{"id":12988,"date":"2019-06-07T12:17:32","date_gmt":"2019-06-07T10:17:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=12988"},"modified":"2019-06-07T12:17:39","modified_gmt":"2019-06-07T10:17:39","slug":"rischi-di-mutilazione-per-la-legge-urbanistica-regionale-della-campania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2019\/06\/rischi-di-mutilazione-per-la-legge-urbanistica-regionale-della-campania\/","title":{"rendered":"Rischi di mutilazione per la legge urbanistica regionale della Campania"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Alessandro dal Piaz.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In alcuni recenti <strong>incontri di esperti sulla revisione della legge urbanistica regionale della Campania,<\/strong> l\u2019assessore regionale al ramo, forse anche mal consigliato dalla sezione locale dell\u2019INU (!), ha manifestato orientamenti che sembrano francamente preoccupanti. Le questioni sono complesse e non \u00e8 facile ragionarne compiutamente nello spazio di un articolo, ma credo utile evidenziarne tempestivamente almeno il nocciolo principale.<\/p>\n\n\n\n<p>Com\u2019\u00e8 noto, la legge regionale 16\/2004 sul governo del territorio ed il relativo regolamento attuativo 5\/2011 hanno previsto di<strong> sostituire il PRG<\/strong>, il \u201c<em>piano regolatore generale<\/em>\u201d della legge urbanistica nazionale del 1942, con il PUC, piano urbanistico comunale, configurandolo secondo un modello a doppia gittata temporale, costituito da un \u201c<em>piano strutturale<\/em>\u201d valido a tempo indeterminato e un \u201c<em>piano programmatico-operativo<\/em>\u201d di breve periodo.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"290\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Campania.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-12989\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Campania.jpg 640w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/Campania-300x136.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Il primo stabilisce le regole per gli usi e gli interventi (in regime di rilascio diretto di atti abilitativi) negli ambiti territoriali da tutelare<\/strong> per motivi di sicurezza idrogeologica o sismica o per la presenza di preminenti valori naturalistici, paesaggistici, storico-culturali, ecologici e\/o agroforestali. Esso formula altres\u00ec le scelte strategiche fondamentali di riassetto o riqualificazione territoriale e ambientale a tempi medio-lunghi e definisce, infine, gli indirizzi per dimensionare e disciplinare gli eventuali interventi insediativi e infrastrutturali nel resto del territorio, classificato \u201ctrasformabile\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nei limiti di quest\u2019ultimo il \u201c<em>piano operativo<\/em>\u201d, che va riformulato a tempi brevi (si pu\u00f2 ritenere ogni 5 anni al massimo), <strong>individua gli interventi di trasformazione urbana (nuove urbanizzazioni o ristrutturazioni urbanistiche) <\/strong>da porre in realizzazione previa formazione di piani urbanistici attuativi assistiti da convenzioni. Tali interventi possono essere selezionati in un quadro partecipativo sulla base di criteri di fattibilit\u00e0, anche attraverso un dialogo trasparente ma impegnativo con i soggetti imprenditoriali, perseguendo al contempo \u2013 meglio se attraverso procedure concorrenziali \u2013 la corrispondenza pi\u00f9 efficace a prioritarie esigenze collettive e interessi pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p>Si badi, nella versione della Campania la pianificazione a doppio orizzonte temporale si concreta in uno strumento urbanistico unitario, il <strong>PUC<\/strong>, articolato in due componenti, e non \u2013 come in altre regioni \u2013 in due distinti strumenti urbanistici. La Campania prevede anche il <strong>RUEC<\/strong>, regolamento urbanistico edilizio comunale, che per\u00f2 formula e approfondisce contenuti in netta prevalenza di tipo normativo, non limitandosi agli aspetti tecnico-procedimentali, ma trattando anche obiettivi prestazionali con particolare attenzione alle questioni ecologiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Per aggiornare la legge 16\/2004 l\u2019assessore si dichiara orientato a proporre di cancellare l\u2019obbligatoriet\u00e0 della componente operativa motivandola in particolare con l\u2019odierna centralit\u00e0 della rigenerazione urbana e l\u2019impegno a contrastare il consumo di suolo: <strong>poich\u00e9 la