{"id":14251,"date":"2021-01-19T17:14:33","date_gmt":"2021-01-19T16:14:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=14251"},"modified":"2021-01-19T17:14:38","modified_gmt":"2021-01-19T16:14:38","slug":"la-convenzione-disattesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/01\/la-convenzione-disattesa\/","title":{"rendered":"La Convenzione disattesa"},"content":{"rendered":"\n<p><em>A cura di Endri Orlandin.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sono da poco trascorsi vent\u2019anni dall\u2019apertura alla firma degli Stati membri della Convenzione europea del paesaggio<\/strong> (avvenuta a Firenze il 20 ottobre 2000) e pian piano si stanno spegnendo le luci e i microfoni delle molteplici celebrazioni avvenute prevalentemente in rete attraverso webinar o conferenze on-line, con la partecipazione di oratori della pi\u00f9 diversa estrazione scientifica e professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad alcuni eventi chi scrive vi ha partecipato, sia come relatore che, soprattutto, come spettatore. Tutti hanno dato grande enfasi al ruolo avuto dalla Convenzione nella definizione di un nuovo approccio alla pianificazione paesaggistica e nella sua capacit\u00e0 di rilanciare il ruolo del paesaggio nel nostro paese.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma pi\u00f9 i punti di vista, le opinioni, le considerazioni, le valutazioni si indirizzavano verso affermazioni frequentemente positive, sulle esperienze condotte in Italia, <strong>alcune domande cominciavano a farsi strada<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Perch\u00e9 a fronte di esiti tanto incoraggianti il paesaggio nel nostro paese viene cos\u00ec frequentemente messo in pericolo da volont\u00e0 trasformative? Perch\u00e9 questo patrimonio costituito dalla stratificazione di sedimenti materiali e immateriali lo stiamo sempre pi\u00f9 depauperando? <strong>Perch\u00e9 le comunit\u00e0, che sono in costante relazione con esso, entrano solo marginalmente nei processi decisionali che determinano le scelte di pianificazione e gestione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"456\" height=\"312\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Convenzione-europea-paesaggio.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14252\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Convenzione-europea-paesaggio.jpg 456w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Convenzione-europea-paesaggio-300x205.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 456px) 100vw, 456px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Credo in realt\u00e0 che non sia tutto oro ci\u00f2 che luccica e che dei principi della Convenzione europea del paesaggio che avrebbero dovuto trovare spazio prima di tutto nelle leggi nazionali (1) e a cascata in quelle regionali ci sia davvero pochissimo; forse qualcosa di pi\u00f9 si pu\u00f2 rinvenire in alcune pratiche di pianificazione e gestione del paesaggio in talune esperienze regionali. Ma, se si escludono questi rari casi, la situazione \u00e8 alquanto deludente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Che cos\u2019\u00e8 la Convenzione europea del paesaggio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un trattato internazionale con un approccio \u201cinclusivo\u201d al paesaggio che riconosce giuridicamente questa entit\u00e0 spaziale quale <strong>componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni<\/strong>, espressione della diversit\u00e0 del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Guida gli Stati nella formulazione di <strong>politiche paesaggistiche<\/strong> volte alla protezione, gestione e pianificazione dei paesaggi avviando procedure di partecipazione delle popolazioni, degli enti territoriali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 volta a<strong> integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione urbanistica e territoriale<\/strong>, oltre che in quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico.