{"id":13063,"date":"2019-07-27T22:59:28","date_gmt":"2019-07-27T20:59:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=13063"},"modified":"2019-09-20T12:01:52","modified_gmt":"2019-09-20T10:01:52","slug":"alla-ricerca-di-una-vera-cultura-del-territorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2019\/07\/alla-ricerca-di-una-vera-cultura-del-territorio\/","title":{"rendered":"Alla ricerca di una vera cultura del territorio"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Una circoscritta analisi della Proposta di legge Morassut 113\/2018.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Gruppo Territorio Ambiente del IX Municipio di Roma, a cura dell\u2019arch. Claudio  Canestrari, coordinatore.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"604\" height=\"508\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Perequazione1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13064\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Perequazione1.jpg 604w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Perequazione1-300x252.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>L&#8217;impianto logico della proposta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dichiaratamente limitata agli strumenti di rigenerazione urbana, perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche, da adottare in attesa di una non precisata &#8220;<em>normativa quadro in materia di governo del territorio<\/em>&#8220;, la proposta assume alcuni argomenti a sostegno delle finalit\u00e0 e dell&#8217;articolato normativo, in parte legati a problemi reali sullo stato della pianificazione urbanistica in Italia, in parte derivati da interpretazioni prive di fondamento o a forzature di carattere ideologico, ricorrendo spesso a semplificazioni assai riduttive in cui si finisce per alterare od omettere taluni passaggi fondamentali della storia urbanistica del Paese, per arrivare a sostenere tesi precostituite.<\/p>\n\n\n\n<p>Attraverso un percorso non proprio lineare si vuole arrivare a due tesi fondamentali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>attribuire tutti i problemi attuali al modello &#8220;rigidamente prescrittivo&#8221; del piano tradizionale. Ma non \u00e8 cos\u00ec.<\/li><li>esaltare la necessit\u00e0 di snellire e velocizzare l&#8217;attivit\u00e0 edilizia come panacea di tutti i problemi, ma senza tenere conto delle ricadute sull&#8217;assetto generale del territorio determinato da interventi episodici ed estemporanei, n\u00e9 della qualit\u00e0 degli insediamenti, fondamentale per ogni sistema organico.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Si approda a una visione acritica e provinciale del territorio, ormai superata, anche in termini edilizi a fronte dell&#8217;attuale e tendenziale ciclo economico e del mutato scenario del mercato edilizio.<br>In generale tutta l&#8217;impostazione <strong>sconta l&#8217;assenza di una cultura della pianificazione<\/strong> e di un approccio adeguato alla complessit\u00e0 dei sistemi urbani in particolare (si pensi alle aree metropolitane e alle interdipendenze settoriali), dove la qualit\u00e0 degli insediamenti \u00e8 anche un fondamentale fattore per il rilancio dell&#8217;economia italiana a condizione che &#8220;<em>le politiche del territorio non siano pi\u00f9 concepite come questioni locali [o settoriali] ma che assumano la rilevanza di una grande politica nazionale, di lungo periodo e attenta agli equilibri territoriali<\/em>&#8220;. <em>(G. Santilli, Sole 24ore).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>A) I dati che emergono dalla Relazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>Motivazioni alla base della proposta &#8211; problemi reali:<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>a) il governo del territorio ha progressivamente perduto <strong>solide basi legislative<\/strong>;<br> b) l&#8217;assenza di una <strong>riforma organica <\/strong>di livello nazionale;<br> c)<strong> le Regioni <\/strong>e la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per quanto riguarda la &#8220;perdita delle basi legislative&#8221;<\/strong><br>La ricostruzione \u00e8 inesatta e in parte deviante.<br>La &#8220;perdita delle basi legislative&#8221; non \u00e8 riconducibile solo a problemi interpretativi.<br>Il governo del territorio ha perduto &#8220;<em><strong>solide basi legislative<\/strong><\/em>&#8221; a partire dagli anni &#8217;90, per il progressivo ricorso a forme di intervento straordinario e\/o derogatorio con l&#8217;introduzione di profili giuridici (c.d. diritti edificatori, strumenti perequativi, premialit\u00e0) improvvisati, privi di solide basi di diritto, di spessore e contenuti non paragonabile con la produzione della legge 1150\/42 e con le successive fino alla 457\/78, che invece vengono criticate, specialmente la legge del 1942.<br>(Si ricordi ad esempio il dibattito culturale sulla legge 865 nel 1971, o ancora l&#8217;accusa di &#8220;comunismo&#8221; alla legge 167\/62 e ai primi Piani di Zona di Roma, nella fattispecie Spinaceto, e l&#8217;ironica risposta di Bruno Zevi alla cultura conservatrice del tempo).<br>Qui l&#8217;identificazione del diritto di propriet\u00e0 con il diritto di edificare ha fatto perdere di significato a tutta l&#8217;attivit\u00e0 di pianificazione, sostituita da strumenti di dubbia legittimit\u00e0 e di cui \u00e8 stato fatto un uso spregiudicato, in particolare con il Decreto Sviluppo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grave ignorare ogni riferimento ai passaggi <\/strong>&#8220;storici&#8221; che hanno destrutturato il sia pur debole ordinamento urbanistico: il D.L. 106\/11 dall&#8217;art. 3, comma 1 (diritti edificatori) all&#8217;art.5 (cessione di cubatura), alle premialit\u00e0 del comma 9, le semplificazioni (comma 1), i permessi in deroga agli strumenti urbanistici (comma 13) all&#8217;uso spregiudicato dell&#8217;accordo di programma; a cui si aggiungono le politiche regionali sulla Rigenerazione Urbana (nel Lazio la n\u00b07 del 18 luglio 2017) dove sono previste, tutta una serie di misure incentrate su premialit\u00e0 diffuse e cambi di destinazione d\u2019uso, che travisano il significato di &#8220;rigenerazione urbana&#8221;, ormai molto lontano dalla riqualificazione urbana (Nota 1). <\/p>\n\n\n\n<p>Altro che incertezze di competenze e attribuzioni: si \u00e8 trattato di scelte politiche precise di cui le citt\u00e0 stanno pagando prezzi enormi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per quanto riguarda il ruolo delle Regioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La &#8220;spinta&#8221; delle Regioni dopo l&#8217;art. 117 COST (legislazione concorrente, senza precisare le attribuzioni in modo esauriente) e l&#8217;art. 118 (trasferimento delle competenze fino al limite della secessione politica) non