{"id":15066,"date":"2022-01-11T09:40:00","date_gmt":"2022-01-11T08:40:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15066"},"modified":"2022-01-11T11:12:25","modified_gmt":"2022-01-11T10:12:25","slug":"la-tutela-del-paesaggio-prevale-sulla-liberta-dimpresa-con-norme-regionali-piu-restrittive-di-quelle-nazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2022\/01\/la-tutela-del-paesaggio-prevale-sulla-liberta-dimpresa-con-norme-regionali-piu-restrittive-di-quelle-nazionali\/","title":{"rendered":"La tutela del paesaggio prevale sulla libert\u00e0 d&#8217;impresa, con norme regionali pi\u00f9 restrittive di quelle nazionali"},"content":{"rendered":"\n<p>Il Consiglio di Stato ha <strong>respinto un ricorso proposto da diverse aziende operanti nel settore dei marmi <\/strong>nella zona di Massa Carrara, confermando la legittimit\u00e0 del Piano Regionale della Toscana in armonia con i principi di tutela dell\u2019ambiente e del paesaggio previsti dalla Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Le aziende contestavano il Piano Regionale Cave (che, per la prima volta, definiva <strong>i quantitativi di blocchi di marmo asportabili<\/strong>) , indicando come le norme del nuovo Piano rappresentassero una limitazione alla libert\u00e0 di iniziativa economica per lo specifico settore imprenditoriale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio di Stato ha evidenziato che in numerosi casi, nell\u2019ambito delle proprie competenze legislative, <strong>le Regioni possono introdurre condizioni e limiti alla propriet\u00e0 privata e alla libera iniziativa economica privata (ad esempio in materia di commercio o urbanistica), che tipicamente si traduce in progressive graduazioni dello jus aedificandi dei privati<\/strong>. Tra l\u2019altro il Piano Regionale Cave contestato si colloca in una scala gerarchica delle fonti nella quale costituisce parte attuativa della sovraordinata pianificazione paesaggistico-territoriale, che ne condiziona e ne conforma i contenuti e le previsioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La decisione del Consiglio di Stato \u00e8 stata positivamente dalle associazioni ambientaliste. Il <strong>Tam Cai di Massa <\/strong>ha cos\u00ec commentato: \u00ab<em>Lo confessiamo. Abbiamo atteso qualche giorno prima di esprimerci sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso di numerose societ\u00e0 concessionarie di cava. Eravamo curiosi di leggere i commenti di qualche ricorrente, le opinioni di qualche politico, gli interventi di qualche \u201cesperto\u201d in materia. Invece tutto tace<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab<em>Ci ricordiamo<\/em> \u2013 dicono dall\u2019associazione \u2013 <em>della reazione a un\u2019altra recente sentenza del Consiglio di Stato in merito al ricorso di alcune associazioni ambientaliste sul Pit, anch\u2019esso rigettato: paginate sulla stampa locale, dichiarazioni esaltanti sulla stampa nazionale, interventi di politici dei vari schieramente con titoli cubitali che per giorni hanno occupato la carta stampata e i giornali on line. Stavolta un solo articolo approfondito e ben strutturato, qualche timido richiamo successivo che ha avuto pi\u00f9 l\u2019aria di essere un atto dovuto ma nulla pi\u00f9. Eppure le parole espresse dai giudici non lasciano dubbi soprattutto nell\u2019articolazione del giudizio che esprimono: <strong>la titolarit\u00e0 della Regione nel difendere il paesaggio e il territorio \u00e8 preminente e pu\u00f2 limitare l\u2019iniziativa privata se questa rischia di compromettere, appunto, paesaggio e territorio<\/strong>. Poi un paesaggio non comune, non banale, ma un \u201cunicum\u201d, cos\u00ec sono intese le Alpi Apuane dai giudici, non solo a livello nazionale ma anche internazionale<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab<em>Per questo la Regione ha titolarit\u00e0 nell\u2019introdurre \u201ctutte le misure e le prescrizioni coerenti con le suddette finalit\u00e0 e utili al perseguimento degli obiettivi di qualit\u00e0 paesaggistica e ambientale e di conformazione delle attivit\u00e0 economiche in funzione di compatibilizzazione con i predetti interessi pubblici\u201d che la stessa Corte Costituzionale qualifica come \u201cprimari\u201d. <strong>Non solo la legislazione Italiana, ma \u201canche la giurisprudenza comunitaria <\/strong>ha chiarito che restrizioni della libert\u00e0 economica sarebbero ammesse (purch\u00e9 non discriminatorie, adeguate e proporzionate) per motivi imperativi di interesse generale, quali la protezione dell\u2019ambiente e la razionale gestione del territorio, e che tali restrizioni possono anche prendere la forma di misure preventive<\/em>\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab<em>Chiude il giudice: \u201c<strong>Ne consegue che nel comprensorio delle Alpi Apuane il diritto di esercizio della libert\u00e0 d\u2019impresa, segnatamente dell\u2019attivit\u00e0 ad alto impatto paesaggistico-ambientale di cava di materiali lapidei, \u00e8 fortemente condizionata e profondamente conformata dal raffronto con gli interessi pubblici di tutela paesaggistico-ambientale<\/strong>\u201d. Bene tutto questo, che segna inevitabilmente un punto forte nella interpretazione dell\u2019attuale normativa e concede a questo punto poteri alle regioni e ai comuni importanti, non si \u00e8 meritato alcun intervento, alcun commento, nessuna esternazione, anzi un miracoloso silenzio rotto solo dai rumori della robotica nella lavorazione lapidea. Capiamo che per le aziende ricorrenti lo schiaffo \u00e8 stato importante, forse inatteso vita la tesi suggestivamente articolata esposta nel ricorso, ma rileviamo che altrettanto imbarazzate sono le pubbliche amministrazioni che oggi non hanno pi\u00f9 l\u2019alibi nella interpretazione della salvaguardia ambientale versus iniziativa privata: il Consiglio di stato lo ha detto chiaro, volete difendere l\u2019ambiente anche limitando l\u2019iniziativa privata? Avete diritto a farlo. <strong>Quindi ora, cari amministratori, a voi la scelta, decidete da che parte state, il tempo delle scuse \u00e8 finito<\/strong><\/em>\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso proposto da diverse aziende operanti nel settore dei marmi nella zona di Massa Carrara, confermando la legittimit\u00e0 [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15067,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[209,21],"tags":[749,1099,1879],"class_list":["post-15066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-discariche-e-cave","category-toscana","tag-cave-di-marmo","tag-consiglio-di-stato","tag-toscana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15066\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15067"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}