{"id":12838,"date":"2019-04-06T22:06:19","date_gmt":"2019-04-06T20:06:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12838"},"modified":"2019-04-26T21:59:08","modified_gmt":"2019-04-26T19:59:08","slug":"decreto-crescita-il-silenzio-assenso-per-i-beni-culturali-non-ce-piu-ma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2019\/04\/decreto-crescita-il-silenzio-assenso-per-i-beni-culturali-non-ce-piu-ma\/","title":{"rendered":"Decreto crescita: il silenzio-assenso per i beni culturali non c&#8217;\u00e8 pi\u00f9 ma&#8230;"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"582\" height=\"466\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Scala.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-12841\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Scala.jpg 582w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Scala-300x240.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 582px) 100vw, 582px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Il Consiglio dei Ministri del 4 aprile ha approvato il &#8220;<em><strong>Decreto crescita<\/strong><\/em>&#8221; e all&#8217;interno del corposo dispositivo possiamo rilevare, in particolare, tre notizie collegate ai temi dell&#8217;edilizia: una positiva e due negative.<\/p>\n\n\n\n<p>Diciamo subito che l&#8217;approvazione \u00e8 avvenuta con la formula &#8220;<strong><em>salvo intese<\/em><\/strong>&#8220;; questo significa che il decreto potrebbe subire ulteriori modifiche nei prossimi giorni\/settimane, anche se pare che il &#8220;<em>salvo intese<\/em>&#8221; dovrebbe riguardare solo gli articoli riferiti agli Istituti di credito e non alle disposizioni legate al comparto edile\u2026.<\/p>\n\n\n\n<p>La notizia positiva \u00e8 che, <strong>all&#8217;ultimo momento, il decreto non contiene pi\u00f9 la norma sul &#8220;<em>silenzio-assenso<\/em>&#8220;<\/strong> &#8211; precedentemente prevista nelle bozze preliminari &#8211; per i lavori edili relativi agli immobili di interesse culturale vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.<br>Su questa norma si erano sollevate, nelle scorse settimane, tutte le voci della cultura e dell&#8217;associazionismo italiano, che sollecitavano il Governo a non introdurre una clausola che si sarebbe dimostrata <strong>devastante per le sorti delle nostre testimonianze artistiche<\/strong>, rendendo obbligata la risposta delle competenti Soprintendenze entro 60 giorni (o 90 o 120 giorni, a seconda delle bozze presentate). In caso di ritardo nella risposta, la nuova norma avrebbe trasformato il silenzio in assenso. E <strong>ben sapendo con quali carenze d&#8217;organico operino oggi le nostre Soprintendenze\u2026<\/strong> il risultato era da prevedersi a senso unico a favore di qualunque atto speculativo contrario alla tutela di vestigia e aree vincolate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>ministro Bonisoli<\/strong>, nell&#8217;annunciare la scomparsa del silenzio-assenso dal decreto ha affermato che &#8220;<em>rimane l&#8217;importanza di assicurare che i cittadini abbiano risposte in tempi brevi e prevedibili. Per questo lavoriamo per assumere le persone che mancano alle Soprintendenze che non riescono a lavorare le pratiche<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Una promessa che ci auguriamo non venga disattesa nei fatti\u2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel Decreto crescita approvato restano, invece, <strong>due altri punti controversi<\/strong>: in primis, le <strong>dismissioni di immobili di propriet\u00e0 degli enti locali<\/strong>, che vanno cos\u00ec ad aggiungersi al piano monstre di dismissioni gi\u00e0 previsto per quelli di propriet\u00e0 statale. <br><strong>Le Privatizzazioni restano lo strumento pi\u00f9 rapido per fare cassa, insomma. Siamo alle solite\u2026<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ma un altro elemento preoccupante lo troviamo nel <strong>comma 2 dell&#8217;articolo 26 rubricato \u201c<em>Semplificazioni in materia di edilizia privata<\/em>\u201d<\/strong>, decisamente \u201canonimo\u201d e \u201ccriptico\u201d nella sua formulazione e relativo ad una <strong>drastica riduzione dell\u2019ambito di applicazione delle disposizioni inerenti la distanza tra fabbricati<\/strong> di cui all\u2019art. 9 del Decreto interministeriale 2\/4\/1968 n. 1444, nella fattispecie il <strong>rispetto della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti<\/strong> (pari all\u2019altezza del fabbricato pi\u00f9 alto, con un minimo di 10 metri), ora previsto per tutte le zone omogenee, che verrebbe cos\u00ec limitata esclusivamente alla \u201czona omogenea C\u201d dall\u2019art. 2 del D.I. 1444\/1968, cio\u00e8 alle parti del territorio non edificate (o nelle quali l\u2019edificazione preesistente \u00e8 inferiore a 1\/8 della superficie fondiaria), cio\u00e8 alle sole parti destinate allo sviluppo dell\u2019abitato, le cosiddette \u201c<em><strong>zone di espansione<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, <strong>non vi sarebbe pi\u00f9 obbligo nella stragrande maggioranza del territorio dei Comuni, del rispetto delle distanze tra fabbricati<\/strong> di cui alla citata disposizione statale (che ad oggi addirittura ha prevalenza sulle difformi distanze individuate dai vigenti strumenti urbanistici) e <strong>per queste zone sarebbe ammessa l\u2019edificazione di nuovi fabbricati<\/strong> nel rispetto dell\u2019art. 873 del Codice Civile, in cui si prescrive una distanza di soli 3 metri!<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, se entrasse in vigore la citata nuova disposizione, per esempio nelle aree parzialmente edificate definite come \u201czona omogenea B\u201d (nelle quali l\u2019edificazione preesistente non \u00e8 inferiore di 1\/8 della superficie fondiaria), le cosiddette zone di completamento, <strong>si potrebbero realizzare delle nuove costruzioni pluripiano a distanza di soli 3 metri l\u2019una dall\u2019altra e da altre costruzioni preesistenti. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le distanze tra fabbricati, come anche gli standards urbanistici, ed altri  parametri come introdotti dal D.I. 1444\/1968 (in attuazione dell\u2019art. 17 della L. 765\/1967 che ha introdotto l\u2019art. 41 quinquies nella L. 1150\/1942), sono <strong>una conquista \u201csociale\u201d della fine degli anni \u201960<\/strong> del secolo scorso al fine di una maggior tutela della qualit\u00e0 della vita degli abitanti esistenti e futuri. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Il Forum Salviamo il Paesaggio ritiene pertanto che anche questa disposizione debba essere eliminata allo scopo di non provocare danni a cui non potrebbe pi\u00f9 essere posto rimedio.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei Ministri del 4 aprile ha approvato il &#8220;Decreto crescita&#8221; e all&#8217;interno del corposo dispositivo possiamo rilevare, in particolare, tre notizie collegate ai [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12841,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[43],"tags":[2402,2403,1951,2391],"class_list":["post-12838","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-leggi-e-piani-regolatori","tag-decreto-crescita","tag-distanza-tra-fabbricati","tag-privatizzazioni","tag-soprintendenze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12838","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12838"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12838\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12838"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12838"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12838"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}