rigenerazione urbana coinvolge soprattutto aree gi\u00e0 urbanizzate \u2013 sostiene \u2013 sarebbe a tal fine del tutto sufficiente il solo \u201c<em>piano strutturale<\/em>\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In realt\u00e0 la rigenerazione urbana non pu\u00f2 limitarsi a interventi di manutenzione e restauro degli insediamenti esistenti, dovendo anche, se non soprattutto, ristrutturarne profondamente le parti dismesse, incomplete e\/o degradate. Essa <strong>pu\u00f2 perci\u00f2 essere impostata e gestita con esiti profondamente diversi a seconda che sia governata democraticamente con il fine primario di migliorare le condizioni di vita degli abitanti o invece abbandonata alle occasionalit\u00e0 e discrezionalit\u00e0 del mercato<\/strong>, ovviamente di per s\u00e9 orientate soltanto al massimo guadagno privato possibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Il maggior pregio del modello urbanistico a doppia gittata temporale consiste nel configurare il governo del territorio come un processo continuo, in sincrono con le dinamiche economico-sociali, nel quale il \u201c<em>piano strutturale<\/em>\u201d assicura la preminenza dei valori costituzionali (sicurezza, salute, paesaggio, cultura, diritti di cittadinanza) e l\u2019obbligatoriet\u00e0 del \u201c<em>piano operativo<\/em>\u201d costringe \u2013 specie in regime di risorse scarse \u2013 ad <strong>esplicitare le strategie a breve e lungo termine e a rendere trasparenti le scelte di priorit\u00e0, consentendo inoltre una reg\u00eca pubblica condivisa<\/strong> degli interventi trasformativi nella cooperazione pubblico-privato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Eliminare ora l\u2019obbligatoriet\u00e0 della componente operativa del PUC farebbe regredire il governo del territorio alla vecchia logica (fallimentare) del PRG.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, non si comprende <strong>come si pensa di recuperare le antiche contraddizioni relative all\u2019obbligo di indennizzo per la reiterazione dei vincoli sulle aree riservate agli standard urbanistici.<\/strong> Il modello in vigore consente di applicare vincoli conformativi delle propriet\u00e0 fondiario-immobiliari nella sola componente operativa, con un orizzonte temporale non superiore a 5 anni, in ragione delle effettive disponibilit\u00e0 di risorse o di progetti convenzionati. Senza tale componente operativa, le disposizioni del PUC sarebbero comunque soggette a decadenza e si tornerebbe a trovarsi periodicamente di fronte a \u201c<em>zone bianche<\/em>\u201d, prive di destinazione e norme urbanistiche, e a dover indennizzare anche la semplice reiterazione del vincolo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora pi\u00f9 rilevante una seconda preoccupazione: la componente strutturale del PUC pu\u00f2 certamente definire ogni regola necessaria per la gestione conservativa dell\u2019esistente consolidato, ma non pu\u00f2 avere l\u2019esaustivit\u00e0 e la preveggenza necessarie per definire ogni indirizzo e direttiva in rapporto a tutte le immaginabili combinazioni di opportunit\u00e0 e convenienze in rapporto alle possibili trasformazioni urbane. Da solo <strong>un PUC \u201cstrutturale\u201d, come in passato il PRG, non potrebbe perci\u00f2 che affidare le concrete declinazioni progettuali e, soprattutto, le scelte di priorit\u00e0 alla casualit\u00e0 degli specifici interessi privati<\/strong> fondiario-immobiliari in assenza di qualunque reg\u00eca pubblica dell\u2019attuazione del piano.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo, fra le altre conseguenze negative, sarebbe anche impossibile agire su un tema straordinariamente attuale, quello del raccordo interattivo in forme socialmente utili fra piani urbanistici e piani strategici, all\u2019ordine del giorno in molti comuni grandi e medi e, soprattutto, nella Citt\u00e0 Metropolitana di Napoli.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Ci si chiede come ci si possa accingere ad una simile mutilazione della normativa urbanistica della Campania senza il vaglio di un adeguato confronto culturale, politico e tecnico. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Tratto da: <a href=\"http:\/\/www.eddyburg.it\/2019\/06\/rischi-di-mutilazione-per-la-legge.html\ufeff\">http:\/\/www.eddyburg.it\/2019\/06\/rischi-di-mutilazione-per-la-legge.html<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro dal Piaz. 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