{"id":16884,"date":"2024-11-28T19:00:00","date_gmt":"2024-11-28T18:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=16884"},"modified":"2024-11-30T11:30:03","modified_gmt":"2024-11-30T10:30:03","slug":"autonomia-differenziata-la-corte-costituzionale-boccia-i-punti-cardine-della-legge-calderoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2024\/11\/autonomia-differenziata-la-corte-costituzionale-boccia-i-punti-cardine-della-legge-calderoli\/","title":{"rendered":"Autonomia differenziata: la Corte Costituzionale boccia i punti cardine della legge Calderoli"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>In attesa del deposito della sentenza, il 14 novembre la Corte Costituzionale ha comunicato la decisione relativa alla questione di costituzionalit\u00e0 della legge n. 86\/2024 (Autonomia differenziata), posta da Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. Pur non ritenendo incostituzionale l\u2019intera legge, considera illegittime specifiche disposizioni, rovesciando l\u2019impostazione del testo e riportando il regionalismo ad alcuni principi guida come l\u2019unit\u00e0 della Repubblica, la solidariet\u00e0, l\u2019eguaglianza dei cittadini e la garanzia dei loro diritti costituzionali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pubblichiamo il comunicato dei <em>Comitati contro ogni autonomia differenziata<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n\n\n\n<p>Comunicato del 15.11.2024 &#8211; <em>Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, l\u2019unit\u00e0 della Repubblica e l\u2019uguaglianza dei diritti<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Corte costituzionale ha esaminato i ricorsi di quattro Regioni<\/strong> che hanno richiesto la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 della legge Calderoli e \u2013 mentre <strong>\u2018<em>ha ritenuto non fondata la<\/em> <em>questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019intera legge<\/em><\/strong><em> sull\u2019autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n.<\/em> <em>86 del 2024<\/em>)\u2019 \u2013 <strong>ha considerato, invece,\u2018<em>illegittime specifiche disposizioni <\/em><\/strong><em>dello stesso testo<\/em> <em>legislativo<\/em>\u2019, come afferma il comunicato emanato dal Palazzo della Consulta.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente andr\u00e0 letta la sentenza con le sue motivazioni; di certo possiamo affermare, come <em>Comitati contro ogni autonomia differenziata,<\/em> che <strong>il Governo, il ministro Calderoli e la maggioranza parlamentare di destra escono malconci<\/strong> dalle dichiarazioni di illegittimit\u00e0 di punti significativi della legge. Basta richiamare alcune disposizioni della legge Calderoli dichiarate incostituzionali per coglierne la portata:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8212; la <strong>possibilit\u00e0 che l\u2019intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie<\/strong>, e non solo specifiche funzioni;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8212; la <strong>mancata prescrizione di una legge delega che stabilisca i criteri direttivi <\/strong>per emanare i successivi decreti; infatti, la legge Calderoli li indica nella legge di bilancio 197\/2022, fatto che la Corte giudica incostituzionale, ravvisando in questo una lesione delle competenze del Parlamento;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8212; la <strong>possibilit\u00e0 di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote<\/strong> della compartecipazione al gettito dei tributi erariali prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l\u2019andamento dello stesso gettito;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2013- l\u2019<strong>estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell\u2019art. 116, comma 3 della Costituzione, alle regioni a statuto speciale<\/strong> che, invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la Corte afferma che <strong>il Parlamento non pu\u00f2 essere spogliato delle sue prerogative di emendare le Intese<\/strong>; che l<strong>a distinzione tra materie LEP [Livelli Essenziali delle Prestazioni] e non-LEP non pu\u00f2 pregiudicare la garanzia dei diritti civili e sociali<\/strong>; che la <strong>clausola di invarianza deve collocarsi in un quadro di valutazione complessiva della finanza pubblica<\/strong>, e dunque vanno definiti i fabbisogni per i LEP e, su questa base, decidere le poste finanziarie.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte infine pone <strong>al Parlamento il compito indefettibile di intervenire per colmare i vuoti<\/strong> <strong>creati con la dichiarazione di incostituzionalit\u00e0<\/strong> di disposizioni-chiave della legge 86\/2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Certo, la Corte afferma che la legge Calderoli non \u00e8 illegittima nel suo complesso, perch\u00e9 tale legge \u00e8 volta a disciplinare l\u2019attuazione del <strong>comma 3 dell\u2019art 116 della Costituzione, frutto della sciagurata riforma del Titolo V del 2001<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I <\/strong><em><strong>Comitati contro l\u2019AD<\/strong><\/em> \u2013 insieme a sindacati, associazioni e partiti che fanno parte del comitato referendario \u2013 <strong>attraverso il referendum abrogativo totale, chiedono invece che siano<\/strong> <strong>cittadine e cittadini a decidere se la legge Calderoli violi o no gli articoli 2, 3, 5 della Costituzione<\/strong>. Secondo i Comitati la legge Calderoli viola quegli articoli perch\u00e9 frantuma l\u2019unit\u00e0 e indivisibilit\u00e0 della Repubblica, lede il principio di solidariet\u00e0 e di uguaglianza dei cittadini, che verrebbero a godere di diritti differenziati secondo il luogo di residenza. Per questo i <em>Comitati <\/em>sono certi che, anche qualora il Parlamento intervenisse per sanare le illegittimit\u00e0 costituzionali, come richiede la Consulta, il referendum di abrogazione totale sar\u00e0 ammesso e la legge Calderoli, attraverso il voto referendario,sar\u00e0 cancellata.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog\/\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog\/\"><em>Comitati per il ritiro di qualunque Autonomia differenziata, l<\/em>\u2019<em>unit\u00e0 della Repubblica e<\/em> <em>l<\/em>\u2019<em>uguaglianza dei diritti<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/sentenza-12-novembre.pdf\">QUI<\/a> il<strong> testo del Comunicato dell\u2019Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/vimeo.com\/1028955829\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/vimeo.com\/1028955829\">Qui<\/a> il<strong> video dell\u2019Udienza pubblica<\/strong> del 12 novembre 2024<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In attesa del deposito della sentenza, il 14 novembre la Corte Costituzionale ha comunicato la decisione relativa alla questione di costituzionalit\u00e0 della legge n. 86\/2024 [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":16885,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[3928],"tags":[2504,3124],"class_list":["post-16884","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sentenze","tag-autonomia-differenziata","tag-corte-costituzionale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16884","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16884"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16884\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16884"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16884"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}