{"id":8874,"date":"2013-12-10T23:20:47","date_gmt":"2013-12-10T22:20:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=8874"},"modified":"2014-01-02T15:31:37","modified_gmt":"2014-01-02T14:31:37","slug":"tar-e-grandi-impianti-eolici-recenti-sentenze-a-favore-della-tutela-del-paesaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2013\/12\/tar-e-grandi-impianti-eolici-recenti-sentenze-a-favore-della-tutela-del-paesaggio\/","title":{"rendered":"TAR e grandi impianti eolici: recenti sentenze a favore della tutela del paesaggio"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-8884 alignnone\" alt=\"20131210-eolico\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/20131210-eolico.jpg\" width=\"640\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/20131210-eolico.jpg 640w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2013\/12\/20131210-eolico-300x135.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/p>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>Un articolo di Vitantonio Iacoviello sulle recenti sentenze del TAR in materia di tutela del paesaggio, in particolare sulla questione dei grandi impianti eolici.<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>\u201cTutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione\u201d. Cos\u00ec recita il secondo comma dell\u2019articolo 9 della Costituzione italiana.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Parole semplici ma lapidarie, parole che non lasciano margini di interpretazione. Eppure, in qualche caso per ignoranza, molto pi\u00f9 spesso per cinica e sfrenata ingordigia di guadagno, l\u2019attentato a questo illuminato articolo della Costituzione \u00e8 quello che pi\u00f9 viene praticato, con la costruzione di piccole e grandi opere che sfregiano il meraviglioso paesaggio italiano.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Negli ultimi decenni poi questo vilipendio viene addirittura ammantato di filantropia: \u00e8 il caso dei grandi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili<\/strong>, i cui proponenti dicono di agire per il pubblico interesse e di portare ricchezza alle genti che vivono in territori i cui paesaggi non sono pregiati e\/ sono compromessi .Dicono.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Salvo poi a riscontrare il contrario puntualmente quando si paragonano le descrizioni progettuali con la realt\u00e0 dei luoghi. E, in ogni caso, <strong>anche qualora il paesaggio fosse compromesso da intervento umano, non \u00e8 certo consentito loro di continuare a comprometterlo con opere impattanti.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Questo emerge chiaramente anche dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n\u00b0 05273\/2013 che d\u00e0 ragione alla Soprintendenza per i Beni paesaggistici<\/strong> per le province di Lecce, Brindisi e Taranto che avevano formulato parere negativo sulla costruzione di serre sostenendo che \u201c<em>le opere di progetto consistenti nella realizzazione di serre, locali tecnici,recinzione, per tipologia costruttiva, materiale, estensione, altererebbero il contesto paesaggistico, prevedendo l\u2019inserimento di manufatti estranei all\u2019ambito interessato, caratterizzato da zona agricola, vegetazione autoctona e manufatti rurali\u2026<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>In precedenza, la Soprintendenza era stata soccombente davanti al TAR di Lecce per lo stesso parere,<\/strong> impugnato dalla ditta interessata all\u2019opera, ritenendo il TAR che rientrando la categoria di opera proposta nelle previsioni della regolamentazione urbanistica, la Soprintendenza praticamente nulla potesse eccepire.\u00a0Non solo, ma il TAR accoglieva le lagnanze del proponente che asseriva la compatibilit\u00e0 dell\u2019opera dato che,affermava, la zona era gi\u00e0 compromessa, che ricadeva in un\u2019area in stato di abbandono ed era completamente incolta, che non c\u2019erano presenze autoctone da preservare ma solo ulivi di recente impianto.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Nella sentenza ultima del Consiglio di Stato si legge che \u201c<em>\u2026 le valutazioni di carattere paesaggistico sono indipendenti, e comunque prevalenti rispetto a quelle di carattere urbanistico<\/em>\u201d.