{"id":9186,"date":"2014-02-20T22:57:54","date_gmt":"2014-02-20T21:57:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/?p=9186"},"modified":"2014-03-04T22:58:07","modified_gmt":"2014-03-04T21:58:07","slug":"il-consumo-di-suolo-e-la-mistificazione-dello-ius-aedificandi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/2014\/02\/il-consumo-di-suolo-e-la-mistificazione-dello-ius-aedificandi\/","title":{"rendered":"Il consumo di suolo e la mistificazione dello ius aedificandi"},"content":{"rendered":"<h3><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-9190\" alt=\"Foto di Stefano Fiaschi, da Wikimedia Commons\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/toscana.jpg\" width=\"640\" height=\"290\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/toscana.jpg 640w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/toscana-300x135.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/h3>\n<figure id=\"attachment_9191\" aria-describedby=\"caption-attachment-9191\" style=\"width: 200px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9191 \" style=\"margin-right: 15px;\" alt=\"Paolo Maddalena, vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale\" src=\"http:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/paolo-maddalena.jpg\" width=\"200\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/paolo-maddalena.jpg 200w, https:\/\/www.salviamoilpaesaggio.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/paolo-maddalena-50x50.jpg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9191\" class=\"wp-caption-text\">Paolo Maddalena, vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale<\/figcaption><\/figure>\n<p><span><strong><em><strong>di Paolo Maddalena, vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e coautore della Legge Galasso.<\/strong><\/em><\/strong><\/span><\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Il territorio, alle origini, \u00e8 sempre appartenuto al popolo a titolo di sovranit\u00e0; dunque, tra i poteri sovrani del popolo rientra anche la \u201cpropriet\u00e0 collettiva\u201d del territorio.<\/strong><\/span><\/h3>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><strong>Per combattere il consumo di suolo \u00e8 indispensabile eliminare gli equivoci sull\u2019edificabilit\u00e0 e ribadire legislativamente, come sugger\u00ec la Corte costituzionale, che lo ius aedificandi non \u00e8 tra i contenuti della propriet\u00e0 privata dei suoli, come invece vorrebbe la proposta di legge Realacci.<\/strong><\/span><\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>1. \u2013 Il consumo di suolo e le lacune legislative<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>La cementificazione, l\u2019impermeabilizzazione e l\u2019edificazione hanno stravolto il nostro territorio, esponendolo a frane, smottamenti e distruzioni di ogni tipo. Di fronte ad un simile disastro da pi\u00f9 parti si sono levate voci allarmate e sono piovute in Parlamento numerose <strong>proposte di legge<\/strong>, che promettono di <strong>\u201climitare\u201d il consumo dei suoli agricoli<\/strong>, ammettendolo soltanto se non sia possibile trovare soluzioni all\u2019interno di aree urbanizzate.<\/p>\n<p>Si parla, ovviamente, di \u201csuolo\u201d, cio\u00e8 di quella parte della superficie terrestre che \u00e8 a diretto contatto con l\u2019atmosfera e che, attraverso l\u2019azione combinata di acqua, minerali e batteri, condiziona la vita dell\u2019intero pianeta. Sennonch\u00e9, <strong>dal punto di vista giuridico, non \u00e8 possibile parlare di \u201csuolo\u201d senza parlare anche di \u201csottosuolo\u201d e di \u201csoprassuolo\u201d<\/strong>. Infatti, queste tre entit\u00e0 sono tra loro strettamente connesse e costituiscono nel loro insieme una entit\u00e0 complessa, molto spesso presa in considerazione dal diritto, che si chiama \u201c<strong>territorio<\/strong>\u201d. Si vuol dire, in altri termini, che <strong>\u201csuolo\u201d e \u201cterritorio\u201d sono tra loro entit\u00e0 inscindibili<\/strong>, per cui un discorso sul suolo non pu\u00f2 prescindere da un discorso sul territorio.