poteva che essere &#8220;centrifuga&#8221;; ogni Regione ha dato la sua interpretazione &#8220;autonomista&#8221; a seconda della situazione, cultura, esperienza, e convenienza territoriali diverse, incoraggiate dalla rinuncia dello Stato ad affrontare i nodi fondamentali almeno attraverso una norma generale di indirizzo sul consumo di suolo, il rapporto con la pianificazione ambientale, lo ius aedificandi e la distinzione tra procedure ordinarie e straordinarie, con una strumentazione operativa snella. <\/p>\n\n\n\n<p>    <strong> 2. Piani e di programmi complessi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si dichiara:<br><em>&#8220;Negli ultimi decenni la legislazione italiana, senza intervenire direttamente sulla legge fondamentale, <strong>ha favorito l\u2019adozione di piani e di programmi complessi e integrati<\/strong> che, pur rappresentando significative novit\u00e0 operative recepite in diverse leggi regionali, hanno reso ulteriormente articolata l\u2019intera materia che ormai necessita, in tutta evidenza, di essere ricondotta ragionevolmente in un quadro ordinario, consentendo alle amministrazioni locali \u2013 in particolare ai comuni \u2013 di operare in coerenza piena con il principio costituzionale di buon andamento dell\u2019amministrazione&#8221;.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Anche questo \u00e8 solo parzialmente vero.<\/strong><br>Il mancato intervento sulla legge fondamentale sicuramente \u00e8 una concausa, ma i programmi complessi, che nascono dall&#8217;esigenza di progettare specifici interventi attraverso la partnership pubblico privato, da un lato hanno sostituito qualunque forma di pianificazione della citt\u00e0, dall&#8217;altro si sono sviluppati ben oltre le loro finalit\u00e0 originari.<br>La filosofia del &#8220;pianificar facendo, dell&#8217;urbanistica per progetti, il Modello Roma&#8221;, sono i fattori che hanno impresso all&#8217;urbanistica la spinta derogatoria e plasmato la strumentazione operativa alla nuova filosofia.<br>I Programmi integrati (art.16 legge 179\/92), erano nati con l&#8217;intento di aggregare &#8220;soggetti diversi pubblici e privati&#8221;, ma senza sopprimere l&#8217;interesse e la regia pubblica degli interventi che pur puntuali dovevano far parte di un quadro di insieme (vedi sentenza della Corte Cost.).<br>Col tempo questa impostazione si \u00e8 ribaltata.<br>Con la Legge 4 dicembre 1993, n. 493, oltre alla proposta unitaria, al concorso di risorse pubbliche e private, proposti al comune da soggetti pubblici e privati, con le priorit\u00e0 stabilite dal Comune sulla base di criteri oggettivi per l&#8217;individuazione degli interventi, \u00e8 stato introdotto (art.11, comma 4) il ricorso all&#8217;accordo di programma ai sensi dell&#8217;articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.<\/p>\n\n\n\n<p>Non basta; nella pratica, dilatando anche il senso della legge 493\/93, venivano individuate &#8220;priorit\u00e0&#8221; a pelle di leopardo, e il Piano regolatore generale veniva cos\u00ec ridotto ad una sommatoria di interventi episodici, in base alle proposte dei privati secondo convenienze private.<br> La spinta disgregatrice dalla produzione legislativa in deroga ha consentito in via breve di bypassare &#8220;la fatica&#8221; di elaborare una politica del territorio minimamente credibile. <\/p>\n\n\n\n<p>    <strong> 3. Scopo generale della proposta (pag.2 Relazione)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si dichiara<br><em>&#8220;Aprire uno scenario nuovo attraverso il quale offrire alle innovazioni introdotte nel tempo a livello nazionale e regionale un\u2019adeguata copertura legislativa nazionale&#8221;.<\/em><br>Si intende quindi fornire una copertura acritica di tutta la produzione legislativa prodotta, senza alcuna distinzione (ma non aveva parlato di insidiosi squilibri in virt\u00f9 dei diversi indirizzi assunti dalle regioni?), ribaltando quanto evidenziato nei nodi problematici richiamati.<br>Non si pu\u00f2 quindi proprio parlare di &#8220;scenario nuovo&#8221; ma di una mera trascrizione notarile della deregolamentazione fin qui seguita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>B) Articolato di legge<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>ART. 1. (Finalit\u00e0).<br><strong>Nelle more dell\u2019adozione di una normativa quadro <\/strong>in materia di governo del territorio, la presente legge, nel rispetto dell\u2019articolo 117, terzo comma, della Costituzione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>detta principi fondamentali<\/li><li>che rivestono carattere di particolare importanza e urgenza<\/li><li>al fine di garantire l\u2019efficacia delle leggi regionali in materia di governo del territorio<\/li><li>e la piena e completa applicazione degli istituti di perequazione, di compensazione e di incentivazioni urbanistiche.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La sostanza sembra essere solo garantire &#8220;la piena e completa applicazione degli istituti di perequazione, di compensazione e di incentivazioni urbanistiche&#8221;.<br>Ma se il governo del territorio dovr\u00e0 effettivamente orientare la pianificazione regionale, pregiudicarne l&#8217;efficacia con uno strumento che &#8220;detta principi fondamentali&#8221;, assunto &#8220;nelle more&#8221;, limitato sostanzialmente solo a specifici argomenti, significa inevitabilmente rinunciare a qualunque forma di indirizzo generale e unitario, in difformit\u00e0 al dettato costituzionale.<br>A meno che non si intenda surrettiziamente affermare che la futuribile norma quadro non dovr\u00e0 che conformarsi a priori alla normativa &#8220;nelle more&#8221;, parziale e incompleta; infatti, nemmeno un accenno all&#8217;indirizzo che dovrebbe assumere la futura normativa quadro.<\/p>\n\n\n\n<p>Tantomeno si accenna ad un impegno legislativo temporale per produrre la normativa quadro: unica certezza il testo nelle &#8220;more&#8221;, destinato, con ogni probabilit\u00e0 ad una durata sine die delle disposizioni &#8220;temporanee&#8221;.<br>L&#8217;unico vero obiettivo \u00e8 fornire gli strumenti operativi (perequazione, compensazione, premialit\u00e0) per garantire la diffusione edilizia (incontrollata?) senza una logica di piano, reiterando i vecchi soliti strumenti perequativi (oggi superati, vedi in seguito).<br>&#8220;<strong>Garantire l\u2019efficacia delle leggi regionali<\/strong>&#8220;: lo Stato che ci sta a fare (art.118 Titolo V), ma non \u00e8 materia concorrente?<br>Nulla si dice sui criteri di dimensionamento del Piano generale mentre il consumo di suolo, che dovrebbe rappresentare una scelta fondamentale, \u00e8 solo vagamente accennato<br> nell&#8217;art. 2.<\/p>\n\n\n\n<p>ART. 2. (Strumenti di pianificazione locale)<br>I contenuti dell&#8217;articolo sono descritti nella relazione, mischiando argomenti diversi.