{"id":18678,"date":"2026-08-04T06:00:00","date_gmt":"2026-08-04T04:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=18678"},"modified":"2026-08-06T15:47:39","modified_gmt":"2026-08-06T13:47:39","slug":"data-center-dallo-stato-di-necessita-allo-stato-di-eccezione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2026\/08\/data-center-dallo-stato-di-necessita-allo-stato-di-eccezione\/","title":{"rendered":"Data center: dallo stato di necessit\u00e0 allo stato di eccezione"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><em>L&#8217;articolo 8 del <strong>Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 <\/strong>(<strong><em>\u201cDecreto Bollette\u201d, <\/em><\/strong>convertito dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49) introduce un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di impianti di data center. Nel nome della rincorsa all\u2019intelligenza artificiale, la nuova disciplina distrugge la valutazione di impatto ambientale e indebolisce la possibilit\u00e0 di partecipazione della popolazione ai processi decisionali.<\/em><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p><em>di Enrico Duranti &#8211; Comitato Ciarlasco per la Tutela del Territorio<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In questi giorni si discute molto della nuova normativa introdotta dal <strong>DL 21\/2026<\/strong> per i Data center.&nbsp;In pratica, <strong>tutto l\u2019iter autorizzativo sar\u00e0 in un unico procedimento ambientale<\/strong>, dove la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l\u2019Autorizzazione integrata ambientale (AIA) andranno in parallelo.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo tipo di procedimento unico \u00e8 stato stabiliti in passato per piccoli impianti, non di competenza regionale e nazionale, mentre ora si vuole estendere questo modus operandi anche alla questione dei data center.<\/p>\n\n\n\n<p>I data center <strong>sono sempre pi\u00f9 contrastati dalle comunit\u00e0 locali<\/strong>, a livello italiano e internazionale, per gli studi scientifici indipendenti, che dimostrano l&#8217;esistenza di parecchi problemi, oltre agli effetti diretti proprio dove sono in funzione. Negli Usa, paese all\u2019avanguardia, \u00e8 sempre pi\u00f9 forte la protesta popolare contro le conseguenze di natura ambientale e anche sociale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia, dove \u00e8 in corso un piano di investimenti esteri senza precedenti con decine di progetti, non esiste una legge ambientale consolidata sui data center e quindi le autorit\u00e0, anche su pressione delle opposizioni delle comunit\u00e0, hanno ben capito di dover produrre una stretta normativa, per favorire lo sviluppo dei progetti stessi. Il Ministero dell\u2019Ambiente \u00e8 ormai saturo di osservazioni da parte dei cittadini nei vari procedimenti di VIA, al punto di rallentare fortemente i progetti. Se, fino a marzo di quest\u2019anno, nessun cittadino aveva presentato osservazioni (anche per la mancanza di informazione nei territori dei progetti), ora siamo di fronte alla nascita di una vera e propria opposizione popolare.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 il motivo di questa legge che viene <strong>spacciata come utile per accelerare i procedimenti e, invece, mira a distruggere la valutazione di impatto ambientale e il ruolo di partecipazione della popolazione <\/strong>ai processi decisionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo aspetto di questa legge da verificare \u00e8 quindi la sua conformit\u00e0 al diritto ambientale e al diritto di informazione e partecipazione della popolazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mettere insieme la VIA e l\u2019AIA in un unico procedimento autorizzativo, vuol dire scardinare completamente il diritto ambientale<\/strong>.&nbsp; Per dimostrare questa nostra tesi \u00e8 utile fare un passaggio proprio sul diritto ambientale e sulla differenza sostanziale tra VIA e AIA, come strumenti di valutazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>VIA<\/strong> deriva dai trattati europei sull\u2019ambiente e si fonda sul principio della cosiddetta \u201cazione preventiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>In base alla direttiva 85\/337\/CEE, in particolare all\u2019art. 3, la valutazione dell&#8217;impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;uomo, la fauna e la flora;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il suolo, l&#8217;acqua, l&#8217;aria, il clima e il paesaggio;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; l&#8217;interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; i beni materiali e il patrimonio culturale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La VIA deve intervenire non solo preventivamente, ma anche in uno stadio antecedente a quello dell\u2019autorizzazione di lavori. Questo concetto viene recepito proprio dalla direttiva 85\/337\/CEE all\u2019art. 2 comma 1 \u201cGli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinch\u00e9, prima del rilascio dell&#8217;autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto\u201d.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Come riconosciuto dal Consiglio di Stato del 12 aprile 2021, n. 2949, la \u201cportata complessiva\u201d dell\u2019analisi svolta in sede di VIA,&nbsp; \u201c[\u2026] non [\u2026] una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilit\u00e0 ambientale dell\u2019opera, ma [\u2026] una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all\u2019utilit\u00e0 socio \u2013economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione-zero [\u2026]\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tale analisi,&nbsp;come indicato dal Consiglio di Stato, si traduce in una decisione finale \u201c[\u2026] schiettamente discrezionale [\u2026] sul versante tecnico e anche amministrativo [\u2026]\u201d e risulta preordinata alla tutela (certamente in chiave preventiva) dell\u2019habitat umano, inteso come valore primario e assoluto.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta, dunque, di una valutazione che non si esaurisce certo in un\u2019applicazione meramente oggettiva di regole scientifiche e tecniche (come accade, a titolo di mero esempio, in sede di definizione dei limiti di emissione in atmosfera di un camino di un impianto soggetto ad AIA) ma, al contrario, \u201c[\u2026] presenta [\u2026] <strong>profili particolarmente intensi di discrezionalit\u00e0 amministrativa e istituzionale in relazione all\u2019apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti<\/strong>, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale [\u2026]\u201d.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00c8 nella Via che si concretizza la funzione amministrativa per eccellenza e il \u201cluogo\u201d dove vengono comparati e contemplati gli interessi pubblici, da un lato, e gli interessi privati, dall\u2019altro<\/strong>. Proprio per questo, la Via prefigura un modello di istruttoria aperto al pubblico e recepisce la <strong>Convenzione di Aarhus<\/strong> nell\u2019art. 24 del dlgs 152\/06.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio di Stato, invece, individua l\u2019elemento di distinzione tra VIA e <strong>AIA<\/strong>, qualificando quest\u2019ultima come \u201c[\u2026] l\u2019atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando cos\u00ec efficacia, efficienza, speditezza ed economicit\u00e0 all\u2019azione amministrativa, nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell\u2019impianto [\u2026]\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne deriva&nbsp;che l\u2019AIA si focalizza sugli aspetti gestionali di un impianto inquinante, con lo scopo di valutare le migliori tecniche disponibili, di prevenzione degli inquinanti, ecc\u2026<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La valutazione dell\u2019AIA \u00e8 di carattere puramente tecnico,&nbsp;mentre quella della VIA \u00e8 di carattere discrezionale e verifica il rapporto costi benefici, anche a livello sociale, di un progetto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La tutela dell\u2019ambiente assicurata in sede di AIA \u00e8, quindi, in primo luogo una tutela di carattere prettamente tecnico che, risolvendosi nell\u2019individuazione delle prescrizioni puntuali da rispettare nella fase di avvio, funzionamento e decommissiong dell\u2019impianto, assicura una tutela integrata delle varie matrici ambientali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ai sensi del Consiglio di Stato, VIA e AIA, infatti, sono due istituti accomunati dal medesimo fine: appunto, la tutela preventiva e integrata dell\u2019ambiente (come espressione del pi\u00f9 generale principio di precauzione). Ci\u00f2 che sembra distinguere VIA e AIA \u00e8, allora, la natura delle valutazioni svolte nell\u2019ambito dei due procedimenti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto diverse, AIA e VIA sono, quindi, in ogni caso accomunate nel fine ultimo perseguito e legate \u201ca doppio filo\u201d dal medesimo <strong>principio ispiratore, quello di precauzione<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A riprova di tale assunto occorre richiamare, in ultimo, le previsioni di cui all\u2019art. 26 del D.lgs. 152\/2006, a norma del quale il provvedimento di VIA \u00e8 sempre integrato nell\u2019autorizzazione integrata ambientale. Ci\u00f2 a dimostrazione della diversit\u00e0 tra i due istituti (che non si sovrappongono e, quindi, non costituiscono una mera duplicazione l\u2019uno dell\u2019altro) e della loro comunanza di scopo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Un nodo centrale del rapporto tra i due titoli riguarda l\u2019efficacia vincolante dei relativi esiti, governata da un principio di asimmetria. La giurisprudenza ha statuito il principio di preclusivit\u00e0 secondo cui <strong>\u201cuna valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude il rilascio dell\u2019autorizzazione integrata ambientale (AIA)\u201d<\/strong> (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 313 del 2015; Sezione IV, n. 3795 del 5 maggio 2025).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Al contrario, il conseguimento di una VIA favorevole non vincola l\u2019amministrazione al rilascio dell\u2019AIA<\/strong>, in quanto \u201clegittimamente, pu\u00f2 essere negata l\u2019AIA anche in presenza di una VIA positiva, poich\u00e9 soltanto l\u2019AIA \u00e8, di per s\u00e9, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull\u2019intervento in concreto proposto\u201d (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 313 del 2015; Sezione IV, n. 3795 del 5 maggio 2025). <strong>La VIA, dunque, non esaurisce la valutazione di compatibilit\u00e0, restando l\u2019AIA il baluardo finale per la verifica della sostenibilit\u00e0 operativa dell\u2019impianto<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla luce di questi principi di diritto ambientale \u00e8 necessario domandarsi se il procedimento unico per i data center, stabilito nel DL 21\/2026, garantisca ancora un\u2019autonomia della VIA rispetto all\u2019AIA.