<\/p>\n<p>E, a questo proposito, non si pu\u00f2 fare a meno di ricordare che <strong>il \u201cterritorio\u201d \u00e8 oggi attaccato da tre temibilissimi nemici: la crisi finanziaria<\/strong>, che produce la sua \u201csvendita\u201d, e quindi, anche la svendita dei suoli; <strong>la<\/strong> \u201c<strong>privatizzazione<\/strong>\u201d, che trasforma la propriet\u00e0 collettiva del territorio e dei suoli, in propriet\u00e0 privata, sottraendo risorse a tutti, a vantaggio di pochi; ed infine, la \u201c<strong>cementificazione e impermeabilizzazione dei suoli<\/strong>\u201d con gli evidentissimi e gravissimi danni che produce.<\/p>\n<p>Comunque, concentrando l\u2019attenzione sulla tutela di quella parte del territorio definita \u201csuolo\u201d, \u00e8 da avvertire che effettivamente il discorso deve concentrarsi sulle \u201ccementificazioni e sulle impermeabilizzazioni\u201d, che sono la causa prima del suo \u201cconsumo\u201d.<\/p>\n<p>Al riguardo, si deve, tuttavia, rilevare che le proposte che sono state depositate in Parlamento, ed in primis quella dell\u2019on.le Realacci, non tengono presente un dato di fondamentale importanza: il fatto cio\u00e8 che ormai <strong>il costruito prevale sul non costruito e sono stati ampiamente superati, e di molto, tutti i limiti per assicurare la \u201csostenibilit\u00e0\u201d ambientale di nuove costruzioni<\/strong>.[1]<\/p>\n<h3><strong><span style=\"color: #008000;\">Ne consegue che oggi non \u00e8 pi\u00f9 possibile interpretare il problema in termini di \u201climitazione\u201d, ma \u00e8 diventato ineluttabile parlare della cosiddetta \u201copzione zero nel consumo di suolo\u201d. Lo impone, a tacer d\u2019altro, il fatto che \u00e8 stato turbato in modo gravissimo l\u2019equilibrio idrogeologico del nostro Paese, sicch\u00e9 \u00e8 assurdo continuare a ragionare come se fossimo agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso, e non oggi, quando si \u00e8 gi\u00e0 distrutto inesorabilmente tutto il territorio.<\/span><\/strong><\/h3>\n<p>Si \u00e8 costruito sui terreni agricoli, sulle aree golenali, sugli argini dei fiumi, sulle pendici dei vulcani, sulle spiagge, ecc. E, di fronte a tale immane disastro non \u00e8 pi\u00f9 immaginabile parlare di consumi ulteriori di terreni agricoli, forestali, o addirittura di orti urbani, ricorrendo al <strong>subdolo concetto di \u201ccompensazione ambientale\u201d, che non serve ad altro se non a spostare il consumo di suolo da un luogo ad un altro<\/strong>. In parole povere <strong>un \u201cartificio\u201d per mettere a tacere, ingannandole, le coscienze dei pi\u00f9 attenti ai problemi ambientali<\/strong>. Ma v\u2019\u00e8 ancora di pi\u00f9. Vi sono proposte, come quella gi\u00e0 indicata, che parlano della elargizione, da parte dell\u2019amministrazione pubblica, del <strong>ius aedificandi, su terreni agricoli, quasi fosse moneta sonante, per coloro che si impegnano a risanare zone urbanizzate<\/strong>. Siamo arrivati ad uno stato confusionario generale.<\/p>\n<p>Occorre, dunque, rimeditare ab imis il problema e scoprire quali siano, sia pur limitando il discorso all\u2019aspetto puramente giuridico, le cause di questo immane disastro.