{"id":18477,"date":"2026-06-08T06:00:00","date_gmt":"2026-06-08T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=18477"},"modified":"2026-06-11T00:30:51","modified_gmt":"2026-06-10T22:30:51","slug":"direttiva-ue-tutela-penale-ambiente-legambiente-gravi-lacune-nelle-norme-in-vigore-dal-2-giugno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2026\/06\/direttiva-ue-tutela-penale-ambiente-legambiente-gravi-lacune-nelle-norme-in-vigore-dal-2-giugno\/","title":{"rendered":"Direttiva UE tutela penale ambiente, Legambiente: \u201cGravi lacune nelle norme in vigore dal 2 giugno\u201d"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><em>Il <strong>Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81<\/strong>, che attua la Direttiva UE 2024\/1203, \u00e8 in vigore dal <strong>2 giugno 2026<\/strong>.<\/em> <strong><em>Dalla tutela delle specie protette a quella delle risorse idriche, dalla lotta alla deforestazione al mercato nero dei gas refrigeranti fino all\u2019accesso alla giustizia<\/em><\/strong><em> <strong>delle associazioni ambientaliste: le principali carenze secondo il Cigno Verde<\/strong><\/em>.<\/h2>\n\n\n\n<p>di <em>Legambiente<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Doveva essere l\u2019occasione giusta per completare e rafforzare la riforma di civilt\u00e0 varata nel 2015 nel nostro Paese con l\u2019introduzione dei delitti contro l\u2019ambiente nel Codice penale ma il<a href=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/81-2026-d-lgs.pdf\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.giurisprudenzapenale.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/81-2026-d-lgs.pdf\"> <strong>Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva europea per la tutela penale dell\u2019ambiente<\/strong><\/a>, le cui norme entrano <strong>in vigore dal 2 giugno<\/strong>, \u00e8, purtroppo, <strong>un\u2019occasione mancata<\/strong>. Il rischio, denuncia Legambiente, \u00e8 di <strong>depotenziare l\u2019efficacia di scelte positive<\/strong>, come il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti, previsto dall\u2019art. 452 bis.1 del Codice penale, la creazione presso la Procura generale della Cassazione di un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalit\u00e0 ambientale e la definizione, da parte del governo, entro il 21 maggio 2027, di una Strategia nazionale di contrasto ai reati ambientali, che dovr\u00e0 definire obiettivi, priorit\u00e0, strumenti di coordinamento, risorse disponibili e misure di sensibilizzazione<\/p>\n\n\n\n<p>Nel decreto legislativo, come segnalato da Legambiente in occasione dell\u2019audizione svolta presso la Commissione Giustizia della Camera nel sorso mese di febbraio, <strong>non sono recepite precise indicazioni della direttiva che impone agli Stati membri di adottare sanzioni adeguate<\/strong> per diverse tipologie di reati particolarmente gravi. Nelle norme che entrano in vigore dal 2 giugno non c\u2019\u00e8 traccia di quanto previsto dall\u2019art. 3, paragrafo 2, lettere \u201cn\u201d e \u201co\u201d della direttiva, che impone agli Stati membri di sanzionare con almeno tre anni di reclusione\u00a0<strong>l\u2019uccisione, la distruzione, il prelievo, il possesso, la commercializzazione o l\u2019offerta a scopi commerciali di uno o pi\u00f9 esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di prodotti e parti<\/strong>. Una lacuna grave, considerato sia l\u2019impatto del bracconaggio e della pesca illegale nel nostro Paese (7.222 reati nel 2025, accertati dalle forze dell\u2019ordine e dalle Capitanerie di porto) sia le dimensioni globali di queste attivit\u00e0 criminali: l\u2019Interpol e l\u2019Agenzia mondiale delle Dogane, nell\u2019ultima operazione \u201cThunder\u201d svoltasi dal 15 settembre al 15 ottobre del 2025, hanno sequestrato 30mila animali trafficati illegalmente, 6mila tonnellate di carne di fauna selvatica protetta e identificato 1.100 persone coinvolte.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta fuori dal sistema penale italiano \u201c<strong>l\u2019estrazione di acque superficiali o sotterranee<\/strong>&nbsp;ai sensi della Direttiva 2000\/60\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o pu\u00f2 provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei\u201d, sanzionata come delitto dall\u2019art. 3, paragrafo 2, lettera \u201cm\u201d della direttiva, anche in questo caso con una pena massima di almeno tre anni di reclusione. Non scattano sanzioni penali adeguate per chi si rende responsabile (lettera \u201cp\u201d) della \u201c<strong>immissione o la messa a disposizione sul mercato dell\u2019Unione o l\u2019esportazione dal mercato dell\u2019Unione di materie prime o prodotti pertinenti<\/strong>\u201d, in violazione del Regolamento europeo 2023\/1115, con cui anche l\u2019Italia \u00e8 impegnata a garantire che i prodotti immessi sul mercato non siano frutto di pratiche di deforestazione. In questo caso la pena massima prevista \u00e8 di almeno cinque anni di reclusione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 francamente incomprensibile, inoltre, la&nbsp;<strong>disomogeneit\u00e0 sanzionatoria prevista dalle nuove norme penali in vigore nel nostro Paese tra la commercializzazione di prodotti che danneggiano lo strato di ozono<\/strong>, con una pena da due a cinque anni di reclusione,&nbsp;<strong>e i traffici illegali di gas fluorurati responsabili dell\u2019effetto serra<\/strong>, gli F-gas, per cui la direttiva prevedeva le stesse pene e che in Italia si \u00e8 deciso di \u201cdeclassificare\u201d a reato di natura contravvenzionale, con sanzioni molto meno efficaci.<\/p>\n\n\n\n<p>Resta disattesa, infine, la richiesta di inserire&nbsp;<strong>norme specifiche per recepire quanto previsto dalla direttiva europea all\u2019art. 15<\/strong>, frutto di un emendamento specifico proposto da Legambiente, che impegna gli Stati membri affinch\u00e9 sia favorita la partecipazione, nei procedimenti giudiziari, delle&nbsp;<strong>organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell\u2019ambiente<\/strong>, rimuovendo l\u2019ostacolo rappresentato da costi spesso insostenibili.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cChiediamo al governo di colmare quanto prima queste gravi lacune \u2013 afferma&nbsp;<strong>Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente<\/strong>&nbsp;\u2013 che a nostro avviso pregiudicano l\u2019effettivo recepimento della direttiva nel nostro Paese. Vale la pena ricordare che l\u2019Italia, con l\u2019introduzione nel 2001 del delitto di attivit\u00e0 organizzata di traffico illecito di rifiuti e con la riforma del 2015 che ha inserito nel Codice penale i delitti contro l\u2019ambiente, ha dato l\u2019esempio in Europa. Il governo fa ancora in tempo a correggere il tiro, per contrastare con maggiore efficacia gravi forme di criminalit\u00e0 ambientale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><em>01.06.2026<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, che attua la Direttiva UE 2024\/1203, \u00e8 in vigore dal 2 giugno 2026. 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