<\/p>\n\n\n\n<p>Promuove la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e favorisce la cooperazione tra nazioni; <strong>si applica a tutto il territorio degli stati <\/strong>(spazi naturali, rurali, urbani e periurbani). Riconosce in egual misura i paesaggi che possono essere considerati come eccezionali, i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati, infine pone al centro del processo di designazione dei paesaggi le comunit\u00e0 locali attraverso percorsi partecipativi delle popolazioni, chiamate ad autodeterminarsi anche attraverso la definizione delle proprie geografie del quotidiano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Le tre P della Convenzione europea del paesaggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono tre gli aspetti metodologico-applicativi ai quali la Convenzione \u00e8 incardinata e con i quali il Codice dei beni culturali e del paesaggio (2) (che regola la materia in Italia) dovrebbe prioritariamente interfacciarsi ma, in questa interazione asimmetrica <strong>emergono evidenti dissonanze<\/strong> non tanto in termini semantici quanto di paradigmi teorici e principi operativi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo disallineamento attiene al <strong>paesaggio<\/strong>, la cui concettualizzazione e definizione espressa dalla Convenzione non collima perfettamente con quanto enunciato dal Codice determinando, all\u2019interno del contesto nazionale, discutibili effetti sull\u2019azione volta alla sua difesa.<\/p>\n\n\n\n<p>Il secondo sfasamento concerne la <strong>partecipazione<\/strong>, che viene interpretata in maniera antitetica tra Convenzione e Codice. Dalla prima viene intesa come il ruolo che devono svolgere le popolazioni nell\u2019attivit\u00e0 di definizione e identificazione dei paesaggi e successivamente nella loro pianificazione e gestione. Dal secondo come mero adempimento procedurale, inserito nell\u2019iter di formazione del piano paesaggistico tra adozione e approvazione, costituito dalla sola possibilit\u00e0 di presentare delle osservazioni a tale strumento.<\/p>\n\n\n\n<p>Il terzo scostamento ha a che fare con la <strong>pianificazione<\/strong> declinata dalla Convenzione quale fine per giungere alla valorizzazione, ripristino e creazione di paesaggi rispetto al Codice che la traduce invece in una procedura con cui sottoporre prioritariamente a specifica normativa d\u2019uso i beni paesaggistici attraverso la predisposizione del piano paesaggistico. Anche in questo caso la divergenza risiede sia nella filosofia applicativa, sia nella mancanza di volont\u00e0 e di ricerca di strumenti, anche \u201calternativi\u201d al tradizionale piano, che siano in grado di generare processi proattivi e\/o negoziali, volti alla valorizzazione e al ripristino dei paesaggi (riprendendo il dettato della Convenzione), al fine del superamento del tradizionale e limitato approccio vincolistico proprio del piano paesaggistico (3).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Un confronto dicotomico tra Convenzione e Codice sui principi applicativi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"614\" height=\"428\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Tabella-convenzione-europea-paesaggio.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14253\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Tabella-convenzione-europea-paesaggio.jpg 614w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Tabella-convenzione-europea-paesaggio-300x209.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-normal-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Prima asimmetria. Definizione di paesaggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019enunciazione di paesaggio contenuta nella Convenzione all\u2019articolo 1 lo esprime quale \u201c<em>parte di territorio come viene percepita dalle popolazioni il cui carattere deriva dall\u2019azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni<\/em>\u201d. La formulazione adottata invece dal Codice, all\u2019articolo 131, \u00e8 quella di \u201c<em>territorio espressivo di identit\u00e0, il cui carattere deriva dall\u2019azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il voler mettere a confronto le due definizioni non nasce come mero esercizio di retorica semantica, ma dalla necessit\u00e0 di evidenziare come <strong>l\u2019Italia abbia seguito una strada fortemente ancorata alla propria tradizione legislativa in materia di beni paesaggistici<\/strong> (4) piuttosto che intraprendere un percorso pi\u00f9 innovativo e maggiormente ispirato alle istanze della Convenzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rapporto tra Convenzione e Codice rispetto alla nozione di paesaggio sta nella constatazione che quest\u2019ultimo \u00e8 andato considerevolmente ampliandosi rispetto ai beni paesaggistici, che per tradizione erano oggetto indiscusso della tutela statale, sino a interessare potenzialmente tutto il territorio nazionale. Inoltre a tale considerazione si aggiunge<strong> il ruolo che la Convenzione attribuisce alle popolazioni nella determinazione del