<\/p>\n<p>Ponendosi in questa prospettiva, salta immediatamente agli occhi che causa principale del disastro \u00e8 il convincimento, diffusissimo nell\u2019immaginario collettivo, secondo il quale <strong>il \u201cterreno\u201d serve soprattutto per edificarvi sopra<\/strong>. In altri termini, <strong>nel \u201ccontenuto\u201d del diritto di propriet\u00e0 privata sarebbe incluso il ius aedificandi, il cui esercizio ha bisogno soltanto di un \u201cpermesso\u201d dell\u2019autorit\u00e0 comunale, quello che una volta si chiamava \u201clicenza\u201d, ed oggi \u201cpermesso di costruire\u201d<\/strong>, e che solo per breve tempo, grazie alla legge n. 10 del 1977, fu chiamata \u201cconcessione edilizia\u201d.<\/p>\n<h3><strong><span style=\"color: #008000;\">In realt\u00e0 questo presunto \u201cdiritto di costruire\u201d, inteso come insito nel diritto di propriet\u00e0 fondiaria, non \u00e8 previsto da nessuna norma del codice civile. Un tentativo per dare un riconoscimento legislativo al ius aedificandi fu fatto dall\u2019On.le Maurizio Lupi, il quale, a nome del partito \u201cForza Italia\u201d, present\u00f2 nel 2003 una proposta di riforma del governo del territorio, che, bench\u00e9 approvata dal Senato, fu poi bocciata dalla Camera dei deputati[2].<\/span><\/strong><\/h3>\n<p>N\u00e9 \u00e8 possibile attribuire il valore di una disposizione di legge alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980, che ha concepito il diritto ad edificare come \u201cinsito\u201d nel diritto di propriet\u00e0, facendo s\u00ec che il DPR 6 giugno 2001, n. 380, introducesse poi la dizione \u201cpermesso di costruire\u201d. Infatti, <strong>la Corte costituzionale ha il potere di \u201cannullare\u201d le leggi e non quello di \u201csostituirsi\u201d al legislatore<\/strong>. E\u2019 pertanto estremamente importante che <strong>le recenti proposte di legge sul consumo dei suoli facciano chiarezza su questo punto, ponendo in rilievo che il ius aedificandi non rientra tra i contenuti del diritto di propriet\u00e0 privata.<\/strong><\/p>\n<p>Ed \u00e8 da sottolineare che <strong>i Comuni di rado hanno agito nell\u2019interesse effettivo delle collettivit\u00e0 amministrate<\/strong>, ed a ci\u00f2 sono stati indotti da riprovevoli leggi statali, che hanno favorito gli interessi dei singoli, spingendo i Comuni a concedere il massimo possibile di \u201cpermessi di costruire\u201d. Si tratta, innanzitutto, come puntualmente nota Salvatore Settis[3], del Testo unico per l\u2019edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, il quale, all\u2019art. 136, comma 2, lett. c), ha <strong>abrogato il sano principio della legge Bucalossi<\/strong> (art. 12, della legge n. 10 del 1977), secondo cui \u201c<em>i proventi da oneri di urbanizzazione dovevano essere obbligatoriamente utilizzati dai Comuni per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale<\/em>\u201d. Di conseguenza, a seguito di tale disposizione legislativa, i Comuni si sono sentiti liberi di impiegare i cosiddetti oneri di urbanizzazione anche per le spese correnti e, essendo queste ultime sempre crescenti, hanno cominciato ad \u201d<em>allentare la guardia sulle autorizzazioni a costruire, o peggio a stimolare l\u2019invasione del territorio modificando piani regolatori, concedendo eccezioni e deroghe, chiudendo un occhio e pi\u00f9 spesso entrambi<\/em>\u201d , ed il fatto peggiore \u00e8 stato che, essendo diventati gli oneri di urbanizzazione un introito del quale si aveva bisogno anno per anno, i Comuni hanno \u201c<em>accresciuto il numero delle costruzioni, allentando i controlli, cannibalizzando il territorio<\/em>\u201d[4].