{"id":15428,"date":"2022-06-26T15:24:00","date_gmt":"2022-06-26T13:24:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15428"},"modified":"2022-06-27T17:36:52","modified_gmt":"2022-06-27T15:36:52","slug":"rigenerazione-urbana-non-basta-la-parola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2022\/06\/rigenerazione-urbana-non-basta-la-parola\/","title":{"rendered":"Rigenerazione urbana: non basta la parola"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Giancarlo Storto.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-primary-color has-text-color\">Il testo unificato \u201cMisure per la rigenerazione urbana\u201d desta molte perplessit\u00e0, aprendo alla deregolamentazione e alla libera iniziativa privata.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019uso insistito di alcuni termini ne produce inevitabilmente lo svuotamento di contenuti. \u00c8 quanto \u00e8 accaduto per la rigenerazione urbana, a cui ci si riferisce in modo talmente generico da non esprimere concetti certi e condivisi. Potrebbe dunque considerarsi&nbsp;<strong>positivamente l\u2019approdo e la discussione presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del<\/strong> <strong>Senato<\/strong>&nbsp;di un provvedimento (\u201cMisure per la rigenerazione urbana\u201d), in una stesura che unifica numerosi disegni di legge proposti nel tempo dai partiti. Diversamente, la lettura del testo non mantiene le aspettative.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>rigenerazione urbana<\/strong>&nbsp;avrebbe dovuto possedere&nbsp;<strong>caratteri distintivi<\/strong>&nbsp;diversi da altre forme di intervento sul patrimonio esistente: \u201c<em>designa<\/em>\u201d, secondo la definizione dell\u2019Enciclopedia Treccani, \u201c<em>i programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualit\u00e0 e sicurezza dell\u2019abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie pi\u00f9 degradate<\/em>\u201d.&nbsp;<strong>Quasi nulla, nel testo unificato, si rintraccia di quanto era lecito ipotizzare.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel&nbsp;<strong>primo articolo<\/strong>&nbsp;(\u201cFinalit\u00e0 e obiettivi\u201d) \u00e8&nbsp;<strong>riassunto quanto di meglio auspicabile&nbsp;<\/strong>in tema di qualit\u00e0 ambientale, riduzione di consumo di suolo, risparmio energetico, contrasto al degrado edilizio, partecipazione e attenzione ai bisogni dei residenti,&nbsp;<strong>ma di fatto<\/strong>, come sempre pi\u00f9 spesso capita nell\u2019incipit di una legge,&nbsp;<strong>sembrano solo richiami accattivanti a beneficio di una lettura affrettata<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo scopo del provvedimento diventa evidente negli&nbsp;<strong>articoli successivi<\/strong>:&nbsp;<strong>consentire la diffusione<\/strong>&nbsp;della rigenerazione urbana&nbsp;<strong>anche a discapito delle regole della pianificazione<\/strong>, non soltanto attraverso la semplificazione delle procedure e la concessione d\u2019incrementi di cubatura, ma anche attribuendo compiti decisori ai privati.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Mano libera ai privati, anche in deroga<\/h4>\n\n\n\n<p>Dopo aver indicato modalit\u00e0 e procedure che le amministrazioni comunali devono adottare per la programmazione della rigenerazione urbana (atto peraltro di natura incerta), il successivo&nbsp;<strong>articolo 7<\/strong>&nbsp;suscita&nbsp;<strong>forti perplessit\u00e0<\/strong>: ai privati sono consentiti interventi diretti di rigenerazione che risulteranno quindi svincolati dalle decisioni del Comune e, ancora di pi\u00f9, gli interventi su singoli edifici potranno realizzarsi \u201c<em>anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici<\/em>\u201d, senza peraltro vincolare tale possibilit\u00e0 a parametri dimensionali o a mutamenti ammissibili nelle destinazioni d\u2019uso. Dunque, un&nbsp;<strong>affidamento senza condizioni all\u2019iniziativa degli operatori privati<\/strong>&nbsp;che risulteranno protagonisti della rigenerazione decidendo tempi e luoghi, e potendo anche presentare proposte al Comune per \u201cambiti territoriali\u201d senza attendere che la programmazione comunale arrivi a conclusione.