paesaggio<\/strong> attraverso la percezione del significato che di esso ne hanno e ne restituiscono. In quest\u2019ottica l\u2019idea di percezione che ne deriva \u00e8 assai sfaccettata, pu\u00f2 interessare aspetti fisici e geografici, oppure entrare in una dimensione pi\u00f9 emotiva connessa alla sfera sensoriale piuttosto che sentimentale, o anche configurarsi come narrazione o memoria, stratificazione di sedimenti cognitivi materiali e immateriali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il senso identitario che le comunit\u00e0 attribuiscono ai loro spazi di vita, attraverso la percezione, rappresenta quindi il punto di svolta nella risoluzione della dicotomia parte di territorio\/paesaggio. La percezione socio-culturale costituisce una prerogativa fondativa del paesaggio, come del resto <strong>il paesaggio rappresenta un\u2019espressione dell\u2019evoluzione identitaria di una societ\u00e0<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma di tutto ci\u00f2 che attiene alla dimensione della percezione e del ruolo delle popolazioni nella definizione\/identificazione del paesaggio<strong> il Codice se ne disinteressa<\/strong>, formulando invece una contradditoria definizione di paesaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Al comma 2, dell\u2019articolo 131, il testo recita \u201c<em>il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell\u2019identit\u00e0 nazionale, in quanto espressione di valori culturali<\/em>\u201d. In un\u2019ottica di maggiore allineamento con <strong>l\u2019articolo 9 della Costituzione<\/strong> tale formulazione va apprezzata, ma permane un dubbio interpretativo legato all\u2019avverbio \u201c<em>relativamente<\/em>\u201d connesso agli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell\u2019identit\u00e0 nazionale che sembra sottendere un\u2019interpretazione orientata a un ritorno al tradizionale approccio basato sulla differenziazione tra le aree tutelate ope legis e le localit\u00e0 dichiarabili di notevole interesse pubblico. Il dubbio si accresce ancor di pi\u00f9 quando, nel combinato disposto con l\u2019articolo 135, il Codice afferma al primo comma che lo Stato e le Regioni assicurano che tutto il territorio (non pi\u00f9 il paesaggio) sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei diversi valori espressi dai molteplici caratteri che lo generano. Lo strumento con il quale raggiungere tali obiettivi \u00e8 il <strong>piano paesaggistico o in alternativa il piano urbanistico-territoriale<\/strong>, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, da redigere congiuntamente tra Ministero per i Beni e le Attivit\u00e0 Culturali e per il Turismo (MiBACT) e Regioni, limitatamente ai beni paesaggistici. In quest\u2019ottica l\u2019omissione della locuzione \u201cconcernenti l\u2019intero territorio regionale\u201d, presente nella seconda versione del Codice (quella del 2006), ammette un dubbio interpretativo, e non solo lessicale, sulla reale copertura territoriale del piano paesaggistico (5).<\/p>\n\n\n\n<p>Ancor pi\u00f9 il passaggio concettuale da paesaggio a territorio genera ulteriori riflessioni rispetto allo scarto semantico-lessicale intercorso tra le prime due versioni del Codice (2004 e 2006) e quella del 2008. L\u2019utilizzo del termine \u201c<em><strong>territorio<\/strong><\/em>\u201d lascia spazio a due possibili interpretazioni. La prima, orientata a un tentativo di recepimento del dettato della Convenzione laddove quest\u2019ultima prevede, all\u2019articolo 2, un\u2019estensione della sua applicazione a tutto il territorio delle Parti (6); tale orientamento per\u00f2 appare repentinamente negato quando nel terzo periodo (del primo comma dell\u2019articolo 135) viene fatto riferimento all\u2019elaborazione congiunta, tra MiBACT e Regioni, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici (7). La seconda indirizzata verso un\u2019ipotesi di allineamento della pianificazione paesaggistica con la dimensione del \u201c<em><strong>governo del territorio<\/strong><\/em>\u201d, ovvero verso una maggiore cooperazione interistituzionale tra Stato e Regioni su una pluralit\u00e0 di questioni e temi. Ma anche in questo caso le \u201c<em>premesse interpretative<\/em>\u201d vengono disattese dalla formulazione del medesimo terzo periodo che sancisce un indebolimento delle competenze regionali in favore di quelle ministeriali (8).