{"id":17196,"date":"2025-04-22T16:53:18","date_gmt":"2025-04-22T14:53:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=17196"},"modified":"2025-04-29T19:20:19","modified_gmt":"2025-04-29T17:20:19","slug":"ddl-1372-una-minaccia-concreta-e-immediata-per-la-salvaguardia-del-paesaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2025\/04\/ddl-1372-una-minaccia-concreta-e-immediata-per-la-salvaguardia-del-paesaggio\/","title":{"rendered":"DDL 1372: una minaccia concreta e immediata per la salvaguardia del paesaggio"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Le proposte di modifica al Codice costituiscono una riduzione netta della tutela del paesaggio, senza prevedere alcun potenziamento degli strumenti di pianificazione a salvaguardia preventiva dei valori paesaggistici. Vediamo perch\u00e9<\/em><\/strong>.<\/h2>\n\n\n\n<p>di\u00a0<em>Elisa Ferretti \u2013 Comitato di Reggio Emilia del Forum Salviamo il Paesaggio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Una serie di <strong>proposte, arrivate dal settore edile<\/strong>, \u00e8 stata raccolta in un <strong>disegno di legge (DDL 1372<em> &#8220;Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica&#8221;<\/em><\/strong>) che dovrebbe portare alla revisione del Codice dei BBCC e del paesaggio (D. lgs. 42\/2004), presentato al Senato dal gruppo Lega Salvini Premier.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obiettivo dichiarato delle proposte \u00e8 quello di velocizzare e semplificare l&#8217;iter<\/strong> degli interventi edilizi che ricadono all&#8217;interno di zone sottoposte a tutela paesaggistica, e pertanto disciplinate dal D. lgs. 42\/2004, il quale prevede che gli interventi previsti in tali ambiti tutelati debbano ottenere l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale <strong>procedimento \u00e8 in capo alle Regioni (che spesso lo hanno delegato ai Comuni), ma il Codice prevede la necessit\u00e0 di un parere obbligatorio e vincolante da parte della competente Soprintendenza <\/strong>per i BBCC e il paesaggio. Questo parere \u00e8 visto come una garanzia fondamentale nella tutela del paesaggio, che fino a oggi si \u00e8 ritenuto non possa essere interamente delegata a enti locali i quali potrebbero non essere in possesso delle competenze sufficienti per esprimere un parere circostanziato, oltre che essere maggiormente soggette a pressioni e interessi locali.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale iter (differenziato in un\u2019autorizzazione ordinaria e una semplificata, a seconda dell&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;intervento) allunga, in modo a volte significativo, i tempi del procedimento, in particolare per quanto riguarda il <strong>procedimento ordinario, in cui non \u00e8 previsto il silenzio-assenso da parte della Soprintendenza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa scelta del legislatore connota il valore (fino a oggi prevalente) attribuito alla tutela del paesaggio (previsto dall&#8217;art. 9 della Costituzione), mettendola in primo piano anche a discapito del diritto del proponente di avere tempi certi nel procedimento istruttorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Per cercare di &#8220;accelerare&#8221; questo iter, <strong>il disegno di legge<\/strong> (che raccoglie sollecitazioni da parte di ordini professionali, costruttori ed enti pubblici locali) <strong>propone di introdurre il silenzio-assenso<\/strong>, laddove la Soprintendenza non si esprima nei tempi previsti (45 giorni).<\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo, tuttavia, per dare voce a un diritto del proponente <strong>si mette a rischio la tutela del paesaggio, in particolare in quelle Regioni nelle quali non \u00e8 presente un Piano Paesaggistico<\/strong> in grado di fornire ai tecnici comunali sufficienti elementi di orientamento e supporto nella valutazione (a oggi ci\u00f2 non avviene in molte regioni<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a>), <strong>oppure laddove gli strumenti urbanistici non sono stati adeguati alle indicazioni del PPR<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il rischio concreto \u00e8 che progetti non compatibili con il contesto territoriale vengano approvati solo per inerzia amministrativa, senza una vera valutazione del loro impatto trasformativo sul paesaggio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per poter sostenere il silenzio-assenso in materia paesaggistica sarebbe necessario un reale aggiornamento dei Piani Paesaggistici<\/strong> (e, conseguentemente, dei piani urbanistici) per farne uno strumento pi\u00f9 vincolante, in grado di considerare i valori irrinunciabili dei paesaggi e supportare realmente gli enti locali nella valutazione di compatibilit\u00e0 dei progetti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Alla proposta d\u2019introdurre il silenzio-assenso, il