{"id":13806,"date":"2020-05-15T22:52:54","date_gmt":"2020-05-15T20:52:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=13806"},"modified":"2020-05-15T22:55:06","modified_gmt":"2020-05-15T20:55:06","slug":"una-stazione-elettrica-a-servizio-di-una-pluralita-di-impianti-eolici-necessita-di-una-valutazione-dimpatto-ambientale-v-i-a","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2020\/05\/una-stazione-elettrica-a-servizio-di-una-pluralita-di-impianti-eolici-necessita-di-una-valutazione-dimpatto-ambientale-v-i-a\/","title":{"rendered":"Una stazione elettrica, a servizio di una pluralit\u00e0 di impianti eolici, necessita di una Valutazione d&#8217;Impatto Ambientale (V.I.A.)?"},"content":{"rendered":"\n<p><em>A cura dell&#8217;Ing. Donato Cancellara, Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il caso emblematico della stazione elettrica 380\/150 kV a <strong>Montemilone in Basilicata <\/strong>ed il suo travagliato contenzioso amministrativo tra societ\u00e0 dell&#8217;eolico, Terna ed Autorit\u00e0 competente regionale in materia di V.I.A. Procedimento di V.I.A. per un impianto eolico e relativa stazione elettrica di connessione.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>Procedimento di V.I.A. per un impianto eolico e relativa stazione elettrica di connessione<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>L&#8217;articolo titola con una domanda che tanto ha fatto discutere fuori e dentro le aule dei tribunali amministrativi. Una domanda che avrebbe avuto una rapida risposta affermativa, ma la complessit\u00e0 dell&#8217;iter autorizzativo che una V.I.A. comporta e la necessit\u00e0 di accelerare il rilascio delle Autorizzazioni Uniche per la costruzione e l&#8217;esercizio di impianti eolici, <strong>ha cercato di rendere le stazioni elettriche opere che non avrebbero necessitato di alcuna valutazione d&#8217;impatto ambientale<\/strong>. Una questione che necessita di un approfondimento poich\u00e9, sempre pi\u00f9 spesso, <strong>le stazioni elettriche generano conflitti ambientali<\/strong> <strong>e sociali<\/strong> per un non adeguato studio preventivo del Territorio quindi l&#8217;assenza di un idoneo studio sull&#8217;Impatto e sulla Sostenibilit\u00e0 ambientale che le opere industriali comportano. <br><strong>Dalla Puglia alla Campania passando per la Basilicata<\/strong>, diverse sono state le stazione elettriche resesi necessarie, cos\u00ec come indicato dalla societ\u00e0 Terna S.p.A. negli S.T.M.G., per la connessione quindi per l&#8217;esercizio di impianti industriali alimentanti da fonti di energia rinnovabile, in particolare di natura eolica.  <\/p>\n\n\n\n<p>Dobbiamo fermarci in Basilicata ed in particolare nel Comune di Montemilone, in provincia di Potenza, per trovare risposta alla domanda di cui al titolo del presente articolo. Montemilone, un Comune di circa 1500 abitanti con estensione territoriale di circa 11.400 ettari confinante con due Comuni lucani (Lavello e Venosa) e con due Comuni pugliesi (Spinazzola e Minervino Murge).<\/p>\n\n\n\n<p>La vicenda inizia con l&#8217;istanza di una societ\u00e0 che avrebbe voluto realizzare un impianto eolico nel Comune di<strong> Lavello<\/strong> nella localit\u00e0 Monte Quercia, costituito da 19 aerogeneratori per una potenza elettrica totale di 57 MW, con opere di connessione che prevedevano anche una imponente stazione elettrica in agro di Montemilone in entra &#8211; esce all&#8217;elettrodotto di Altissima Tensione 380 kV denominato Matera &#8211; S. Sofia (oggi Matera &#8211; Bisaccia &#8211; S. Sofia) della societ\u00e0 Terna S.p.A.  <\/p>\n\n\n\n<p>Il Responsabile dell&#8217;Ufficio Compatibilit\u00e0 Ambientale della Regione Basilicata ebbe modo di comunicare, alla societ\u00e0 proponente il progetto, che il Comitato Tecnico Regionale per l&#8217;Ambiente (C.T.R.A.) aveva richiesto integrazioni documentali riguardanti la stazione elettrica in agro di Montemilone e in particolare la necessit\u00e0 di una soluzione alternativa corredata di progettazione definitiva, di uno specifico Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) con relativa pubblicazione dell&#8217;avviso attestante il deposito della documentazione e l&#8217;avvio del procedimento di V.I.A., l&#8217;indicazione dell&#8217;opera elettrica con la sua localizzazione e sommaria descrizione.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"371\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/inquadramento-territoriale-impianto-eolico.