{"id":13745,"date":"2020-04-12T22:26:55","date_gmt":"2020-04-12T20:26:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=13745"},"modified":"2020-04-12T22:26:57","modified_gmt":"2020-04-12T20:26:57","slug":"la-contesa-per-il-piano-grande","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2020\/04\/la-contesa-per-il-piano-grande\/","title":{"rendered":"La contesa per il Piano Grande"},"content":{"rendered":"\n<p><em>A cura di Piero Vallenzasca, Presidente di Italia Nostra Onlus, Sezione Verbano Cusio Ossola.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ne avevamo gi\u00e0 dato un preannuncio, ora che abbiamo esaminato le carte dell&#8217;ultimo permesso a costruire rilasciato alla societ\u00e0 Mal\u00f9 da parte del <strong>Comune di Verbania<\/strong>, riteniamo si debba agire a tutela dei beni comuni. Per questa ragione abbiamo presentato la richiesta al Comune di Verbania perch\u00e9 in sede di autotutela <strong>riesamini la legittimit\u00e0 del permesso rilasciato e pervenga al suo auto annullamento<\/strong>. Nello stesso modo abbiamo chiesto alla nostra sede nazionale di promuovere un ricorso amministrativo per l&#8217;annullamento dello stesso atto. L&#8217;esame \u00e8 in corso e appena passata la prossima Pasqua verr\u00e0 presa la decisione circa la strada migliore da percorrere. Qui, in integrale, la richiesta di autotutela indirizzata al Dipartimento della Programmazione Territoriale del Comune.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"476\" height=\"273\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Contesa.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13746\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Contesa.jpg 476w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Contesa-300x172.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 476px) 100vw, 476px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Spett. Comune di Verbania, Dipartimento Programmazione Territoriale<\/p>\n\n\n\n<p>Oggetto: Legge 241\/90 e s.m. art. 21 nonies. Richiesta di riesame permesso a costruire n. 10\/2020.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il provvedimento che si contesta \u00e8 ritenuto illegittimo per i seguenti motivi di diritto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>a) Viene<strong> violata la disposizione legislativa<\/strong> contenuta nell\u2019art. 142 comma 9 del D. Lgs. 42\/2004 laddove recita che: <em>\u201cA far data dall&#8217;adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all&#8217;articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici<\/em>.\u201c<\/p>\n\n\n\n<p>b) Conseguentemente vengono <strong>violate le disposizioni normative, a carattere prescrizionale, contente nel Piano Paesaggistico Regionale<\/strong> approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836.<\/p>\n\n\n\n<p>c) In particolare vengono <strong>violate le prescrizioni<\/strong> contenute alle pagine 356\/357 del Catalogo I parte dei beni paesaggistici del Piemonte, che riportiamo qui sotto in integrale, scheda A 166, puntualmente riferita all\u2019ambito di paesaggio 12 entro il quale il provvedimento impugnato esercita la sua efficacia:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla tav. P4, \u00e8 consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purch\u00e9 poste in adiacenza agli edifici esistenti (6). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto della SS 34 e per garantire la continuit\u00e0 paesaggistica, deve essere conservato il varco libero identificato nella tav. P4 (16). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione funzionali alle attivit\u00e0 agricole non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante. \u201c<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La prescrizione prevede dunque che nell\u2019area compresa tra il Campeggio insistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo, denominato Continental, il campo da golf esistente e la SS n. 32 Verbania \/Gravellona Toce, area identificata nel PPR quale insediamenti rurali tradizionali, riprodotta sulla tavola P4 3 del medesimo PPR, <strong>siano consentite le sole realizzazioni di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purch\u00e9 da realizzarsi in adiacenza agli edifici gi\u00e0 esistenti <\/strong>e ci\u00f2 nell\u2019intento dichiarato dal PPR di preservare e salvaguardare le aree libere, agricole e prative, ivi presenti.