{"id":13546,"date":"2020-01-31T09:09:49","date_gmt":"2020-01-31T08:09:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=13546"},"modified":"2020-02-14T08:11:27","modified_gmt":"2020-02-14T07:11:27","slug":"la-tutela-del-paesaggio-principio-costituzionalmente-rilevante-e-preminente-sulla-indiscriminata-diffusione-degli-impianti-green","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2020\/01\/la-tutela-del-paesaggio-principio-costituzionalmente-rilevante-e-preminente-sulla-indiscriminata-diffusione-degli-impianti-green\/","title":{"rendered":"La tutela del paesaggio: principio costituzionalmente rilevante e preminente sulla indiscriminata diffusione degli impianti &#8220;green&#8221;"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Stravolgere il paesaggio, quale bene comune, determina la cancellazione della memoria storica collettiva quindi la distruzione del nostro futuro<\/strong>. Secondo Zanzotto \u00ab<em>un bel paesaggio una volta distrutto non torna pi\u00f9, e se durante la guerra c&#8217;erano i campi di sterminio, adesso siamo arrivati alla sterminio dei campi: fatti che, apparentemente distinti fra loro, dipendono tuttavia dalla stessa mentalit\u00e0<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p><em>A cura dell&#8217;Ing. Donato Cancellara, Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano e Coordinamento &#8220;Salviamo il Paesaggio&#8221; per il Vulture Alto Bradano.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"601\" height=\"401\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/1-Matera.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13547\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/1-Matera.jpg 601w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/1-Matera-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 601px) 100vw, 601px\" \/><figcaption>Matera (Ermess\/Getty Images\/iStockphoto)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Il caso dell&#8217;impianto eolico alle porte di Matera <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ancora una volta il T.A.R. Basilicata si esprime sull&#8217;annosa vicenda dell&#8217;impianto eolico, denominato &#8220;Matine&#8221;, della Zefiro Energy S.r.l. alle porte del Comune di Matera<\/strong>. Un impianto costituito da 15 aerogeneratori e dalle relative opere connesse, di potenza elettrica complessiva di 37.5 MW. Pale eoliche di potenza 2.5 MW ciascuna con altezza torre di 100 metri, diametro rotore 90 metri ed altezza complessiva 145 metri. Sin dal rilascio dell&#8217;autorizzazione unica da parte della Regione Basilicata, nel lontano 2013, svariate le contestazioni da parte di alcuni organi istituzionali locali e di svariate associazioni ambientaliste per l<strong>&#8216;ingiustificabile sfregio al contesto paesaggistico materano di altissimo pregio nonch\u00e9 al patrimonio storico, artistico e naturalistico<\/strong>. Prima di richiamare l&#8217;attenzione sulla recente pronuncia dei giudici amministrativi lucani, tramite la sentenza n. 23 del 3 gennaio 2020, occorre ritornare indietro con la memoria. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"601\" height=\"338\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/2-Matera.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13548\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/2-Matera.jpg 601w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/2-Matera-300x169.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 601px) 100vw, 601px\" \/><figcaption>Matera (Celso Mollo Photography\/Getty Images)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Prima importante pronuncia del TAR Basilicata sul caso Zefiro <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Era il <strong>20 dicembre 2014 <\/strong>quando il T.A.R. Basilicata pubblic\u00f2 la sentenza n. 869\/2014 successivamente confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 4947 del 29 ottobre 2015. Una sentenza che definimmo, sulla pagine di alcuni quotidiani locali, storica per la Lucania in quanto <strong>venne evidenziata la priorit\u00e0 dell&#8217;Ambiente, del Paesaggio e dei Beni culturali sulla realizzazione di un impianto eolico autorizzato <\/strong>dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 597\/2013 a pochi chilometri da siti vincolati rispetto ai quali, pur non essendo direttamente interessati dalle croci d&#8217;acciaio rotanti, comunque avrebbe potuto arrecare negative conseguenze. <\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 proponente il progetto &#8220;green&#8221; \u00e8 la Zefiro Energy S.r.l. Tre furono i ricorrenti che nell&#8217;anno 2013 vollero affrontare la societ\u00e0 Zefiro e la Regione Basilicata dinanzi al tribunale amministrativo: il Comune di Matera; la <strong>Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Basilicata e l&#8217;Ente Parco della Murgia materna<\/strong>. Ricorsi che vennero unificati per l&#8217;analoga richiesta di annullamento della Deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto l&#8217;Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell&#8217;impianto eolico della Zefiro con i relativi atti di istruttoria compreso il verbale della Conferenza di Servizi del 16 aprile 2013. <\/p>\n\n\n\n<p>Sentenza lunga decine e