<\/p>\n\n\n\n<p>La procedura derivante da questo percorso legislativo conduce a una sintesi che vede l\u2019evoluzione da una tutela di un paesaggio \u201c<em>frammentato e incompleto<\/em>\u201d (quello derivante dalla somma delle bellezze naturali e delle zone di particolare interesse ambientale, vincolate rispettivamente ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge 1497 del 1939 e degli articoli 1 e 1 quater dalla legge 431 del 1985 oltre ad eventuali integrazioni di nuovi immobili o aree di notevole interesse pubblico) (9) a due tipologie di paesaggi: il primo lavora su un registro metodologico proprio della tradizione delle Soprintendenze e cio\u00e8 la compilazione di elenchi di beni e la perimetrazione di aree tutelate ope legis, e viene tutelato obbligatoriamente dallo Stato (attraverso il MiBACT) congiuntamente alle Regioni, ed \u00e8 incentrato su una copianificazione sui beni ex 1497\/39 e 431\/85, pi\u00f9 eventuali ulteriori nuovi vincoli; un secondo ipoteticamente tutelabile dallo Stato (MiBACT e Ministero dell\u2019Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-MATTM) con le Regioni, imperniato su una copianificazione da realizzare a seguito dell\u2019individuazione di ambiti (di paesaggio) per i quali delineare appositi obiettivi di qualit\u00e0 (paesaggistica) e prevedere specifiche normative d\u2019uso, prescrizioni e previsioni (10).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Seconda asimmetria. Ruolo delle popolazioni e loro partecipazione nei processi decisionali in materia di paesaggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Convenzione all\u2019articolo 5 \u201c<em>Provvedimenti generali<\/em>\u201d, lettera c, prevede che ogni Parte si impegni ad avviare procedure di partecipazione del pubblico (e delle autorit\u00e0 locali e regionali) e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche. Tale impegno pone al centro del processo di designazione dei paesaggi le comunit\u00e0 attraverso <strong>percorsi partecipativi aperti alle popolazioni<\/strong>, chiamate ad autodeterminarsi anche attraverso la definizione di geografie di prossimit\u00e0 e del quotidiano. Dimostrando come il paesaggio costituisca, a un tempo, evoluzione sociale identitaria e specchio della societ\u00e0 (ovvero significato e significante).<\/p>\n\n\n\n<p>Come si pu\u00f2 comprendere quindi nella Convenzione la dimensione sociale e partecipativa del paesaggio, attraverso l\u2019introduzione di un approccio percettivo, determina il principio secondo il quale <strong>sono le popolazioni che attraverso la loro percezione possono legittimamente riconoscere il paesaggio in quanto tale<\/strong> e, facendo ci\u00f2, introdurre nuove scale di valori e di valutazione rispetto all\u2019attribuzione di significato a un luogo.<\/p>\n\n\n\n<p>Bisogna ricordare inoltre che la dimensione del campo di applicazione della <strong>Convenzione guarda al paesaggio riferendosi all\u2019intero territorio e non unicamente alle sole eccellenze<\/strong> (nel caso del nostro Paese prioritariamente i beni paesaggistici) includendo i paesaggi degradati e quelli della vita quotidiana con i quali le comunit\u00e0 sono in costante relazione.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019opposto il Codice sceglie di affrontare la questione della partecipazione sociale alla costruzione del piano paesaggistico assecondando la tradizionale prassi urbanistico-amministrativa italiana in cui il contributo delle popolazioni nei processi di formazione degli strumenti di pianificazione viene \u201csminuito\u201d inserendolo nella fase di transizione tra l\u2019adozione e l\u2019approvazione del piano e riducendolo esclusivamente al momento in cui possono essere presentate le osservazioni formulate dai diversi portatori di interesse, tra cui anche i cittadini (11). E infatti l\u2019articolo 144 del Codice, \u201c<em><strong>Pubblicit\u00e0 e partecipazione<\/strong><\/em>\u201d, al comma 1 prevede che nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici vengano assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi (individuate ai sensi delle disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale) e ampie forme di pubblicit\u00e0 (12). Tale comma si commenta da s\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ottica appare evidente come l\u2019approccio alla costruzione e formazione del piano paesaggistico, nel nostro Paese, non sia assolutamente cambiato nel corso degli anni e la sua filosofia applicativa continui a permanere di tipo verticistico e saldamente fondata sulle indicazioni progettuali definite giuste dalle comunit\u00e0 di esperti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ci troviamo difronte a un sistema di principi regolativi che reiterano un approccio di tipo top-down di natura gerarchico-impositiva, che lascia pochissimo spazio all\u2019interazione con le comunit\u00e0 locali, il minimo indispensabile per legge; quello riconducibile, come visto, alla liturgia delle osservazioni al piano. Sappiamo bene come tale approccio nel corso degli anni abbia sempre pi\u00f9 fatto emergere contrapposizioni (anche radicali) e contenziosi tra i diversi portatori di interesse e le amministrazioni pubbliche, producendo un <strong>costante incremento di comitati e associazioni contro<\/strong>, ma nessun legislatore finora pare vi abbia mai posto la dovuta attenzione (13).