{"id":13747,"date":"2020-04-14T22:40:16","date_gmt":"2020-04-14T20:40:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=13747"},"modified":"2020-04-14T22:40:24","modified_gmt":"2020-04-14T20:40:24","slug":"assalto-al-territorio-per-la-realizzazione-di-mega-impianti-fotovoltaici-il-caso-dellagrienergy-in-agro-di-spinazzola-e-minervino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2020\/04\/assalto-al-territorio-per-la-realizzazione-di-mega-impianti-fotovoltaici-il-caso-dellagrienergy-in-agro-di-spinazzola-e-minervino\/","title":{"rendered":"Assalto al territorio per la realizzazione di mega impianti fotovoltaici: il caso dell&#8217;Agrienergy in agro di Spinazzola e Minervino"},"content":{"rendered":"\n<p><em>A cura dell&#8217;Ing. Donato Cancellara, Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;aspra vicenda del fotovoltaico in area agricola ha sempre sollevato svariate critiche sin dall&#8217;emanazione del d.lgs. n. 387\/2003 (Attuazione della direttiva 2001\/77\/CE relativa alla promozione dell&#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricit\u00e0) che prevedeva all&#8217;art. 12, comma 4, la <strong>possibilit\u00e0 di ricorrere a pretestuose procedure espropriative anche per quelle superfici agricole che sarebbero state occupate da dissennate distese di pannelli fotovoltaici<\/strong> anche ricorrendo alla suggestiva tecnologia dell&#8217;inseguimento solare.  <\/p>\n\n\n\n<p>A pi\u00f9 riprese cercammo di segnalare l&#8217;abuso che veniva commesso tramite una <strong>distorsione dell&#8217;utilizzo dell&#8217;esproprio per pubblica utilit\u00e0<\/strong>, con l&#8217;aggiunta dell&#8217;indifferibilit\u00e0 e dell&#8217;urgenza, tramite un atto legittimato dallo Stato quale appunto il decreto legislativo sopra menzionato. In altre parole, si stava assistendo ad un maldestro accaparramento delle terre agricole a fini industriali con la beffa di potersi avvalere della pubblica utilit\u00e0. Beffa che aveva ricevuto il benestare dello Stato cristallizzando la perversa procedura in un quadro normativo semplificato cos\u00ec da aprire le porte ad una <strong>deregolamentazione selvaggia <\/strong>quindi ad un&#8217;occupazione irrispettosa, arrogante e tendenzialmente criminogena della propriet\u00e0 altrui. <\/p>\n\n\n\n<p>Si dovettero attendere ben sei anni perch\u00e9 lo Stato decidesse di arginare quell&#8217;abuso rappresentato dal prevedere il ricorso all&#8217;esproprio per pubblica utilit\u00e0 anche per quelle superfici, spesso di decine e decine di ettari, indirizzate all&#8217;installazione di centinaia di pannelli fotovoltaici. Infatti, fu l&#8217;art. 27, comma 42 della legge n. 99\/2009 ad introdurre il comma 4bis al famigerato art. 12 del d.lgs. n. 387\/2003: <strong>per la realizzazione di impianti fotovoltaici, il proponente deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima dell\u2019autorizzazione, la disponibilit\u00e0 del suolo su cui realizzare l\u2019impianto<\/strong>. Questione, quella della disponibilit\u00e0 del suolo, non pi\u00f9 espropriabile come inizialmente previsto, esteso anche agli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e agli impianti per produzione di biometano. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"602\" height=\"180\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/1-Cancellara.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13748\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/1-Cancellara.jpg 602w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/1-Cancellara-300x90.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 602px) 100vw, 602px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Che tristezza assistere ad uno Stato che non si impegna prioritariamente nella difesa del cittadino<\/strong>, ma pensa soprattutto ad ingrassare i conto correnti di societ\u00e0 private proponenti impianti fotovoltaici in nome di un profitto sfrenato, mascherato dalla voce pubblica utilit\u00e0, grazie alle generose entrate economiche assicurate da sconsiderati incentivi statali pagati da tutti noi, come <strong>una sorta di &#8220;pizzo&#8221;, nella bolletta dell&#8217;energia elettrica<\/strong>. Che tristezza l&#8217;aver atteso sei anni perch\u00e9 venisse rettificata una bruttura normativa che di fatto autorizzava, rendendola legittima, ci\u00f2 che ciascuno di noi &#8211; in assenza di una legge &#8211; avrebbe chiamato truffa. Purtroppo il termine &#8220;truffa&#8221; ai danni dello Stato non poteva essere utilizzato poich\u00e9, all&#8217;epoca dei fatti, era lo stesso Stato ad aver legittimato, tramite il comma 4 dell&#8217;art.12 poi rettificato con il comma 4bis, un abuso sconsiderato, ingiusto ed inimmaginabile in una Paese che si vanta di essere uno Stato di diritto. Ma quale diritto! Forse trattasi di <strong>un diritto che sa essere forte con i deboli e vergognosamente debole con i forti<\/strong>? <\/p>\n\n\n\n<p>Tanto ci sarebbe da dire sulla deregolamentazione selvaggia in materia di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del ritenere di utilit\u00e0 pubblica ci\u00f2 che invece rappresenterebbe, in misura preponderante, arricchimento smisurato per societ\u00e0 private, spesso matriosche che celano societ\u00e0 con capitali molto pi\u00f9 ingenti, ai danni della collettivit\u00e0 per una &#8220;gonfiata&#8221; incentivazione statale. \u00c8 proprio l&#8217;idea dell&#8217;incentivo, chiamato anche con <strong>l&#8217;espressione fiabesca &#8220;<\/strong><em><strong>certificato verde<\/strong><\/em><strong>&#8220;<\/strong>, ad aver creato una rocambolesca corsa alla colonizzazione del nostro territorio con pannelli ed aerogeneratori sfruttando anche, direi soprattutto, la complicit\u00e0 di tanti incapaci disposti a vendersi e di svendere la propria dignit\u00e0 e la propria Terra. <\/p>\n\n\n\n<p>Questa premessa, per illustrare un caso emblematico riguardante <strong>due impianti fotovoltaici, della potenza elettrica 10 MW ciascuno, in agro di Minervino Murge (BT), proposti dalla societ\u00e0 Agrienergy di Bari S.r.l., dalla Solare di Minervino S.r.l. a cui si \u00e8 aggiunta la Enersole di Spinazzola S.r.l.