decine di pagine, ma a nostro avviso la frase meritevole di apprezzamento fu sicuramente quella con cui viene bacchettata la Regione Basilicata. Nella sentenza si legge: &#8220;<em><strong>Alcuna norma o principio, a livello comunitario o nazionale, riconoscerebbe come prevalente l&#8217;esigenza energetica rispetto a quella di tutela paesaggistica, per cui il regime di favore per gli impianti eolici non potrebbe mai condizionare in maniera assoluta il giudizio di compatibilit\u00e0 ambientale, nel senso di obbligare il rilascio dell&#8217;autorizzazione in relazione ai benefici legati all&#8217;efficienza energetica per la collettivit\u00e0<\/strong><\/em>&#8220;. Ed inoltre, emerge che il parere della Soprintendenza non sarebbe stato presentato in seno alla Conferenza di Servizi motivo per cui, secondo il parere della societ\u00e0 resistente Zefiro, il diniego espresso andava considerato inammissibile. Di parere opposto, il T.A.R. Basilicata secondo cui &#8220;<em>tale assunto sarebbe errato [\u2026] l&#8217;omessa valutazione del parere obbligatorio e vincolante reso dalla Soprintendenza renderebbe, quindi, invalidi ed inefficaci tutti gli atti amministrativi emessi in Conferenza di Servizi e l&#8217;Autorizzazione Unica, quale atto finale e conclusivo del procedimento<\/em>&#8220;. <\/p>\n\n\n\n<p>Possiamo concludere che <strong>bene fece il T.A.R. Basilicata a ribadire ci\u00f2 che di fatto \u00e8 gi\u00e0 insito nelle norme nazionali<\/strong>. Infatti, l\u2019art. 12 comma 7&nbsp;del D.lgs. n. 387 del 2003 consente la realizzazione, in area agricola, di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile purch\u00e9 ci\u00f2 avvenga nel rispetto del paesaggio rurale. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"495\" height=\"286\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/3-Matera.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13549\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/3-Matera.jpg 495w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/3-Matera-300x173.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 495px) 100vw, 495px\" \/><figcaption>Matera e l&#8217;ipotetico impianto eolico (da Sassilive.it del 12 giugno 2013)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Rilevante sentenza del Consiglio di Stato nel 2014 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quanto evidenziato dal TAR Basilicata nel 2014, sul caso Zefiro, venne <strong>ribadito dal Consiglio di Stato<\/strong>, con riferimento ad altra vicenda, con la sentenza n. 2222 del 2014: \u201c<em>il&nbsp;paesaggio&nbsp;\u00e8&nbsp;bene primario e assoluto, la&nbsp;tutela del paesaggio&nbsp;\u00e8 quindi&nbsp;prevalente&nbsp;su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato [\u2026] essere considerato come bene \u00abprimario\u00bb ed \u00abassoluto\u00bb, in quanto abbraccia l\u2019insieme \u00abdei valori inerenti il territorio\u00bb concernenti l\u2019ambiente, l\u2019eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Seconda importante pronuncia del TAR Basilicata sul caso Zefiro <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La societ\u00e0 Zefiro non ha voluto rinunciare alla realizzazione dell&#8217;impianto eolico cos\u00ec da ritornare all&#8217;attacco evidenziando, con una nota del <strong>24 febbraio 2016<\/strong>, che i provvedimenti giurisdizionali non hanno riguardato il parere reso dal Comitato Tecnico regionale per l&#8217;Ambiente (C.T.R.A.) del 21 febbraio 2013 e che lo stesso andava considerato ancora valido ed efficace con necessaria conclusione del sub-procedimento di V.I.A. Tuttavia, \u00e8 sfuggito alla societ\u00e0 quanto affermato dalla Regione e condiviso dai giudici amministrativi: &#8220;<em>bench\u00e9 non vi sia una disposizione che limiti l&#8217;efficacia temporale del parere del C.T.R.A., giova ricordare che, ai sensi del D.Lgs. n. 152\/2006, il giudizio di compatibilit\u00e0 che ingloba il parere tecnico del C.T.R.A., ha una validit\u00e0 quinquennale, per cui <strong>un parere reso nel 2013 andrebbe, di fatto, riesaminato in ragione delle intervenute condizioni ambientali e normative<\/strong><\/em>&#8220;. <\/p>\n\n\n\n<p>La Regione Basilicata non ha voluto dare seguito alle richieste della Zefiro, tanto da rendere necessaria la nomina di un commissario ad acta tramite Decreto prefettizio del 24 agosto 2017. <strong>Il Commissario si espresse per la conclusione negativa della Conferenza dei Servizi del 12.11.2018, costatando le criticit\u00e0 dell&#8217;impianto in relazione alla L.R. n. 54\/2015 <\/strong>&#8220;<em>Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010<\/em>&#8220;; le criticit\u00e0 rappresentate dal Comune di Matera, dall&#8217;Ufficio Urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio in ordine all&#8217;impatto visivo rispetto al Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano,<\/p>\n\n\n\n<p>Nella recente <strong>sentenza del T.A.R. Basilicata n. 23\/2020<\/strong>, viene richiamata l&#8217;interferenza dell&#8217;impianto eolico con l&#8217;area buffer di 8.000 metri a partire dal perimetro esterno del sito UNESCO e con l&#8217;area buffer di 3.000 metri dal perimetro del manufatto &#8220;Torre Spagnola&#8221; su cui grava un vincolo archeologico &#8211; storico &#8211; monumentale diretto ed indiretto (Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 20.07.1988). <\/p>\n\n\n\n<p>Viene affermato dai giudici amministrativi che la conclusione negativa della Conferenza di servizi non si \u00e8 affatto limitata ad affermare un&#8217;assoluta preclusione all&#8217;istallazione del parco eolico nel sito prescelto. Infatti, <strong>l&#8217;esito negativo non \u00e8 frutto dell&#8217;applicazione meccanica della legge regionale<\/strong> n. 54\/2015 avendo tenuto conto anche dei motivati dissensi espressi dal Comune di Matera, dall&#8217;Ufficio Urbanistica e Pianificazione territoriale, della Soprintendenza e dell&#8217;Ente Parco quali amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico &#8211; territoriale e del patrimonio storico &#8211; artistico.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono i giudici amministrativi ad evidenziare che &#8220;<em>la ricorrente non si avvede che ben 3 aerogeneratori distano 734 mt, 2761 mt e 3758 mt da Torre Spagnola, dalla Masseria Danesi e dal limite esterno del Parco delle Chiese Rupestri, violando inevitabilmente, le prime due, la prescrizione di un buffer dui 3000 mt e la terza la prescrizione del buffer degli 8.000 mt<\/em>&#8220;. <\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, le disposizioni di cui alla L.R. n. 54\/2015 <strong>non si pongono affatto in contrasto <\/strong>con le disposizioni previste dalle Linee Guida nazionale, D.M. 10 settembre 2010, cos\u00ec come alcun contrasto viene rilevato con l&#8217;art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387\/2003.  <\/p>\n\n\n\n<p>Nel rigettare il ricorso della Zefiro Energy S.r.l. secondo cui il diniego alla realizzazione del suo impianto si sarebbe posto in violazione delle norme costituzionale e comunitarie tese all&#8217;applicazione del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, i giudici del T.A.R. Basilicata sentenziano che &#8220;<em>non si versa in ipotesi di totale preclusione dell&#8217;installazione di impianti eolici in tutto il territorio del Comune di Matera, bens\u00ec in una ben delimitata area in cui <strong>\u00e8 ritenuto prevalente, con motivazione non manifestamente erronea o irragionevole, l&#8217;interesse costituzionalmente protetto alla tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio<\/strong><\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Il Consiglio di Stato ribadisce la rilevanza costituzionale della tutela paesaggistica e del patrimonio culturale <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non ci potrebbe essere conclusione migliore se non quella offerta dal Consiglio di Stato la cui recente pronuncia sancisce, nuovamente, la rilevanza della tutela paesaggistica e del patrimonio culturale quale principio costituzionale e, come tale, prevalente su altre materie legate al governo del territorio che sono evidentemente collocate in posizione subordinata ai principi della nostra Costituzione. Prendendo in prestito alcune frasi della sentenza del Consiglio di Stato n. 7839\/2019, <strong>si spera in un anno 2020 maggiormente rivolto alla salvaguardia della memoria storica collettiva insita nel Paesaggio<\/strong> nel quale il nostro territorio, quindi tutti coloro che lo abitano, rappresenta parte integrante ed inscindibile:  <\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;<em><strong>Giova premettere che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico \u00e8 principio fondamentale della Costituzione (art. 9) ed ha carattere di preminenza rispetto agli altri beni giuridici <\/strong>che vengono in rilievo nella difesa del territorio, di tal che anche le previsioni degli strumenti urbanistici devono necessariamente coordinarsi con quelle sottese alla difesa di tali valori.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>La difesa del paesaggio si attua eminentemente a mezzo di misure di tipo conservativo, nel senso che<strong> la miglior tutela di un territorio qualificato \u00e8 quella che garantisce la conservazione dei suoi tratti,<\/strong> <strong>impedendo o riducendo al massimo quelle trasformazioni pressoch\u00e9 irreversibili del territorio propedeutiche all\u2019attivit\u00e0 edilizia<\/strong>; non par dubbio che gli interventi di antropizzazione connessi alla trasformazione territoriale con finalit\u00e0 residenziali, soprattutto quando siano particolarmente consistenti per tipologia e volumi edilizi da realizzare, finiscono per alterare la percezione visiva dei tratti tipici dei luoghi, incidendo (quasi sempre negativamente) sul loro aspetto esteriore e sulla godibilit\u00e0 del paesaggio nel suo insieme. Tali esigenze di tipo conservativo devono naturalmente contemperarsi, senza tuttavia mai recedere completamente, con quelle connesse allo sviluppo edilizio del territorio che sia consentito dalla disciplina urbanistica nonch\u00e9 con le aspettative dei proprietari dei terreni che mirano legittimamente a sfruttarne le potenzialit\u00e0 edificatorie<\/em>&#8220;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Stravolgere il paesaggio, quale bene comune, determina la cancellazione della memoria storica collettiva quindi la distruzione del nostro futuro. 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