{"id":17303,"date":"2025-06-06T08:56:28","date_gmt":"2025-06-06T06:56:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=17303"},"modified":"2025-06-17T09:39:00","modified_gmt":"2025-06-17T07:39:00","slug":"entro-150-metri-dal-mare-non-si-puo-costruire-la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-delle-norme-regionali-in-sicilia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2025\/06\/entro-150-metri-dal-mare-non-si-puo-costruire-la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-delle-norme-regionali-in-sicilia\/","title":{"rendered":"Entro 150 metri dal mare non si pu\u00f2 costruire, la Corte Costituzionale conferma la legittimit\u00e0 delle norme regionali in Sicilia"},"content":{"rendered":"\n<p>La Corte costituzionale, con la <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:72\">sentenza numero 72<\/a> depositata il 23 maggio 2025, ha dichiarato la <strong>non fondatezza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 2, comma 3, della legge della Regione Sicialia n. 15 del 1991<\/strong>, sollevate, attraverso diciotto ordinanze, dal <strong>Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<\/strong> (CGARS).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le questioni sono sorte nel corso di giudizi d\u2019appello dinanzi al CGARS avverso sentenze che hanno respinto impugnazioni di provvedimenti comunali di diniego di domande di condono edilizio (e delle conseguenti ordinanze di demolizione), relative a opere costruite in assenza <\/strong>di titolo abilitativo a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e sino al 1\u00b0 ottobre 1983: data, quest\u2019ultima, entro la quale le opere dovevano essere ultimate per beneficiare del cosiddetto \u201cprimo condono edilizio\u201d di cui alla Legge della Regione Sicilia n. 37 del 1985, che ha disciplinato le modalit\u00e0 di applicazione nel territorio regionale della Legge n. 47 del 1985.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La disposizione censurata (art. 2, comma 3 Legge Regione Sicilia n. 15 del 1991) prevede<\/strong> che: <em>\u00ab[l]e disposizioni di cui all\u2019articolo 15, primo comma, lett. a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il richiamato art. 15, primo comma, lettera a) della legge della Regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78 prevede<\/em><\/strong><em>: \u00ab[a]i fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonch\u00e9 la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi gi\u00e0 realizzati\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dal giudice remittente (il CGARS), considerando la disposizione del 1991 non di natura innovativa ma di interpretazione autentica della norma del 1976<\/strong>, poich\u00e9 chiarisce ci\u00f2 che nel testo di quest\u2019ultima poteva risultare non chiaro: ovvero che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo la Consulta nella scelta del legislatore regionale del 1991 ha prevalso l\u2019intento di sottrarre il bene protetto dal rischio che, sulla base di una diversa interpretazione della norma, l\u2019inerzia delle amministrazioni comunali comportasse una tutela ridotta, irrazionalmente limitata al territorio costiero dei comuni che si fossero attivati, ingenerando in tal modo anche disparit\u00e0 di trattamento fra i consociati.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte Costituzionale ha altres\u00ec affermato che la disposizione di interpretazione autentica <strong>non ha leso un legittimo affidamento sulla possibilit\u00e0 di sanatoria edilizia<\/strong>, affidamento che, secondo il CGARS, sarebbe sorto con l\u2019entrata in vigore della citata legge regionale del 1985 sul condono (articolo 23). La Corte ha osservato che la legge del 1985 non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata, essendo determinanti in tal senso le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985, dalle quali poteva inferirsi la non condonabilit\u00e0. Ai proprietari delle opere abusive, dunque, non poteva riconoscersi sul punto alcun meritevole affidamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019associazione <em>Gruppo d\u2019Intervento Giuridico<\/em>, che, insieme a Legambiente Sicilia e \u00e0Kasa, aveva depositato le memorie scritte come <em>amici curiae<\/em><\/strong> nell\u2019ambito del giudizio davanti alla Corte Costituzionale, ha cos\u00ec commentato: \u201c<em>Esprimiamo forte soddisfazione<\/em> <em>per questa importante pagina di civilt\u00e0 giuridica per la tutela costiera. In Sicilia l\u2019abusivismo edilizio \u00e8 un fenomeno fortemente radicato. Si stima che le struttura abusive tuttora presenti nella fascia costiera di salvaguardia integrale siano ben 30 mila sui 250 mila abusivi e insanabili presenti nell\u2019Isola (Gela risulta fra le capitali dell\u2019abusivismo edilizio in Italia in rapporto alla popolazione con pi\u00f9 di un migliaio di casi assolutamente insanabili)<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte costituzionale, con la sentenza numero 72 depositata il 23 maggio 2025, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 2, [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17304,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[29,3928,20],"tags":[],"class_list":["post-17303","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-abusivismo","category-sentenze","category-sicilia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17303","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17303"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17303\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}