<\/strong> Tutte societ\u00e0 afferenti al medesimo soggetto. Due furono le Autorizzazioni Uniche rilasciate dalla Regione Puglia nel lontano 2010 con determinazioni dirigenziali n.  219  e  n.  220  del  30.09.2010. Una delle Autorizzazioni prevedeva anche  la realizzazione di un cavidotto lungo circa 15 Km, da Minervino Murge a Spinazzola, una sottostazione elettrica ed una mega stazione elettrica di trasformazione 150\/380 Kv della societ\u00e0 Terna S.p.A., in agro di Spinazzola, quest&#8217;ultima per il collegamento alla linea AAT denominata Matera &#8211; S. Sofia.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"599\" height=\"444\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/2-Cancellara.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13749\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/2-Cancellara.jpg 599w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/2-Cancellara-300x222.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 599px) 100vw, 599px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Un lungo, lunghissimo contenzioso amministrativo costellato da un iniziale ricorso al Capo dello Stato presentato da chi vi scrive, successiva trasposizione al Tar di Bari e svariati altri ricorsi amministrativi con appelli al Consiglio di Stato, esposti alla Procura della Repubblica di Trani e di Bari con indagini affidate al N.O.E., interrogazioni parlamentari, quesiti ministeriali, perizie, osservazioni, svariati articoli cartacei e telematici per accendere i riflettori su ci\u00f2 che si sarebbe voluto realizzare senza battere ciglio. <strong>Vicenda conclusasi definitivamente con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2235\/2020 pubblicata il 2 aprile scorso e destinata a lasciare traccia per nuove pronunce in materia<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Una sentenza che ripercorre i numerosi ricorsi dianzi al Tar di Bari, i numerosi tentativi da parte delle societ\u00e0 ricorrenti nel sostenere il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Ripercorre le <strong>anomalie<\/strong> su ci\u00f2 che doveva essere un approfondito e minuzioso studio di impatto ambientale. Ripercorre le modifiche progettuali, apportate tramite assurdi &#8220;ritocchi&#8221; al piano particellare d&#8217;esproprio, considerati &#8211; inizialmente dai giudici del Tar &#8211; semplici modifiche grafiche per poi divenire aspetti insuperabili per l&#8217;Autorit\u00e0 espropriante regionale con successivi provvedimenti di sospensione dell&#8217;esecuzione dell&#8217;esproprio e successivo provvedimento di sospensione dell&#8217;efficacia. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Autorizzazioni uniche annullate in autotutela dalla Regione Puglia<\/strong> con provvedimento n. 5090 del 15  aprile  2011  a sua volta annullato,  sulla  base  di  due  distinti  ricorsi dell\u2019Agrienergy e della Solare, dal Tar di Bari con sentenze n. 1198\/2011 e n. 1199\/2011. <\/p>\n\n\n\n<p>Le autorizzazioni uniche vennero nuovamente interessate da un procedimento di riesame per essere per la seconda volta annullate in autotutela dalla Regione Puglia tramite Determinazione Dirigenziale n. 8 del 9 febbraio 2012 anche alla luce dei rilievi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia n. 358\/2011 (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bari all&#8217;epoca dei fatti). Puntualmente nuovi ricorsi da parte delle societ\u00e0 proponenti gli impianti. Un contenzioso, con annessa richiesta di risarcimento danni, alquanto faticoso da ripercorrere in tutti i suoi aspetti anche per la &#8220;<em><strong>complessit\u00e0 della controversia<\/strong><\/em>&#8221; per usare un&#8217;espressione dei giudici amministrativi riportata a conclusione della loro sentenza. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dopo dieci anni di abusi e di forsennati tentativi nel realizzare qualcosa che non poteva essere realizzato, finalmente la parola fine scritta implicitamente nella sentenza del 2 aprile 2020<\/strong>, tramite la frase: <em>&#8220;Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta), definitivamente  pronunciando sui  riuniti  appelli  (n.  3684  e  n.  3686  del 2019), come in epigrafe proposti, li respinge<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em><a href=\"https:\/\/www.terredifrontiera.info\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/sentenza-n_2235_2020.pdf\">Qui il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato<\/a><\/em><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura dell&#8217;Ing. 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