{"id":15643,"date":"2022-11-25T19:16:25","date_gmt":"2022-11-25T18:16:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15643"},"modified":"2022-11-25T19:17:40","modified_gmt":"2022-11-25T18:17:40","slug":"paesaggio-piccola-storia-ignobile-in-salsa-gallipolina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2022\/11\/paesaggio-piccola-storia-ignobile-in-salsa-gallipolina\/","title":{"rendered":"Paesaggio, piccola storia ignobile in salsa gallipolina"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Fabio Modesti.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il Tar di Lecce ricostruisce una storia di dirompente offesa al paesaggio ed all\u2019ambiente del litorale di Gallipoli e di connivenza tra autorit\u00e0 pubbliche e interessi privati.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Gallipoli, punta di diamante del circuito turistico. Di quel turismo mordi e fuggi, tutto spiagge, affitti in nero, sballo e annessa violenza che ormai marcano sempre pi\u00f9 le stagioni estive nella \u201ccitt\u00e0 bella\u201d del Salento. Un ruolo che Gallipoli, certo, si \u00e8 anche cercata ma che ora sta determinando rigetto nei cittadini. Nei decenni, a partire dagli anni \u201990 del secolo scorso, in quella parte di Salento si \u00e8 abbattuta una vera e propria furia devastatrice del paesaggio appena mitigata dall\u2019istituzione del parco regionale di Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo di cui abbiamo\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fabiomodesti.it\/a-gallipoli-la-vittoria-delle-aree-protette-in-puglia\/\">raccontato due anni fa<\/a>. Ora, parte di quel periodo riemerge in una recente\u00a0<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_le&amp;nrg=202100737&amp;nomeFile=202201569_01.html&amp;subDir=Provvedimenti\">sentenza<\/a>\u00a0del Tar Puglia sezione di Lecce. Un pronunciamento per un ricorso attivato da una nota societ\u00e0 alberghiera che aveva chiesto alla Regione Puglia di rettificare la classificazione di alcune aree di poco pi\u00f9 di un terzo di ettaro in zona Baia Verde. Nel Piano paesaggistico (Pptr), si dice nel ricorso, esse erano state erroneamente perimetrate come \u201czona umida\u201d, \u201cconnessione alla Rete Ecologica Regionale\u201d e \u201cimmobili e aree di notevole interesse pubblico\u201d. Rimuovendo tali vincoli al paesaggio le aree sarebbero state destinate a parcheggio \u201covviamente\u201d\u00a0<em>\u00abnel pieno rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del luogo e con un giusto intervento di ingegneria ambientale che porter\u00e0 ad aumentare il gi\u00e0 presente strato di riporto fino ad una quota di +0,70 mt che mette il terreno in sicurezza rispetto agli eventuali eventi eccezionali sulla previsione fatta a 200 anni<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Il \u201cno\u201d della Regione alla rettifica<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La Regione motiva il \u201cno\u201d alla rettifica affermando che \u00ab<em>l\u2019individuazione dell\u2019UCP Aree umide effettuata dal Pptr sulle aree in questione non rappresenta un errore, in quanto l\u2019area risulta essere stata oggetto di ripetute trasformazioni, avvenute successivamente alle ricognizioni effettuate dal piano (\u2026) Si evidenzia infine che la trasformazione delle aree sulle p.lle 889, 886 e 888 del fg 25 del Comune di Gallipoli deve essere supportata dai necessari titoli abilitativi, non trasmessi con l\u2019istanza in oggetto<\/em>\u00bb. La societ\u00e0 ha controdedotto rispondendo che \u00ab<em>l\u2019area in questione gi\u00e0 da molto tempo prima dell\u2019approvazione del Pptr era priva di qualsivoglia tipo di vegetazione; era stata oggetto di interventi autorizzati dal Comune di Gallipoli fin dal 1989 [\u2026] ed era stata interessata da opere oggetto di condono edilizio<\/em>\u00bb. Dopo il diniego definitivo da parte della Regione la societ\u00e0 ha attivato il ricorso al Tar contestando il mancato coinvolgimento del Comune di Gallipoli nel procedimento regionale e richiamando le autorizzazioni del Sindaco di Gallipoli del 1989 e, di condono, del 1996 \u00ab<em>ad eseguire lavori di risanamento dei terreni, attesa la presenza di fenomeni di antigienicit\u00e0 lamentati, previa estirpazione dei canneti, disinfezione e derattizzazione, compattazione del terreno con materiale di riporto e messa a dimora di opere di natura agricola<\/em>&nbsp;[\u2026]\u00bb e di sistemazione agricola dei suoli.