<br>Cos\u00ec come descritta la prescrizione risulta chiara circa le motivazioni e gli intenti che l\u2019hanno dettata e indica, con altrettanta chiarezza i limiti e l\u2019estensione degli eventuali ampliamenti possibili delle strutture esistenti.<br>Con l\u2019atto impugnato<strong> detti limiti non vengono rispettati <\/strong>e si pregiudicano le finalit\u00e0 di salvaguardia che il PPR ha indicato per l\u2019ambito di paesaggio 12 e unit\u00e0 di paesaggio 1204 come individuate nel catalogo I parte dei beni di paesaggio tutelati, allegato parte integrante dello strumento di pianificazione paesaggistica sovraordinato.<br>Non pu\u00f2 essere dubbio alcuno che l\u2019area oggetto della indicata prescrizione sia l\u2019estensione intera che risulta racchiusa per tre lati, dai confini individuati nella descrizione riportata nella stessa prescrizione, mentre trova il suo ulteriore limite oggettivo nel confine costituito dal canale naturale nella tratta di esso compresa tra l\u2019abitato di Fondotoce, dall\u2019altezza della intersezione con la SS 32, sino alla sua prossimit\u00e0 con il perimetro del campeggio gi\u00e0 citato.<br>Continuit\u00e0 e identit\u00e0 delle caratteristiche morfologiche e della caratterizzazione agricola dell\u2019ambito non consentono una diversa lettura della identificazione corretta dell\u2019area, che ove lo fosse sarebbe arbitraria, addirittura bizzarra.<br>Qualora limiti diversi fossero stati voluti, il PPR lo avrebbe indicato con precisione; non lo ha fatto, men che meno ha indicato la <strong>strada di penetrazione<\/strong> tra la SS e il campeggio stesso quale possibile confine, mentre a riprova di quanto qui sostenuto, la tavola P4 3 dello stesso PPR individua con specifica campitura proprio anche quell\u2019area interessata dall\u2019autorizzato progetto. La legenda di quella campitura recita: \u201c<em>Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali<\/em>\u201d. Ogni diversa lettura ci sembra assolutamente insostenibile.<\/p>\n\n\n\n<p>d) <strong>Non risulta rispettata la ulteriore prescrizione richiamata riguardo i possibili ampliamenti di strutture esistenti.<\/strong><br>Il progetto autorizzato non \u00e8 un\u2019 estensione di strutture turistico ricettive e tanto meno sportive esistenti. Trattasi invece di un ampio e del tutto nuovo e prima inesistente impianto ludico\/sportivo da dedicarsi ad una pratica per nulla esercitata in nessuna delle strutture, siano esse ricettive o sportive esistenti.<br>Questo significa che il PPR non aveva voluto contemplare una tale previsione, ma si era limitato a consentire eventuali estensioni delle strutture esistenti, il campo golf e il campeggio appunto, ipotizzando una loro necessit\u00e0 in tal senso, ma comunque tutte da consentirsi solo se previste in adiacenza a quelle esistenti.<br>In questo caso invece, neppure questo ultimo requisito viene rispettato.<br>L\u2019ambito entro il quale il progetto \u00e8 stato autorizzato non \u00e8 adiacente al campeggio Continental e neppure al campo da golf esistente, con essi non vi \u00e8 neppure continuit\u00e0 proprietaria riguardo alle aree e non possiede affatto caratteristiche di servizio e di accessoriet\u00e0 all\u2019esistente, ma si pone dichiaratamente quale struttura a servizio non solo degli utenti del campeggio, ma di un pubblico pi\u00f9 vasto, prova ne \u00e8 l\u2019ampio nuovo parcheggio per auto che prevede di realizzare in aderenza ad esso e la stessa convenzione stipulata con il Comune di Verbania .<\/p>\n\n\n\n<p>e) <strong>Non rileva a giustificare l\u2019intervenuto assenso<\/strong>, la volont\u00e0 conforme che il Comune di Verbania aveva espresso con deliberazione del proprio Consiglio n. 95 assunta in data 10\/10\/2018.