{"id":15162,"date":"2022-02-10T09:36:03","date_gmt":"2022-02-10T08:36:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15162"},"modified":"2022-02-18T09:40:35","modified_gmt":"2022-02-18T08:40:35","slug":"articolo-9-della-costituzione-paesaggio-e-patrimonio-artistico-non-sono-piu-soli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2022\/02\/articolo-9-della-costituzione-paesaggio-e-patrimonio-artistico-non-sono-piu-soli\/","title":{"rendered":"Articolo 9 della Costituzione: paesaggio e patrimonio artistico non sono pi\u00f9 soli"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Alessandro Mortarino.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u20198 febbraio 2022 la Camera dei Deputati ha approvato &#8211; con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti &#8211; la Proposta di legge costituzionale che inserisce la <strong>tutela dell\u2019ambiente<\/strong>, della <strong>biodiversit\u00e0 <\/strong>e degli <strong>ecosistemi <\/strong>fra i <strong>principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana<\/strong>. E&#8217; la prima modifica apportata al contributo della legislazione costituente, dunque un atto di particolare rilevanza. Essendo stata approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento non dovr\u00e0 essere sottoposta a referendum confermativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli articoli della Costituzione modificati sono i seguenti (in <em>corsivo <\/em><em>e grassetto <\/em>le modifiche approvate):<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 9<\/strong><br>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.<br>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. <em><strong>Tutela l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali<\/strong><\/em><em><strong>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Articolo 41<\/strong><br>L\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera.<br>Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana, <em><strong>alla salute<\/strong><\/em><em><strong>, <\/strong><\/em><em><strong>all\u2019ambiente<\/strong><\/em>.<br>La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali <em><strong>e ambientali<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La decisione del Parlamento ha suscitato reazioni differenti all&#8217;interno dello stesso schieramento \u201cambientalista\u201d.<\/strong> Perch\u00e8 se, da un lato, il richiamo costituzionale al valore della tutela ambientale, della biodiversit\u00e0, degli ecosistemi e degli animali risulta da tutti apprezzato come (ulteriore) impegno della Repubblica, dall&#8217;altro lato non mancano perplessit\u00e0 legate al dubbio che questo passaggio istituzionale possa configurarsi come una sorta di \u201catto di facciata\u201d, se non addirittura di salvifico \u201cgreenwashing\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Gi\u00e0 nell&#8217;aprile dello scorso anno il nostro <a href=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2021\/06\/che-lambiente-entri-nella-costituzione-italiana-ma-senza-toccare-larticolo-9\/\"><strong>Claudio Arbib<\/strong> aveva sensatamente riassunto alcune considerazioni <\/a>sull&#8217;opportunit\u00e0 di inserire l\u2019Ambiente fra i principi fondamentali della Carta aggiungendo un comma all\u2019Articolo 9, <strong>riportando cos\u00ec il Paesaggio a un\u2019aggettivazione dell\u2019Ambiente, ad ambiente strutturato<\/strong>: una posizione configurabile come scientificamente riduttiva e politicamente inopportuna.<\/p>\n\n\n\n<p>Arbib si domandava se in una proposta di modifica costituzionale che, fornendo anche alti riferimenti di carattere religioso e morale stabilisce il primato dell\u2019Ambiente su ogni attivit\u00e0 dell\u2019uomo, <strong>non fosse opportuno intervenire sull\u2019Articolo 2<\/strong>, inserendovi i diritti della natura e degli esseri viventi. <strong>Oppure sull\u2019Articolo 4<\/strong>, visto che il diritto al lavoro contrasta spesso e volentieri con l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019ambiente naturale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Diversi giuristi <\/strong>ritengono che la Costituzione, nel testo attualmente vigente, <strong>gi\u00e0 tuteli l\u2019ambiente attraverso l\u2019art. 117, secondo comma, lett. s)<\/strong>, che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la \u00ab<em>tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali<\/em>\u00bb. La previsione fu introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la c.d. riforma del Titolo V: il che non sarebbe stato possibile se non vi fosse stata gi\u00e0 una copiosa giurisprudenza costituzionale che, appunto, affermava che la tutela dell\u2019ambiente era gi\u00e0 implicitamente presente nella Costituzione (es. Corte cost., n. 238\/1982; 210\/1987; 641\/1987; ecc.).