<\/p>\n<p>N\u00e9 \u00e8 da dimenticare l\u2019effetto perverso provocato in proposito dall\u2019art. 3, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo il quale \u201c<em>sono soppresse le disposizioni normative statali incompatibili con il principio per il quale l\u2019iniziativa e l\u2019attivit\u00e0 economica privata sono libere ed \u00e8 permesso tutto ci\u00f2 che non \u00e8 espressamente vietato dalla legge<\/em>\u201d. <strong>Si tratta di una legge palesemente incostituzionale<\/strong>, poich\u00e9 fonda il suo disposto solo sulle prime cinque parole dell\u2019art. 41 della Costituzione, dimenticando che questo articolo, dopo aver affermato che \u00ab <em><strong>l\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera<\/strong><\/em> \u00bb, prosegue dicendo che essa: \u00ab<em><strong>non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana<\/strong><\/em> \u00bb. Dunque una disposizione di legge assurda, che, tuttavia, ha dato maggior forza agli speculatori edilizi nel chiedere alle amministrazioni comunali di far presto a concedere loro i richiesti permessi di costruire.<\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>2. \u2013 Il capovolgimento di una diffusa ed erronea convinzione.<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>E\u2019 da porre in evidenza, a questo punto, che costruire, come sopra si accennava, significa \u201c<em>modificare il territorio<\/em>\u201d e che, di conseguenza, questo pu\u00f2 esser fatto <strong>soltanto da chi \u00e8 il \u201cproprietario\u201d del \u201cterritorio\u201d medesimo<\/strong>, considerato, peraltro, nella sua interezza, tenendo conto, cio\u00e8, anche del paesaggio, dei beni artistici e storici e degli altri beni costruiti dall\u2019uomo.<\/p>\n<h2><span style=\"color: #008000;\">Si deve cio\u00e8 affermare con forza che il cosiddetto ius aedificandi appartiene al popolo, che \u00e8 proprietario del territorio a titolo originario di sovranit\u00e0 e non al singolo cittadino proprietario di un appezzamento di terreno. E si deve subito avvertire che l\u2019interesse del popolo deve esser fatto valore dal Comune, come ente esponenziale dalla comunit\u00e0 comunale, ma anche dai singoli cittadini, come vedremo in seguito, con l\u2019esperimento dell\u2019azione popolare.<\/span><\/h2>\n<p>Si oppone a questa indiscutibile verit\u00e0, come poco sopra si osservava, la cultura borghese e quella ben pi\u00f9 invasiva del neoliberismo economico, le quali hanno diffuso l\u2019errato convincimento \u201c<em>dell\u2019assolutezza e della illimitatezza<\/em>\u201d della propriet\u00e0 privata, che perci\u00f2 avrebbe come contenuto anche il diritto di costruire, nonch\u00e9 una prevalenza della \u201c<em>propriet\u00e0 privata<\/em>\u201d del singolo, sulla \u201c<em>propriet\u00e0 collettiva<\/em>\u201d di tutti sul territorio, con la conseguenza che <strong>la \u201c<em>tutela dell\u2019interesse generale<\/em>\u201d viene vista come una \u201c<em>limitazione<\/em>\u201d della propriet\u00e0 privata<\/strong>. E tutto questo a prescindere dalle chiarissime disposizioni della Costituzione, che vengono del tutto ignorate, come se fosse possibile leggere le disposizioni del codice civile indipendentemente dalle norme costituzionali.<\/p>\n<p>E\u2019 indispensabile \u201ccapovolgere\u201d questa prospettiva, mettendo a confronto i due citati istituti, confronto che porr\u00e0 in evidenza la <strong>\u201cprecedenza storica\u201d della propriet\u00e0 collettiva del territorio sulla propriet\u00e0 privata, ed una \u201cprevalenza giuridica\u201d del primo diritto sul secondo<\/strong>.<\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>3. \u2013 La precedenza storica della propriet\u00e0 collettiva su quella privata.<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Il punto di partenza di tutto il discorso \u00e8 che<strong> il territorio, alle origini, \u00e8 sempre appartenuto al popolo a titolo di sovranit\u00e0<\/strong>. E\u2019 sufficiente pensare come nasce la \u201c<strong><em>Comunit\u00e0 politica<\/em><\/strong>\u201d, per rendersene conto. Tra i vari esempi, il pi\u00f9 pertinente sembra quello relativo alla <strong>nascita della Civitas Quiritium<\/strong>. