{"id":14998,"date":"2021-12-16T09:33:47","date_gmt":"2021-12-16T08:33:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=14998"},"modified":"2021-12-16T09:33:53","modified_gmt":"2021-12-16T08:33:53","slug":"la-foresta-del-cansiglio-non-si-tocca","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/12\/la-foresta-del-cansiglio-non-si-tocca\/","title":{"rendered":"La Foresta del Cansiglio non si tocca"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Paolo Maddalena, gi\u00e0 giudice costituzionale.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La foresta del Cansiglio \u00e8 un bene archeologico, storico, paesaggistico e ambientale di immenso valore, che va tutelata in modo particolare dagli assalti dell\u2019attuale sistema economico, predatorio e incostituzionale, che <strong>pone il profitto individuale di pochi, al di sopra dei diritti costituzionalmente protetti del Popolo e del singolo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto all\u2019aspetto giuridico riguardante il paesaggio e l\u2019ambiente, essa costituisce, in parte, una riserva regionale, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e, in parte, una \u201c<em><strong>riserva statale demaniale<\/strong><\/em>\u201d. Per quest\u2019ultima parte va innanzitutto ricordato che, al di l\u00e0 del vincolo paesaggistico e ambientale, giova molto, ai fini della conservazione della Foresta, il fatto che si tratta di una \u201cpropriet\u00e0 pubblica\u201d del Popolo italiano, pertanto \u00e8 inalienabile, inusucapibile e inespropriabile.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"290\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/maddalena-e-mortarino.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-11720\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/maddalena-e-mortarino.png 640w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/maddalena-e-mortarino-300x136.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>In proposito giova ricordare (cosa che normalmente alcuni giuristi dimenticano) che, nel passaggio dallo Stato persona giuridica (dello Statuto albertino) allo Stato comunit\u00e0 previsto dalla vigente Costituzione Repubblicana, si \u00e8 passati dalla nozione di uno Stato, \u201c<em>soggetto singolo<\/em>\u201d (la \u201c<em>persona giuridica\u201d<\/em>), alla concezione di uno Stato, \u201c<em>soggetto plurimo<\/em>\u201d (il Popolo), col conseguente <strong>cambiamento della natura del \u201cdemanio\u201d che, sotto l\u2019impero dello Statuto albertino, era da considerare una \u201c<em>propriet\u00e0 privata<\/em>\u201d dello Stato persona<\/strong>, rafforzata, in relazione a taluni beni di maggiore importanza, col carattere dell\u2019impossibile alienazione, usucapione ed esproprio, a un concetto di \u201cdemanio\u201d, da definire \u201c<em>demanio costituzionale<\/em>\u201d, che non ha la natura della propriet\u00e0 privata, ma quella della \u201c<em>propriet\u00e0 pubblica<\/em>\u201d, cio\u00e8 della \u201c<em>propriet\u00e0 collettiva demaniale<\/em>\u201d dell\u2019intero Popolo, con la conseguenza che l\u2019aggettivo \u201cdemaniale\u201d, non sta pi\u00f9 a identificare un rafforzamento della propriet\u00e0 privata dello Stato, singola persona giuridica, ma l\u2019appartenenza dei beni al Popolo, cio\u00e8 a tutti i cittadini, e per questa ragione (ci\u00f2 che appartiene a tutti non pu\u00f2 evidentemente diventare di un singolo), inalienabile, inusucapibile e inespropriabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Si nota a questo proposito, la grandezza della nostra Costituzione, la quale, con l\u2019istituto della \u201cpropriet\u00e0 pubblica\u201d (art. 42, primo comma), tutela in modo insuperabile i \u201cfini sociali\u201d che devono essere perseguiti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Analogo discorso di natura costituzionale va fatto anche per le riserve regionali, le quali se sono, in tutto o in parte, propriet\u00e0 demaniale regionale, seguono la stessa disciplina del demanio statale costituzionale per cui si tratterebbe di demanio costituzionale regionale, appartenente alla Comunit\u00e0 regionale e, quindi, a tutti i cittadini della Regione.<\/p>\n\n\n\n<p>La foresta del Cansiglio, considerata nella sua unit\u00e0 (indipendentemente dalla ripartizione tra Regioni e Stato) \u00e8, dunque, in base alla Costituzione repubblicana, ampiamente tutelata, non solo dai vincoli, ma anche dagli assetti proprietari previsti in Costituzione.<br>Ed \u00e8 da sottolineare a questo proposito che, <strong>al verificarsi di eventuali \u201cprivatizzazioni\u201d o \u201csvendite\u201d da parte della Regione o dello Stato, \u00e8 indispensabile ricorrere al giudice<\/strong>, rilevando che atti di questo genere sono contro \u201ci fondamentali fini sociali\u201d sanciti in Costituzione\u201d, la quale pone non solo la norma imperativa riguardante la \u201cfunzione sociale\u201d, ma anche un\u2019altra inviolabile norma imperativa, con l\u2019art. 41: \u201cL\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Insomma, in casi di questo genere, i cittadini, singoli o associati (art. 118, comma 4), possono agire in giudizio, come \u201cparte\u201d della Comunit\u00e0 (art. 2 Cost.), chiedendo al Giudice di dichiarare \u201cnulli\u201d tali atti, a termine dell\u2019art. 1418 del codice civile, essendo essi contrari a principi imperativi previsti in Costituzione, e chiedendo la rimessione al vaglio della Corte Costituzionale di quelle leggi incostituzionali sulla base delle quali detti illegittimi provvedimenti furono emanati.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 da aggiungere che,<strong> trattandosi di violazione di principi e diritti fondamentali,<\/strong> le norme dei Trattati europei, eventualmente evocate, sono recessive di fronte a quanto previsto in proposito dalla nostra Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo sancisce la teoria dei \u201ccontro limiti\u201d, costantemente affermata dalla nostra giurisprudenza costituzionale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paolo Maddalena, gi\u00e0 giudice costituzionale. 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