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La citt\u00e0 storica assimilata alle altre aree urbane<\/h4>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>visione<\/strong>, tutta indirizzata a&nbsp;<strong>consentire la rigenerazione urbana comunque e dovunque<\/strong>, \u00e8 confermata nelle&nbsp;<strong>norme riguardanti la citt\u00e0 storica<\/strong>. Nessuna particolare cautela: gli interventi dovranno risultare nell\u2019ambito della programmazione comunale ed \u00e8 questa l\u2019unica condizione imposta ai privati. Per garantire maggiore celerit\u00e0 all\u2019iter approvativo delle richieste viene inoltre stabilito che per \u201c<em>i centri storici e gli agglomerati urbani<\/em>\u201d sia sufficiente l\u2019intesa con la Soprintendenza ai beni culturali e del paesaggio sulla programmazione elaborata dal Comune, escludendo la necessit\u00e0 di acquisire l\u2019autorizzazione paesaggistica sui singoli interventi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019assimilazione della citt\u00e0 storica alle altre zone urbane<\/strong>, con la sola clausola richiamata, \u00e8 un&nbsp;<strong>arretramento inaccettabile<\/strong>&nbsp;sul piano culturale prima ancora che giuridico: dagli anni sessanta il nostro paese ha elaborato strumenti, modalit\u00e0 d\u2019intervento e normative (le zone \u201cA\u201d del decreto sugli standard) che si basano sulla specificit\u00e0 della citt\u00e0 storica che, in quanto tale, deve essere salvaguardata come un bene d\u2019insieme e non come un tessuto edilizio senza particolare valore nel quale sono presenti emergenze architettoniche da tutelare, con il concreto&nbsp;<strong>rischio di diffondere la pratica d\u2019interventi di demolizione e ricostruzione<\/strong>&nbsp;anche nella parte che custodisce la memoria storica di una comunit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Se la deregolamentazione diventa la regola<\/h4>\n\n\n\n<p>Traspare con evidenza una&nbsp;<strong>continuit\u00e0 con la legislazione regionale<\/strong>&nbsp;emanata a seguito dell\u2019intesa in conferenza unificata Stato-Regioni (1 aprile 2009) che ha prodotto con i&nbsp;<strong>Piani-Casa<\/strong>&nbsp;una&nbsp;<strong>legislazione regionale tesa a introdurre incentivi volumetrici in deroga<\/strong>&nbsp;alle previsioni dei Piani regolatori, con la giustificazione di stimolare il settore edilizio in permanente (o presunta tale) difficolt\u00e0. La deroga, considerata nell\u2019intesa come provvedimento eccezionale e a termine, \u00e8 cos\u00ec entrata nel lessico edilizio e riproposta in ogni occasione.&nbsp;<strong>Deregolamentare sembra l\u2019obiettivo prevalente della legislazione nazionale<\/strong>&nbsp;<strong>e regionale<\/strong>, e non vi \u00e8 dubbio che ci\u00f2 produce un&nbsp;<strong>depauperamento della pianificazione<\/strong>&nbsp;che perde il controllo sulle trasformazioni consentite e sempre pi\u00f9 viene ridotta, minandone la credibilit\u00e0 come strumento in grado di prospettare un avvenire all\u2019assetto delle citt\u00e0, ad un insieme di norme che si sovrappongono in modo confuso e d\u2019incerta e non univoca interpretazione.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Il caso di Roma<\/h4>\n\n\n\n<p>Nella capitale si sta ragionando sulla<strong>&nbsp;necessit\u00e0 di un aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del PRG approvato nel 2008<\/strong>. Non sono isolate le richieste di liberalizzare le destinazioni d\u2019uso, componente sostanziale nella formazione di un piano, proponendo l\u2019indifferenza funzionale che comporta di fatto la delega agli operatori immobiliari riguardo la scelta sulle destinazioni d\u2019uso. \u00c8 assai probabile che questo sia il terreno su cui si muover\u00e0 la legislazione prossima ventura, mentre l\u2019attenzione per la difesa della residenzialit\u00e0, messa in pericolo dalla crescita dei valori immobiliari dovuta ai processi di rigenerazione urbana, \u00e8 questione che resta estranea all\u2019interesse del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Articolo e immagine tratti da: <a href=\"https:\/\/ilgiornaledellarchitettura.com\/2022\/06\/22\/rigenerazione-urbana-comunque-e-dovunque\/\">https:\/\/ilgiornaledellarchitettura.com\/2022\/06\/22\/rigenerazione-urbana-comunque-e-dovunque\/<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Giancarlo Storto. 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