{"id":14900,"date":"2021-11-23T18:57:35","date_gmt":"2021-11-23T17:57:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=14900"},"modified":"2021-11-23T18:57:46","modified_gmt":"2021-11-23T17:57:46","slug":"piano-casa-incostituzionale-lombardia-chiama-puglia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/11\/piano-casa-incostituzionale-lombardia-chiama-puglia\/","title":{"rendered":"Piano casa incostituzionale? Lombardia chiama Puglia"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Fabio Modesti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Corte costituzionale boccia alcune norme di una legge della Regione Lombardia molto simili a quelle del Piano casa pugliese. I Comuni esautorati del potere di pianificazione che la Costituzione gli riconosce. La Consulta deve ancora esprimersi sulla legge della Regione Puglia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La legge pugliese sul Piano casa potrebbe essere incostituzionale? Ricordiamo che quella legge, con le varie modifiche per la maggior parte peggiorative in termini di impatti sui territori, ha consentito dal 2009 la realizzazione di edifici residenziali anche al posto di capannoni industriali aumentando il carico urbanistico di intere aree urbane e periurbane al di fuori di qualsiasi pianificazione urbanistica, garantendo aumenti di cubatura fino al 35% dell\u2019esistente. Almeno un dubbio sulla sua tenuta costituzionale si pone leggendo la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/stampaPronunciaServlet?anno=2021&amp;numero=202&amp;tipoView=P&amp;tipoVisualizzazione=O\">sentenza<\/a>\u00a0della Corte costituzionale n. 202 pubblicata il 28 ottobre scorso che ha dichiarato illegittime alcune norme di una legge della Regione Lombardia del 2005 sul governo del territorio, successivamente modificate con una legge del 2019 relative alla rigenerazione urbana ed al recupero del patrimonio edilizio esistente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab<strong><em>Compressa la potest\u00e0 pianificatoria dei Comuni<\/em><\/strong>\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>La Consulta \u00e8 stata chiamata in causa dal TAR Lombardia, cui avevano fatto ricorso alcune societ\u00e0 immobiliari, secondo il quale le norme regionali travalicavano i limiti costituzionali posti alle Regioni ed invadevano il campo riservato ai Comuni nella pianificazione territoriale. La questione di fondo riguardava la disciplina regionale per il recupero degli immobili abbandonati e degradati che \u2013 secondo il Tar Lombardia \u2013 comprimeva \u00ab<em>illegittimamente, da pi\u00f9 angolazioni, la potest\u00e0 pianificatoria comunale, essenzialmente in ragione della sua portata temporalmente indefinita, dell\u2019assolutezza delle sue prescrizioni e dell\u2019assenza di una procedura di interlocuzione con i Comuni<\/em>\u00bb. La norma regionale censurata individuava quali obiettivi da perseguire lo \u201csviluppo sostenibile\u201d e stabiliva che gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardante ambiti, aree ed edifici, costituiscono \u00ab<em>azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualit\u00e0 funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonch\u00e9 le condizioni socio-economiche della popolazione<\/em>\u00bb. Verrebbe da dire, pari pari a quel che si dice, in Puglia e non solo, del Piano casa. La Consulta ha condiviso le tesi del Tar ed ha bocciato la norma regionale lombarda poich\u00e9 \u00ab<em>\u00e8 di tutta evidenza come essa si presti a incidere sull\u2019esercizio della potest\u00e0 pianificatoria comunale, per il fatto di dettare una disciplina sul recupero degli immobili dismessi idonea, in ragione della sua natura autoapplicativa, a ripercuotersi su scelte attinenti all\u2019uso del territorio<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Non basta modificare le norme per evitare l\u2019incostituzionalit\u00e0<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"290\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/20130528_recupero_edifici_milano.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-7995\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/20130528_recupero_edifici_milano.jpg 640w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/20130528_recupero_edifici_milano-300x135.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Peraltro, secondo la Corte costituzionale, le modifiche legislative apportate dal Consiglio regionale lombardo nel 2019, tese a riconoscere ai Comuni la possibilit\u00e0 di stabilire gli aumenti volumetrici tra il 10 e il 25 per cento della volumetria esistente, non sono sufficienti a sanare il&nbsp;<em>vulnus&nbsp;<\/em>determinato dalla precedente formulazione che applicava l\u2019aumento volumetrico retroattivamente e senza condizioni agli immobili individuati dai Comuni come abbandonati e degradati. Anche perch\u00e9 la modifica legislativa intervenuta si sarebbe concretizzata solo dopo che i Comuni avessero deliberato, entro il 31 ottobre scorso, l\u2019inclusione degli immobili gi\u00e0 individuati dai Comuni come abbandonati e degradati. Insomma la norma su cu la Consulta \u00e8 stata chiamata ad esprimersi esplicava ancora effetti. Ma la parte pi\u00f9 significativa della sentenza della Consulta, \u00e8 quella in cui si richiama la legge statale (decreto-legge n. 78\/2010) che stabilisce come \u00ab<em>la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonch\u00e9 la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale<\/em>\u00bb sia una funzione fondamentale costituzionalmente riconosciuta ai Comuni. Su questo la Consulta ha, con varie sentenze, ribadito che \u00ab<em>il potere dei Comuni di autodeterminarsi in ordine all\u2019assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le Regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica, siano libere di compiere<\/em>\u00bb e che &nbsp;la competenza regionale \u00ab<em>non pu\u00f2 mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l\u2019autonomia dei Comuni<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il rischio degli aumenti di cubatura<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ed ancora, la Consulta ha riaffermato il principio in base al quale \u00ab<em>per quanto, come si \u00e8 detto, la previsione di incentivi per il recupero degli immobili dismessi, anche in deroga agli strumenti urbanistici, possa essere ricondotta a un obiettivo legittimamente perseguibile dal legislatore regionale in quanto rientrante nella sua competenza legislativa in materia di governo del territorio, le modalit\u00e0 con cui questi incentivi sono stati previsti dalla disciplina in esame, e la loro stessa entit\u00e0, determinano una compressione della funzione fondamentale dei Comuni in materia di pianificazione urbanistica che si spinge \u201coltre la soglia dell\u2019adeguatezza e della necessit\u00e0\u201d\u00bb<\/em>. Intanto, la continua proroga della legge pugliese n. 14\/2009 (quella sul Piano casa, appunto) di fatto si potrebbe configurare come esautorazione del potere pianificatorio del territorio da parte dei Comuni. Inoltre, la fissazione di aumenti volumetrici fino al 35% stabiliti dalla legge pugliese \u2013 similmente alla legge lombarda censurata \u2013 anche per fabbricati artigianali ed industriali da destinare a residenze, potrebbe contribuire all\u2019invasione di campo da parte della Regione nella competenza pianificatoria comunale. \u00c8 bene rammentare che la Corte costituzionale \u00e8 stata\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/piano-casa-in-puglia-come-il-gioco-delloca\/\">chiamata ad esprimersi<\/a>\u00a0sulla legittimit\u00e0 della legge pugliese sul Piano casa dal Consiglio di Stato, sia pure per motivi diversi ma connessi a quelli appena citati.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/piano-casa-incostituzionale-lombardia-chiama-puglia\/\">https:\/\/www.fabiomodesti.it\/piano-casa-incostituzionale-lombardia-chiama-puglia\/<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Modesti. La Corte costituzionale boccia alcune norme di una legge della Regione Lombardia molto simili a quelle del Piano casa pugliese. I Comuni [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14901,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[18],"tags":[3124,1501,143],"class_list":["post-14900","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-puglia","tag-corte-costituzionale","tag-piano-casa","tag-puglia-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14900\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14901"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}