{"id":17981,"date":"2025-12-31T00:13:19","date_gmt":"2025-12-30T23:13:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=17981"},"modified":"2026-01-12T23:46:35","modified_gmt":"2026-01-12T22:46:35","slug":"riforma-della-corte-dei-conti-non-disturbate-il-manovratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2025\/12\/riforma-della-corte-dei-conti-non-disturbate-il-manovratore\/","title":{"rendered":"Riforma della Corte dei Conti, non disturbate il\u00a0manovratore"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Drastica limitazione ai danni risarcibili, espansione del controllo preventivo, riorganizzazione della Corte dei Conti. Come la legge, approvata il 27 dicembre 2025 dal Senato, riscrive le regole della responsabilit\u00e0 erariale<\/em><\/strong>&#8230;<\/h2>\n\n\n\n<p>di <em>Stefano Deliperi<\/em> &#8211;&nbsp;<em>Gruppo d\u2019Intervento Giuridico (GrIG)<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Il 27 dicembre 2025 il Senato della Repubblica&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/show-doc?leg=19&amp;tipodoc=DDLMESS&amp;id=1491492&amp;idoggetto=0\">ha approvato<\/a>&nbsp;definitivamente la <strong>riforma della Corte dei conti<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/leggi-e-documenti\/disegni-di-legge\/scheda-ddl?did=59070\">disegno di legge A.S. n. 1457<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ansa.it\/sito\/notizie\/politica\/2025\/12\/27\/il-senato-approva-il-ddl-sulla-corte-dei-conti-e-legge_819c72bb-28c0-4310-914e-b2593632d202.html\">l\u2019esito del voto<\/a>: 93 a favore, 51 contrari, 5 astenuti.<\/p>\n\n\n\n<p>Qui&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/01491492.pdf\">il testo approvato<\/a>, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Per comprendere meglio ci aiuta il Servizio Studi del Senato (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/01456626.pdf\"><em>dossier<\/em>&nbsp;n. 472<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Le disposizioni di cui all\u2019<strong>articolo 1 <\/strong>sono principalmente preordinate: a modificare la <strong>definizione di \u201ccolpa grave\u201d<\/strong>; a estendere il campo di applicazione delle fattispecie che <strong>limitano la responsabilit\u00e0 amministrativa<\/strong> soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall\u2019elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di <strong>copertura assicurativa<\/strong> per danno erariale; ad ampliare il novero dei <strong>contratti di appalto<\/strong> sottoponibili al controllo preventivo di legittimit\u00e0 della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l\u2019aggiudicazione relativi ai contratti connessi all\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>articolo 2 <\/strong>disciplina le modalit\u00e0 con le quali la Corte dei conti \u00e8 chiamata ed esercitare una <strong>nuova competenza consultiva in materia di contabilit\u00e0 pubblica<\/strong>, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all\u2019attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purch\u00e9 estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimit\u00e0 ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>articolo 3 <\/strong>delega il Governo a riorganizzare e <strong>riordinare le funzioni della Corte dei conti<\/strong> al fine di incrementarne l\u2019efficienza, nonch\u00e9 prevedere, nell\u2019ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019<strong>articolo 4 <\/strong>introduce una <strong>misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all\u2019attuazione del PNRR e del PNC<\/strong> al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l\u2019<strong>articolo 5<\/strong>, introdotto dalla Camera, modifica la disciplina concernente la responsabilit\u00e0 civile degli <strong>avvocati e dei procuratori dello Stato<\/strong>, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilit\u00e0 civile dei magistrati. &nbsp;La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei casi di responsabilit\u00e0 erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, l\u2019<strong>articolo 6 <\/strong>stabilisce che il nuovo regime di responsabilit\u00e0 erariale di cui all\u2019articolo 1, comma 1, lettera a), <strong>si applica<\/strong> anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso dell\u2019<em>iter&nbsp;<\/em>legislativo \u00e8 intervenuta la <strong>sentenza&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2024\/132\">Corte cost. 17 luglio 2024, n. 132<\/a><\/strong>, con cui la Corte costituzionale \u2013 respingendo le censure di illegittimit\u00e0 costituzionale sollevate nei confronti dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.bosettiegatti.eu\/info\/norme\/statali\/2020_0120.htm\">art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76\/2020 convertito nella legge n. 120\/2020<\/a>&nbsp;che ha previsto, per le condotte commissive, una <strong>temporanea limitazione della responsabilit\u00e0 amministrativa alle sole ipotesi dolose (c.d. \u201cscudo erariale\u201d)<\/strong>, <strong>tuttora vigente fino al 31 dicembre 2025<\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2025-05-12;68!vig=\">art. 1 del decreto-legge n. 68\/2025 convertito nella legge n. 100\/2025<\/a>), che ha ritenuto non irragionevole la disciplina oggetto della questione di costituzionalit\u00e0, che limita al dolo la responsabilit\u00e0 amministrativa, non solo in quanto si tratta di una disciplina provvisoria (in vigore, al momento della sentenza, fino al 31 dicembre 2024) ma anche perch\u00e9 inserita a tutela di interessi di rilievo costituzionale in un contesto peculiare, determinato dalla crisi economica postpandemia e dall\u2019attuazione del PNRR.