<br>Con tale atto il Consiglio Comunale,<strong> ignorando totalmente le prescrizioni <\/strong>intervenute con l\u2019approvazione ed entrata in vigore del PPR, aveva ritenuto dare applicazione all\u2019articolo 16 delle NTA del PRGC che classificava l\u2019area quale destinata ad interventi pubblici, anche su iniziativa di privati, ed aveva ritenuto approvare la convenzione che disciplinava i rapporti tra privato attuatore e Comune affinch\u00e9 quelle finalit\u00e0 previste anche di natura pubbliche si concretizzassero.<br>A quella data tuttavia la divergenza e la prevalenza della prescrizione di PPR rispetto alla normativa di piano regolatore erano gi\u00e0 chiare ed evidenti, addirittura stridenti laddove fossero state sovrapposte e comparate le due normative.<br>La prima, quella di PPR, chiede la salvaguardia delle aree agricole e prative esistenti proprio in quell\u2019ambito; la seconda, quella Comunale, subordina il mantenimento degli utilizzi agricoli alla loro non conflittualit\u00e0 con le destinazioni d\u2019uso consentite.<br>Nonostante l\u2019esistenza di tale palese divergenza, il Consiglio Comunale di Verbania, presumiamo sorretto da una istruttoria carente e che successivamente, cio\u00e8 al momento del rilascio del permesso a costruire si rilever\u00e0 fatale, non ha colto la divergenza stridente e conflittuale tra le due normative.<\/p>\n\n\n\n<p>f) <strong>Non rileva l\u2019intervenuto assenso al progetto sotto il profilo paesaggistico.<\/strong><br>Il progetto risulta assentito, sotto il profilo paesaggistico, con atto rilasciato dalla Regione Piemonte, Direzione Del Settore Territorio e Paesaggio.<br>Tuttavia qualunque siano state le considerazioni svolte in quella sede e che qui non si condividono appieno, esso precisava espressamente che la valutazione compiuta del progetto presentato all\u2019esame era riferita esclusivamente al suo inserimento paesaggistico, e rimarcava che non era stata compiuta alcuna verifica circa la legittimit\u00e0 o conformit\u00e0 con le disposizioni urbanistiche, rimettendo all\u2019Autorit\u00e0 Comunale: \u201c<em>garantire che l\u2019intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche localmente vigenti.<\/em>\u201d<br>Riteniamo dunque che tale valutazione, espressamente richiesta, non sia stata invece compiuta o se lo sia stata non sia stata adeguatamente attenta e puntualmente prudente, ma colpevolmente assente.<\/p>\n\n\n\n<p>g) <strong>Illegittimit\u00e0 dell\u2019atto sotto il profilo dell\u2019 eccesso di potere.<\/strong><br>La medesima societ\u00e0 istante: Mal\u00f9 SRL, ha da tempo aperto, quale promotrice, presso lo sportello delle attivit\u00e0 produttive di Verbania, una conferenza di valutazione con l\u2019intento di ottenere l\u2019approvazione di un piano, di pi\u00f9 ampia portata, il cui esito positivo, ove mai ci fosse, <strong>comporterebbe una variante dello stesso strumento urbanistico.<\/strong><br>Il progetto assentito e che qui si contesta non \u00e8 tra quelli presenti all\u2019interno del pi\u00f9 ampio e articolato piano di cui \u00e8 fatto cenno e che, segnatamente si intitola: \u201c<em>Riqualificazione area per insediamento attivit\u00e0 ricettiva e impianti per attivit\u00e0 sportive e tempo libero<\/em>\u201d.<br>La Conferenza preliminare dei Servizi, svolta presso il Suap di Verbania, indicava la necessit\u00e0 che quel progetto venisse sottoposto alla fase di verifica preliminare di Via di competenza Provinciale in quanto da ricondursi al punto 46 dell\u2019allegato B2 dalla D.C.R. n. 129\/35527 che cos\u00ec recita: \u201c <em>villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m\u00b3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all\u2019interno dei centri abitati.<\/em>\u201d<br>Ipotizzava inoltre la necessit\u00e0 che, implicando la sua approvazione, una variante urbanistica, <strong>anche la procedura di VAS dovesse essere attivata<\/strong>.<br>E\u2019 dunque singolare che, mentre su di un tavolo parallelo, si discute o giaccia un piano di ampia portata, soggetto a verifica preliminare di Via di competenza Provinciale, se non anche da assoggettarsi Vas, venga contestualmente presentato e poi assentito un altro progetto, assolutamente organico alle finalit\u00e0 di quel medesimo piano, ma sganciato da ogni procedura di valutazione.