{"id":15000,"date":"2021-12-16T09:39:02","date_gmt":"2021-12-16T08:39:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15000"},"modified":"2021-12-17T09:47:51","modified_gmt":"2021-12-17T08:47:51","slug":"rinnovabili-niente-agrivoltaico-nel-paesaggio-salentino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/12\/rinnovabili-niente-agrivoltaico-nel-paesaggio-salentino\/","title":{"rendered":"Rinnovabili, niente agrivoltaico nel paesaggio salentino"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Fabio Modesti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il TAR Puglia \u2013 Sezione di Lecce dichiara legittimo il diniego opposto dalla Provincia di Taranto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato con attivit\u00e0 agricola intensiva con potenza di 6 MW su un\u2019area di 16 ettari. Le motivazioni del diniego tutte basate sul Piano paesaggistico regionale che, sulle rinnovabili, regge al vaglio della magistratura amministrativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il lamento dei \u201cnuovi ambientalisti\u201d e dei \u201cnovelli Prometeo\u201d che a vario titolo, anche dagli scranni di assemblee legislative, gridano contro il blocco delle autorizzazioni ad impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quasi esclusivamente eolico e fotovoltaico con la variante agrivoltaico), ora possono gridare anche contro la giustizia cieca e sorda. \u00c8 di qualche giorno fa un\u2019interessante&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_le&amp;nrg=202100994&amp;nomeFile=202101570_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza<\/a>&nbsp;del TAR Lecce, II Sezione, che si \u00e8 pronunciato sul ricorso di una societ\u00e0 con sedi a Milano e Verona che avrebbe voluto installare un impianto&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/rinnovabili-agrivoltaico-la-nuova-frontiera-contro-il-paesaggio\/\">agrivoltaico<\/a>&nbsp;(ossia fotovoltaico industriale integrato con produzione agricola solitamente intensiva o superintensiva) in territorio del Comune di Sava, in provincia di Taranto, della potenza di circa 6 MW su un\u2019area di circa 16 ettari. L\u2019impianto ad inseguimento solare di 15.100 moduli fotovoltaici, non ha superato il vaglio della Provincia di Taranto e della Regione Puglia che hanno negato la compatibilit\u00e0 ambientale all\u2019impianto, pregiudicando il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Pareri negativi anche da altre amministrazioni<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il parere negativo \u00e8 arrivato anche dalla Soprintendenza nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, dall\u2019ARPA Puglia e dal Comune di Manduria. La societ\u00e0 milanese ha contestato che il diniego alla realizzazione dell\u2019impianto si sia basato sulle norme del Piano paesaggistico regionale (Pptr), impugnato anch\u2019esso per le nome interessate, perch\u00e9 \u2013 si sostiene nel ricorso \u2013 \u00ab<em>attribuendo a un atto pianificatorio (Pptr) portata vincolante nell\u2019individuazione delle tipologie di impianti realizzabili sul territorio, alla Regione viene riconosciuto un potere che esorbita dalle competenze fissate dall\u2019art. 12 del d. lgs. 387\/2003 e dalle Linee Guida Nazionali che circoscrivono alla sola individuazione delle aree non idonee la facolt\u00e0 riconosciuta alla Regione<\/em>\u00bb. Il Tribunale amministrativo ha per\u00f2 radicalmente censurato le pretese del ricorrente stabilendo che \u00ab<em>\u00e8 lo stesso legislatore statale \u2013 in coerenza con le attribuzioni di cui all\u2019art. 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all\u2019art. 9 della Costituzione Italiana \u2013 a prevedere: a) la necessit\u00e0 di predisposizione di piani paesaggistici (art. 135 CBC \u2013 Codice dei Beni culturali -); b) la loro prevalenza sui piani territoriali e urbanistici (art. 143 co. 9 CBC). Tali previsioni non si pongono in contrasto con l\u2019art. 12 d. lgs. n. 387\/03. Invero \u2013 premesso che tale previsione normativa precede quella di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. n. 42\/04), e pertanto non pu\u00f2 in alcun modo vincolare quest\u2019ultima, essendo piuttosto vero il contrario \u2013 \u00e8 comunque dirimente osservare che: \u201cLe opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonch\u00e9 le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all\u2019esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3., sono di pubblica utilit\u00e0 ed indifferibili ed urgenti<\/em>\u201d.&nbsp;<em>Dunque, soltanto una volta ottenuta l\u2019Autorizzazione Unica \u2013 e non prima \u2013 le opere per la realizzazione degli impianti sono ritenute aventi natura indifferibile e urgente<\/em>\u00bb. La verifica di conformit\u00e0 dell\u2019impianto proposto con le norme del Pptr in materia di energie rinnovabili, quindi, \u00e8 stata corretta ed i pareri adeguatamente motivati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Non \u00e8 necessario un impianto fotovoltaico per tornare a coltivare<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla pretesa che la realizzazione dell\u2019impianto avrebbe riportato a coltura 10 dei 16 ettari ora incolti, il Tar Lecce chiosa commentando che \u00ab<em>sul punto, \u00e8 sufficiente rilevare che se l\u2019intento della ricorrente \u00e8 quello di riavviare all\u2019utilizzo in chiave agricola terreni sinora incolti, ci\u00f2 pu\u00f2 essere fatto in ogni momento, senza necessit\u00e0 di avviare anche un parco fotovoltaico. Pertanto, la tesi della ricorrente \u201cprova troppo\u201d, evidenziando un aspetto (il riutilizzo di parte dei terreni in chiave agricola) che prescinde del tutto dalla realizzazione del parco fotovoltaico, e che pu\u00f2 essere concretizzato in ogni momento, indipendentemente da quest\u2019ultimo<\/em>\u00bb. Insomma, il Tar Lecce ritiene correttamente formulato il diniego che \u00e8 sintetizzabile cos\u00ec: \u00ab<em>l\u2019impianto contribuisce ad accrescere il fenomeno di artificializzazione dei luoghi, ingenerando un corsa all\u2019emulazione, con conseguente perdita \u2013 o forte compromissione per un notevole arco temporale (gli impianti fotovoltaici hanno una durata media di circa 20-30 anni) \u2013 del carattere agricolo dell\u2019area di riferimento, nonch\u00e9 della vocazione identitaria dei luoghi<\/em>\u00bb. Vedremo se e che cosa sancir\u00e0 il Consiglio di Stato che, presumibilmente, verr\u00e0 chiamato ad esprimersi sulla vicenda. Per ora, la sentenza del Tar Lecce ha un peso non indifferente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/rinnovabili-niente-agrivoltaico-nel-paesaggio-salentino\/\">https:\/\/www.fabiomodesti.it\/rinnovabili-niente-agrivoltaico-nel-paesaggio-salentino\/<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Modesti. 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