<br>Si dichiara:<br><em>Necessit\u00e0 di superare lo strumento centrale del piano regolatore generale (PRG) previsto dalla legge n. 1150 del 1942., \u2026. raccogliendo quanto gi\u00e0 sperimentato e legiferato in molte regioni, \u2026. a fronte della velocit\u00e0 delle esigenze di trasformazione urbana e territoriale, \u2026 e della necessit\u00e0 di trasformare, riqualificare e ristrutturare i tessuti edilizi esistenti anzich\u00e9 ampliare all\u2019infinito i perimetri urbani consumando ulteriore suolo, \u2026 poich\u00e9 il modello rigidamente prescrittivo del classico PRG si \u00e8 rivelato non pi\u00f9 adatto ad affrontare e a governare tali novit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>1) Il superamento del piano regolatore generale della legge n. 1150\/42<\/strong><br>Premesso che il superamento della legge del 1942 non comporta necessariamente la rinuncia alla &#8220;centralit\u00e0&#8221; del piano comunale &#8211; semmai la questione fondamentale riguarda le procedure &#8211; si dichiara che la proposta intende affrontare &#8220;il cuore della riforma urbanistica nazionale&#8221; semplicemente con la raccolta della produzione regionale in materia, senza specificare la natura dei provvedimenti adottati da ogni singola regione assunti come riferimento, se trattasi di normativa strettamente urbanistica a carattere strettamente operativo o di pi\u00f9 ampi provvedimenti di governo del territorio.<br>Si omette in particolare la fondamentale questione circa il fatto che gli orientamenti delle regioni in materia di governo del territorio sono assai diversificati; non vengono esplicitamente dichiarati quali sono gli orientamenti assunti (sembrerebbe che il modello di riferimento sia quello della recente legge urbanistica dell&#8217;Emilia Romagna).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2) La funzione del piano regolatore nel tempo<\/strong><br>Il piano regolatore della legge di 1942 e successive modificazioni e integrazioni viene rappresentato in modo assi riduttivo: in realt\u00e0 il ruolo dello strumento comunale generale non si limita, come erroneamente affermato ad &#8220;indirizzare la crescita e l&#8217;espansione urbana nel territorio agricolo&#8221; per regolare i &#8220;diritti edificatori privati&#8221; oltre alle aree a destinazione pubblica e i vincoli, ma anche, accanto alle esigenze quantitative, strutturare l&#8217;assetto futuro del territorio in un disegno di insieme, armonico ed equilibrato a partire da un&#8217;idea di citt\u00e0 che ne garantisca il funzionamento complessivo e la forma che deve assumere la citt\u00e0 futura in termini qualitativi e di godimento delle sue prerogative (la Forma Urbis) (Nota 2).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di individuare un disegno per unificare la citt\u00e0 intorno a dei valori, in primo luogo la qualit\u00e0 urbana e la vivibilit\u00e0, non una semplicistica sommatoria di volumetrie pubbliche o private finalizzate ad operazioni finanziarie.<br>Anche in termini di mercato, &#8220;\u2026. <strong>le funzioni tradizionali del piano regolatore <\/strong>erano di guidare l&#8217;espansione edilizia sul piano regolativo (non semplicemente assicurare i diritti edificatori! n.d.r.), <strong>garantendo<\/strong> che le nuove parti insediative fossero dotate di un adeguato livello di servizi pubblici, e definire e accompagnare la realizzazione delle armature urbane, infrastrutture e grandi servizi, sul piano erogativo come sostegno all&#8217;efficienza e all&#8217;efficienza e alla produttivit\u00e0 del sistema degli insediamenti. (Ombuen, Quarto rapporto sulle citt\u00e0).<br> I sistemi urbani sono una componente fondamentale del PIL a condizione che qualit\u00e0 e quantit\u00e0 degli insediamenti ne assicurino l&#8217;efficienza (non solo compravendita del mattone).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3) I diritti edificatori<\/strong><br>A confutazione di quanto affermato, il Piano regolatore, comunque inteso, non ha mai <strong>determinato diritti perpetui<\/strong>, in quanto la presunzione di esistenza dei c.d. diritti edificatori \u00e8 stata smentita da varie fonti in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6656\/2012, secondo la quale non esistono \u201cdiritti edificatori\u201d n\u00e9 \u201cvocazioni edificatorie\u201d di suoli non ancora edificati. L&#8217;amministrazione comunale pu\u00f2 rivedere le destinazioni urbanistiche vigenti senza dover necessariamente indennizzare le aree di cui intende cambiare il regime (Nota 3). Ma sia a livello comunale sia a livello regionale \u00e8 prevalsa una interpretazione e una pratica esattamente capovolta.<br>Si \u00e8 solo diffusa negli apparati amministrativi e politici la convinzione, di fatto ma non di diritto, che il proprietario sia titolare non solo della propriet\u00e0 di quel suolo (diritto reale), ma anche di un presunto &#8220;diritto edificatorio&#8221; (accessorio), conferito dalle previsioni di piano, previsioni di cui viceversa \u00e8 titolare il Comune nell&#8217;esercizio della sua attivit\u00e0 finalizzata al soddisfacimento dell&#8217;interesse pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale pratica non trova riscontro nel diritto italiano: \u201ccompensazioni\u201d e \u201cperequazioni\u201d possono essere suggerite da opportunit\u00e0 politiche, ma non sono affatto la conseguenza obbligata di norme di legge a tutela della propriet\u00e0 privata (Cerulli Irelli).<br>Quindi, con la proposta presentata, ancora una volta si tenta di imporre di fatto, ma non di diritto, con affermazione pretestuose viziate da motivazioni ideologiche, l&#8217;esistenza dei c.d. diritti edificatori.<br>In questo modo si tenta di conferire al piano regolatore la funzione di notaio delle decisioni convenzionali, con una strumentazione operativa ridotta a sommatoria di interventi non subordinati a una valutazione di tipo complessivo e armonico del medesimo armonico del territorio (C.d.S, sentenza citata).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4) La modalit\u00e0 operativa per l&#8217;acquisizione delle aree a prezzo di mercato<\/strong><br>Si afferma che &#8220;i costi enormi determinati da numerose sentenze della giustizia amministrativa e della giurisprudenza italiana ed europea, [sono la causa] che ha prodotto per l\u2019acquisizione di tali aree valori quasi di mercato, trasformando di fatto l\u2019esproprio in compravendita&#8221;.<br>L&#8217;attuale normativa in materia di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 ha effettivamente equiparato l&#8217;acquisizione delle aree<strong> in compravendita <\/strong>di fatto.