{"id":17817,"date":"2025-11-06T08:00:00","date_gmt":"2025-11-06T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=17817"},"modified":"2025-11-12T08:42:01","modified_gmt":"2025-11-12T07:42:01","slug":"castagnole-delle-lanze-un-primo-importante-intervento-in-difesa-della-valle-tanaro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2025\/11\/castagnole-delle-lanze-un-primo-importante-intervento-in-difesa-della-valle-tanaro\/","title":{"rendered":"Castagnole delle Lanze: un primo importante intervento in difesa della Valle Tanaro"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ordinanza del 23 ottobre 2025, ha accolto la <a href=\"https:\/\/www.altritasti.it\/index.php\/archivio\/ambiente-e-territori\/6693-presentato-il-ricorso-al-tar-contro-l-impianto-industriale-a-castagnole-delle-lanze\">richiesta di sospensione cautelare<\/a> presentata da diciassette cittadini di Castagnole delle Lanze contro il permesso di costruire rilasciato al Gruppo Cerere per l\u2019imponente impianto (alto fino a 39 metri) per la produzione di alimenti per animali in area buffer-zone UNESCO\u2026<\/em><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>di <em>Alessandro Mortarino<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;Ordinanza del TAR ha pertanto <strong>bloccato l\u2019efficacia del permesso fino alla decisione definitiva sul merito, fissata l\u20198 ottobre del prossimo anno<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nella sua decisione, il TAR ha quindi riconosciuto le corrette motivazioni fornite dai 17 cittadini supportati dall&#8217;Associazione Castagnole Attiva e dalle organizzazioni di tutela ambientale (Forum Salviamo il Paesaggio, Gruppo d&#8217;Intervento Giuridico, Italia Nostra, Legambiente e Pro Natura) e <strong>la loro legittimit\u00e0 a ricorrere<\/strong>, data la rilevante dimensione dell\u2019opera (per ingombro e altezza) e il suo potenziale impatto sulle loro propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il Tribunale ha rilevato che il ricorso presenta un \u201c<em>fumus boni iuris<\/em>\u201d, cio\u00e8 un\u2019apparente fondatezza, soprattutto perch\u00e9<strong> il permesso di costruire \u00e8 stato rilasciato senza una motivazione adeguata sulle ragioni che giustificano il superamento dei pareri negativi espressi sia dalla Commissione Edilizia e sia dalla Commissione Locale per il Paesaggio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Questi pareri avevano evidenziato il mancato inserimento paesaggistico dell\u2019intervento in un\u2019area vincolata UNESCO.<\/p>\n\n\n\n<p>Il TAR ha riconosciuto anche la sussistenza del <em>\u201cpericulum in mora<\/em>\u201d, ossia il <strong>rischio di un danno grave e irreparabile<\/strong>: l\u2019opera potrebbe infatti iniziare in qualsiasi momento sulla base del solo permesso di costruire, indipendentemente dall\u2019esito del procedimento per l\u2019Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che \u00e8 ancora in corso.<\/p>\n\n\n\n<p>Per questi motivi, il Tribunale ha sospeso l\u2019efficacia del permesso di costruire finch\u00e9 non sar\u00e0 deciso il merito del ricorso, appunto l\u20198 ottobre del prossimo anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima del pronunciamento del TAR, la <strong>Conferenza dei Servizi <\/strong>aveva completato l&#8217;iter per l&#8217;autorizzazione unica ambientale esprimendo parere favorevole, ma a fronte di una lunga serie di prescrizioni. Mentre gli <strong><a href=\"https:\/\/www.altritasti.it\/index.php\/archivio\/ambiente-e-territori\/6670-anche-l-ordine-degli-architetti-perplesso-sul-progetto-in-valle-tanaro\">Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti<\/a><\/strong><strong> <\/strong>avevano provveduto formalmente a manifestare al Comune <strong>seri dubbi sulla compatibilit\u00e0 ambientale dell\u2019opera <\/strong>rispetto al luogo assai sensibile in cui risulta essere inserita e la grave paternit\u00e0 del progetto, in quanto firmato da due geometri, <strong>con evidenti problemi di legittimit\u00e0 per mancata competenza professionale <\/strong>visto che non si pu\u00f2 sostenere in alcun modo la \u201cmodesta entit\u00e0\u201d della costruzione alla quale \u00e8 circoscritta per legge la competenza dei geometri stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ora resta quasi un anno alla comunit\u00e0 castagnolese per <strong>immaginare un&#8217;alternativa a questo ennesimo &#8220;attacco&#8221; al territorio (per ora solo rimandato)<\/strong>: la valle del Tanaro potrebbe diventare in futuro un luogo di benessere naturale, di turismo, di opportunit\u00e0 sociali ed economiche attraverso una riappropriazione del concetto di &#8220;bellezza&#8221;. Le opportunit\u00e0 del <strong>Nature Restoration Law <\/strong>hanno gi\u00e0 messo in moto la creativit\u00e0 della comunit\u00e0 castagnolese e ci auguriamo produca proposte e una vera attenzione da parte degli amministratori locali&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ordinanza del 23 ottobre 2025, ha accolto la richiesta di sospensione cautelare presentata da diciassette cittadini di [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17818,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[1351,6,3928],"tags":[],"class_list":["post-17817","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-paesaggio-tematiche","category-piemonte","category-sentenze"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17817"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17817\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17818"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}