<\/p>\n\n\n\n<p>La capacit\u00e0 e la consapevolezza delle popolazioni nell\u2019(auto)identificarsi con i propri paesaggi garantisce che le politiche paesaggistiche, ormai ritenute sempre pi\u00f9 strategiche nell\u2019ambito di una governance territoriale sostenibile, siano in grado di valorizzare e assumere efficacemente nei processi di formazione del piano paesaggistico i contributi delle comunit\u00e0 locali, soprattutto ai fini di una partecipazione attiva dei territori nelle dinamiche di pianificazione e gestione del paesaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale approccio \u00e8 in grado di generare, se solo lo si volesse, una rivoluzione nell\u2019idea di paesaggio, delle sue prerogative di <strong>bene comune complesso e mutevole<\/strong>, di veicolo di principi plurali e aggregativi, legante delle diverse comunit\u00e0 e strumento di eguaglianza fra popolazioni e quindi di democrazia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\">T<strong>erza asimmetria. Pianificazione del paesaggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi pianifica il paesaggio italiano?<\/strong><br>Ai sensi del primo comma dell\u2019articolo 135 della versione 2008 del Codice la risposta all\u2019interrogativo \u00e8 assai semplice:<strong> lo Stato e le Regioni<\/strong> assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. Attenendosi a questa affermazione la materia potrebbe considerarsi concorrente e, andando oltre nella lettura del medesimo articolo, tale condizione sembra essere avvalorata dal fatto che l\u2019elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire obbligatoriamente in forma congiunta tra MiBACT e Regioni, limitatamente ai soli beni paesaggistici (14) e, con il combinato disposto dell\u2019articolo 143 secondo comma, attraverso la stipula di intese tra Regioni, MiBACT e MATTM per la definizione delle modalit\u00e0 di elaborazione unitaria dei piani paesaggistici estesi all\u2019intero territorio regionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La situazione per\u00f2 \u00e8 leggermente diversa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La copianificazione tra Stato e Regioni va obbligatoriamente condotta in forma congiunta limitatamente ai beni paesaggistici, comprendenti le bellezze individue e d\u2019insieme (ex 1497\/39) e le aree tutelate per legge (ex 431\/85).<br>La pianificazione pu\u00f2 essere condotta in forma autonoma dalla Regione (o eventualmente congiuntamente con MiBACT e MATTM) per: l\u2019individuazione di possibili ulteriori contesti, da assoggettare a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; la definizione di interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e delle ulteriori azioni di valorizzazione compatibili con le necessit\u00e0 di tutela; l\u2019articolazione di misure necessarie per l\u2019inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione territoriale; la delimitazione degli ambiti (di paesaggio) e dei relativi obiettivi di qualit\u00e0 (paesaggistica) (15).<\/p>\n\n\n\n<p>La Convenzione invece affronta all\u2019articolo 1, lettera f, il tema della \u201c<strong><em>Pianificazione dei paesaggi<\/em><\/strong>\u201d definendola come l\u2019insieme delle azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. Questo approccio ha come scopo il processo di studio, progettazione e costruzione anche di eventuali nuovi paesaggi, creati per soddisfare le aspirazioni delle popolazioni interessate.