<br>Ma le sentenze della Corte Costituzionale non imponevano che &#8220;l&#8217;adeguato ristoro&#8221; del proprietario (ossia l&#8217;indennizzo) dovesse essere equiparato a &#8220;valori quasi di mercato&#8221;: questa \u00e8 stata una forzatura maturata nell&#8217;ambito dello scontro politico seguito alla sentenza Corte Cost. n\u00b05\/82, e la successiva legge n. 359\/1992 dove l&#8217;indennit\u00e0 \u00e8 stata pari al valore venale del suolo (poi portata al 60% della media il valore venale del suolo e la rendita dominicale, fino al T.U. 327\/01 al valore venale).<br>Alla decisione, tutta di natura politica, di equiparare l&#8217;indennit\u00e0 di esproprio al valore venale, a cui si sono aggiunte le pratiche derogative sono gli elementi che hanno reso artificialmente pi\u00f9 alto il valore dei terreni.<br>I &#8220;costi enormi&#8221; sono derivati dalle posizioni ambigue della politica, non degli strumenti di pianificazione.<br>Le sentenze della Corte Costituzionale quindi vanno lette come una indicazione dei nodi irrisolti del sistema giuridico italiano, e come una indicazione, pi\u00f9 o meno esplicita, della direzione nella quale il legislatore potrebbe (e dovrebbe) muoversi, se quei nodi volesse veramente sciogliere (ma ad oggi cos\u00ec non \u00e9 stato), anche alla luce dell&#8217;art.42 della Costituzione (funzione sociale della propriet\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Il superamento del modello rigidamente prescrittivo del PRG classico<\/strong><br>Si afferma che i fattori che hanno reso necessario il superamento del PRG sono:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>l\u2019integrazione economica e finanziaria tra diverse aree geografiche transnazionali<\/li><li>e la conseguente velocit\u00e0 delle esigenze di trasformazione urbana e territoriale,<\/li><li>la necessit\u00e0 di trasformare, riqualificare e ristrutturare i tessuti edilizi esistenti anzich\u00e9 ampliare all\u2019infinito i perimetri urbani consumando ulteriore suolo.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>A cui si aggiunge:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>lo squilibrio tra citt\u00e0 pubblica\u00bb e \u00abcitt\u00e0 privata\u00bb che rischia di produrre scompensi nello sviluppo e nel governo del territorio e anche evidenti ingiustizie sociali,<\/li><li>la diversa durata temporale tra le destinazioni pubbliche (5 anni) e le destinazioni private (sine die)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Riqualificazione e rigenerazione<\/strong> non sono la stessa cosa (salvo mistificare il significato originario di entrambi i concetti).<br>Se lo scopo \u00e8 di &#8220;trasformare, riqualificare e ristrutturare i tessuti edilizi esistenti&#8221; in termini di riqualificazione senza ampliare i perimetri urbani ed ampliare la cubatura, valga quanto gi\u00e0 ampiamente offerto dalla legge 457\/78 per i procedimenti di riqualificazione edilizia ed urbanistica senza dovere fare ricorso a procedure di rigenerazione, premialit\u00e0 e strumenti in variante assunti fuori del procedimento ordinario.<br>Semmai si tratta di ripensare procedure operative pi\u00f9 snelle ed efficaci.<br>Se viceversa si vuole accorpare il concetto di riqualificazione a quello di rigenerazione (secondo alcune pratiche e indirizzi normativi in corso) allora si tratta semplicemente di estendere a tutti i costi le pratiche derogative e far diventare ordinario ci\u00f2 che nasce in regime straordinario (si vedano gli interventi emergenziali a sostegno dei PRU, PRINT Social housing ecc.). Ancora una volta si vuole conformare i principi alle opportunit\u00e0 economiche secondo logiche peraltro ormai superate.<br>La <strong>finanziarizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 edilizia<\/strong> e l&#8217;attuale andamento del ciclo economico vanno ben oltre il segmento di domanda transnazionale.<br><strong>L&#8217;esigenza di velocizzare<\/strong> la produzione edilizia in assenza di indirizzi di programmazione economica e pianificazione territoriale \u00e8 stato gi\u00e0 sperimentato negli anni &#8217;80 (vedi la legge n\u00b0 1 del 1978). E nemmeno si indicano norme per una \u2018industrializzazione\u2019 del sistema utilizzando le tecnologie pi\u00f9 avanzate, come ci si aspetterebbe se si cita la questione.<br>Non si tiene conto della realt\u00e0 del mercato edilizio e l&#8217;andamento dell&#8217;attuale <strong>ciclo edilizio e finanziario attuale<\/strong>.<br>Lo squilibrio tra citt\u00e0 pubblica e citt\u00e0 privata \u00e8 la conseguenza di una totale assenza di una cultura del territorio poich\u00e9 &#8220;\u00e8 mancata una legislazione nazionale sulla politica delle citt\u00e0, l&#8217;unica posizioni in materia \u00e8 rimasta quella rappresentata dalla legge 1150\/42; in Francia viceversa vi \u00e8 una politica urbana. (in Italia) Piani delle citt\u00e0, progetto per le periferie, ecc. (interventi settoriali) vanno bene ma non sono legati ad un progetto di citt\u00e0&#8221; (Andrea Ferrazzi).<\/p>\n\n\n\n<p>Si veda il caso della Citt\u00e0 metropolitana di Roma, dove oltre le roboanti dichiarazione retoriche sul carattere &#8220;metropolitano&#8221; e i conseguenti finanziamenti.<\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8220;Mi sembra che Roma fatichi a trovare un modello citt\u00e0 e a proiettarlo nella societ\u00e0 per sprigionare energia. Una citt\u00e0 come Roma merita coraggio; non si pu\u00f2 guardare solo al breve ciclo politico, ma investire a lungo termine \u2026 in parte perch\u00e9 manca la visione nel progettare un modello: la pianificazione urbanistica e il lavoro con le imprese, i centri di ricerca, le associazioni. Per invertire la rotta, va rimesso in campo un progetto di citt\u00e0 come laboratorio di innovazione democratica \u2026. iniziare per dar vita a una smart city che parta dalla riqualificazione del patrimonio culturale&#8221; (Francesca Bria assessore alle Tecnologie e all&#8217;innovazione digitale di Barcellona).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>5) Il &#8220;Modello&#8221; proposto (testo dell&#8217;art.2)<\/strong><br>Il superamento del PRG, attraverso l\u2019introduzione dei tre livelli di pianificazione illustrati all\u2019articolo 2, consente invece di definire in modo flessibile e non conformativo gli indirizzi di pianificazione strutturale del territorio affidando la fase attuativa a un piano operativo con durata pari al mandato del sindaco \u2013 cinque anni \u2013 e attribuendo cos\u00ec pari durata e opportunit\u00e0 alle destinazioni pubbliche e a quelle di valorizzazione privata <\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.1. La disciplina proposta<\/strong><br>La proposta fornisce indicazioni alle Regioni per disciplinare gli strumenti della pianificazione comunale o intercomunale, ma nulla prevede per la pianificazione regionale.