{"id":15870,"date":"2023-03-13T08:08:01","date_gmt":"2023-03-13T07:08:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=15870"},"modified":"2023-03-13T08:08:05","modified_gmt":"2023-03-13T07:08:05","slug":"beni-immobili-pubblici-tra-valorizzazione-economica-e-funzione-sociale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2023\/03\/beni-immobili-pubblici-tra-valorizzazione-economica-e-funzione-sociale\/","title":{"rendered":"Beni immobili pubblici: tra valorizzazione economica e funzione sociale"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Ettore Jorio.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La richiesta di parere rivolta alla&nbsp;<strong>Corte dei Conti<\/strong>&nbsp;da parte del Sindaco del Comune di Terlizzi, in provincia di Bari, viene formulata al fine di ottenere un vaglio di conformit\u00e0 tra i principi di contabilit\u00e0 pubblica e la&nbsp;<strong>concessione di un bene immobile<\/strong>&nbsp;ad un\u2019associazione senza scopo di lucro che, essendo a titolo gratuito per il perseguimento di finalit\u00e0 d\u2019interesse generale, sarebbe potuta contrastare con il criterio di valorizzazione dei beni immobili secondo il quale questi ultimi debbano essere gestiti con l\u2019obiettivo di costituire una fonte di reddito per gli enti locali.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>La valorizzazione economica dei beni immobili e la funzione sociale della propriet\u00e0<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La valorizzazione economica della propriet\u00e0 pubblica, di per s\u00e9 auspicabile per una gestione efficiente del patrimonio, non \u00e8 un criterio assoluto ma \u00e8 temperato dal principio della&nbsp;<strong>funzione sociale della propriet\u00e0<\/strong>&nbsp;il quale, oltre che&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-iii\/articolo-42\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nella&nbsp;<strong>Costituzione<\/strong><\/a>, si rinviene in numerosi interventi legislativi come ad esempio l\u2019art 71, comma 2 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 (c.d.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.labsus.org\/2017\/09\/codice-del-terzo-settore-volontari-e-beni-comuni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Codice del Terzo Settore<\/strong><\/a>) ai sensi del quale:&nbsp;<em>\u201cLo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro propriet\u00e0, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attivit\u00e0 istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent\u2019anni, nel corso dei quali l\u2019ente concessionario ha l\u2019onere di effettuare sull\u2019immobile, a proprie cure e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalit\u00e0 dell\u2019immobile\u201d.<br><\/em>La valorizzazione funzionale dei beni trasferiti dallo Stato agli enti territoriali si aggiunge ad altri princ\u00ecpi che \u2013 in generale \u2013 vanno osservati nella gestione dei beni pubblici, ossia quelli&nbsp;<strong>euro-unitari<\/strong>, quelli&nbsp;<strong>costituzionali<\/strong>&nbsp;(quali il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 ex art. 97 Cost.) e quelli&nbsp;<strong>previsti dalle fonti primarie<\/strong>&nbsp;(ad esempio, il perseguimento dei fini determinati dalla legge ed il rispetto dei criteri di economicit\u00e0, di efficacia, di imparzialit\u00e0, di pubblicit\u00e0 e di trasparenza&nbsp;<strong>ex art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241<\/strong>).<br>A ben vedere questi principi generali di valorizzazione economica trovano in diverse norme un riferimento agli scopi sociali della propriet\u00e0 come valore, non necessariamente alternativo, altrettanto perseguibile dagli enti locali nella gestione del beni demaniali. In particolare l\u2019art. 32, comma 8 della L. 23 dicembre 1994 n. 724, nel disporre per i Comuni la determinazione dei canoni annui per i beni indisponibili a valori non inferiori a quelli di mercato secondo un principio prettamente di efficienza economica, lascia una clausola di salvaguardia nella chiusura della norma, disponendo testualmente&nbsp;<em><strong>\u201cfatti salvi gli scopi sociali\u201d<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il perseguimento di finalit\u00e0 di pubblico interesse nella giurisprudenza della Corte dei Conti<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Sulla base di queste premessa la Corte, investita del quesito circa la compatibilit\u00e0 di una concessione a titolo di comodato gratuito ad una realt\u00e0 associativa senza scopo di lucro con i principi di valorizzazione dei beni demaniali, si \u00e8 pronunciata seguendo un iter logico-giuridico solido.<br>Premesso che per i beni demaniali e per quelli facenti parte del patrimonio indisponibile la Pubblica Amministrazione deve ricorrere a strumenti di marca pubblicistica, per i beni facenti parte del patrimonio disponibile, che vengono gestiti dagli enti territoriali, si utilizzano atti posti in essere&nbsp;<em>iure privatorum<\/em>.