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2, <strong>la Corte ha rilevato la necessit\u00e0 di un intervento del legislatore che, alla scadenza della disciplina eccezionale oggetto della pronuncia, realizzi una complessiva riforma della responsabilit\u00e0 amministrativa<\/strong>, al fine di \u201c<em>ristabilire una coerenza<\/em>\u201d tra la sua disciplina e le trasformazioni dell\u2019amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere pi\u00f9 equa la ripartizione del rischio di danno, cos\u00ec alleviando la \u201c<em>fatica dell\u2019amministrare<\/em>\u201d senza sminuire la funzione deterrente della responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>In proposito, la Corte ha precisato che <strong>il legislatore, nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, non potr\u00e0 limitare l\u2019elemento soggettivo della responsabilit\u00e0 al dolo<\/strong>, perch\u00e9 in tale modo il rischio (e il danno cagionato dall\u2019agente) risulterebbe addossato quasi esclusivamente sulla collettivit\u00e0. Il giudice costituzionale <strong>indica alcune misure possibili<\/strong> tratte dalle \u201cnumerose analisi scientifiche della materia\u201d, a cui il legislatore pu\u00f2 attingere, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi dall\u2019elemento psicologico della responsabilit\u00e0. Le misure richiamate sono:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>un\u2019adeguata tipizzazione della colpa grave cos\u00ec da evitare l\u2019incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata ex post al giudice;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019introduzione di un limite massimo oltre il quale addossare il danno non al dipendente pubblico ma all\u2019amministrazione nel cui interesse egli agisce, eventualmente accompagnata dalla previsione della rateizzazione del debito risarcitorio;<\/li>\n\n\n\n<li>la previsione di fattispecie obbligatorie di esercizio del potere riduttivo del giudice, normativamente tipizzate nei presupposti;<\/li>\n\n\n\n<li>il rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il contestuale abbinamento di una esenzione da responsabilit\u00e0 colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019incentivazione delle polizze assicurative (attualmente non obbligatorie);<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019eccezionale esclusione della responsabilit\u00e0 colposa per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessit\u00e0 delle loro funzioni o mansioni e\/o del connesso elevato rischio patrimoniale;<\/li>\n\n\n\n<li>previsioni finalizzate a scongiurare l\u2019eventuale moltiplicazione delle responsabilit\u00e0 per i medesimi fatti materiali, spesso non coordinate tra loro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>In realt\u00e0, nel testo approvato c\u2019\u00e8 ben poco dello spirito delle indicazioni del Giudice delle Leggi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 1 introduce una <strong>limitazione generalizzata della responsabilit\u00e0 amministrativo-contabile dei pubblici amministratori, estendendola anche ai casi di colpa grave<\/strong>. Incide sul nucleo essenziale della responsabilit\u00e0 amministrativa, che storicamente si fonda proprio sulla colpa grave. Determina una compressione irragionevole della responsabilit\u00e0 personale, svuotandone la funzione preventiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Si pongono <strong>dubbi di costituzionalit\u00e0<\/strong> in relazione agli artt.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/principi-fondamentali\/articolo-3\">3<\/a>&nbsp;(lesione del principio di uguaglianza fra i cittadini),&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-i\/articolo-28\">28<\/a>&nbsp;(lesione del principio di responsabilit\u00e0 per i funzionari pubblici) e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-iii\/sezione-ii\/articolo-97\">97<\/a>&nbsp;(lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, prevede il <strong>decorrere della prescrizione dell\u2019azione erariale con decorrenza dalla commissione del fatto, anche se sia stata occultata dolosamente<\/strong>, con ci\u00f2 introducendo di fatto un incentivo a comportamenti fraudolenti di occultamento del danno alle casse pubbliche e ponendo seri dubbi di costituzionalit\u00e0 in relazione all\u2019<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-i\/articolo-24\">art. 24 Cost<\/a>. (tutela dei diritti e interessi legittimi).