{"id":18367,"date":"2026-05-04T06:00:00","date_gmt":"2026-05-04T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=18367"},"modified":"2026-05-02T23:00:02","modified_gmt":"2026-05-02T21:00:02","slug":"riformare-ledilizia-per-sterilizzare-lurbanistica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2026\/05\/riformare-ledilizia-per-sterilizzare-lurbanistica\/","title":{"rendered":"Riformare l\u2019edilizia per sterilizzare l\u2019urbanistica"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Riflessioni sul disegno di legge per l\u2019adozione del nuovo Codice dell\u2019edilizia e delle costruzioni<\/em><\/strong><em>.<\/em><\/h2>\n\n\n\n<p><em>Endri Orlandin, nostro abituale commentatore, ci invia queste valutazioni sul recente <strong>disegno di legge per l\u2019adozione del nuovo Codice dell\u2019edilizia e delle costruzioni<\/strong>. Il <strong>tema \u00e8 molto articolato e crediamo meriti un dibattito tecnico e &#8220;politico&#8221; <\/strong>anche all&#8217;interno del nostro Forum nazionale, per mettere a fuoco criticit\u00e0 e opportunit\u00e0 del decreto. Prima di proporre questo nuovo articolo, introduciamo alcune principali suggestioni provenienti dall\u2019interno e dall\u2019esterno del nostro Forum, utili a orientare il dibattito.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; Si evidenzia da pi\u00f9 parti, ad esempio, la tesi che debba essere prima riformata la normativa urbanistica rispetto a quella&nbsp;edilizia: ma la politica, in generale, pare non aver alcun interesse a far approvare dal Parlamento una nuova legge in sostituzione di quella&nbsp;quadro del 1942, tuttora&nbsp;vigente.&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; La delega alle Regioni del governo del territorio ha provocato la diversificazione e frammentazione delle &#8220;regole della pianificazione urbanistica&#8221; in una sorta di &#8220;federalismo urbanistico&#8221; di fatto, che ha consentito ai Comuni di gestire le trasformazioni in modo&nbsp;campanilistico.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>&#8211; Abbandonata l&#8217;ipotesi di approvare una nuova legge urbanistica quadro,&nbsp;si sta mettendo mano da qualche anno a una legge sulla &#8220;Rigenerazione Urbana&#8221;, allo scopo di evitare un indigeribile congelamento del consumo di suolo da eludere consentendo importanti interventi urbanistici interni alle citt\u00e0 proposti da pochi privati.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il problema non \u00e8 il condono o sanatoria del piccolo abuso, stato legittimo ante 67 o 85 che si sta discutendo: occorrerebbe porre un anno zero da cui ripartire (escluso tutto il vincolo), invece oggi si sta di fatto agevolando la colonizzazione, da arte dei grandi investitori esteri, di intere porzioni di territorio, senza regole.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>A cura di <em>Endri Orlandin<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dopo venticinque anni di non sempre onorata attivit\u00e0, sembra che per il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meglio conosciuto come Testo Unico dell\u2019Edilizia, sia giunto il momento di essere completamente rivisto e aggiornato; non a caso l\u2019attuale Governo ha emanato il 24 febbraio 2026 un <strong>disegno di legge per l\u2019adozione del nuovo Codice dell\u2019edilizia e delle costruzioni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di mettere a fuoco alcune delle questioni pi\u00f9 critiche del recente disegno di legge occorre per\u00f2 fare una breve riflessione su quello che <strong>il TUE si lascer\u00e0 alle spalle<\/strong>, a partire dalla sua travagliata vicenda normativa, cominciata a distanza di pochissimo tempo dalla sua emanazione e che ha visto succedersi dal 2001 <strong>oltre settanta interventi legislativi di modifica<\/strong> <strong>che ne hanno significativamente modificato e snaturato principi e contenuti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>A questo va inoltre aggiunto l\u2019insieme delle numerosissime pronunce e decisioni adottate dagli organi amministrativi giudicanti, come Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, TAR, ecc., chiamati a interpretare il DPR 380\/2001 e ad applicarlo ai casi concreti che si sono presentati loro in quest\u2019ultimo quarto di secolo, mettendo in evidenza un <strong>netto divario tra dottrina e giurisprudenza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il vigente <strong>DPR 380\/2001<\/strong>, nel corso del tempo, <strong>si \u00e8 gradualmente trasformato<\/strong> in una struttura normativa sulla quale sono state inserite con sempre maggiore frequenza disposizioni molto diverse tra loro. Queste <strong>norme <\/strong>risultano <strong>spesso occasionali<\/strong>, tra loro <strong>incoerenti<\/strong> o persino <strong>contraddittorie<\/strong>, talvolta <strong>dettate da esigenze emergenziali<\/strong> oppure pensate per ambiti disciplinari specifici. Alcune di esse derivano da interventi normativi di natura urbanistica che presentano evidenti caratteri di frammentariet\u00e0 e settorialit\u00e0, oltre ad una evidente divergenza con la legge fondamentale del 1942.