<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/it\/diritto-e-processo-amministrativo\/1945-sull-inutile-anzi-dannosa-modifica-dell-articolo-9-della-costituzione\"><strong>I giuristi Giuseppe Severini e Paolo Carpentieri <\/strong><\/a>hanno sostenuto che \u00ab<em>affiancare la tutela dell\u2019ambiente alla tutela del paesaggio della Nazione, significa porre sullo stesso piano, dunque equiordinare nella forma e nella sostanza, l\u2019una nozione e funzione all\u2019altra. L\u2019effetto reale \u00e8 di dequotare senz\u2019altro, in pratica vanificare, il rilievo del paesaggio e della sua protezione di fronte a nuove opere che si assumono di difesa dell\u2019ambiente-quantit\u00e0: in pratica, espungendolo dalla primaria e icastica collocazione tra i principi fondamentali della Costituzione ogniqualvolta la sua difesa si ponga in concreto contrasto con la sua alterazione provocata da interventi mitigatori dell\u2019inquinamento e dunque di contrasto al cambiamento climatico: tali o solo asseriti tali che siano. Come dire che \u2013 contro ogni ragionevolezza &#8211; il vulnus al paesaggio va non pi\u00f9 valutato in concreto ma ora, e per categorie generali, presunto in questi casi come senz\u2019altro inesistente<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>C&#8217;\u00e8, insomma, il pericolo che, con la modifica costituzionale, <strong>la tutela del paesaggio possa trovarsi in subordine rispetto a quella ambientale <\/strong>e desta qualche preoccupazione il fatto che <strong>l&#8217;aggiunta \u00ab<em>anche nell\u2019interesse delle future generazioni<\/em>\u00bb sia riferita solo alla tutela dell\u2019ambiente, della biodiversit\u00e0 e degli ecosistemi e non a quella del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione<\/strong>. Il collegamento con uno sviluppo \u201cforsennato\u201d degli <strong>impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili <\/strong>(eolico e fotovoltaico a terra in primis) a danno del paesaggio stesso, \u00e8 abbastanza automatico&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p>Va aggiunto che <strong>la modifica costituzionale stride con i continui processi di \u201csemplificazione\u201d delle norme autorizzative<\/strong> (cio\u00e8 tempi pi\u00f9 rapidi), tanto a livello centrale quanto a livello regionale, <strong>e con il continuo e progressivo indebolimento delle Soprintendenze<\/strong>, cio\u00e8 di coloro che dovrebbero controllare e autorizzare (che sono sempre pi\u00f9 ridotti di numero e sempre pi\u00f9 oberati, dunque meno in grado di tutelare).<\/p>\n\n\n\n<p>Di fondo \u2013 diciamocelo \u2013 <strong>resta la consapevolezza che nonostante il nostro \u201cbellissimo\u201d attuale articolo 9, in questi 75 anni il paesaggio italico abbia subito, ogni giorno, sfregi inenarrabili. Come poter pensare che la stessa sorte non subiscano anche l&#8217;ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi<\/strong>? (E senza scordarci degli animali, che la modifica costituzionale considera ma, come ricorda <strong>Mario Tozzi<\/strong>, in un&#8217;accezione che fa pensare esclusivamente all&#8217;animale domestico. E pone, inevitabilmente, le piante come eterne seconde anzich\u00e9 come la pelle viva del mondo che ci consente di respirare&#8230;).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Luca Mercalli <\/strong>ritiene che, come sempre accade con i grandi principi, un conto \u00e8 metterli nero su bianco, un altro \u00e8 renderli operativi nella vita quotidiana. \u00ab<em>Penso soprattutto alla modifica dell\u2019articolo 41 che tutela l\u2019iniziativa economica privata. Teoricamente, e sottolineo teoricamente, da oggi l\u2019iniziativa privata non potr\u00e0 nuocere all\u2019ambiente. Aspettarsi che ora questo principio venga applicato immediatamente \u00e8 pura utopia. Sappiamo gi\u00e0 che, come accade con \u201cla pace\u201d, con \u201ci diritti dell\u2019uomo\u201d, con \u201cl\u2019uguaglianza\u201d, da oggi andremo incontro solo a ulteriori violazioni della Costituzione. Sar\u00e0 l\u2019ennesimo bel principio scritto sulla carta e l\u2019ennesima asimmetria tra quanto dichiariamo, o in questo caso scriviamo, e quanto facciamo<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>S\u00ec, la vera sfida \u00e8 ora (anche) questa: fare applicare correttamente la scelta costituzionale. Tiriamoci su le maniche.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Mortarino. 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