTA:<\/em><br \/>\n<em>(1) Da novembre 2015 a luglio 2016 nel comune di Venezia sono stati consumati ben 71,5 kmq di suolo di cui il 45% \u00e8 stato edificato e con delibera di giunta del 28 gennaio 2019 si prevede la possibilit\u00e0 di ampliare le costruzioni in terraferma su aree agricole.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.unaltrolido.com\/pdf\/Sentenza%20Tar%20Veneto%20140-2019.pdf\">Leggi la sentenza del TAR.<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di CAAL- Comitato Ambientalista Altro Lido. 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