{"id":16661,"date":"2024-07-09T23:12:35","date_gmt":"2024-07-09T21:12:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=16661"},"modified":"2024-07-15T15:44:23","modified_gmt":"2024-07-15T13:44:23","slug":"la-corte-costituzionale-dichiara-lillegittimita-della-parte-sostanziale-di-una-recente-norma-della-regione-piemonte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2024\/07\/la-corte-costituzionale-dichiara-lillegittimita-della-parte-sostanziale-di-una-recente-norma-della-regione-piemonte\/","title":{"rendered":"La Corte Costituzionale dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 della parte sostanziale di una recente norma della Regione Piemonte"},"content":{"rendered":"\n<p><em>di Alessandro Mortarino e Federico Sandrone.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Lo scorso 4 luglio la Corte Costituzionale ha formalmente depositato la sua sentenza n. 119\/2024 riferita alla Legge regionale del Piemonte 31\/5\/2022 n. 7  \u201c<em><strong>Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia<\/strong><\/em>\u201d, decretando in via definitiva una serie di <strong>illegittimit\u00e0 costituzionali che stravolgono profondamente le parti sostanziali della norma promulgata<\/strong> dal governo subalpino nello scorso mandato, norma a suo tempo puntualmente contestata dal nostro Forum, che aveva richiesto al Consiglio dei Ministri allora in carica una rapida \u201cimpugnazione\u201d avanti alla Corte Costituzionale (poi effettivamente avvenuta).<\/p>\n\n\n\n<p>A distanza di quasi due anni, dunque, una legge regionale davvero inaccettabile viene \u201crinviata al mittente\u201d creando una serie notevole di problematiche; leggendo attentamente il dispositivo di questa Sentenza &#8211; che <a href=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Sentenza-Corte-Cost.-119-2024.pdf\"><strong>potete scaricare qui<\/strong><\/a> &#8211; le \u201c<em>dichiarazioni di illegittimit\u00e0 costituzionale<\/em>\u201d potrebbero apparire \u201cquantitativamente\u201d contenute, ma la portata dell\u2019intervento della Corte Costituzionale va ben oltre delineando tutte le \u201cqualit\u00e0 negative\u201d (cio\u00e8 le illegittimit\u00e0 costituzionali)  riscontrate, alcune di queste particolarmente \u201cimpattanti\u201d e <strong>con pesanti implicazioni e ripercussioni, in particolare per coloro che &#8211; ignari &#8211; si sono fidati delle \u201crassicurazioni\u201d dell\u2019allora maggioranza in Consiglio regionale<\/strong>, applicando le nuove disposizioni normative che ora sono state \u201cfolgorate\u201d dal Supremo Organo dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-highlight-color has-text-color has-medium-font-size\"><strong>Nell\u2019invitarVi ad analizzare in profondit\u00e0 l\u2019articolazione dell\u2019importante Sentenza, segnaliamo alcune questioni che ci paiono principali:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>quella di cui al punto 2) del dispositivo della Sentenza che, in sostanza, \u201cfolgora\u201d il comma 9 dell\u2019art. 5 della L.R. 16\/2018 cos\u00ec come novellato dall\u2019art. 7 della L.R. 7\/2022 e pertanto <strong>con l\u2019abrogazione di un solo comma, si rende praticamente inapplicabile tutto l\u2019art. 5 della L.R. 16\/2018<\/strong> (inerente gli interventi di ristrutturazione con ampliamenti con bonus percentuali), in quanto \u00e8 stata eliminata la possibilit\u00e0 di \u201c<em>superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e \u2026<\/em>\u201d. La disposizione, ora folgorata, prevedeva grandissimi (e non giustificabili) ampliamenti degli esistenti immobili, anche fino al 75% del volume o della superficie esistente a cui si potevano addirittura aggiungere gli ampliamenti \u201cuna tantum\u201d ammessi dai vigenti P.R.G.C. (solitamente 20-25%), quando invece nella versione precedente (ante giugno 2022) gli ampliamenti ammessi non potevano superare il 20-25% del volume o della superficie esistente. Conseguentemente, l\u2019annullamento di questa disposizione oltre a creare problematiche sulle pratiche rilasciate\/in itinere, far\u00e0 s\u00ec che tutti i cittadini piemontesi non possano nemmeno pi\u00f9 usufruire di quei piccoli ampliamenti necessari per adeguare le esistenti unit\u00e0 immobiliari (norme esistenti sotto varie forme dall\u2019agosto 2009).