<br>Non si fa cenno al Piano Territoriale di Coordinamento regionale (art.5 legge 1150\/42), comunque lo si voglia intendere e riformare, alle interdipendenze della pianificazione sovracomunali con i piani settoriali di livello regionale e nazionale, ai rapporti con la pianificazione ambientale regionale, di importanza primaria.<br>Il territorio regionale viene concepito come un ricettore passivo della sommatoria dei piani comunali e intercomunali, peraltro assoggettati a normativa assai poco conformativa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.2. L&#8217;articolazione per livelli<\/strong><br>L&#8217;articolazione del Piano per livelli non \u00e8 una novit\u00e0 (vedi ad esempio L.R. Lazio n.38\/89).<br>In realt\u00e0 non si tratta di livelli ma di componenti di cui almeno una, la terza (sistemi insediativi esistenti) sembra essere autonoma rispetto alle precedenti, dalle quali si differenzia non prevedendo efficacia conformativa delle previsioni.<br>L&#8217;articolazione per livelli implica una connessione gerarchica fra i diversi dispositivi: la pianificazione operativa non pu\u00f2 che essere subordinata a quella strutturale a carattere strategico e la flessibilit\u00e0 operativa non pu\u00f2 spingersi fino a scardinare la strategia generale del territorio che inevitabilmente determinerebbe la prevalenza di iniziative forti e lo squilibrio fra le destinazioni pubbliche e quelle private, anche se nel ciclo economico che si sta avviando la rendita, a fronte della fase di decrescita, si sta interessando anche alle funzioni pubbliche: &#8220;L&#8217;interpretazione economica contemporanea individua il fondamento della formazione delle rendite urbane nella capacit\u00e0 degli immobili di incorporare nel loro valore<br> l&#8217;accessibilit\u00e0 a beni e valori pubblici (Marshall 1972, 601 ss.]<\/p>\n\n\n\n<p>E pertanto &#8220;La ricapitalizzazione dei sistemi urbani svolge un ruolo fondamentale di aggiornamento dei medesimi e di supporto ai valori dei mercati immobiliari, in senso sia espansivo (incremento di valore dello stock) che redistributivo (capacit\u00e0 di generare fenomeni di valorizzazione differenziale attorno agli investimenti pubblici), particolarmente importante nel perdurante calo dei prezzi&#8221;. (URBAN)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.3. La flessibilit\u00e0 del piano e la durata delle conformazioni edificatorie<\/strong><br>Il concetto di flessibilit\u00e0 non comporta automaticamente la non conformazione alle previsioni; un modello non conformativo cos\u00ec inteso rappresenta una forzatura finalizzata solo a rafforzare l&#8217;effettivo scopo della proposta: liberalizzare le trasformazioni urbanistiche di cui alla seconda componente. Perci\u00f2, l\u2019abusato concetto di flessibilit\u00e0 rimane generico e non accompagnato da indicazioni procedurali specifiche e controllabili.<br>Altra forzatura \u00e8 legare &#8220;la fase attuativa a un piano operativo con durata di cinque anni&#8221; da cui scaturirebbe &#8220;la pari durata e opportunit\u00e0 alle destinazioni pubbliche e a quelle di valorizzazione privata&#8221;.<br>Ma in realt\u00e0 la durata si pu\u00f2 modificare e aggiornare essendo oggetto di dibattito.<br>La tematica dell&#8217;efficacia temporale delle prescrizioni del piano interseca quella che \u00e8 l&#8217;esigenza tipica di tutti gli atti di pianificazione che, da un lato, garantiscono una stabile organicit\u00e0 degli assetti regolati, dall&#8217;altro, la governabilit\u00e0 degli interessi sopravvenuti, che ha determinato eccezioni alla durata a tempo indeterminato del piano generale comunale ex art.11 legge n. 1150\/1942, eccezione su cui per lungo tempo la giurisprudenza ha dibattuto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia rientra nella potest\u00e0 pianificatoria la possibilit\u00e0 di rinnovare nel tempo i vincoli su beni individuati, purch\u00e9, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, risulti analiticamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche&#8221; (sentenza n. 575 del 1989).<br>Ma poich\u00e9 secondo gli orientamenti recenti, la durata sine del vincolo localizzativo equivalente alla perdita dello ius aedificandi, la Corte ritiene che la reiterazione equivale ad un esproprio e, in quanto tale, deve essere indennizzata, mentre invece, per il Legislatore, \u00e8 richiesta la prova del danno effettivamente patito per reiterare il vincolo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>5.4. L&#8217;efficacia conformativa delle previsioni<\/strong><br>Bizzarra l&#8217;affermazione (art.2, 5\u00b0 capoverso) secondo cui le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione non hanno efficacia conformativa della propriet\u00e0 e degli altri diritti reali e fini edificatori e non determinano alcuna condizione di edificabilit\u00e0 anche ai fini fiscali.<br>Nessun accenno allo snellimento delle procedure amministrative alla efficienza delle amministrazioni, che hanno, almeno in alcune Regioni, contribuito non poco al fallimento della pianificazione comunale. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>6. Le finalit\u00e0 generali del Piano <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Salvo un vaghissimo accenno sul consumo di suolo \u2013 come si \u00e8 detto &#8211; nessuna finalit\u00e0 generale viene prescritta alle regioni.<br>Nessun accenno su quelle finalit\u00e0 generali che dovrebbero dettare norme di carattere prescrittivo per tutte le Regioni per assicurare comportamenti di gestione omogenei su tutto il territorio nazionale in quanto di interesse comune, in particolare il quadro di compatibilit\u00e0 ambientale e gli strumenti economici di interazione tra le decisioni concernenti l\u2019assetto del territorio e le politiche ed i piani di settore, integrit\u00e0 fisica, identit\u00e0 culturale, miglioramento qualitativo del sistema insediativo, eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, garantire uno sviluppo sostenibile delle Regioni, clima e servizi ecologici minimi da assicurare tutela valorizzazione dei beni ambientali e culturali in quanto di interesse comune ai sensi dell&#8217;art.7 della Costituzione.<br>Nemmeno un riferimento (altro che sintesi delle Regioni!) alla legge regionale del Lazio n\u00b0 6 del 2008, che detta norme in materia di sostenibilit\u00e0 energetico ambientale negli strumenti 10della pianificazione territoriale ed urbanistica, interventi di mitigazione degli impatti, riduzione del consumo di nuovo territorio, risparmio idrico, ricorso a fonti energetiche rinnovabili.<br>I &#8220;principi fondamentali&#8221; della proposta che si limitano ad alcune vaghe enunciazioni prive di contenuto sostanziale, non assicureranno mai l&#8217;esercizio di governo delle trasformazioni fisiche e funzionali del territorio, anche perch\u00e9 le azioni che determinano tali trasformazioni sembrano essere totalmente autonome.