<br>L\u2019ordinaria gestione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare degli enti locali, come precedentemente affermato, deve assicurare la valorizzazione degli stessi con la conseguenza che tali beni dovrebbero costituire una fonte di reddito per gli enti locali, rientrante nelle entrate di natura non tributaria. Tuttavia \u00e8 anche vero che \u201c<em>il comune \u00e8 l\u2019ente locale che rappresenta la propria comunit\u00e0, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo\u201d<\/em>&nbsp;(art. 3, comma 2 del T.U.E.L.) e pertanto&nbsp;<strong>la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunit\u00e0 di riferimento possono (e devono) perseguirsi anche mediante l\u2019uso migliore del patrimonio immobiliare<\/strong>.<br>Com\u2019\u00e8 stato sostenuto dalla giurisprudenza contabile, \u201cnon risulta precluso a priori per l\u2019amministrazione l\u2019utilizzo del comodato quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attivit\u00e0 di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalit\u00e0 istituzionali\u201d (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 33\/2009), ci\u00f2 in quanto non vi sono nell\u2019ordinamento vigente norme che vietino&nbsp;<em>apertis verbis<\/em>&nbsp;concessioni in uso gratuito di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile dell\u2019ente locale.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Criteri e discrezionalit\u00e0 dell\u2019ente nel perseguimento di finalit\u00e0 di pubblico interesse<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Le concessioni di per s\u00e9 sono attributive di un vantaggio nei confronti del soggetto beneficiario (anche se lo stesso, come nel caso in esame, si accolla le spese di gestione dell\u2019immobile) e pertanto dovr\u00e0 trovare necessaria applicazione l\u2019art. 12 della l. 7 Agosto 1990 n. 241 in base al quale: \u201c<em>l\u2019attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalit\u00e0 cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L\u2019effettiva osservanza dei criteri e delle modalit\u00e0 di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1\u201d.<br><\/em>Tale predeterminazione dei criteri e delle modalit\u00e0 cui le amministrazioni stesse devono attenersi non pu\u00f2 che essere contenuta nel&nbsp;<strong>regolamento dell\u2019ente locale relativo alla gestione del proprio patrimonio immobiliare<\/strong>, all\u2019interno del quale vi deve essere l\u2019individuazione (e successiva pubblicazione) dei criteri di individuazione dei beneficiari.<br>La Corte conferma questo orientamento riportando una precedente deliberazione che molto efficacemente afferma il principio secondo il quale \u201c<em>la concessione in comodato di beni di propriet\u00e0 dell\u2019ente locale \u00e8 da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell\u2019attivit\u00e0 concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni\u201d<\/em>&nbsp;(Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172\/2014).<br>Naturalmente la valutazione e ponderazione tra i vari interessi, e la conseguente scelta di quelli prevalenti, nonch\u00e9 la verifica della compatibilit\u00e0 finanziaria e gestionale dell\u2019atto dispositivo, \u00e8 rimessa esclusivamente alla&nbsp;<strong>discrezionalit\u00e0 ed al prudente apprezzamento dell\u2019ente, che si assume la responsabilit\u00e0 della scelta<\/strong>.<br>In questo senso, la Corte, premessa la natura discrezionale della scelta da parte dell\u2019ente, fissa comunque un criterio di contabilit\u00e0, forse troppo rigido, secondo il quale&nbsp;<em>\u201cassai difficile (se non impossibile) risulter\u00e0 giustificare la scelta della concessione in comodato di un bene fino a prima oggetto di un contratto di locazione, che determina logicamente il venir meno di un\u2019 entrata per l\u2019ente\u201d<\/em>.<br><strong>Con questo passaggio la Corte contraddice se stessa e la giurisprudenza da essa riportata<\/strong>&nbsp;secondo la quale la concessione a titolo di comodato gratuito \u00e8&nbsp;<em>\u201cammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico\u201d.<br><\/em>Il criterio posto dalla Corte, infatti, non si riferisce ad esigenze di contabilit\u00e0 specifiche per le quali, ad esempio, andrebbe preferita la valorizzazione economica dell\u2019immobile a causa di uno stato di dissesto dell\u2019ente locale, ma dispone un principio assoluto che predilige la valorizzazione economica semplicemente perch\u00e9 l\u2019immobile, come nella stragrande maggioranza dei casi, al momento della valutazione della concessione di comodato gratuito risulta fonte di reddito per l\u2019ente.<br>Con questo passaggio la Corte, se nell\u2019iter logico-giuridico fin qui formulato aveva posto la valutazione discrezionale dell\u2019ente come ago della bilancia per la scelta tra il perseguimento di due interessi (economico e sociale) paritetici, drasticamente pone un criterio di prevalenza della valorizzazione economica sulla base di un principio irrelato che&nbsp;<strong>rischia di ostacolare nella prassi gli amministratori<\/strong>&nbsp;nella concessione di immobili a titolo di comodato gratuito.