{"id":12977,"date":"2019-05-29T23:13:19","date_gmt":"2019-05-29T21:13:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12977"},"modified":"2019-05-29T23:13:25","modified_gmt":"2019-05-29T21:13:25","slug":"il-tar-e-laeroporto-di-firenze-una-sentenza-fondativa-per-le-vertenze-contro-le-grandi-opere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2019\/05\/il-tar-e-laeroporto-di-firenze-una-sentenza-fondativa-per-le-vertenze-contro-le-grandi-opere\/","title":{"rendered":"Il Tar e l\u2019Aeroporto di Firenze. Una sentenza fondativa per le vertenze contro le grandi opere"},"content":{"rendered":"\n<p><em>A cura del Gruppo Urbanistica perUnaltracitt\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La sentenza che blocca l\u2019iter amministrativo dell\u2019aeroporto di Firenze \u00e8 un atto che pu\u00f2 aprire nuove prospettive per le lotte territoriali contro le grandi opere inutili e imposte.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il TAR toscano<\/strong> si \u00e8 recentemente pronunciato sulla elevata quantit\u00e0 di prescrizioni che supplivano alle carenze progettuali delle opere relative al nuovo aeroporto, e <strong>ha annullato la Valutazione di Impatto Ambientale elaborata dai ministeri<\/strong> presieduti, allora, da Galletti (UdC) e Franceschini (PD).<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"450\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/FI-aeroporto.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-12978\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/FI-aeroporto.jpg 600w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/FI-aeroporto-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Tentiamo di spiegare perch\u00e9, e su quali aspetti, la bocciatura \u2013 contenuta nella sentenza (sez. I, n. 793\/2019) del TAR alla VIA (D. 377\/2018) del Masterplan 2014-2029 presentato da Enac e Toscana Aeroporti Spa \u2013 <strong>assume un valore esemplare nelle vertenze aperte nel paese<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Valutazione di progetti definitivi, non di generici Masteplan<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Come a suo tempo fu evidenziato, il DL del 16 giugno 2017, varato in seguito alla direttiva 2014\/52\/UE, ha <strong>modificato il procedimento di VIA<\/strong> stravolgendone i contenuti e rafforzando in tal modo il carattere predatorio del \u201c<em>sistema grandi opere<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma, scritta in epoca renzianissima, stabil\u00ec che, nelle procedure di autorizzazione dell\u2019opera, <strong>il \u00ab<\/strong><em><strong>progetto definitivo<\/strong><\/em><strong>\u00bb non sarebbe pi\u00f9 stato necessario<\/strong>: avrebbe, viceversa, potuto essere sottoposto a VIA il semplice \u00ab<em>progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica<\/em>\u00bb, qui detto \u201c<em>Masterplan<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In linea con tale semplificazione, la VIA per l\u2019aeroporto fiorentino \u00e8 stata condotta in base a un progetto di fattibilit\u00e0, demandando ad una futura \u00ab<em>fase esecutiva<\/em>\u00bb la soluzione di <strong>criticit\u00e0 che il Masterplan elude<\/strong>: gli scenari di rischio di incidente aereo, la stima del rischio di incidente in presenza di industrie chimiche (direttiva Seveso), la delineazione del progetto del sovrappasso autostradale del Fosso Reale, le soluzioni delle interferenze con l\u2019assetto idraulico, le analisi del rischio di bird strike etc. (cfr. punto 1.8).<\/p>\n\n\n\n<p>Ma secondo il Tribunale, il progetto sottoposto a VIA \u00ab<em><strong>non conteneva quel grado di dettaglio minimo e sufficiente<\/strong> affinch\u00e9 il Ministero dell\u2019Ambiente addivenisse ad una corretta valutazione di compatibilit\u00e0 ambientale\u00bb, non essendo state individuate compiutamente le opere da realizzare. Dunque, data l\u2019assenza dell\u2019illustrazione di dettaglio delle opere di mitigazione e compensazione, la Valutazione \u00e8 \u00abstata posta in essere prescindendo dall\u2019esame dell\u2019impatto che le nuove opere potrebbero avere sull\u2019ambiente<\/em>\u00bb (punto 3).<\/p>\n\n\n\n<p>Il TAR Toscana evidenzia perci\u00f2 la necessit\u00e0 che le \u00ab<em>opere da valutare siano state preventivamente definite (quanto meno nelle linee essenziali)<\/em>\u00bb (3.3). L\u2019autorit\u00e0 amministrativa ribadisce, in questo e in altri passi, quanto da molti contestato gi\u00e0 al momento del varo del decreto renzianissimo: se ne deduce che solo il \u00ab<em>progetto definitivo<\/em>\u00bb il quale, stando alla lettera del Codice degli appalti (art. 23), individua compiutamente i lavori da realizzare \u00e8 sottoponibile a VIA. <strong>Non lo \u00e8 invece il pi\u00f9 generico progetto di fattibilit\u00e0. