{"id":17182,"date":"2025-04-16T15:16:27","date_gmt":"2025-04-16T13:16:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=17182"},"modified":"2025-04-24T19:20:34","modified_gmt":"2025-04-24T17:20:34","slug":"perche-il-mio-terreno-a-destinazione-agricola-non-e-diventato-edificabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2025\/04\/perche-il-mio-terreno-a-destinazione-agricola-non-e-diventato-edificabile\/","title":{"rendered":"Perch\u00e8 il mio terreno a destinazione agricola non \u00e8 diventato edificabile\u2026?"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Il Tar del Lazio respinge il ricorso dei proprietari e d\u00e0 ragione al Comune, confermando la discrezionalit\u00e0 amministrativa nel definire lo sviluppo\u00a0territoriale<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Due cittadini di Marino (nota cittadina in provincia di Roma) hanno recentemente perso la causa avviata presso il TAR del Lazio contro il proprio Comune<\/strong>, accusato di averli danneggiati&nbsp;non avendo modificato in \u201cedificabile\u201d la destinazione d\u2019uso del terreno agricolo di loro propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma vediamo di inquadrare la questione con maggiore precisione. Il grande terreno di propriet\u00e0 dei due cittadini marinesi, sito in loc. Civitella lungo via P. Nenni, quindi in una zona caratterizzata da elevata urbanizzazione, nel 2020 (all\u2019epoca del mandato del sindaco M5S Colizza) <strong>non ha fruito del cambio di destinazione consentita dal PRG (Piano Regolatore Generale), che \u00e8 pertanto rimasta quella agricola<\/strong>.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Contro la scelta del Comune era stato inoltrato ricorso dai due cittadini, per presunti vizi di legittimit\u00e0 e irragionevolezza delle scelte urbanistiche adottate. Per dovere di cronaca, il ricorso riguardava la <strong>delibera n. 21 del 30\/06\/2020<\/strong> del Consiglio comunale, che adottava una variante urbanistica in attuazione della legge regionale n. 7\/2017 sulla rigenerazione urbana. Il <strong>ricorso<\/strong> sosteneva che il terreno, sebbene compreso tra le aree soggette alla legge regionale, per interventi di miglioramento sismico e interventi diretti, avrebbe dovuto ottenere una diversa destinazione urbanistica. In mancanza di tale adeguamento, il valore del terreno e la sua fruibilit\u00e0 sarebbero state ingiustamente penalizzate, data la contiguit\u00e0 a un\u2019area massicciamente urbanizzata e non lontana da diversi fabbricati di civile abitazione e dal cimitero comunale. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019amministrazione comunale di Marino, da parte sua, ha controbattuto che la variante adottata non soltanto rispondeva a criteri di pianificazione generale, ma che mantenere la destinazione agricola di alcune zone fosse stata ritenuta&nbsp;necessaria per garantire l\u2019equilibrio urbanistico<\/strong>. Il Comune, inoltre, ha sostenuto che la propria scelta fosse in armonia con i criteri che regolano la <strong>discrezionalit\u00e0 amministrativa&nbsp;di un ente locale<\/strong>, poich\u00e9 il cambio di destinazione d\u2019uso in \u201cedificabile\u201d deve essere conforme a progetti di sviluppo territoriale di pi\u00f9 ampia portata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La sentenza del TAR del Lazio, quindi, ha<\/strong> <strong>respinto le richieste dei cittadini ricorrenti<\/strong> <strong>e confermato la validit\u00e0 della delibera comunale<\/strong>, ritenendo che il Comune abbia agito nell\u2019ambito delle proprie prerogative di pianificazione e senza contravvenire alle normative vigenti. La sentenza (emessa il <strong>02\/04\/2025<\/strong>) ha pure confermato l\u2019adeguatezza della validit\u00e0 delle motivazioni della decisione del Comune di non modificare la destinazione d\u2019uso del terreno, coerente con gli obiettivi della variante urbanistica, e rafforza il principio per cui le scelte in ambito di pianificazione devono rispettare una logica complessiva, che non pu\u00f2 vedere prevalere singoli interessi.<\/p>\n\n\n\n<p>I cittadini, chiaramente, hanno ancora la possibilit\u00e0 di appellarsi al giudizio del Consiglio di Stato ma la situazione riguardante la distribuzione delle aree edificabili in tema di rigenerazione urbana resta ancora attuale, e non soltanto per il territorio di Marino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tar del Lazio respinge il ricorso dei proprietari e d\u00e0 ragione al Comune, confermando la discrezionalit\u00e0 amministrativa nel definire lo sviluppo\u00a0territoriale Due cittadini di [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17183,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[13,43,3928],"tags":[],"class_list":["post-17182","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lazio","category-leggi-e-piani-regolatori","category-sentenze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17182\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17183"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}