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13808\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/inquadramento-territoriale-impianto-eolico.jpg 500w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/inquadramento-territoriale-impianto-eolico-300x223.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><figcaption>Fig. 1 &#8211; Inquadramento territoriale dell&#8217;impianto eolico in agro di Spinazzola (BT).<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><strong>2. La vicenda approda al T.A.R. di Basilicata: prime delucidazioni sulla stazione elettrica <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La societ\u00e0 presenta ricorso dinanzi al T.A.R. Basilicata <\/strong>sostenendo che la stazione elettrica non era da considerarsi opera da sottoporre a V.I.A. Ricorso che vede la societ\u00e0 Terna S.p.A. costituirsi, ad adiuvandum, nella qualit\u00e0 di proprietario e gestore della Rete di trasmissione nazionale evidenziando che la nuova stazione elettrica era stata individuata per soddisfare l&#8217;esigenza di connessione di 16 impianti eolici.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza n. 477\/2013 il T.A.R. Basilicata evidenzia che un impianto eolico di potenza complessiva superiore ad 1 MW non pu\u00f2 funzionare senza le opere di connessione alla rete elettrica e, pertanto, <strong>la verifica di assoggettabilit\u00e0 a V.I.A. <\/strong>(c.d. screening alla V.I.A.) non pu\u00f2 non riferirsi che all&#8217;intero impianto comprensivo, quindi, anche della stazione elettrica anche perch\u00e9 &#8220;<em>per la realizzazione della connessione alla rete elettrica, risulta necessario compiere opere di scavo e delineare un tracciato che potrebbero danneggiare l&#8217;ambiente e\/o il paesaggio<\/em>&#8220;.  <\/p>\n\n\n\n<p>I giudici del T.A.R. evidenziano che l&#8217;art. 12, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 387\/2003; l&#8217;art. 1 octies D.L. n. 105\/2010 convertito nella L. n. 129\/2010, il punto 3.1. delle Linee Guida del D.M. 10.09.2010 insieme all&#8217;Allegato IV del D.M. 10.09.2010 che disciplina il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti eolici, costituiscono &#8220;<em>un&#8217;ulteriore riprova che la verifica di assoggettabilit\u00e0 a V.I.A. non pu\u00f2 non riguardare anche le predette opere di connessione alle rete elettrica, poich\u00e9 anche tali opere possono rilevarsi particolarmente impattanti sull&#8217;ambiente e\/o paesaggio<\/em>&#8220;. <br>Il T.A.R. permette di evidenziare che il procedimento di V.I.A<strong> non pu\u00f2 riguardare il solo impianto eolico escludendo la stazione elettrica<\/strong>, ma deve necessariamente includere la stessa facente parte integrante dell&#8217;impianto.  <\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di quanto esposto si intuisce che il ricorso \u00e8 stato respinto dai giudici amministrativi i quali, tuttavia, hanno prescritto l&#8217;obbligo al C.T.R.A. di indicare una soluzione progettuale alternativa, in merito alla localizzazione della stazione elettrica, da esaminare in sede di Conferenza di Servizi ed in comparazione con la stazione di Montemilone oggetto di parere negativo.  <\/p>\n\n\n\n<p>Un aspetto, quest&#8217;ultimo, che ha costretto la Regione Basilicata a presentare <strong>appello al Consiglio di Stato <\/strong>per la riformulazione della sentenza limitatamente all&#8217;obbligo dell&#8217;individuazione di una soluzione progettuale alternativa atteso che tale onere andrebbe addossato alla societ\u00e0 proponente l&#8217;impianto e non all&#8217;Autorit\u00e0 preposta alla valutazione di impatto ambientale quindi al rilascio di un parere favorevole o sfavorevole quale parere endo-procedimentale nell&#8217;abito nel pi\u00f9 articolato procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dall&#8217;art. 12 del d.lgs. n. 387\/2003.