{"id":14451,"date":"2021-04-09T23:07:19","date_gmt":"2021-04-09T21:07:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=14451"},"modified":"2021-04-09T23:08:17","modified_gmt":"2021-04-09T21:08:17","slug":"la-vendetta-del-bosco-scomparso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/04\/la-vendetta-del-bosco-scomparso\/","title":{"rendered":"La vendetta del bosco scomparso"},"content":{"rendered":"\n<p>di Fabio Modesti.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Il TAR Puglia conferma la legittimit\u00e0 del Piano paesaggistico regionale che ha tutelato come bosco un\u2019area coperta da macchia mediterranea. L\u00ec era previsto un piano di lottizzazione non realizzato da oltre 30 anni. E, intanto, negli ultimi nove anni la vegetazione naturale \u00e8 stata distrutta.<\/em><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"400\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Puglia-Modesti.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14452\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Puglia-Modesti.jpg 600w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Puglia-Modesti-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Una vasta giurisprudenza va consolidandosi attorno al <strong>Piano Paesaggistico Territoriale (Pptr) della Regione Puglia<\/strong>, in particolare sulla tutela dei boschi. Tra le ultime sentenze, quella (n. 560 del 3 febbraio 2021) della terza sezione del TAR Puglia \u2013 sez. Bari. La questione sottoposta al Tribunale amministrativo riguardava alcuni suoli in territorio del Comune di Morciano di Leuca in provincia di Lecce. Una zona \u201c<em>turistico residenziale<\/em>\u201d oggetto di un <strong>piano di lottizzazione <\/strong>approvato anche dalla Regione nel 1982 ma finora non realizzato. Se nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (Putt) della Regione Puglia del 2000, vigente prima del Pptr, quell\u2019area era classificata come \u201c<em>territorio costruito<\/em>\u201d, nel Pptr approvato nel 2015 diviene \u201c<em>boschi e macchie<\/em>\u201d ed \u201c<em>area di rispetto dei boschi<\/em>\u201d. Peraltro l\u2019area era gi\u00e0 stata individuata come territorio di notevole interesse pubblico con decreto del Ministro per i beni culturali del 1970.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>I motivi del ricorso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>I proprietari hanno lamentato, sia pure a distanza di oltre cinque anni, che il Pptr ha cristallizzato l\u2019operativit\u00e0 degli strumenti urbanistici attuativi \u2013 come i piani di lottizzazione \u2013 solo fino alla loro efficacia (10 anni) e l\u2019operativit\u00e0 della norma del Putt sui \u201c<em>territori costruiti<\/em>\u201d solo per un anno dall\u2019approvazione definitiva del Pptr stesso. Inoltre, hanno sostenuto i ricorrenti, il suolo in questione non avrebbe le caratteristiche \u00ab<em>sia quantitative che qualitative<\/em>\u00bb per essere definito \u201c<em>bosco<\/em>\u201d, con relativa area di rispetto, tutelato paesaggisticamente. <strong>Il TAR ha rigettato ambedue i motivi di ricorso<\/strong>. In primo luogo, secondo i giudici amministrativi, la decisione di consentire alla norma del Putt relativa agli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni di operare fino alla loro validit\u00e0 decennale non era per nulla obbligata. Infatti \u00e8 stata una scelta di deroga, concordata con lo Stato, alla norma del <strong>Codice dei beni culturali e del paesaggio<\/strong> (decreto legislativo n. 42\/2004) per cui \u00ab<em>a far data dalla approvazione del piano [paesaggistico] le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici<\/em>\u00bb. Il piano di lottizzazione, sostengono i giudici, risale ad oltre 30 anni fa e non risulta mai convenzionato per la parte di territorio oggetto di ricorso tipizzata bosco dal Pptr.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-medium-font-size has-vivid-green-cyan-color\"><strong>Il TAR svela i misfatti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La mancata concreta attuazione edilizia, quindi, rende inattuabili le previsioni dello strumento urbanistico comunale. Analogo ragionamento di deroga non dovuta, e quindi del tutto discrezionale e legittima, i giudici sviluppano in merito all\u2019esecutivit\u00e0 delle norme del Putt sui \u201c<em>territori costruiti<\/em>\u201d che il Pptr limita ad un anno dalla propria approvazione. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, il TAR ha rilevato situazioni a dir poco preoccupanti ed ha bacchettato non poco i ricorrenti. Questi ultimi, a seguito di perizia tecnica, sostenevano che, s\u00ec, vegetazione in forma di macchia mediterranea era presente nell\u2019area del piano di lottizzazione ma non nella quantit\u00e0 tale da essere considerato \u201c<em>bosco<\/em>\u201d secondo la normativa di settore (decreto legislativo n. 227\/2001, poi decreto legislativo n. 34\/2018). <strong>I giudici amministrativi hanno invece rilevato<\/strong> che la perizia era stata effettuata nel maggio 2015 mentre i rilievi aerofotografici per l\u2019elaborazione del Pptr erano del 2006. In questo lasso di tempo di nove anni si sono verificate \u00ab<em>alcune sostanziali modifiche dell\u2019area boschiva individuata dal Pptr [\u2026]. Il confronto tra le due riproduzioni fotografiche mostra infatti che alcune delle aree boscate risultano trasformate con la scomparsa della vegetazione [\u2026] Non risulta per\u00f2 \u2013 <\/em>stigmatizzano i giudici<em> \u2013 che tale trasformazione, che ha evidentemente portato ad una riduzione dell\u2019area coperta dalla macchia, sia mai stata oggetto di regolare autorizzazione<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, <strong>il fatto che sia stata sottratta vegetazione arbustiva ed arborea da quell\u2019area <\/strong>in un periodo in cui le norme paesaggistiche erano gi\u00e0 operanti, tutto sta a significare tranne che la tutela debba venire meno. Anzi, l\u00ec sono stati commesse probabilmente azioni illecite.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/la-vendetta-del-bosco-scomparso\/\">https:\/\/www.fabiomodesti.it\/la-vendetta-del-bosco-scomparso\/<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Modesti. 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