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>La storia ricostruita dal Tar<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ed ora viene il bello perch\u00e9 i giudici amministrativi leccesi ricostruiscono la vicenda risalente nel tempo scrivendo che \u00ab<em>corre l\u2019obbligo di precisare che tutta la colmata della zona paludosa esistente nell\u2019area a sud di Gallipoli \u00e8 stata oggetto di attenzione da parte della magistratura penale con procedimenti che ebbero ad interessare gli amministratori di Praia del Sud S.p.A., societ\u00e0 incorporante, a decorrere dal 11.05.1990, la societ\u00e0 Praia del Sole, gi\u00e0 proprietaria dei terreni&nbsp;<\/em>de quibus<em>, cos\u00ec come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale<\/em>\u00bb. Racconta la sentenza che il a gennaio 1994 il Pretore di Lecce \u2013 sez. distaccata di Gallipoli \u2013 pronunciava la sentenza n. 82\/1994, con la quale, dopo aver accertato che i lavori si erano svolti in assenza di autorizzazioni e in spregio delle indicazioni prescritte dalla Regione e dal Comune di Gallipoli, condannava gli imputati, tra i quali l\u2019amministratore dell\u2019epoca di Praia del Sole S.p.a., alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi. Questa prima sentenza \u00e8 stata confermata dalla Corte d\u2019Appello di Lecce nel 1999 che confermava, tra l\u2019altro, anche la condanna alla demolizione dei manufatti illecitamente realizzati e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e, successivamente, nel 2000 dalla Cassazione. \u00ab<em>Ci\u00f2 nonostante<\/em>&nbsp;\u2013 aggiungono i giudici amministrativi leccesi -,&nbsp;<em>nulla veniva demolito ed anzi il Comune di Gallipoli provvedeva a rinnovare per ulteriori due anni la concessione edilizia [\u2026] dopo la restituzione nel 1994 delle aree precedentemente sequestrate<\/em>\u00bb. A luglio del 1996 il Sindaco del Comune di Gallipoli \u2013 continuativamente dal 1993 Flavio Fasano (PDS) -, al quale erano state presentate otto distinte istanze in sanatoria dalla Praia del Sud S.p.a., con cui veniva richiesto il rilascio delle concessioni in sanatoria per le opere illegittime realizzate, adottava le concessioni in sanatoria per tutte le istanze. A gennaio 1997 Praia del Sud S.p.a. (gi\u00e0 Praia del Sole S.p.a.), &nbsp;chiedeva al Sindaco del Comune di Gallipoli, una nuova proroga del termine di efficacia della concessione edilizia n. 4691 ed il Comune concedeva la proroga a febbraio 1997 per un periodo di diciotto mesi.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Un\u2019altra piccola storia ignobile del paesaggio pugliese<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il dirigente dell\u2019ufficio tecnico comunale concedeva ad ottobre 1998 il nulla-osta paesaggistico n. 67 descrivendo l\u2019intervento come minimale, non aggressivo e ben inserito nel contesto dei luoghi, \u00ab<em>mentre in realt\u00e0 aveva una portata dirompente sull\u2019ambiente e sul territorio per l\u2019entit\u00e0 delle opere realizzate e previste<\/em>\u00bb, scrivono i giudici del Tar. Il nulla-osta comunale per realizzare strutture turistiche all\u2019aperto \u00e8 stato annullato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici, artistici e storici a gennaio 1999. L\u2019allora dirigente tecnico del Comune di Gallipoli fu condannato definitivamente per falso ideologico con sentenze del Tribunale di Lecce nel 2005 e della Corte d\u2019Appello di Lecce nel 2008. Un\u2019altra piccola storia ignobile per il paesaggio, questa volta in salsa gallipolina. Il Tar di Lecce, ora, ha respinto il ricorso della societ\u00e0 contro la mancata rettifica al Pptr da parte della Regione Puglia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Modesti. 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