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 3, 4, 5 &#8211; Perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche<\/strong><br>La disciplina della perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche \u00e8 l&#8217;unico vero scopo della proposta, garantito attraverso un disciplina ferrea che ricalca in buona sostanza quanto gi\u00e0 introdotto surrettiziamente nell&#8217;ordinamento dalle norme nazionali (legge 106) e dalle norme di alcune Regioni (brilla in particolare la legge n.24\/17 dell&#8217; Emilia Romagna) (Nota 4).<br>La perequazione viene estesa anche a previsioni della pianificazione operativa, anche non contigue (per non farsi scappare nulla), in seguito alla presentazione, da parte dei proprietari, di proposte dei piani e dei programmi urbanistici attuativi e prescrittivi, mediante convenzione relativa al piano o al programma urbanistico (art.3),<br>Una novit\u00e0 \u00e8 costituita dalla perequazione territoriale (art.4) al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale.<br>Richiamando alla fine &#8220;il principio di cui all\u2019articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla propriet\u00e0&#8221; i comuni sono &#8220;autorizzati ad ottenere dai proprietari&#8221; di terreni edificabili contributi per la dotazione di servizi pubblici maggiori di quelli ordinariamente prescritti, contributi monetari per oneri di urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore (art.5).<br>Il territorio in vendita dopo la mutazione genetica dell&#8217;urbanistica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La finanziarizzazione del mercato edilizio, eccesso di offerta legata alla bolla speculativa, assenza di una cultura del territorio, negazione di ogni forma di previsioni a lungo termine, rinuncia a qualunque sistema di indirizzo del mercato, assenza totale di politiche di riordino territoriale, mercato senza nessun sistema di regolazione che vada oltre alla cattura del consenso a breve termine, rinuncia a qualunque progettualit\u00e0 e idea propositiva dello sviluppo urbano che vada oltre alla promozione indifferenziata del costruito (siamo molto vicini ai Programmi di Fabbricazione post bellici), hanno condizionato il mercato immobiliare e promosso gli squilibri sociali e funzionali della citt\u00e0.<br>In questo contesto, l&#8217;impulso all&#8217;espansione edilizia che la legge promuove (salvo un assai vago accenno al contenimento del consumo di suolo) risulta assolutamente superato dalle attuali condizioni di mercato e dell&#8217;andamento del ciclo economico.<br>Assicurare l&#8217;esistenza perpetua dello scambio immobiliare senza alcuna visione di insieme e prospettive di sviluppo qualitativo della citt\u00e0, significa la rinuncia a governare.<br>Una legge &#8220;di principi&#8221; affidata quasi esclusivamente a forme perequative a fronte della dimostrata scarsa utilizzabilit\u00e0 economica e il forte condizionamento del mercato, con la rinuncia a qualsiasi forma di controllo urbanistico, costituisce l&#8217;esatto opposto delle necessit\u00e0 sociali e territoriali del Paese.<br>Costringere le Regioni ad adottare schemi di comportamento cos\u00ec vincolanti secondo logiche edilizie, magari non rispondenti alle necessit\u00e0 degli specifici territori, oltre all&#8217;impianto provinciale sembra rispondere a logiche sostanzialmente ideologiche a beneficio di settori produttivi peraltro non maggioritari, a fronte della necessit\u00e0 di indirizzare la produzione edilizia al rinnovo, alla riqualificazione edilizia ed urbanistica, adeguamento energetico, architettonico, ossia spingere verso ad un mercato di qualit\u00e0.<br>La rinuncia ad ogni logica di pianificazione sta producendo danni irreversibili, in particolare con l&#8217;assenza di indirizzi (questi s\u00ec, determinanti) in materia di consumo di suolo, fornitura di servizi ecologici divenuti indispensabili, misura di contenimento delle alterazioni climatiche, \u00e8 particolarmente grave. In buona sostanza, questa proposta di legge cede al privato la programmazione del territorio, riducendo il decisore pubblico a ufficiale notarile, nel migliore dei casi.<br>Ridurre tutto alla rigidezza della strumentazione tradizionale \u00e8 del tutto fuorviante e significa rinunciare ad una riforma sul governo del territorio incentrato sulle reali necessit\u00e0 sociali e territoriali.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"406\" height=\"300\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2Perequazione.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13065\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2Perequazione.jpg 406w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/2Perequazione-300x222.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 406px) 100vw, 406px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-red-color\"><strong>ANCORA UN&#8217;ANNOTAZIONE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Il contesto economico e la nuova offerta immobiliare del DDL<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La finanziarizzazione del mercato edilizio<\/strong><br>A partire dal 2008 nella societ\u00e0 e nell&#8217;economia \u00e8 in corso una nuova grande trasformazione.<br>Con lo sviluppo dell&#8217;economia globale, a fronte di una riduzione del peso degli Stati nazionali si assiste a un incremento del ruolo dei flussi finanziari, cresciuti nell&#8217;ultimo ventennio a un ritmo molto superiore rispetto all&#8217;incremento del prodotto globale lordo.<br>I grandi operatori finanziari internazionali impongono le condizioni di investimento per grandi partite immobiliari, che modificano il costo dell&#8217;indebitamento e le condizioni di sostenibilit\u00e0 per l&#8217;acquisto della casa da parte delle famiglie.<br><strong>Nel settore immobiliare il ruolo delle famiglie<\/strong> componente principale del mercato \u00e8 in calo sia nel settore dell&#8217;acquisto sia in quello dell&#8217;affitto.<br>Di conseguenza, <strong>assieme all&#8217;eccesso d&#8217;offerta dovuto alla bolla speculativa d&#8217;inizio secolo,<\/strong> oggi un\u2019imposizione fiscale prima pressoch\u00e9 assente (con una tassazione immobiliare di caratteristiche e dimensioni europee, lmu e Tasi), l&#8217;aumento del peso dei soggetti finanziari e la debolezza delle famiglie, malgrado le favorevoli condizioni di finanziamento del 2015, le <strong>quotazioni immobiliari continuano a calare<\/strong> (i prezzi nominali sono calati di circa il 35% dall&#8217;inizio della crisi e del 26% dal 2011) [Istat 2018]<br><strong>Il calo della produzione di nuovi alloggi<\/strong>, scesi a circa 10.000 l&#8217;anno a fronte del picco di 55.000 del 2005 (fonte lstat), \u00e8 dovuto infatti alla difficolt\u00e0 di assorbire l&#8217;eccesso di offerta e all&#8217;accresciuta tassazione che \u00e8 venuta a gravare sul settore immobiliare. Questo eccesso dell\u2019offerta, come dovrebbe essere noto, \u00e8 dovuto anche se non soprattutto ad una sorta di \u2018schema \u2018Ponzi\u2019, per cui i costruttori contraggono nuovi mutui per ripagare almeno gli interessi su quelli in precedenza assunti, indipendentemente dalla vendibilit\u00e0 di abitazioni e uffici.