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo compendio legislativo frutto della giustapposizione nel corso degli anni di articoli quasi sempre scritti a partire da approcci anche molto differenti tra loro (che pur incidendo minimamente nel testo determinavano tuttavia evidenti problemi interpretativi), hanno dato vita a un mosaico raffazzonato di norme che progressivamente sono andate a invadere il dominio dell\u2019urbanistica contribuendo a far venir meno i principi disciplinari che stanno alla base della sua funzione, ossia che <strong>la regolazione della materia edilizia deve avvenire a valle della pianificazione urbanistica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>In quest\u2019ottica <strong>il nuovo disegno di legge spinge ancor di pi\u00f9 verso una marginalizzazione dell\u2019urbanistica<\/strong>, in quanto al suo interno compaiono un numero cospicuo di norme che surrettiziamente trattano di questa materia. Ci\u00f2 facendo il futuro Codice dell\u2019edilizia e delle costruzioni finir\u00e0 inevitabilmente per estendere il proprio ambito di intervento andando a incidere significativamente su materie che dovrebbero invece rientrare nelle competenze delle Regioni (il governo del territorio) e della pianificazione urbanistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il disegno di legge presuppone l\u2019idea che <strong>la citt\u00e0 debba essere considerata come un insieme di interventi puntuali da semplificare il pi\u00f9 possibile<\/strong>, completamente sganciati da un razionale disegno urbanistico e da una coerente gestione urbana derivante dall\u2019applicazione dello strumento urbanistico generale. Viene proposto di regolare tali interventi attraverso un confronto, peraltro contraddittorio, con le norme nazionali di conformit\u00e0 esistenti, che per\u00f2 si vorrebbero rendere sempre pi\u00f9 flessibili e meno vincolate dalla pianificazione e dalla normativa urbanistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel disegno di legge delega vengono accostate diverse esigenze, come la semplificazione e la maggiore fluidit\u00e0 dei procedimenti ad esempio attraverso un <strong>ampliamento del ricorso al silenzio-assenso<\/strong> insieme al superamento del principio della doppia conformit\u00e0 dello stato legittimo. Viene prospettato inoltre uno <strong>stato di condono permanente<\/strong>, che sembra prospettarsi attraverso il futuro utilizzo delle norme di sanatoria da adottare in attuazione della delega che spalancher\u00e0 la porta a chiss\u00e0 quali e quante tipologie di abusi edilizi.<\/p>\n\n\n\n<p>Particolarmente delicato appare il punto della delega che riguarda la <strong>revisione del permesso di costruire in deroga<\/strong>. Oltre a confermare l\u2019utilizzo di questo strumento per la realizzazione di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico (come previsto dal TUE), la delega ne estende significativamente l\u2019ambito di applicazione. Il legislatore delegato dovr\u00e0 disciplinare la <strong>possibilit\u00e0 di ricorrere al permesso di costruire in deroga anche per gli interventi edilizi privati<\/strong> ai quali l\u2019amministrazione comunale abbia riconosciuto formalmente una finalit\u00e0 di rigenerazione urbana. Rigenerazione urbana che disciplinarmente non pu\u00f2 che essere definita da specifiche norme in materia urbanistica e a cui ovviamente nel testo non si fa alcun riferimento, salvo per il fatto che vengono previsti due limiti invalicabili per l\u2019esercizio di tale facolt\u00e0: la necessit\u00e0 di un riconoscimento \u201cformale\u201d della finalit\u00e0 di rigenerazione e l\u2019imprescindibile osservanza della pianificazione di protezione civile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La definizione dei principi in materia di governo del territorio e urbanistica dovrebbe avvenire seguendo un ordine gerarchico e sequenziale<\/strong>, in quanto si tratta di principi fondamentali e strutturali inerenti alla gestione del territorio. Di conseguenza <strong>tali principi dovrebbero essere delineati prima dell\u2019adozione dei decreti che disciplineranno le disposizioni edilizie<\/strong>, altrimenti <strong>vi sar\u00e0 un\u2019interferenza continua tra le due dimensioni a scapito della pianificazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Se all\u2019interno dell\u2019attuale Testo unico dell\u2019edilizia (DPR 380\/2001) sono state fissate le norme di principio per gli interventi edilizi, che successivamente devono essere recepite da Regioni e amministrazioni locali, nel caso dell\u2019urbanistica invece la materia \u00e8 ancora regolata dalla legge fondamentale la 1150 del 1942 e il legislatore nazionale non ha mai provveduto sinora a una sua revisione in un\u2019ottica che tendesse a emanare una legge di principi in grado di stabilire la primariet\u00e0 dell\u2019urbanistica sull\u2019edilizia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.inu.it\/news\/ddl-sul-codice-edilizia-i-rischi-nelle-osservazioni-dell-rsquo-inu\/\">Leggi qui<\/a><\/strong> il testo relativo alle osservazioni dell\u2019Istituto Nazionale di Urbanistica al testo del Ddl sul Codice dell\u2019edilizia.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Endri Orlandin<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#2c7a28\" class=\"has-inline-color\">I lettori che volessero contribuire direttamente al dibattito, possono scriverci a: <a href=\"mailto:redazione@salviamoilpaesaggio.it\">redazione@salviamoilpaesaggio.it<\/a>.<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riflessioni sul disegno di legge per l\u2019adozione del nuovo Codice dell\u2019edilizia e delle costruzioni. 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