DDL ne aggiunge altre (da adottare con apposito Regolamento) che appaiono come un\u2019ingiustificata deregolamentazione e riteniamo siano da rifiutare in modo netto e immediato<\/strong>: in primo luogo, l&#8217;esclusione dal regime di autorizzazione paesaggistica di tutti&nbsp; <em>&#8220;gli interventi di edilizia libera sottoposti a comunicazione di inizio lavori asseverata, nonch\u00e9 quelli sottoposti a segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 nei casi in cui l\u2019eventuale aumento di volume non ecceda il 20 per cento dell\u2019esistente, ovvero le modifiche, come asseverate dal tecnico abilitato, rispettino il carattere dell\u2019immobile interessato&#8221; <\/em>(a oggi, una vastissima fattispecie d\u2019interventi rientra all&#8217;interno dei regimi di CILA e di SCIA, anche quelli potenzialmente portatori di alterazioni ai caratteri dei luoghi).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche la proposta di delega al Governo per l&#8217;adozione di ulteriori provvedimenti, tra cui <em>&#8220;prevedere che gli interventi di lieve entit\u00e0, come definiti dall\u2019Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31, non siano sottoposti a parere della Soprintendenza e competano esclusivamente agli enti locali, previa verifica di conformit\u00e0 con il Piano paesaggistico regionale<\/em>&#8221; (articolo 3 comma 2) appaiono una deregolamentazione totale e immotivata, vista anche l&#8217;eterogeneit\u00e0 e inefficacia dei PPR rispetto a una reale salvaguardia del paesaggio<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ultimo aspetto, infine, dovrebbe far suonare un campanello (o, meglio, una campana) d&#8217;allarme: al punto e) del gi\u00e0 citato art. 3 comma 2 si propone, con l&#8217;obiettivo populista e generico di <em>&#8220;favorire gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico&#8221;,<\/em> che il parere della Soprintendenza sia obbligatorio e non vincolante <em>&#8220;per gli interventi ricadenti in aree definite ai sensi dell\u2019articolo 142, comma 1, lettere a), b), c) e d<\/em>)&#8221;, che tradotto significa in tutte le fasce di tutela delle coste, dei corsi d&#8217;acqua e dei laghi.<\/p>\n\n\n\n<p>Un balzo indietro di quarant&#8217;anni nella concezione di paesaggio come di luoghi monumentali ed eccezionali, abbandonando tutte le tutele ope legis introdotte nel 1985 dal ministro Galasso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il rischio di una perdita di valore paesaggistico (un valore pubblico che appartiene a noi tutti) a favore del valore economico degli interventi edilizi (privati) \u00e8 concreto e reale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A oggi, ci\u00f2 che si pu\u00f2 fare \u00e8 vigilare \u00e8 cercare di fare pressione per mostrare che l&#8217;opinione pubblica sta &#8220;dalla parte del paesaggio&#8221; e non dalla parte di &#8220;semplificazioni&#8221; selvagge.<\/p>\n\n\n\n<p>Consulta <strong><a href=\"https:\/\/www.carteinregola.it\/il-disegno-di-legge-che-condanna-il-paesaggio-italiano\/\">qui<\/a><\/strong> <strong>testo del DDL<\/strong> presentato dal gruppo Lega Salvini Premier.<\/p>\n\n\n\n<p>Per approfondire segnaliamo l\u2019<strong><a href=\"https:\/\/www.carteinregola.it\/il-paesaggio-sotto-attacco-il-disegno-di-legge-della-lega-e-non-solo\/\">articolo di Anna Maria Bianchi Missaglia su Carteinregola<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a>A oggi sono poche le Regioni che hanno approvato un Piano paesaggistico &#8220;di nuova generazione&#8221;, ossia in grado di fornire indicazioni e criteri per le trasformazioni territoriali, che potrebbero supportare gli enti locali nell&#8217;iter valutativo: 7 piani paesaggistici (Sardegna-costa, Toscana, Puglia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Basilicata) contro 2 piani solo adottati (Veneto e Lombardia) e 10 Regioni che ancora non hanno provveduto (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Umbria, Sardegna-interno) [Dati ANCI].<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a>Nell&#8217;allegato B del DPR 31\/2017 rientra una quantit\u00e0 enorme di interventi, in grado di alterare in modo significativo lo stato dei luoghi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le proposte di modifica al Codice costituiscono una riduzione netta della tutela del paesaggio, senza prevedere alcun potenziamento degli strumenti di pianificazione a salvaguardia preventiva [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17197,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[43,1351],"tags":[],"class_list":["post-17196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-leggi-e-piani-regolatori","category-paesaggio-tematiche"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17196\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17197"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}