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Troppe prescrizioni, confuse e indefinite<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Molte e imponenti sarebbero le opere preliminari alla realizzazione del progetto del nuovo aeroporto di Firenze<\/strong>. Tra di esse, lo spostamento del Fosso Reale, il sottoattraversamento dell\u2019A11 e la dislocazione del lago di Peretola. Opere, insomma, di carattere idraulico, viario, ambientale, che implicherebbero una profonda alterazione territoriale, per di pi\u00f9 in un ambiente a rischio idraulico medio-elevato come quello della Piana tra Firenze, Sesto, Campi e Prato.<\/p>\n\n\n\n<p>Al fine di verificare le \u00ab<em>condizioni per la realizzazione, l\u2019esercizio e l\u2019attuazione del progetto<\/em>\u00bb, <strong>finalizzate ad evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali<\/strong>, la VIA dispose 142 prescrizioni. Di queste, circa 70 hanno, secondo la sentenza, caratteristiche tali da \u00ab<em>condizionare la [stessa] valutazione di compatibilit\u00e0 ambientale<\/em>\u00bb (punto 1.7).<\/p>\n\n\n\n<p>Dal numero \u00ab<em>cos\u00ec elevato<\/em>\u00bb di prescrizioni, dalla loro vaghezza, dal loro \u00ab<em>carattere<\/em>\u00bb e \u00ab<em>tenore<\/em>\u00bb, si pu\u00f2 desumere che il decreto di VIA ha rinviato alla fase di progettazione esecutiva gli studi degli scenari di rischio (incidente aereo, incidente rilevante, bird strike), nonch\u00e9 le soluzioni progettuali che consentono di superare le numerose criticit\u00e0 ambientali che l\u2019intervento comporta. Detto in altri termini: <strong>la VIA, istituto preposto alla valutazione di questi studi e di queste soluzioni, ha, nel caso di specie, demandato a una fase successiva \u2013 ma quale? \u2013 gli studi ambientali riferiti agli scenari di rischio sopra descritti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In termini generali, quindi, secondo il TAR, il procedimento valutativo per l\u2019aeroporto <strong>non ha dato \u00abc<\/strong><em><strong>oncreta applicazione ai fondamentali principi di precauzione e prevenzione del diritto dell\u2019ambiente<\/strong><\/em><strong>\u00bb<\/strong>. I princ\u00ecpi di precauzione e prevenzione \u2013 stabiliti dal diritto europeo, e troppo spesso invano invocati \u2013 sono dunque oggi finalmente impiegati per bloccare una grande opera che gli abitanti della Piana ritengono inutile e dannosa.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Per concludere, l\u2019Osservatorio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale implica che le opere da valutare siano state preventivamente definite<\/strong>, rendendo di fatto possibile la valutazione dell\u2019incidenza di queste ultime sugli elementi naturalistici e ambientali del territorio interessato. Se, viceversa, le opere da realizzare non sono state definite, la valutazione ambientale risulta \u00ab<em>parziale<\/em>\u00bb (punto 3.5), poich\u00e9 non \u00e8 verificabile in che misura l\u2019ambiente risulter\u00e0 modificato dalla realizzazione delle opere.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco, per concludere mirabilmente il pasticcio, che la verifica dell\u2019ottemperanza a dette condizioni \u00e8 stata affidata \u2013 anzich\u00e9 al controllore pubblico \u2013 all\u2019Osservatorio ambientale, nominato con \u00ab<em>decreto direttoriale di incognito numero e data<\/em>\u00bb (punto 3.7). <strong>Nell\u2019organismo \u00ab<\/strong><em><strong>\u00e8 presente (con diritto di voto) lo stesso proponente ENAC e senza diritto di voto Toscana Aeroporti<\/strong><\/em><strong>\u00bb, mentre \u00ab<em>\u00e8 stata esclusa la presenza di ogni rappresentante dei Comuni<\/em>\u00bb <em>circonvicini<\/em><\/strong>: Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Prato, ossia i comuni pi\u00f9 colpiti dalle ricadute ambientali di questo scellerato progetto.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tratto da: <\/em><a href=\"https:\/\/www.perunaltracitta.org\/2019\/05\/29\/il-tar-e-laeroporto-di-firenze-una-sentenza-fondativa-per-le-vertenze-contro-le-grandi-opere\/\"><em>https:\/\/www.perunaltracitta.org\/2019\/05\/29\/il-tar-e-laeroporto-di-firenze-una-sentenza-fondativa-per-le-vertenze-contro-le-grandi-opere\/<\/em><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura del Gruppo Urbanistica perUnaltracitt\u00e0. 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