{"id":14649,"date":"2021-07-27T19:15:39","date_gmt":"2021-07-27T17:15:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=14649"},"modified":"2021-08-22T09:51:10","modified_gmt":"2021-08-22T07:51:10","slug":"rinnovabili-il-pallino-ai-comuni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/07\/rinnovabili-il-pallino-ai-comuni\/","title":{"rendered":"Rinnovabili, il pallino ai Comuni"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Fabio Modesti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il TAR Puglia d\u00e0 ragione al Comune di Volturino (FG) che ha deciso, nel proprio Piano urbanistico, di non consentire l\u2019insediamento di altri impianti da fonti rinnovabili. Il ruolo fondamentale del Piano paesaggistico pugliese.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"450\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Volturino.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14650\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Volturino.jpg 600w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Volturino-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La pianificazione urbanistica in Puglia, adeguata al Piano paesaggistico regionale, spetta ai Comuni che possono anche inibire in tutto o in parte il proprio territorio all\u2019insediamento di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (Fer). Il Tar Puglia \u2013 Sede di Bari, I sezione, <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ba&amp;nrg=201900692&amp;nomeFile=202101190_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">ha emesso una sentenza<\/a>, pubblicata il 12 luglio scorso, <strong>che avr\u00e0 non poche ripercussioni in materia di fonti rinnovabili<\/strong>, soprattutto ora, in piena trance da PNRR e Just Transition Fund. Protagonisti della vicenda giudiziaria sono il <strong>Comune di Volturino<\/strong> (1.700 abitanti, sui Monti Dauni in provincia di Foggia) ed un\u2019azienda di Bolzano produttrice di energia da fonte eolica che in quel territorio aveva proposto l\u2019installazione di 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-green-cyan-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>L\u2019importanza della pianificazione urbanistica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune dauno \u00e8 uno dei pochi in Puglia ad avere un Piano urbanistico di ultima generazione che, per\u00f2, doveva ancora adeguarsi al Piano paesaggistico territoriale regionale (Pptr). Cosa che ha fatto adottando una deliberazione di Consiglio comunale di gennaio 2019 con la quale<strong> ha stabilito, in taluni casi, prescrizioni pi\u00f9 restrittive dello stesso Pptr<\/strong>. Cos\u00ec, Volturino ha sancito la quasi totale impossibilit\u00e0 di installazione di impianti eolici industriali nel proprio territorio peraltro gi\u00e0 assediato da torri eoliche e ripetitori radiotivv\u00f9. Le censure proposte dalla societ\u00e0 bolzanina sono state rigettate dal Tar con ampie motivazioni di peso. <strong>Le decisioni del Comune di Volturino \u2013 affermano i giudici amministrativi pugliesi \u2013 non violano le norme statali sullo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili <\/strong>tra cui il decreto legislativo n. 387\/2003 e le linee guida nazionali in materia. Infatti, non \u00e8 possibile confondere \u2013 come ha fatto il ricorrente \u2013 \u00ab<em>il regime abilitativo degli impianti energetici alternativi con il profilo della misura e competenza del potere di pianificazione urbanistica, sovrapponendo impropriamente due ambiti posti su distinti piani logici. La competenza regionale \u00e8 prevista, infatti, per il rilascio del titolo autorizzatorio, senza incidere sulle competenze in materia di pianificazione generale che resta in capo ai Comuni. Diversamente opinando \u2013 prosegue il Tar -, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, per effetto della mera presentazione di un\u2019istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto alimentato da Fer in un determinato sito, dovrebbe escludersi automaticamente qualsiasi competenza delle autonomie locali comunali rispetto alla funzione di pianificazione dell\u2019uso del territorio, nonch\u00e9, per assurdo, l\u2019obbligatoriet\u00e0 di conformarsi agli strumenti urbanistici sovraordinati, quale \u00e8 il Pptr. [\u2026] In altri termini \u2013 <\/em>dice ancora il Tar <em>\u2013, la ponderazione comparativa tra l\u2019interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili \u00e8 avvenuta a monte, nell\u2019ambito del Pptr<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-vivid-green-cyan-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>La prevalenza della tutela del paesaggio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ma l\u2019azienda che ha proposto il ricorso ha anche preso di mira lo stesso Pptr che sarebbe illegittimo \u00ab<em>vietando in via preliminare ed assoluta l\u2019installazione di impianti alimentati da Fer al fine di tutelare indiscriminatamente astratti vincoli paesaggistici<\/em>\u00bb, in contrasto con la normativa nazionale sulle Fer. Citando la pregressa giurisprudenza, anche costituzionale, <strong>il Tar Puglia invece conferma l\u2019assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore<\/strong>. \u00ab<em>Il tendenziale favor del legislatore per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili \u2013 <\/em>afferma il Tar <em>\u2013 arretra quando sussistono importanti elementi di natura paesaggistica da preservare, come nel caso di specie, ove gli impianti eolici progettati occuperebbero lo spazio visivo \u201cpercettivo\u201d mutando la forma visibile del territorio e, dunque, il paesaggio<\/em>\u00bb. <strong>La tutela del territorio e del paesaggio, quindi, si conferma nelle mani innanzitutto dei Comuni che possono agire correttamente avendo un Piano paesaggistico valido alle spalle, senza piagnistei ma esercitando la funzione della pianificazione urbanistica<\/strong>. Una funzione da troppo tempo dimenticata in favore di strumenti derogatori molte volte iniqui e pericolosi (vedi il Piano casa). Vedremo se ci sar\u00e0 appello al Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/rinnovabili-il-pallino-ai-comuni\/\">https:\/\/www.fabiomodesti.it\/rinnovabili-il-pallino-ai-comuni\/<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Modesti. 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