<\/li>\n\n\n\n<li>quella di cui al punto 4) del dispositivo della Sentenza che \u201cfolgora\u201d il comma 7 dell\u2019art. 6 della L.R. 16\/2018 cos\u00ec come novellato dall\u2019art. 8 della L.R. 7\/2022: anche in questo caso, eliminando la parte in cui si affermava che \u201c<em>il recupero dei sottotetti esistenti \u00e8 sempre ammesso indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e \u2026<\/em>\u201d, si rende molto difficoltoso (quasi impossibile, se non in specifiche e limitate zone) attuare il recupero dei sottotetti. Conseguentemente, anche in questo caso <strong>l\u2019annullamento della disposizione oltre a creare problematiche sulle pratiche rilasciate\/in itinere, impedir\u00e0 ad una grande fetta di cittadini piemontesi di poter recuperare gli esistenti sottotetti<\/strong> (norme esistenti sotto varie forme dall\u2019agosto 1998).<\/li>\n\n\n\n<li>in ultimo quella di cui al punto 5) del dispositivo della Sentenza che \u201cfolgora\u201d le lettere a), b) e c) del comma 1 dell\u2019art. 6 della L.R. 19\/1999 cos\u00ec come novellato dall\u2019art. 41 della L.R. 7\/2022: in Piemonte non avremmo pi\u00f9 alcune disposizioni specifiche (quantitative) per definire le \u201c<em>variazioni essenziali<\/em>\u201d (e non si potr\u00e0 certo fare riferimento a quelle previgenti alla L.R. 7\/2022), si dovr\u00e0 quindi fare riferimento a quelle molto pi\u00f9 generiche di cui all\u2019art. 32 del D.P.R. 380\/2001 e s.m.i., <strong>con una conseguente e molto pi\u00f9 pesante (e onerosa per il privato) valutazione di alcune difformit\u00e0 edilizie<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Ora sicuramente si aprir\u00e0 un periodo di incertezza per tutti coloro che nel frattempo hanno utilizzato le disposizioni indicate dalla norma regionale<\/strong>, in quanto le sentenze di incostituzionalit\u00e0 producono effetti retroattivi per i rapporti non ancora conclusi o perfezionati, comportando la \u201ccaducazione\u201d fin dall\u2019inizio delle norme e quindi l\u2019illegittimit\u00e0 degli atti emessi sulla base delle disposizioni normative interessate, questo con il solo limite (e conseguente salvezza) degli atti che hanno i cosiddetti \u201c<em>rapporti esauriti<\/em>\u201d, che si ritiene non congruo affrontare in questa sede.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tutto questo, con un po\u2019 di buon senso e \u201cvisione politica\u201d poteva sicuramente essere evitato<\/strong>; in tempi non sospetti, il 25 luglio 2023, il Coordinamento dei Comitati piemontesi del Forum \u201cSalviamo il Paesaggio &#8211; Difendiamo i Territori\u201d, congiuntamente a Pro Natura Piemonte, Italia Nostra Piemonte e Legambiente Piemonte, aveva inviato al Presidente Cirio, al Vicepresidente Carosso (che aveva in capo la specifica delega), al Presidente della II Commissione Marin e a tutti i Gruppi consiliari, <a href=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/Nota-SiP-Pro-Natura-Italia-Nostra-e-Legambiente-25-2-2023-Effetti-eventuale-Sent.-incostituz.-su-L.R.-7-2022.pdf\"><strong>uno specifico documento (che trovate qui) <\/strong><\/a>nel quale sono evidenziati in un distinto paragrafo (pagine 4, 5 e 6) gli \u201c<em>effetti e le problematiche<\/em>\u201d di un\u2019eventuale sentenza di incostituzionalit\u00e0: <strong>ora chi risponder\u00e0 di tutto questo?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel documento inviato lo scorso anno dal Forum, si invitavano il Presidente regionale Cirio, il Vicepresidente Carosso, gli Assessori e i Consiglieri a ponderare con grande attenzione i pericoli connessi al procedere dell\u2019iter<strong> secondo la strada tracciata dal Consigliere Valter Marin<\/strong> (Presidente della II Commissione consiliare), ribadendo che, in caso di una declaratoria di incostituzionalit\u00e0, ognuno <strong>avrebbe dovuto ritenersi consapevole delle proprie personali responsabilit\u00e0 e del fatto che eventuali danni creati agli operatori avrebbero comportato inevitabilmente una loro diretta e individuale implicazione erariale, sino alla condizione di essere giudicati passibili dei relativi risarcimenti.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Siamo, almeno a quanto pare, esattamente in questa situazione. E\u2019 certamente poco piacevole da parte del Forum trovarsi ora nella condizione di dover affermare \u00ab<em>noi vi avevamo avvisati<\/em>\u00bb, ma questa \u00e8 la cruda realt\u00e0.<br><strong>E le leggi sono leggi, in particolare quelle pronunciate dal \u201cgiudice delle leggi\u201d qual \u00e8 la Corte Costituzionale\u2026<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Alessandro Mortarino e Federico Sandrone. 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