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>I principi e requisiti per la scelta del contraente beneficiario della concessione<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Per la scelta del contraente beneficiario del comodato gratuito la Corte dei Conti ritiene preferibile, tenendo conto del numero di soggetti che potrebbero risultare interessati dall\u2019utilizzo ed impiego del bene in oggetto,&nbsp;<strong>una procedura selettiva di natura comparativa, definitiva confronto concorrenziale<\/strong>, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019art. 12 della l. n. 241 del 1990, e dei principi di pubblicit\u00e0, trasparenza e di imparzialit\u00e0.<br>In tale senso, la valutazione motivata del soggetto beneficiario, sulla base delle proposte progettuali presentate, passa dall\u2019accertamento dell\u2019assenza di qualsivoglia finalit\u00e0 di lucro che, secondo la giurisprudenza contabile, va accertata in concreto&nbsp;<em>\u201cverificando non solo lo scopo o le finalit\u00e0 perseguite dall\u2019operatore, ma anche e soprattutto le modalit\u00e0 concrete con le quali viene svolta l\u2019attivit\u00e0 che coinvolge l\u2019utilizzo del bene pubblico messo a disposizione<\/em>\u201d (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 716\/2012).<br>Infine, andr\u00e0 verificato che il soggetto individuato, per lo svolgimento di eventuali attivit\u00e0 all\u2019interno dell\u2019immobile ceduto in comodato, non fruisca comunque di contribuzioni pubbliche di qualsiasi genere, che determinerebbero indebite duplicazioni di vantaggi, consistenti nel mancato pagamento dei canoni di locazione all\u2019ente locale e nell\u2019ottenimento di altri contributi (regionali, statali, ecc.) e che non sarebbero vieppi\u00f9 compensate dall\u2019accollo delle spese di gestione dell\u2019immobile.<br>Un importante limite posto dalla Corte dei Conti agli enti locali nella concessione di comodati d\u2019uso gratuiti \u00e8&nbsp;<strong>l\u2019eventuale stato di dissesto dell\u2019amministrazione<\/strong>&nbsp;che in questo caso farebbe prevalere la valorizzazione economica del bene immobile piuttosto che il perseguimento di finalit\u00e0 sociali.<br>Afferma, infatti, la Corte:<em>&nbsp;\u201cAppare evidente, pertanto, che nell\u2019ambito della procedura di dissesto, che risulta disciplinata da un corpus normativo speciale e di stretta applicazione, la gestione del patrimonio disponibile deve costituire fonte diretta di reddito o attraverso l\u2019imposizione di un canone nella misura massima consentita in relazione al valore del bene ovvero attraverso l\u2019alienazione, ai fini del reperimento della massa attiva necessaria per far fronte alla massa passiva\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Un vademecum per le pubbliche amministrazioni<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Riassumendo i presupposti ed i requisiti esposti, con efficace sinteticit\u00e0 la Corte dei Conti afferma nelle conclusioni finali: un ente locale, qualora non si trovi in stato di dissesto, pu\u00f2 concedere in comodato gratuito un immobile ad un soggetto che non persegua scopi di lucro per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 di pubblica utilit\u00e0 e con accollo delle spese di gestione dell\u2019immobile medesimo da parte del comodatario nel rispetto dei princ\u00ecpi euro-unitari, costituzionali, legislativi e regolamentari. In particolare:<\/p>\n\n\n\n<p>a) andr\u00e0 motivata la compatibilit\u00e0 finanziaria dell\u2019intera operazione posta in essere con la situazione economica dell\u2019ente;<br>b) andranno evidenziate le ragioni che consentono di ritenere recessivo l\u2019interesse alla ordinaria fruttuosit\u00e0 del bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici, ritenuti prioritari dall\u2019ente;<br>c) andr\u00e0 attivata una procedura selettiva di natura comparativa ispirata ai princ\u00ecpi generali di pubblicit\u00e0, trasparenza e di imparzialit\u00e0, nel rispetto dell\u2019art. 12 della l. n. 241 del 1990;<br>d) andr\u00e0 motivata la scelta del soggetto individuato, anche sulla base delle relative proposte progettuali;<br>e) andr\u00e0 accertato in concreto che il soggetto individuato non persegua scopi di lucro;<br>f) andr\u00e0 verificato che il soggetto individuato, per lo svolgimento di eventuali attivit\u00e0 all\u2019interno dell\u2019immobile ceduto in comodato, non fruisca comunque di contribuzioni pubbliche di qualsiasi genere;<br>g) dovr\u00e0 rispettarsi l\u2019obbligo di pubblicazione di cui all\u2019art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 2013.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Tratto da: <a href=\"https:\/\/www.labsus.org\/2023\/02\/beni-immobili-pubblici-tra-valorizzazione-economica-e-funzione-sociale\">https:\/\/www.labsus.org\/2023\/02\/beni-immobili-pubblici-tra-valorizzazione-economica-e-funzione-sociale<\/a>\/<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Ettore Jorio. La richiesta di parere rivolta alla&nbsp;Corte dei Conti&nbsp;da parte del Sindaco del Comune di Terlizzi, in provincia di Bari, viene formulata al [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":15751,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[30],"tags":[3159,3789],"class_list":["post-15870","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-edilizia-1","tag-beni-pubblici","tag-funzione-sociale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15870\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15751"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}