{"id":18669,"date":"2026-08-03T06:00:00","date_gmt":"2026-08-03T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=18669"},"modified":"2026-08-06T15:48:00","modified_gmt":"2026-08-06T13:48:00","slug":"il-paesaggio-agrario-e-paesaggio-a-tutti-gli-effetti-per-chi-ancora-non-lo-riteneva-tale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2026\/08\/il-paesaggio-agrario-e-paesaggio-a-tutti-gli-effetti-per-chi-ancora-non-lo-riteneva-tale\/","title":{"rendered":"Il paesaggio agrario \u00e8 paesaggio a tutti gli effetti, per chi ancora non lo riteneva tale"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>A sancire il principio \u00e8 la Sentenza n. 127\/2026 della Corte Costituzionale. Ne deriva che l\u2019interesse alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili non pu\u00f2 considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni.<\/em><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>di <em>Endri Orlandin<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La recente pubblicazione (16 luglio 2026) della <strong>Sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 14 aprile 2026<\/strong> sulla \u201cdisciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell\u2019articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118\u201d <strong>ha sancito in maniera definitiva e insindacabile come: \u201c \u2018paesaggio\u2019 \u00e8, tipicamente, anche il paesaggio agrario\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale formulazione dovrebbe generare automaticamente una ricaduta sui contenuti e sull\u2019applicazione del <strong>DLgs 42 del 2004 \u201cCodice dei beni culturali e del paesaggio\u201d<\/strong> che, assimilando i contenuti della legge 1497 del 1939 e della legge 431 del 1985, <strong>ha sinora omesso il valore paesaggistico del paesaggio agrario<\/strong> (non avendolo mai ricompreso all\u2019interno dei beni da sottoporre a tutela).<\/p>\n\n\n\n<p>La Sentenza dimostra come <strong>l\u2019articolo 9 della Costituzione<\/strong>, anche nella sua attuale formulazione<strong>, accorda tutela non soltanto all\u2019ambiente, alla biodiversit\u00e0 e agli ecosistemi, ma altres\u00ec al paesaggio<\/strong> (ipotesi che molti sostenitori della novellazione apportata all\u2019articolo 9 nel 2022 non davano per cos\u00ec scontata).<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la Corte Costituzionale ha voluto affermare che \u201cgi\u00e0 prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cio\u00e8 l\u2019ambiente nel suo aspetto visivo\u201d, precisando che \u201cper questo <strong>l\u2019articolo 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della \u2018tutela del paesaggio\u2019 senza alcun\u2019altra specificazione<\/strong>\u201d e che \u201cin sostanza, \u00e8 lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che \u00e8 di per s\u00e9 un valore costituzionale\u201d (sentenza n. 367 del 2007).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019interesse alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili non pu\u00f2 pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale (<em>ex multis<\/em>, sentenze n. 184 del 2025, n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019), nel rilevare che il principio fondamentale di massima diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, cui \u00e8 ispirata la normativa europea, trova attuazione nella generale utilizzabilit\u00e0 di tutti i terreni per l\u2019installazione delle relative apparecchiature, ha contestualmente ammesso la <strong>legittimit\u00e0 di eccezioni \u201cispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti\u201d<\/strong> (sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).<\/p>\n\n\n\n<p>La norma contestata ha l\u2019obiettivo di delineare <strong>un\u2019interpretazione equilibrata e logica tra interessi che hanno la stessa importanza dal punto di vista costituzionale<\/strong>. Tutti questi interessi, anche se sotto aspetti diversi, sono legati alla salvaguardia dell\u2019ambiente; tra questi rientrano la <strong>protezione del paesaggio agrario, delle colture, del suolo, della biodiversit\u00e0<\/strong> e della transizione ecologica.<\/p>\n\n\n\n<p>Il rapporto dell\u2019<em>homo sapiens<\/em> con il resto delle specie viventi (animali o vegetali che siano) \u00e8 stato sempre di tipo predatorio, ma al giorno d\u2019oggi lo \u00e8 ancor di pi\u00f9. Perch\u00e9 <strong>le tecnologie ci permettono di estrarre le risorse pi\u00f9 rapidamente, di trasformare l\u2019ambiente che ci circonda con sempre maggiore impeto<\/strong>, di rafforzare il nostro dominio sulle altre specie.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Stiamo assistendo, ormai da tempo, a uno scontro tra due visioni opposte<\/strong>: <strong>a un estremo<\/strong> <strong>\u201cl\u2019ambientalismo industriale e globalista\u201d<\/strong>, volto a sostenere imprese che, usando come pretesto dapprima il protocollo di Kyoto e successivamente l\u2019accordo di Parigi (passando per l\u2019emendamento di Doha) sulla riduzione dei gas serra e la lotta al cambiamento climatico, cercano soprattutto profitti immediati. Queste imprese realizzano parchi eolici dove le condizioni climatiche sono pi\u00f9 favorevoli (valli montane, appennini, colline, mare, non importa dove) e campi di pannelli fotovoltaici nelle pianure e in collina dove l\u2019irraggiamento \u00e8 maggiore. <strong>All\u2019altro estremo, comunit\u00e0 che amano e difendono la bellezza dei paesaggi, dove gli abitanti vogliono riscoprire e valorizzare le proprie radici culturali legate alla terra, all\u2019agricoltura e alle tradizioni<\/strong>. Queste vere e proprie <strong>comunit\u00e0 di pratica di paesaggio<\/strong> puntano a uno sviluppo pi\u00f9 equilibrato, basato sulla filiera eno-gastronomica di qualit\u00e0, sull\u2019agriturismo, su nuovi modi di vivere e sulla rivitalizzazione dei borghi antichi. Ci\u00f2 significa <strong>riappropriarsi della propria storia, ripristinare e restaurare il patrimonio culturale, prendersi cura del paesaggio agrario in maniera proattiva e coerente<\/strong>, dando luogo a produzioni agricole e artigianali legate al territorio, <strong>riscoprendo saperi, sapienze e tradizioni, sia pratiche sia orali, a rischio di perdita definitiva<\/strong>. Per tale motivo <strong>difendono il paesaggio e si assumono una responsabilit\u00e0 collettiva nei suoi confronti<\/strong>, in quanto lo intendono come patrimonio identitario e conoscitivo, memoriale da trasmettere alle generazioni future.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La nostra responsabilit\u00e0 nei confronti dei luoghi \u00e8 pari al rispetto che dobbiamo all\u2019alterit\u00e0, all\u2019umanit\u00e0 e alla cultura<\/strong>. <strong>In essa risiede, infatti, la salvaguardia delle identit\u00e0, la tutela delle diversit\u00e0 e l\u2019opportunit\u00e0 di dialogo tra singolarit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A sancire il principio \u00e8 la Sentenza n. 127\/2026 della Corte Costituzionale. 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