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale formulazione indica come le \u201c<em><strong>aspirazioni delle popolazioni<\/strong><\/em>\u201d vadano assecondate indirizzando le azioni di pianificazione dei paesaggi verso processi tesi a rendere vivibili e fruibili tutti quegli spazi (da quelli del quotidiano a quelli della memoria) che concorrono a determinarne l\u2019identit\u00e0 ma, anche come gli abitanti di un luogo debbano concorrere, assieme ai soggetti pubblici, alla definizione delle strategie e delle scelte che andranno a incidere sul loro futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u2019\u00e8 da chiedersi infine, essendo ben consapevoli della provocazione, se non sia ormai giunto il momento di abbandonare un paradigma esclusivamente \u201cimpositivo\u201d (16) a favore di strumenti di pianificazione paesaggistica negoziata, strumenti pattizi, volontari e partecipativi, fortemente innovativi e aggregativi con un proprio fondamento giuridico nella Convenzione (17), atti a introdurre forme di gestione sostenibile per territori\/paesaggi in cui le realt\u00e0 locali siano portatrici delle proprie aspirazioni e volont\u00e0, anche attraverso percorsi proattivi e inclusivi, come ad esempio <strong>forme di amministrazione condivisa<\/strong> che prendano vita da alleanze tra cittadini e pubbliche amministrazioni, magari anche solo affiancando e integrando nella redazione dei piani paesaggistici l\u2019attivit\u00e0 di pianificazione degli ambiti di paesaggio e\/o nella definizione degli obiettivi di qualit\u00e0 paesaggistica (in quelle attivit\u00e0 in cui non \u00e8 obbligatoria la copianificazione Stato-Regioni e quest\u2019ultime possono procedere autonomamente).<\/p>\n\n\n\n<p>Ormai sono molteplici e mature le esperienze che vanno nella direzione in cui il processo di pianificazione viene inteso soprattutto come pratica sociale: <strong>contratti di fiume, di costa, di laguna, di foce, di paesaggio, osservatori del paesaggio, ecomusei, patti di collaborazione, etc.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un utile caso di studio per comprendere i fondamenti di tale modello \u00e8 costituito dall\u2019esperienza condotta dalla <strong>Regione Umbria<\/strong> attraverso i Contratti di paesaggio che ha avviato nel corso degli anni in alcuni ambiti regionali: \u201c<em>Contratto di paesaggio per i territori montani di Foligno, Trevi e Sellano<\/em>\u201d, \u201c<em>Contratto di paesaggio del Trasimeno<\/em>\u201d e \u201c<em>Contratto di paesaggio per i territori dei comuni di Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini<\/em>\u201d (promosso quest\u2019ultimo dalla Provincia di Terni) (18). L\u2019Osservatorio regionale per la qualit\u00e0 del paesaggio umbro ha assunto tali contratti quali strumenti di pianificazione territoriale negoziata, ascrivibili alla categoria degli strumenti decisionali inclusivi, inerenti azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, volti alla riqualificazione di aree particolarmente rilevanti o sensibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali strumenti partecipativi sono fondati su intese e accordi, con valore contrattuale, tra comunit\u00e0 locali e istituzioni.<br>L\u2019elemento qualificante di tale approccio \u00e8 costituito dal <strong>pieno coinvolgimento delle comunit\u00e0 locali;<\/strong> gli abitanti, gli enti locali e le associazioni sono chiamati non solo a rendere conto degli impatti prodotti e dei possibili contributi delle loro azioni rispetto a un processo predefinito, ma a delineare essi stessi obiettivi, strategie e priorit\u00e0 per le scelte future. In questo modo la responsabilit\u00e0 di attenersi agli obiettivi prefissati \u00e8 garantita dal fatto che tali finalit\u00e0 sono state definite localmente dalla collettivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I tempi non sono forse maturi per provare ad abbandonare il tradizionale paradigma impositivo e intraprendere un approccio proattivo-negoziale orientato alla partecipazione e all\u2019inclusione delle comunit\u00e0<\/strong> nell\u2019assunzione di visioni e decisioni ai fini della predisposizione del piano paesaggistico (o di sue parti significative) (19), oppure di progetti partecipati di paesaggio attraverso modalit\u00e0 di governance collaborativa?<\/p>\n\n\n\n<p>Forse gli abitanti del nostro Paese non sono considerati ancora pronti per concorrere fattivamente, e in prima persona, alla formazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica che andranno a incidere sulla loro dimensione locale e identitaria?