{"id":18441,"date":"2026-05-28T06:00:00","date_gmt":"2026-05-28T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=18441"},"modified":"2026-05-24T20:49:49","modified_gmt":"2026-05-24T18:49:49","slug":"italia-nostra-vince-al-tar-annullati-gli-atti-sul-nodo-di-perugia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2026\/05\/italia-nostra-vince-al-tar-annullati-gli-atti-sul-nodo-di-perugia\/","title":{"rendered":"Italia Nostra vince al TAR: annullati gli atti sul Nodo di Perugia"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>Per il progetto del tratto Madonna del Piano \u2013 Collestrada Nodo stradale di Perugia, il Tar ha ritenuto inattuale la Valutazione di Impatto Ambientale risalente al 2006 e compromessi i diritti dei cittadini. MASE e ANAS condannate anche al pagamento delle spese processuali.<\/em><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Italia Nostra vince al TAR: annullati gli atti sul Nodo di Perugia<\/strong>. <strong>VIA del 2006 ormai inattuale<\/strong>: <strong>compromessi i diritti dei cittadini<\/strong>. Una decisione destinata ad avere effetti rilevanti non solo in Umbria, ma sull\u2019intero sistema delle grandi opere italiane. Con la <strong>sentenza n. 225\/2026<\/strong>, pubblicata il 20 maggio, il TAR dell\u2019Umbria ha accolto il ricorso di <strong>Italia Nostra APS<\/strong>, <strong>annullando il decreto del Ministero dell\u2019Ambiente n. 413\/2023 e il parere VIA n. 813\/2023<\/strong> relativi al <strong>progetto ANAS del Nodo stradale di Perugia \u2013 tratto Madonna del Piano \u2013 Collestrada<\/strong>. Il Tribunale ha riconosciuto che l\u2019intera procedura si fondava su una <strong>Valutazione di Impatto Ambientale risalente al 2006<\/strong>, ormai priva di efficacia e non pi\u00f9 idonea a garantire la tutela del territorio. La sentenza afferma che \u00abil giudizio di compatibilit\u00e0 ambientale contenuto nella delibera del CIPE del 2006 era da ritenere ormai inattuale e definitivamente inefficace\u00bb, poich\u00e9 sono trascorsi quasi diciassette anni dalla sua adozione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il commento di Italia Nostra&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Alcuni dei principi ribaditi in questa sentenza confermano la bont\u00e0 delle riserve espresse da Italia Nostra. <strong>Saranno principi da far valere anche per altre battaglie, nella verde Umbria e non solo<\/strong>, laddove lettera e spirito della legge vengono regolarmente tradite, come accaduto nell\u2019iter amministrativo del c.d. Nodo di Perugia. \u201cSi evidenzia il valore paradigmatico di questo esito \u2013 afferma <strong>Edoardo Croci<\/strong>, Presidente di Italia Nostra \u2013 che assume una rilevanza non solo per il caso specifico, ma anche per l\u2019orientamento generale delle politiche di tutela e gestione del territorio affermando il principio per il quale <strong>ogni opera deve essere corredata da una valutazione di impatto ambientale aggiornata<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La VIA non ha efficacia illimitata nel tempo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il TAR ribadisce un principio cardine: <strong>la VIA non ha efficacia illimitata nel tempo<\/strong>. L\u2019ambiente evolve, le tecnologie cambiano, il contesto socioeconomico si trasforma. Per questo, secondo il Collegio, \u00e8 \u201cconnaturata ai provvedimenti autorizzativi in materia ambientale una durata limitata nel tempo dei relativi effetti\u201d, come gi\u00e0 affermato dalla giurisprudenza nazionale ed europea. Ritenere ancora valida una VIA del 2006 sarebbe contrario al <strong>principio di ragionevolezza<\/strong> (art. 3 Cost.), alle <strong>finalit\u00e0 della direttiva 2011\/92\/UE<\/strong> e all\u2019<strong>art. 9 della Costituzione<\/strong>, che tutela ambiente e paesaggio come valori primari. Il TAR sottolinea inoltre che nel frattempo sono state istituite due Zone Speciali di Conservazione \u2013 <strong>Boschi a Farnetto di Collestrada<\/strong> e <strong>Ansa degli Ornari<\/strong> \u2013 che modificano radicalmente il quadro ambientale rispetto al 2006, rendendo impossibile considerare ancora attuale il giudizio originario.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le censure relative alla violazione dei diritti di partecipazione dei cittadini<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La sentenza accoglie anche le censure relative alla <strong>violazione dei diritti di partecipazione dei cittadini<\/strong>. La consultazione pubblica svolta nel 2003 non pu\u00f2 essere considerata sufficiente per un\u2019opera che oggi <strong>incide su un territorio profondamente mutato<\/strong>. Il TAR afferma che \u00abil lunghissimo tempo trascorso dall\u2019originario giudizio di compatibilit\u00e0 ambientale implica la sostanziale vanificazione delle prerogative di partecipazione del pubblico\u00bb, richiamando la Convenzione di Aarhus e la normativa europea che impongono il coinvolgimento dei cittadini <strong>quando tutte le opzioni sono ancora aperte<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale rileva inoltre che, nonostante il Ministero delle Infrastrutture avesse chiesto ad ANAS uno <strong>studio di alternative<\/strong>, tale analisi <strong>non \u00e8 mai stata sottoposta a una nuova VIA n\u00e9 a consultazione pubblica<\/strong>. Questo ha impedito di valutare soluzioni meno impattanti, come richiesto dalla normativa europea. La Valutazione di Incidenza (VIncA) sulle due ZSC \u00e8 stata giudicata insufficiente perch\u00e9 condotta senza un quadro aggiornato di riferimento, finendo per trattare aspetti \u201cnon strettamente pertinenti\u201d alla VIncA stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza rappresenta una vittoria dalla portata nazionale, che incider\u00e0 su tutte le realt\u00e0 che chiedono trasparenza, aggiornamento delle valutazioni ambientali e reale partecipazione dei cittadini. Il TAR, non solo <strong>annulla integralmente gli atti impugnati<\/strong>, <strong>condanna anche il Ministero dell\u2019Ambiente e ANAS al pagamento delle spese processuali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Italia Nostra<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>22.05.2026<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per il progetto del tratto Madonna del Piano \u2013 Collestrada Nodo stradale di Perugia, il Tar ha ritenuto inattuale la Valutazione di Impatto Ambientale risalente [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18442,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3937,3928,23],"tags":[4009],"class_list":["post-18441","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infrastrutture","category-sentenze","category-umbria","tag-nodo-di-perugia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18441\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}