<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora. La <strong>responsabilit\u00e0 del funzionario e dell\u2019amministratore pubblico \u00e8 limitata<\/strong>: al 30% del danno accertato, comunque&nbsp; non oltre il doppio della retribuzione annua, cos\u00ec&nbsp;<strong><em>scaricando<\/em>&nbsp;gli effetti negativi del danno erariale in gran parte sulla collettivit\u00e0 e recidendo il nesso fra danno arrecato e responsabilit\u00e0<\/strong> personale.&nbsp; Appaiono emergere fondati dubbi di costituzionalit\u00e0 riguardo gli artt.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-i\/articolo-28\">28<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-iv\/articolo-53\">53<\/a>&nbsp;(lesione dei principi di equit\u00e0 e capacit\u00e0 contributiva) e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-iii\/sezione-ii\/articolo-97\">97<\/a>&nbsp;della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 2 rischia di introdurre una t<strong>rasformazione della funzione consultiva della Corte dei conti in una sorta di&nbsp;<em>scudo preventivo di irresponsabilit\u00e0<\/em><\/strong>, in quanto, \u201c<em>in caso di mancata espressione del parere nel termine<\/em>\u201d di trenta giorni dalla ricezione della richiesta dello stesso, il parere \u201c<em>si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall\u2019amministrazione richiedente, ai fini dell\u2019esclusione della gravit\u00e0 della colpa<\/em>\u201d. Si tratta di una specie di&nbsp;<em>esenzione automatica da responsabilit\u00e0<\/em>&nbsp;per inerzia della Corte dei conti, che, in assenza di adeguati incrementi di organici magistratuali e amministrativi, si tradurr\u00e0 in espressioni di sistematico silenzio-assenso. Ci\u00f2 pone dubbi non secondari sulla legittimit\u00e0 costituzionale in relazione agli artt.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/principi-fondamentali\/articolo-3\">3<\/a>,&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-iii\/sezione-ii\/articolo-97\">97<\/a>&nbsp;e&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-iii\/sezione-iii\/articolo-100\">100<\/a>&nbsp;(lesione dell\u2019autonomia nei controlli da parte della Corte dei conti) della Costituzione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Si ricorda che la Corte dei conti \u00e8 un\u2019Istituzione indipendente, \u201c<em><a href=\"https:\/\/www.corteconti.it\/Home\/ChiSiamo\">\u00e8 inserita<\/a>&nbsp;sia tra gli organi di garanzia della legalit\u00e0 e del buon andamento dell\u2019azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-iii\/sezione-iii\/articolo-100\">art. 100, secondo comma<\/a>) sia tra gli organi giurisdizionali (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-ii\/titolo-iv\/sezione-i\/articolo-103\">art. 103, secondo comma<\/a>). Da detta doppia investitura deriva la centralit\u00e0 del <strong>ruolo di garanzia della corretta gestione delle pubbliche risorse<\/strong> della Corte dei conti che, nell\u2019esercizio delle funzioni di controllo, \u00e8 <strong>organo neutrale, autonomo ed indipendente<\/strong> sia rispetto al Governo che al Parlamento, e, nell\u2019esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell\u2019ordine giudiziario<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Comprensibili, ma non giustificabili, i&nbsp;<em><a href=\"https:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com\/2025\/11\/29\/ecco-perche-la-corte-dei-conti-non-ha-registrato-gli-atti-del-progetto-del-ponte-sullo-stretto-di-messina\/\">fastidi<\/a><\/em>&nbsp;per i controlli della Corte dei conti, soprattutto quando tali&nbsp;<em><a href=\"https:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com\/2023\/05\/31\/non-disturbate-il-manovratore\/\">fastidi<\/a><\/em>&nbsp;oggettivamente&nbsp;<em>danneggiano<\/em>&nbsp;gli interessi della collettivit\u00e0 dei cittadini.<\/p>\n\n\n\n<p>Per capirci, <strong>limitandoci agli aspetti ambientali, interventi incisivi della Corte dei conti come quello sul disastroso&nbsp;<a href=\"https:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com\/2014\/05\/29\/pagate-una-buona-volta-per-il-disastroso-ripascimento-del-poetto\/\">ripascimento della spiaggia del&nbsp;<em>Poetto<\/em>&nbsp;(Cagliari)<\/a>&nbsp;nel futuro saranno estremamente difficili<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si pu\u00f2 comprendere, ogni cittadino dovrebbe fare le proprie approfondite considerazioni.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Articolo pubblicato sul sito del <\/em><strong><em><a href=\"https:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com\/2025\/12\/28\/riforma-della-corte-dei-conti-non-disturbate-il-manovratore\/\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/gruppodinterventogiuridicoweb.com\/2025\/12\/28\/riforma-della-corte-dei-conti-non-disturbate-il-manovratore\/\">Gruppo d\u2019Intervento Giuridico (GrIG)<\/a><\/em><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Drastica limitazione ai danni risarcibili, espansione del controllo preventivo, riorganizzazione della Corte dei Conti. 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