<\/p>\n\n\n\n<p>Contemporaneamente, <strong>i governi succedutisi hanno progressivamente ridotto i trasferimenti ai comuni<\/strong>, in parte sostituendoli con il trasferimento di beni immobili statali dismessi (il cosiddetto <strong>federalismo demaniale<\/strong>), in parte con veri e propri tagli, da cui \u00e8 seguito un grave calo degli investimenti fissi lordi del settore pubblico (fonte Banca d&#8217;Italia).<br> La principale voce calante nella composizione del nostro Pil \u00e8 quella relativa agli <strong>investimenti fissi lordi<\/strong>, e in particolare gli <strong>investimenti pubblici in capitale fisso territoriale (fonte lstat), calati di circa il 43 % dall&#8217;inizio della crisi<\/strong>.<br><strong>Esattamente il contrario di quanto suggerirebbe una politica economica con funzione anticiclica di ispirazione keynesiana.<\/strong><br>Al definanziamento dei canali ordinari ha corrisposto negli ultimi anni una ripresa degli interventi straordinari sulle citt\u00e0, con la messa in campo di significative risorse dedicate a <strong>progetti e programmi di rigenerazione urbana <\/strong>distribuiti attraverso i canali della programmazione comunitaria (Pon metro, Aree interne), delle riprogrammazioni straordinarie (i patti tra Stato e citt\u00e0) e dei bandi competitivi (Piano citt\u00e0, Programma periferie). (De Leo e Ombuen 20 l8).<br><strong>Volume di risorse che non riesce a tradursi in realizzazioni <\/strong>e a produrre la ricapitalizzazione delle dotazioni strutturali dei nostri sistemi urbani (per criticit\u00e0 di sistema come il nuovo Codice degli appalti e l&#8217;indebolimento delle strutture tecniche amministrative).<br>Vi \u00e8 cos\u00ec il rischio non solo che tale nuovo ciclo di formazione di capitale fisso territoriale non risulti dimensionalmente e qualitativamente adeguato alle domande emergenti nella nuova condizione urbana delle citt\u00e0 italiane, ma anche che si abbiano significativi definanziamenti dei programmi in corso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gli effetti della crisi sul mercato immobiliare<\/strong><br>Il modello insediativo offerto dagli strumenti urbanistici tradizionali con il controllo dell&#8217;espansione urbana accompagnato da un adeguato livello di servizi pubblici e la realizzazione delle armature urbane, infrastrutture e grandi servizi, come sostegno all&#8217;efficienza e all&#8217;efficienza e alla produttivit\u00e0 del sistema degli insediamenti, oggi \u00e8 venuto in crisi con un calo a partire <strong>dal 2008 <\/strong>dell&#8217;82% delle nuove costruzioni (fonte Istat) e del 50% degli investimenti comunali in opere pubbliche (fonte Ifel), e ci\u00f2 nonostante il surricordato \u2018schema Ponzi\u2019.<br><strong>In particolare, \u00e8 entrata in crisi l&#8217;utilizzabilit\u00e0 degli strumenti perequativi<\/strong>, che in carenza di adeguati investimenti pubblici, sono stati utilizzati ampiamente nell&#8217;ultimo ventennio per reperire risorse dall&#8217;intervento privato per la realizzazione degli interventi d&#8217;interesse pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L&#8217;andamento del mercato<\/strong><br>L&#8217;ingresso nell&#8217;euro \u00e8 andato a sostenere, fino al 2006, la formazione delle rendite assolute e l&#8217;espansione urbana diffusa, producendo un pi\u00f9 elevato consumo di suolo e l&#8217;incorporamento di ulteriore debito pubblico in un nuovo patrimonio insediativo prodotto senza adeguata dotazione di urbanizzazioni (Ombuen) Si stima, inoltre, che nei prossimi cinque anni andranno complessivamente in vendita fra 400.000 e 500.000 posizioni provenienti da pignoramenti con un aumento dell&#8217;offerta di circa il 20% alle dimensioni correnti del mercato (Sole 24ore 25 gennaio 2018).<br>Gli esiti di <strong>tale offerta aggiuntiva <\/strong>possono produrre rischi di aggravamento del mercato (per disinvestimento che si realizza rimborsando il debito pregresso con la liquidit\u00e0 disponibile).<br>La crisi ci consegna sistemi insediativi dove vengono privilegiati i flussi finanziari, indeboliti i fattori qualitativi caratterizzati da fenomeni territoriali di diffusione, dispersione, diramazione (oggetto di dibattito).<br>Realizzare un incremento del patrimonio edilizio senza realizzare contestualmente le dovute urbanizzazioni e servizi pubblici, oltre a ledere i diritti dei residenti, vuol dire scaricare sul futuro un deficit di dotazioni e di sottocapitalizzazione territoriale che produrr\u00e0 comunque costi, sia come opere pubbliche da realizzare sia come inefficienza economica dei contesti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gli squilibri territoriali e sociali<\/strong><br>Le zone centrali delle citt\u00e0 dove si concentra la crescita di valori immobiliari vedono concentrarsi gli acquisti da parte della frazione pi\u00f9 abbiente degli acquirenti, che, sempre pi\u00f9 spesso comprano per investimento e poi affittano approfittando del crescente mercato degli usi temporanei.<br>Invece, le corone esterne delle aree metropolizzate, in particolare laddove i dati demografici, il tasso di occupazione e la scarsa dotazione infrastrutturale non danno sufficiente sostegno alla domanda, vivono pi\u00f9 gravi cali dei valori immobiliari e fenomeni di periferizzazione economica e sociale.<br>Aumentano cos\u00ec i tanti e diversi dualismi e divergenze territoriali gi\u00e0 presenti in Italia: nella dialettica sempre pi\u00f9 complessa fra centro e periferia, fra Nord e Sud, fra coste e aree interne, fra territori metropolizzati e zone di pi\u00f9 rado insediamento.<br><strong>Negli ultimi sei anni<\/strong>, grazie all&#8217;ombrello di copertura finanziaria della Bee, \u00e8 stato possibile avviare il risanamento della confusa e problematica situazione economica italiana , a cui <strong>non ha per\u00f2 corrisposto una politica di riordino territoriale <\/strong>in grado di avviare il recupero dei rilevanti squilibri presenti e la formazione di nuove politiche urbane, n\u00e9 a livello nazionale n\u00e9 nella programmazione regionale comunitaria, che pure ha il tema della coesione territoriale come asse centrale di azione.<br> Gli indirizzi futuri La traccia attorno a cui avviare la costruzione di future politiche di coesione territoriale dovr\u00e0 sperimentare metodi innovativi di coordinamento tra rigenerazione urbana e governo delle dinamiche finanziarie, che saranno possibili solo dotando il governo urbano di adeguate scale di dominio fisico e di collimazione dei flussi di risorse con i contesti.