<\/p>\n\n\n\n<p>Nessuno nega le difficolt\u00e0 del confronto (che a volte pu\u00f2 risultare aspro e ostico) e della collaborazione (non sempre bidirezionale) con le comunit\u00e0 locali ma, in un\u2019ottica e forse ancor pi\u00f9 in un\u2019etica di autolegittimazione e maturazione del consenso nei confronti di un processo di pianificazione, un simile sforzo dovrebbe essere compiuto, anzi preteso dalla comunit\u00e0 prima ancora che espresso dalle leggi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>NOTE:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1.La Convenzione \u00e8 \u201cconfluita\u201d nel sistema legislativo nazionale attraverso la legge 9 gennaio 2006 n. 14 \u201cRatifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\"><li>Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, successivamente modificato dal Decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 156 e n. 157 e dal Decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 62 e n. 63.<\/li><li>Non bisogna dimenticare tuttavia come nel nostro paese finora tale approccio abbia garantito l\u2019incolumit\u00e0 paesaggistica in diversi contesti territoriali ma, va anche ricordato che tale contenimento spesso \u00e8 clamorosamente venuto meno, aprendo ampie smagliature nel sistema delle tutele paesaggistiche all\u2019interno delle quali sia abusivismo che interventi legittimi hanno trovato spazio con colpevole frequenza e facilit\u00e0.<\/li><li>Per i quali l\u2019unico riferimento plausibile \u00e8 costituito dall\u2019automatica applicazione del vincolo ex lege.<\/li><li>\u201cUn inaccettabile passo indietro rispetto a precedenti stesure del Codice sta nella delimitazione del territorio oggetto del piano paesaggistico elaborato congiuntamente da Stato e Regioni. Prima dell\u2019accordo con le Regioni, l\u2019area di piano coincideva con \u201cl\u2019intero territorio regionale\u201d. Il testo definitivamente approvato, assume invece come area di piano quella limitata \u201cai beni paesaggistici\u201d (art. 135, c. 1), e cio\u00e8 agli immobili vincolati a norma delle leggi del 1939, alle categorie della legge Galasso e alle loro integrazioni. Non \u00e8 difficile intendere che in tal modo risulta velleitario e astratto, quand\u2019anche effettivamente praticato, l\u2019obiettivo dell\u2019art. 145\u2026\u201d, V. De Lucia, \u201cLa tutela del paesaggio\u201d, Eddyburg, 20-02-2012 (<a href=\"http:\/\/archivio.eddyburg.it\/article\/articleview\/18436\/0\/99\/\">archivio.eddyburg.it\/article\/articleview\/18436\/0\/99\/<\/a>).<\/li><li>Gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani; i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. I paesaggi che possono essere considerati eccezionali, i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.<\/li><li>I beni della legge n. 1497 del 1939 e le aree sottoposte a tutela dalla legge n. 431 del 1985, con alcune integrazioni.<\/li><li>Ci\u00f2 facendo \u201c\u2026 il ruolo dello Stato nei processi di pianificazione non risulta pi\u00f9 eventuale e, seppur formalmente mantenuta alla sfera regionale, l\u2019approvazione del piano appare sempre meno ricadere nella sfera di autonomia delle regioni per essere attratta sempre pi\u00f9 nei modelli di codecisione propri dell\u2019atto complesso. E che si tratti di una complessit\u00e0 fondata su una diseguaglianza, perch\u00e9 sbilanciata a tutto vantaggio delle determinazioni statali, appare confermata dalla disciplina prevista dalla norma di cui all\u2019art. 143 riguardo alla procedura di definizione del piano ed ai suoi effetti: se, infatti, il piano non \u00e8 elaborato ed approvato nel termine indicato nell\u2019accordo\/intesa tra lo Stato e la Regione, il ministero pu\u00f2 sempre agire in via sostitutiva, sentito il ministero dell\u2019Ambiente e della tutela del territorio; inoltre, in mancanza dell\u2019accordo, il parere della soprintendenza resta comunque vincolante e non sono ammesse le deroghe previste in materia di rilascio dell\u2019autorizzazione.\u201d G.F. Cartei, \u201cCodice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto\u201d, Aedon, n. 3, 2008, il Mulino (<a href=\"http:\/\/www.aedon.mulino.it\/archivio\/2008\/3\/cartei.htm\">http:\/\/www.aedon.mulino.it\/archivio\/2008\/3\/cartei.htm<\/a>).<\/li><li>Che continua a escludere dalla sua sfera di interesse l\u2019estesa ed eterogenea geografia dei paesaggi agrari che cos\u00ec significativamente hanno modellato il nostro Paese, determinandone l\u2019assetto e forgiandone l\u2019identit\u00e0 (grazie alla sapienza degli agricoltori).<\/li><li>Per la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela; la riqualificazione delle aree compromesse o degradate; la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, il minor consumo di territorio; l\u2019individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio.<\/li><li>In tal modo le comunit\u00e0 possono interagire con il processo di formazione del piano solo a valle della sua redazione e potendo fornire un contributo solo preliminarmente all\u2019approvazione. In tal modo si finisce per perdere quello che invece dovrebbe essere un apporto essenziale delle popolazioni alla costruzione dello strumento di pianificazione. Va ricordato inoltre come nell\u2019Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 tra Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull\u2019esercizio dei poteri in materia di paesaggio all\u2019articolo 6 \u201cConsultazione pubblica\u201d venisse previsto che nei procedimenti di redazione della pianificazione paesaggistica venissero assicurate la concertazione istituzionale e le pi\u00f9 ampie forme di pubblicit\u00e0 e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi. In questo caso facendo riferimento ai processi di redazione l\u2019apporto delle popolazioni era inteso tutto l\u2019intero percorso di formazione del piano e non solo tra adozione e approvazione.<\/li><li>Generalmente negli albi pretori delle amministrazioni pubbliche e sui principali mezzi di comunicazione (stampa, radio, televisione, siti internet, etc.) viene data notizia dell\u2019adozione del piano e per la durata di un determinato lasso di tempo \u00e8 possibile per i cittadini presentarvi le osservazioni.<\/li><li>Forse qualcosa si \u00e8 intravisto con l\u2019introduzione del dibattito pubblico (ai sensi dell\u2019articolo 22 del DLgs 18 aprile 2016 n. 50 \u201cNuovo codice dei contratti pubblici\u201d) nell\u2019iter di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull\u2019ambiente, sulla citt\u00e0 o sull\u2019assetto del territorio. Ma anche questo spiraglio \u00e8 rimasto tale, in quanto il comma 6 bis, dell\u2019articolo 8 \u201cAltre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici\u201d della legge 11 settembre 2020 n. 120 \u201cDecreto Semplificazioni\u201d, ha previsto (causa Covid-19) una deroga al ricorso alla procedura di dibattito pubblico preliminare a una grande opera pubblica fino al 31 dicembre 2023.<\/li><li>Tale condizione \u00e8 andata sensibilmente trasformandosi dalla versione originale del 2004 (e da quella del 2006) a quella attuale del Codice. Nella prima, l\u2019articolo 135, primo comma, prevedeva che le regioni assicurassero che il paesaggio fosse adeguatamente tutelato e valorizzato mediante l\u2019approvazione di piani paesaggistici concernenti l\u2019intero territorio regionale. La versione corretta e integrata del Codice del 2006 prefigurava la possibilit\u00e0 che le regioni potessero collaborare con lo Stato alla stesura del piano paesaggistico esteso all\u2019intero territorio regionale. Quindi non vigeva l\u2019obbligatoriet\u00e0 della redazione congiunta del piano che invece \u00e8 stata introdotta nell\u2019ultima versione del Codice, anche se limitatamente ai beni paesaggistici.<\/li><li>Articolo 143, primo comma, lettere da e) a i).<\/li><li>Che ha portato all\u2019approvazione, in sedici anni dall\u2019emanazione del DLgs n. 42 del 2004, di soli cinque piani paesaggistici regionali (Puglia, Toscana, Calabria, Piemonte e Friuli Venezia Giulia). Il piano paesaggistico regionale della Sardegna (che sarebbe il sesto), pur essendo stato approvato nel 2006, \u00e8 solo parziale in quanto esteso esclusivamente agli ambiti costieri. Il piano territoriale paesistico del Lazio (che avrebbe portato a sette il numero dei piani approvati) che recentemente, con sentenza n. 240\/2020 della Corte Costituzionale, \u00e8 stato annullato in quanto approvato unilateralmente da parte della Regione; stessa sorte toccata all\u2019ottavo piano predisposto senza la necessaria copianificazione con il MiBACT, approvato unilateralmente da Regione Lombardia e successivamente annullato.<\/li><li>Dove riconosce nel paesaggio la sintesi del territorio e della percezione che di esso ne hanno le popolazioni e ancor pi\u00f9 dove richiede l\u2019impegno ad avviare procedure di partecipazione pubblica nella definizione e realizzazione delle politiche paesaggistiche (rispettivamente articolo 5, lett. a e lett. c).<\/li><li>Regione Umbria, <a href=\"http:\/\/www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it\/pagine\/strumenti-partecipati\">http:\/\/www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it\/pagine\/strumenti-partecipati<\/a>.<\/li><li>Per esempio l\u2019individuazione degli ambiti di paesaggio o la definizione degli obiettivi di qualit\u00e0 paesaggistica come visto in precedenza.<\/li><\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Endri Orlandin. 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