{"id":15281,"date":"2022-04-04T09:36:23","date_gmt":"2022-04-04T07:36:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15281"},"modified":"2022-04-04T09:36:30","modified_gmt":"2022-04-04T07:36:30","slug":"paesaggio-i-corridoi-ecologici-prevalgono-su-interessi-privati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2022\/04\/paesaggio-i-corridoi-ecologici-prevalgono-su-interessi-privati\/","title":{"rendered":"Paesaggio, i corridoi ecologici prevalgono su interessi privati"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Fabio Modesti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Importante sentenza del Consiglio di Stato sulla prevalenza della tutela del paesaggio e della biodiversit\u00e0 sugli interessi privati anche se questi ultimi sono oggetto di convenzione urbanistica gi\u00e0 stipulata.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pianificazione paesaggistica va oltre gli aspetti di percezione estetica dei territori per addentrarsi sempre pi\u00f9 in quelli scientificamente sondati come l\u2019ecologia. In questa pianificazione i corridoi ecologici, primari e secondari, costituiscono assi di connettivit\u00e0 ambientale nei quali le specie animali si spostano da un habitat ad un altro, utilizzando anche territori agricoli o parzialmente antropizzati. Di questo si \u00e8 occupato il Consiglio di Stato in una&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=201902719&amp;nomeFile=202202371_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\">recentissima sentenza<\/a>&nbsp;pronunciandosi nel merito di una vicenda che ha visto parti in causa una societ\u00e0 immobiliare-commerciale e la Provincia di Monza-Brianza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-medium-font-size\"><em><strong>Il caso<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La prima era titolare di un insediamento produttivo \u2013 commerciale in prossimit\u00e0 di un altro insediamento industriale, assentito nel 2011 in variante allo strumento urbanistico comunale. La seconda aveva approvato il Piano territoriale di coordinamento nel 2013 qualificando l\u2019area oggetto di intervento come \u00ab<em>i) area ricompresa e costituente le \u201cprincipali linee di continuit\u00e0 ecologica\u201d; ii) area interessata da percorsi rurali e inserita nella ricomposizione del sistema agroforestale; iii) area inserita nella rete verde di ricomposizione paesaggistica; iv) ambito destinato all\u2019attivit\u00e0 agricola di interesse strategico<\/em>\u00bb. A fine 2011 la societ\u00e0 ha sottoscritto la convenzione urbanistica con il Comune di Roncello. Ma la Provincia di Monza-Brianza aveva intanto impugnato dinanzi al Tar Lombardia i provvedimenti comunali, soccombendo tuttavia nel giudizio. Il Tar ha richiamato l\u2019orientamento secondo cui la stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato, che deve essere adeguatamente ponderata dall\u2019Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell\u2019area. La modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare secondo il Tar Lombardia, \u00ab<em>una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento<\/em>\u00bb. Inoltre, ha affermato il Tar, \u00ab<em>se \u00e8 vero perci\u00f2 che, in linea di principio, la Provincia non sarebbe stata tenuta a motivare specificamente l\u2019imposizione di una disciplina di tutela, nel caso in esame la ponderazione dell\u2019interesse privato era da ritenere necessaria, in considerazione della particolare posizione della parte<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-medium-font-size\"><em><strong>La tutela paesaggistica non cede ad esigenze urbanistiche<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Si \u00e8 giunti cos\u00ec all\u2019appello al Consiglio di Stato che ha sancito, e confermato, alcuni rilevanti princip\u00ee accogliendo le tesi della Provincia lombarda e riformando la sentenza di primo grado. I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che \u00ab<em>l\u2019intervenuta approvazione del progetto non abbia determinato l\u2019insorgenza in capo all\u2019Ente di un particolare onere motivazionale, tenuto conto della natura della pianificazione in esame, avente \u201cefficacia paesaggistico \u2013 ambientale\u201d<\/em>\u00bb. Il Consiglio di Stato ha affermato ancora che \u00ab<em>la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario avente valore primario ed assoluto, precede e comunque costituisce un limite alla salvaguardia degli altri interessi pubblici; non a caso, il Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce i rapporti tra il piano paesaggistico e gli altri strumenti urbanistici (nonch\u00e9 i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico) secondo un modello rigidamente gerarchico; restando escluso che la salvaguardia dei valori paesaggistici possa cedere a mere esigenze urbanistiche<\/em>.&nbsp;<em>Emerge la natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate, che si giustifica alla luce del valore primario ed assoluto&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/edilizia-ed-aree-protette-vince-la-tutela\/\">riconosciuto dalla Costituzione<\/a>&nbsp;al paesaggio ed all\u2019ambiente<\/em>\u00bb. Ne deriva che \u2013 secondo i massimi giudici amministrativi -: \u00ab<em>1. la tutela del paesaggio non \u00e8 riducibile a quella dell\u2019urbanistica, n\u00e9 pu\u00f2 essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell\u2019esistenza, nel territorio oggetto dell\u2019intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell\u2019attuazione del primario valore paesaggistico;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color has-medium-font-size\"><em><strong>Oltre la tutela paesaggistica, quella naturalistica<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>2. l\u2019avvenuta edificazione di un\u2019area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall\u2019intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poich\u00e9 l\u2019imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l\u2019imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell\u2019integrit\u00e0 dello stesso; 3. ai fini della imposizione del vincolo paesaggistico, l\u2019ambiente rileva non solo come paesaggio ma soprattutto come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico \u2013 naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona; 4. in sede di imposizione del vincolo di tutela ambientale non \u00e8 richiesta una ponderazione degli interessi privati unitamente ed in coerenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto al privato sia stato contenuto nel minimo possibile, sia perch\u00e9 la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non \u00e8 un vincolo di carattere espropriativo, costituendo i beni in questione una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perch\u00e9, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a valore primario dell\u2019ordinamento<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/paesaggio-i-corridoi-ecologici-prevalgono-su-interessi-privati\/\">https:\/\/www.fabiomodesti.it\/paesaggio-i-corridoi-ecologici-prevalgono-su-interessi-privati\/<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Modesti. 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