{"id":14569,"date":"2021-05-24T08:53:14","date_gmt":"2021-05-24T06:53:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=14569"},"modified":"2021-06-08T11:58:11","modified_gmt":"2021-06-08T09:58:11","slug":"crescent-atto-finale-il-gip-deposita-le-motivazioni-della-sentenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/05\/crescent-atto-finale-il-gip-deposita-le-motivazioni-della-sentenza\/","title":{"rendered":"Crescent atto finale: il Gip deposita le motivazioni della sentenza"},"content":{"rendered":"\n<p><em>A cura di Italia Nostra e Comitato No Crescent.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Da circa 12 anni le associazioni hanno sostenuto l\u2019inattuabilit\u00e0 del comparto edificatorio di S. Teresa riguardo alla edificazione del fabbricato Crescent e della piazza della libert\u00e0. Una <strong>scellerata scelta amministrativa<\/strong> che per essere illecitamente attuata ha comportato la <strong>deviazione del torrente Fusandola<\/strong> che nel 1954 caus\u00f2 la tragica alluvione di Salerno, con oltre 100 vittime. <strong>Non solo un disastro urbanistico, demaniale e paesaggistico ma soprattutto ambientale <\/strong>con pericolo per la pubblica e privata incolumit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Con sentenza del Gip del Tribunale penale di Salerno del 15 aprile, la dott.ssa G. Pacifico ha <strong>condannato un funzionario comunale<\/strong>, stigmatizzando l\u2019intera procedura del Comune accertando tra gli altri reati la illecita deviazione del torrente Fusandola. Numerose le illiceit\u00e0 evidenziate nella motivazione della sentenza, tra le quali la nullit\u00e0 delle autorizzazioni paesaggistiche \u201c<em>tamquam non esset<\/em>\u201d rilasciate su una presunta riedizione, nonch\u00e9 l\u2019impossibilit\u00e0 della validazione del progetto pubblico-privato. <strong>Questa sentenza per le associazioni rappresenta la conclusione di una narrazione strumentale e faziosa ai danni del territorio e dei cittadini per mere finalit\u00e0 speculative<\/strong>, non solo di natura economica.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"604\" height=\"263\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Vista-Crescent-e-Nuova-Foce.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-13412\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Vista-Crescent-e-Nuova-Foce.jpg 604w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Vista-Crescent-e-Nuova-Foce-300x131.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 604px) 100vw, 604px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Il punto nodale, oltre la deturpazione irreversibile dei caratteri identitari del centro storico, \u00e8 il pericolo per la cittadinanza per la <strong>mancanza della necessaria autorizzazione idraulica<\/strong> da parte del genio civile di Salerno. A tale riguardo afferma il Gip che \u201c<em>detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista e poi realizzata deviazione del torrente rientra ex art. 96 del r.d. n. 523\/1904 tra le attivit\u00e0 vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. Divieto che, come detto, assolve alla ragione pubblicistica di tutelare ed assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. L\u2019autorizzazione infine non poteva comunque essere rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e quindi coperto. Previsione questa che contrasta con le disposizioni di cui all\u2019art. 115, comma 1. D.lgs n. 152\/2006, che invece vieta la copertura di qualunque corso d\u2019acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumit\u00e0<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La condanna alle spese processuali stabilita dal Gip non \u00e8 certamente quella che le associazioni hanno chiesto e alla quale aspirano. Ma come \u00e8 noto<strong> le associazioni si battono e si batteranno affinch\u00e9 sia riconosciuto all\u2019intera cittadinanza IL DANNO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO<\/strong> ed affinch\u00e9 questa ennesima vicenda italiana sia da PARADIGMA e da esempio per tutte le future azioni politico\/urbanistiche basate senza alcuna considerazione della sostenibilit\u00e0 e attuabilit\u00e0 ambientale. Il danno grave ed irreparabile era stato gi\u00e0 certificato nel giugno 2012 dal Consiglio di Stato, ma la protervia e l\u2019arroganza hanno fatto s\u00ec che i lavori andassero avanti ad ogni costo senza nemmeno considerare i rischi per la pubblica e privata incolumit\u00e0. Il Comune di Salerno (o meglio le autorit\u00e0 preposte) ha il dovere di provvedere a rimuovere immediatamente la situazione di pericolo che incombe sulla cittadinanza salernitana.<\/p>\n\n\n\n<p>Riguardo alla propagandata inaugurazione della piazza, si osserva che il Gip ha accertato che <em>\u201cal fine di consentire l\u2019apertura al traffico veicolare della strada e dei giardini \u00e8 stato redatto un anomalo certificato di agibilit\u00e0 statica, nel quale si attesta che limitatamente a quanto attiene il profilo statico, l\u2019agibilit\u00e0 dello scatolare in oggetto che pertanto pu\u00f2 essere aperto momentaneamente al transito veicolare<\/em>\u201d Quindi <strong>la strada e le aree sul lungomare sono aperte al pubblico e sono oggi liberamente percorribili in assenza del necessario certificato di collaudo<\/strong> di cui all\u2019art. 67 dpr n. 380\/2001 ed in violazione della prescritta normativa. Si comunica che sar\u00e0 a breve resa nota la data e le modalit\u00e0 della pubblica conferenza Stampa nel rispetto delle norme anti Covid.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em><a href=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/Crescent-91-SENTENZA.pdf\">Qui trovate il testo della sentenza.<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Italia Nostra e Comitato No Crescent. Da circa 12 anni le associazioni hanno sostenuto l\u2019inattuabilit\u00e0 del comparto edificatorio di S. 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