<br>Sempre pi\u00f9 emerge come il mercato non sia una condizione naturale, ma che esso sia capace di produrre utilit\u00e0 sociali solo all&#8217;interno di efficaci sistemi di regolazione, presidiati da istituzioni indipendenti e non infiltrabili, non subalterne al problema della cattura del consenso a breve termine.<br>La crisi (non pu\u00f2 essere superata con espedienti immobiliari a breve termine) poich\u00e9 richiede un generale ripensamento dei rapporti tra ciclo delle trasformazioni insediative, produzione del valore, generazione dei beni comuni, reperimento delle risorse per la produzione dei beni pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-red-color\"><strong>NOTE: <\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Completamente assente dal ragionamento l&#8217;insieme delle modifiche alla disciplina vigente a partire dal comma 3 dell&#8217;art. 5 della legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha introdotto nell&#8217;art. 2643 c.c. il comma n. 2-bis, per effetto del quale, sono &#8220;soggetti a trascrizione nei registri immobiliari i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale&#8221;, dall&#8217;art. 5 che introduce:<br>\na. il silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire (comma 1);<br>\nb. estende la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivit\u00e0 (comma 1\/b);<br>\nc. per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, viene introdotto all&#8217;articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 49-bis, per svincolare dal prezzo massimo di cessione delle singole unit\u00e0 abitative in regime 167\/62<br>\n(comma 3 bis);<br>\nd. viene tipizzata la cessione di cubatura (comma 1\/c), precedentemente atipica;<br>\nInoltre per &#8220;incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente&#8221; con il comma 9 dell&#8217;art. 5 viene riconosciuta:<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>una volumetria aggiuntiva sulla preesistente come misura premiale (comma 9\/a);<\/li><li>la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse (comma 9\/b);<\/li><li>modifiche di destinazione d&#8217;uso, purch\u00e9 &#8220;compatibili o complementari&#8221; (comma 9\/c).<br>In aggiunta a ci\u00f2:<\/li><li>\u00e8 ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici (ex art. 14 DPR 380\/11 n. 380) anche per il mutamento delle destinazioni d&#8217;uso, purch\u00e9 si tratti di &#8220;destinazioni tra loro compatibili o complementari&#8221;(comma 13);<\/li><li>inoltre i piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale (comma 13\/b).<br>Le leggi regionali sulla Rigenerazione Urbana (nel Lazio la n\u00b07 del 18 luglio 2017) dove sono previste, tutta una serie di misure incentrate su premialit\u00e0 diffuse e cambi di destinazione d\u2019uso, che travisano il significato di &#8220;rigenerazione urbana&#8221;, ormai molto lontano dalla riqualificazione urbana (vedi INU Lazio).<br>Nel quadro normativo deregolamentato sempre pi\u00f9 esteso ricorso a strumenti di concertazione quali l&#8217;Accordo di Programma, attraverso il quale si pu\u00f2 procedere ad interventi in deroga del PRG, con procedure semplificate e prive delle necessarie verifiche di compatibilit\u00e0 funzionale e ambientale.<\/li><li>2. Quello che noi abbiamo avviato \u00e8 unificare la citt\u00e0 intorno a nuovi valori. Non c\u2019\u00e8 dunque nessun contrasto, se non artificioso e bassamente strumentale tra Via dei Fori Imperiali e la prima e la seconda periferia romana. Al contrario si pu\u00f2 partire da Via dei Fori Imperiali, come si sta facendo, per andare al Forte Prenestino, negli altri luoghi storici della citt\u00e0 e concorrere al programma di difesa dei monumenti, ma soprattutto quello che accade e che vogliamo che accada \u00e8 che non solo il tempo di percorrenza, ma il tempo mentale e il tempo culturale si accorci tra Via dei Fori Imperiali e la periferia, tra la periferia e Via dei Fori Imperiali&#8221; (Luigi Petroselli, Roma 1982).<\/li><li>3. &#8220;l\u2019urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialit\u00e0 edificatorie connesse al diritto di propriet\u00e0, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, complessivo e armonico del<br>medesimo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialit\u00e0 edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunit\u00e0 ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunit\u00e0 radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s&#8217;intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunit\u00e0 medesima&#8221; Stralcio Sentenza C.D.S. 6656\/2012.<\/li><li>4. Disciplina regionale sulla tutela e l\u2019uso del territorio della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24: &#8220;Dietro gli slogan del risparmio di suolo e della rigenerazione urbana, della semplificazione e della negoziazione, si nasconde il pericolo di un\u2019\u00abeclissi della pianificazione\u00bb. In particolare, se il DdL si trasformer\u00e0 in legge: il piano urbanistico sar\u00e0 sostituito da \u201caccordi operativi\u201d; il consumo di suolo sar\u00e0 garantito per un altro 3%, pari a centinaia di chilometri quadrati di nuova edificazione; il tessuto delle citt\u00e0 storiche potr\u00e0 essere interessato da demolizioni; la semplificazione riguarder\u00e0 solo i grandi operatori generando un doppio regime normativo&#8221;. <\/li><li>Tomaso Montanari, Contributi di Ilaria Agostini, Piergiovanni Alleva, Paolo Berdini, Piero Bevilacqua, Paola Bonora, Sergio Caserta, Pier Luigi Cervellati, Paolo Dignatici, Anna Marina Foschi, Giovanni Losavio, Anna Marson, Cristina Quintavalla, Ezio Righi, Piergiorgio Rocchi, Edoardo Salzano.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una circoscritta analisi della Proposta di legge Morassut 113\/2018. Gruppo Territorio Ambiente del IX Municipio di Roma, a cura dell\u2019arch. Claudio Canestrari, coordinatore. L&#8217;impianto logico [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13064,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[43,41],"tags":[2520,2518,2519,1040,1538,2521],"class_list":["post-13063","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-leggi-e-piani-regolatori","category-opinioni","tag-compensazione-urbanistica","tag-gruppo-territorio-ambiente","tag-incentivazioni-urbanistiche","tag-perequazione-urbanistica","tag-rigenerazione-urbana","tag-roberto-morassut"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13063","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13063"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13063\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13064"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13063"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13063"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13063"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}