<br>Attraverso una procedura diversa \u00e8 stato ottenuto, con percorso semplificato, un assenso che, anche se non sussistessero le ampie e motivare riserve qui sollevate rispetto ad esso, \u00e8 viziato sotto ben altri, diversi e forse anche pi\u00f9 gravi profili, primo fra tutti l\u2019eccesso di potere sotto l\u2019aspetto dello sviamento dalle finalit\u00e0 delle norme di tutela ambientale vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p>h) <strong>Conseguenze e implicazioni circa il corretto recepimento normativo del PPR.<\/strong><br>Mentre le disposizioni a contenuto prescrizionale contenute nel PPR, come pi\u00f9 volte ricordato nel corso della stesura del presente ricorso, sono immediatamente cogenti, esse non esauriscono affatto il quadro normativo che il PPR ha individuato e, per molti aspetti, demandato alla sua obbligatoria attuazione da parte delle amministrazioni locali attraverso il coerente recepimento con modiche degli strumenti urbanistici comunali.<br>Ci riferiamo in particolare a quel complesso di norme a carattere strategico che definite via via quali: \u201c<em>misure\/indirizzi\/ linee guida\/ obiettivi\u2026<\/em>\u201d costituiranno il quadro normativo completo che a regime dovr\u00e0 essere il reticolo regolamentare entro il quale tutti gli interventi antropici troveranno il loro obbligatorio sistema di riferimento.<br>Tuttavia, se questo \u00e8 il quadro finale di un percorso, non ci sembra possibile che, nelle more della realizzazione, esso possa essere messo a repentaglio da azioni scriteriate che, ignorando, o meglio aggirando, le prescrizioni vincolanti, possano riuscire a mettere in discussione la corretta attuazione finale dello strumento di pianificazione sovraordinato .<br>Il rilievo che qui solleviamo non \u00e8 per nulla astratto, esso infatti si basa sull\u2019esame di quel complesso normativo strategico che ricaviamo, per l\u2019ambito di paesaggio interessato, dallo stesso PPR.<br>A titolo esemplificativo <strong>proponiamo all\u2019attenzione alcuni interrogativi<\/strong> che nascono proprio dal confronto tra l\u2019intervento qui osteggiato e quel quadro normativo di cui si \u00e8 fatto cenno.<\/p>\n\n\n\n<p>1) Come sia possibile coniugare la possibilit\u00e0 dell\u2019ampliamento della riserva speciale, auspicato all\u2019interno degli indirizzi e orientamenti strategici fissati per l\u2019ambito di paesaggio 12, ove e qualora l\u2019ambito di possibile ampliamento sia ad essere compromesso da previsioni con esso contrastanti?<br>\n2) Come sia possibile valorizzare il rapporto lago-montagna, anche nell\u2019ottica di un alleggerimento della pressione turistica sulla sponda lacuale ?<br>\n3) Come sia possibile la sottoposizione a maggior tutela dell\u2019area del lago di Mergozzo ? La riduzione del traffico lungo la strada litoranea, laddove si prevede invece un nuovo polo di concentrazione e di attrazione con grande parcheggio auto a disposizione ? La tutela e l\u2019incentivazione delle attivit\u00e0 agricole attraverso la conservazione del suolo dei caratteri paesaggistici rurali ..\u201d ?<br>\n4) Come siano declinati gli indirizzi e le direttive dell\u2019articolo 32 delle NTA del PPR con riferimento all\u2019unit\u00e0 di paesaggio SV4 di Verbania, laddove dovrebbe essere privilegiata le leggibilit\u00e0 del paesaggio agrario e dei contesti rurali, non certo la loro cancellazione?<br>\n5) Infine come, in relazione all\u2019articolo 17 delle NTA, sempre del PPR, possano venir declinati e applicati indirizzi e direttive legate alla presenza della riserva speciale ?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ci sembra che il quadro cos\u00ec delineato sia esaustivo a giustificare un intervento di riesame in autotutela del provvedimento emesso.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Piero Vallenzasca, Presidente di Italia Nostra Onlus, Sezione Verbano Cusio Ossola. 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