{"id":15845,"date":"2023-02-24T12:15:40","date_gmt":"2023-02-24T11:15:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15845"},"modified":"2023-02-24T12:15:43","modified_gmt":"2023-02-24T11:15:43","slug":"ambiente-in-costituzione-a-che-punto-siamo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2023\/02\/ambiente-in-costituzione-a-che-punto-siamo\/","title":{"rendered":"Ambiente in Costituzione: a che punto siamo?"},"content":{"rendered":"\n<p>Il primo anniversario del conseguimento di uno dei suoi risultati pi\u00f9 importanti, cio\u00e8 l\u2019inserimento in Costituzione del principio di \u201c<em><strong>giustizia intergenerazionale<\/strong><\/em>\u201d, vuole essere l\u2019occasione per riflettere con rappresentanti delle istituzioni e della societ\u00e0 civile sulle conseguenze della riforma costituzionale approvata pressoch\u00e9 all\u2019unanimit\u00e0 nel febbraio 2022 (la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante &#8220;<em>Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell&#8217;ambiente<\/em>&#8221; \u00e8 stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022).<\/p>\n\n\n\n<p>A essere modificati, per la prima volta nella storia dell\u2019Italia repubblicana, sono stati infatti <strong>due principi fondamentali della Carta<\/strong>, ovvero gli articoli 9 e 41, attraverso i quali \u00e8 stato sancito l\u2019obbligo della Repubblica di tutelare l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, in un\u2019ottica di giustizia anche verso le future generazioni.<br>Una riforma di tale portata, che <strong>accelera il passo verso l\u2019attuazione dell\u2019Agenda 2030 delle Nazioni Unite<\/strong>, non pu\u00f2 non determinare importanti cambiamenti delle politiche e dei comportamenti degli operatori economici, sociali e istituzionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma perch\u00e9 \u00e8 stato importante questo passaggio?<br>Risponde <strong>Francesco Cancellieri<\/strong>, Presidente di AssoCEA Messina APS: \u00ab<em>Il nuovo comma 3 dell\u2019art. 9 Cost., nel prevedere che la Repubblica (dunque, tutti gli enti della Repubblica) \u201cTutela l\u2019ambiente, la biodiversit\u00e0 e gli ecosistemi, anche nell\u2019interesse delle future generazioni\u201d, detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell\u2019ambiente. Il criterio vincola oggi direttamente le istituzioni nazionali, anche a prescindere da ulteriori specificazioni normative: cos\u00ec, la previsione ribadisce sul piano interno il principio di integrazione delle esigenze ambientali nelle scelte pubbliche, gi\u00e0 espresso dall\u2019art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell\u2019Unione europea<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Riprende Francesco Cancellieri: \u00ab<em>Sempre nell\u2019art. 9, comma 3, essenziale \u00e8 il richiamo alle generazioni future: il riferimento colora l\u2019azione dei pubblici poteri a tutela dell\u2019ambiente di una profondit\u00e0 intergenerazionale, in linea con quanto previsto da altre costituzioni europee (per esempio, quella francese, tedesca, polacca, portoghese, svedese) e, prima ancora, dal principio dello sviluppo sostenibile, riconosciuto a livello internazionale, europeo e nazionale (all\u2019art. 3-quater del Codice dell\u2019ambiente): <strong>quel principio impone infatti di perseguire uno sviluppo che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilit\u00e0 delle generazioni future di realizzare i propri<\/strong> (cos\u00ec, la definizione del Rapporto Brundtland pubblicato dalla Commissione mondiale per l\u2019ambiente e lo sviluppo nel 1987).<br>Tuttavia avere salutato questa modifica &#8220;epocale&#8221; \u00e8 abbastanza ingeneroso nei confronti di quanto esistente; quasi a dire che negli ultimi trentacinque anni l&#8217;ambiente \u00e8 stato assente dall&#8217;orizzonte cognitivo della tutela e della produzione.<br>In altri termini, <strong>il valore simbolico \u00e8 certamente molto elevato ma il suo significato \u00e8 soprattutto lessicale<\/strong> perch\u00e9 nel 1986 veniva istituito il Ministero dell&#8217;Ambiente e la mole di leggi, regolamenti, ordini e discipline di settore (con il suo corredo di Pubblica amministrazione) \u00e8, quantomeno, imponente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Non solo, la <strong>Corte costituzionale<\/strong> \u2013 negli anni \u2013 ha costantemente affermato il valore dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema come beni costituzionalmente protetti e in tale alveo l&#8217;iniziativa economica doveva porsi in modo rispettoso per evitare danni sanitari e ambientali. Cos\u00ec consacrando l&#8217;interesse ambientale nell&#8217;economia.<br>Ad esempio, il bilanciamento tra tutela della libert\u00e0 di iniziativa economica e tutela dell&#8217;ambiente \u00e8 gi\u00e0 presente nel PNRR nel quale tutti gli interventi sono subordinati al rispetto della <strong>formula Dnsh (Do no significant harm); cio\u00e8, non fare danni significativi<\/strong>. Comunque ora, sul punto, siamo davvero i pi\u00f9 bravi d&#8217;Europa.<br>Quindi facciamo gli auguri all\u2019Ambiente in Costituzione\u2026 ma siamo convinti che ognuno di noi deve agire per il bene ed il rispetto della casa Comune!\u00bb.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il primo anniversario del conseguimento di uno dei suoi risultati pi\u00f9 importanti, cio\u00e8 l\u2019inserimento in Costituzione del principio di \u201cgiustizia intergenerazionale\u201d, vuole essere l\u2019occasione per [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15846,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43],"tags":[979,1635,890],"class_list":["post-15845","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-leggi-e-piani-regolatori","tag-ambiente","tag-articolo-42-della-costituzione","tag-articolo-9-costituzione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15845\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15846"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}