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Come possono&nbsp;una Via e un\u2019AIA andare di pari passo in un unico procedimento, quando la prima \u00e8 del tutto preventiva per la seconda\u2026?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Con questo decreto legge, viene scardinata la VIA<\/strong> e tutto il diritto ambientale che si basa sui principi riconosciuti a livello comunitario, come il diritto di prevenzione e precauzione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 il classico decreto d\u2019urgenza che spiana la strada ai progetti, a scapito di ambiente, salute e comunit\u00e0.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 ormai consolidato a livello mondiale, il tentativo dei governanti, sotto pressione da parte del grande capitale oligopolistico, di eliminare tutte quelle leggi ambientali che creano problemi agli investimenti.&nbsp;Lo abbiamo visto in questi anni negli USA (soprattutto con l\u2019amministrazione Trump, che ha cercato di azzerale tutte le normative ambientali) e lo vediamo ora anche in Unione Europea, in primo luogo in Italia. Questa norma conferma e consolida la tendenza mondiale di distruzione del diritto ambientale.<\/p>\n\n\n\n<p>In un mondo sempre pi\u00f9 alle prese con il problema climatico e ambientale, dopo anni di malgoverno invece di tutelare l\u2019ambiente, la salute e lo stesso clima minacciato, si preferisce togliere di&nbsp;mezzo qualsiasi vincolo che possa minare i profitti degli oligopoli. \u00c8 la tendenza del capitalismo contemporaneo, che vuole libert\u00e0 assoluta, compresa la libert\u00e0 di inquinare e distruggere i territori.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa legge viene <strong>spacciata come necessit\u00e0 assoluta nel nome della rincorsa all\u2019intelligenza artificiale su scala globale<\/strong>. Quante volte ci hanno detto che senza queste infrastrutture non potranno esserci tutti i nuovi servizi.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 scopo di questo testo analizzare l\u2019utilit\u00e0 o meno di questa tecnologia, ma una cosa va ribadita: se effettivamente c\u2019\u00e8 uno scopo, una utilit\u00e0, <strong>perch\u00e9 non fare un piano nazionale di sviluppo dei data center che verifichi le reali necessit\u00e0 in termini quantitativi e le rapporti in una valutazione ambientale strategica di scala nazionale?<\/strong> Un piano nazionale potrebbe aiutarci a capire quanti data center effettivamente possano servire e, soprattutto, a stabilire regole precise per individuarne le migliori caratteristiche e le localizzazioni ottimali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mentre oggi, purtroppo, si rincorre l\u2019investimento estero, in pieno stile coloniale, in assenza di un piano del genere e si scardina il diritto ambientale nel nome di uno Stato di Necessit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 proprio in questo modo che dallo Stato di Necessit\u00e0 si passa allo Stato di Eccezione, dove l\u2019annullamento della legge o un suo ridimensionamento diventa eccezione e paradigma del pensiero dominante.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La legge \u00e8 stretta, per questo annullo la legge!!! Questo \u00e8 il motto che accomuna a livello mondiale i vari governi nella rincorsa all\u2019intelligenza artificiale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stato di eccezione (concepito dal filosofo nazista Carl Schmitt nel suo celebre saggio \u201cLa Dittatura\u201d) si sposa benissimo con il pensiero, sempre pi\u00f9 diffuso in ambito economico, che si richiama alla scuola austriaca di Von Mises, dalla quale \u00e8 nata la scuola dell\u2019anarcocapitalismo di Rothbard e da cui prendono spunto proprio gli oligarchi delle Big Tech, a partire da Peter Thiel e Alexander Karp di Palantir.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La battaglia per la difesa dell\u2019ambiente e per uno sviluppo razionale di questa tecnologia deve proprio partire dalla difesa del diritto ambientale e dal contrastare il tentativo di questo governo di distruggere un diritto acquisito con anni di battaglie e studi scientifici. Occorre una battaglia nazionale, in grado di contrastare una legge folle,&nbsp;introdotta nel famoso \u201c<strong>decreto bollette<\/strong>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;articolo 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (\u201cDecreto Bollette\u201d, convertito dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49) introduce un procedimento unico per [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":18679,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4030,41],"tags":[],"class_list":["post-18678","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-data-center","category-opinioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18678\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18679"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}