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. La vicenda approda al Consiglio di Stato: V.I.A. necessaria ed obbligo di individuare soluzioni alternative da parte della societ\u00e0 proponente  <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pronuncia del Consiglio di Stato n. 1807\/2015 chiarisce definitivamente come andrebbe trattata una stazione elettrica, a servizio di svariati impianti eolici, quale <strong>opera di rilevante impatto ambientale <\/strong>per le sue ragguardevoli dimensioni. <br>Il Consiglio di Stato, nell&#8217;accogliere l&#8217;appello principale presentato dalla Regione Basilicata evidenzia che &#8220;<em>fra le attribuzioni dell\u2019autorit\u00e0 competente ad esprimersi sulla domanda di V.I.A. non rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative, spettando ad essa unicamente di accertare se il progetto proposto \u00e8 o meno compatibile con l\u2019ambiente (ed al pi\u00f9, e nella misura in cui la legge lo preveda, chiedere integrazioni o modifiche al progetto, le quali devono per\u00f2 essere realizzate comunque dal proponente)<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, in merito alla necessit\u00e0 di V.I.A. per la stazione elettrica e all&#8217;impossibilit\u00e0 di considerare la stessa separatamente dagli aerogeneratori, i giudici affermano che la societ\u00e0 proponente l&#8217;impianto eolico si \u00e8 &#8220;<em>limitata a sostenere&nbsp;sic et simpliciter&nbsp;\u2013 ma infondatamente, come si \u00e8 visto \u2013 che per essa non occorreva la V.I.A.&#8221; nonostante fosse stata la stessa Terna S.p.a. ad affermare che la stazione elettrica sarebbe servita a ben 16 impianti eolici e quindi, sottolinea il Consiglio di Stato, &#8220;avrebbe dovuto essere di dimensioni ragguardevoli e certamente superiori ai limiti minimi di cui agli Allegati medesimi<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>La V.I.A., secondo il Consiglio di Stato, \u00e8 necessaria poich\u00e9 &#8220;<em>gli Allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 \u2013 quali risultanti dalle modifiche introdotte dal decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, nr. 221 \u2013 ricomprendono espressamente gli \u201celettrodotti\u201d con determinate caratteristiche dimensionali e di potenza fra le opere assoggettate, rispettivamente, a V.I.A. statale e a V.I.A. regionale: in particolare, per quelli rientranti nella Rete elettrica nazionale, quale \u00e8 quello per cui qui \u00e8 causa, \u00e8 prevista la V.I.A. statale<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>A rimarcare quanto gi\u00e0 affermato, viene richiamata anche la Circolare del Ministero dell\u2019Ambiente del 21 ottobre 2013, laddove \u00e8 espressamente riportato che &#8220;<em>il parere di compatibilit\u00e0 ambientale delle opere elettriche accessorie di collegamento alla Rete elettrica nazionale pu\u00f2 essere rilasciato dal medesimo ente competente ad esprimersi per l\u2019impianto principale (ossia dalla Regione); in particolare, l\u2019ente ministeriale ha escluso che le predette opere accessorie possano essere valutate separatamente dall\u2019opera principale, non potendo ipotizzarsi una valutazione compiuta da autorit\u00e0 diversa da quella cui \u00e8 in capo il procedimento di V.I.A. sul presupposto che \u00ab\u2026 la separazione di competenze amministrative non pu\u00f2 generare una valutazione degli impatti ambientali non coerente con la finalit\u00e0 della direttiva V.I.A. 2011\/92\/UE che prevede, invece, la valutazione degli impatti del progetto nel suo complesso, ivi incluse le opere accessorie quando queste rappresentano una parte integrante dell\u2019opera principale\u00bb<\/em>&#8220;.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione viene definitivamente chiarito che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l&#8217;opera stazione elettrica di Terna rientra nella Rete nazionale e, poich\u00e9 di rilevanti dimensioni e potenza, occorre la V.I.A. ai sensi dell\u2019Allegato III, Parte II del d.lgs. n. 152\/2006 e ss.mm.ii.;<\/li><li>la Regione Basilicata, per mezzo dell&#8217;Autorit\u00e0 competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ha correttamente sottoposto a V.I.A. in sede regionale anche la stazione elettrica, in applicazione degli indirizzi impartiti dalla Circolare ministeriale del 21 ottobre 2013;<\/li><li>la V.I.A. \u00e8 stata negata non per caratteristiche intrinseche dell\u2019impianto eolico, ma per circostanze esterne ad esso, ossia per il significativo impatto della stazione elettrica di Terna;<\/li><li>il diniego del C.T.R.A. alla stazione elettrica di Terna, in agro di Montemilone \u00e8 del tutto legittimo e ragionevole, atteso che il C.T.R.A. \u00e8 chiamato ad esprimersi sull\u2019impatto complessivo dell\u2019impianto e di tutte le opere necessarie per il suo esercizio per le quali sia necessaria la V.I.A.;<\/li><li>tra i compiti dell\u2019autorit\u00e0 regionale, competente in materia di V.I.A., non rientra quella di elaborare e proporre soluzioni progettuali alternative a quella ritenuta impattante quindi non idonea.