<\/strong> In merito alla sentenza TAR che lasciava intendere che,in ragione del degrado della zona,l\u2019autorizzazione non poteva essere negata. Il CdS aggiungeva:\u00a0\u201c<em>Ma nemmeno tale affermazione pu\u00f2 essere condivisa. E\u2019 infatti recepito e costante in giurisprudenza che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni,anzich\u00e9 impedire,maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell\u2019ambito protetto<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>In un altro giudizio e con sentenza 08318\/2013 il TAR del Lazio , e questa volta trattasi di eolico, d\u00e0 ragione alla Direzione regionale dei Beni culturali, che aveva dato parere sfavorevole ad un progetto<\/strong>, nonostante che lo stesso nel corso dell\u2019istruttoria fosse stato ridotto da 28 a 14 pale. La Direzione aveva qualificato l\u2019impianto \u201c<em>come un sistema estraneo e fuori scala rispetto al contesto\u201d,\u201d ancora cos\u00ec fortemente ed estensivamente caratterizzato dalla sua vocazione agricola<\/em>\u201d ed aveva ravvisato l\u2019inadeguatezza delle \u201c<em>misure di mitigazione<\/em>\u201d \u201c<em>anche nella riconfigurazione dell\u2019impianto<\/em>\u201d e, in ultimo, riteneva \u201c<em>impossibile garantire il rispetto dell\u2019obbiettivo di miglioramento della qualit\u00e0 del contesto rurale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Ancora riguardo all\u2019eolico, la sentenza TAR Salerno n\u00b02213 dell\u201911 novembre 2013 ribadisce perentoriamente che (il parere favorevole ndr) \u201c<em>non \u00e8 assentibile sulla sola base delle<\/em> (presunte ndr) <em>utilit\u00e0 dalla tipologia del nuovo utilizzo<\/em>\u201d (produzione di energia da fonti rinnovabili ndr).<\/strong> Di pi\u00f9, recita la sentenza, <span style=\"color: #000000;\">\u201c<em>in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei \u2013 e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche &#8211; il giudizio di incidenza paesaggistica non pu\u00f2 limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo<\/em>\u201d. \u201c<em>In altri termini<\/em>\u201d, prosegue la sentenza, \u201d<em>se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell\u2019effettivit\u00e0 del vincolo,quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto<\/em>\u201d<\/span>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Leggendo le sentenze riportate, mi viene spontaneo pensare alla Teknosolar ed al progettato mega- impianto solare-termodinamico di Banzi (PZ), <\/strong>che, fra le altre considerazioni tutte pesantissime, altera l\u2019intera struttura paesaggistica ben frubile dai comuni limitrofi, <strong>ed alla Winderg che intende realizzare un impianto eolico che farebbe da barriera fra un territorio agricolo ricco di Beni vincolati e il centro storico di Lavello, uccidendo una vista mozzafiato sul vulcano spento del Vulture<\/strong>. In entrambi i casi tentando di passare sulla testa dei cittadini e stravolgendo la loro vita da ogni punto di vista.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>Un appello alle Soprintendenze, alla Direzione regionale dei Beni culturali, alle organizzazioni agricole, ai Sindaci, ai tecnici che esaminano i progetti (ma li esaminate con scrupolo e puntiglio?\u2026), alle Giunte regionali: abbiamo ragioni da vendere ad opporci, non \u00e8 solo un fatto di dignit\u00e0 del popolo lucano da difendere. <\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>No, ci sono ragioni oggettive, si tratta della nostra storia, del nostro paesaggio agrario, di quello che i nostri avi ci hanno lasciato in prestito per i nostri figli. Non si tratta di Nymbi. Insieme, con determinazione, mettiamo alla porta questa gente e denunciamone eventuali \u201cimprecise descrizioni&#8221;.<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\"><em><strong>Vitantonio Iacoviello<\/strong> <\/em><br \/>\n<em>Italia Nostra<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un articolo di Vitantonio Iacoviello sulle recenti sentenze del TAR in materia di tutela del paesaggio, in particolare sulla questione dei grandi impianti eolici. \u201cTutela [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":110,"featured_media":8884,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[8,10,33,13,18],"tags":[1466,1467,144],"class_list":["post-8874","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-basilicata","category-campania","category-energie-rinnovabili","category-lazio","category-puglia","tag-banzi","tag-lavello","tag-tar"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/110"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8874"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8874\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8884"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}