<\/li><li><\/li><li>Nuova Stazione elettrica in agro di Montemilone<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>4. Nuova Stazione elettrica in agro di Montemilone<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un nuovo tentativo all&#8217;orizzonte per autorizzare, quindi realizzare, una stazione elettrica di Terna in agro di Montemilone, in localit\u00e0 &#8220;La Sterpara&#8221; in area agricola avente estensione di circa 75mila metri quadri. La stazione elettrica viene menzionata nel progetto di un impianto eolico, presentato recentemente dalla societ\u00e0 ITW Spinazzola 1 S.r.l., avente potenza elettrica complessiva di 70 MW. Un progetto la cui procedura di V.I.A. \u00e8 ancora in corso presso il Ministero dell&#8217;Ambiente in seguito alla presentazione dell&#8217;istanza di avvio del procedimento il 31.01.2020. Un impianto ricadente nel territorio di Spinazzola e costituito da 11 aerogeneratori aventi potenza ciascuna di 6.8 MW, diametro rotore 170 m e altezza dal mozzo 115 m. Il territorio interessato \u00e8 alle porte del Sito di Importanza Comunitario (S.I.C.) denominato &#8220;Valloni di Spinazzola&#8221; poich\u00e9 gli aerogeneratori, posizionati in un&#8217;area compresa tra le localit\u00e0 &#8220;Masseria Capo Posto&#8221;, &#8220;Masseria Pulcinella&#8221; e &#8220;Masseria D&#8217;Errico&#8221;, si trovano a meno di 1 Km dal sito S.I.C. in questione. <\/p>\n\n\n\n<p>La soluzione di connessione dell\u2019impianto alla RTN prevede che venga realizzato un collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica di propriet\u00e0 di Terna S.p.A. in agro di Montemilone. Nella documentazione disponibile e consultabile, si legge che &#8220;<em>l\u2019area in cui verr\u00e0 realizzata la Sottostazione elettrica di connessione e consegna (SSE) \u00e8 situata in un\u2019area individuata anche per realizzare la Stazione Elettrica di Terna S.p.A.<\/em>&#8220;<br>La stazione Terna non sembrerebbe inclusa nel progetto eolico in questione poich\u00e9 non individuata catastalmente nel prospetto di cui a pag. 9 dell&#8217;elaborato &#8220;Sintesi non tecnica&#8221; al pari, invece, degli 11 aerogeneratori e della stazione di utenza differente dalla stazione elettrica Terna. Tuttavia, si auspica che vi sia il rispetto di quanto le norme prevedono in materia di autorizzazione delle stazioni elettriche nonch\u00e9 il rispetto di quanto i giudici del Consiglio di Stato hanno sentenziato.  <\/p>\n\n\n\n<p>Intanto la <strong>Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata <\/strong>ha richiesto, il 15 aprile scorso, una corposa documentazione integrativa cercando di evidenziare la necessit\u00e0 di approfondire l&#8217;impatto paesaggistico considerando svariati punti di vista &#8220;sensibili&#8221; o di &#8220;belvedere&#8221; presenti nel limitrofo Comune di Palazzo San Gervasio (tra cui il belvedere dal Castello Svevo e dalla Chiesa di San Nicola); nel Comune di Montemilone (Masseria Torre di Quinto e Santuario Madonna del Bosco), nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Venosa.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"207\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Stazione-elettrica-TERNA_Montemilone.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13807\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Stazione-elettrica-TERNA_Montemilone.jpg 500w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Stazione-elettrica-TERNA_Montemilone-300x124.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><figcaption>Fig. 2 &#8211; Inquadramento territoriale della Stazione elettrica Terna in agro di Montemilone (PZ). <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura dell&#8217;Ing. 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Il caso emblematico della stazione elettrica 380\/150 kV a Montemilone in Basilicata ed [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13807,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[8,41],"tags":[2939,675,2940],"class_list":["post-13806","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-basilicata","category-opinioni","tag-stazioni-elettriche","tag-terna","tag-v-i-a"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13806\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13807"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}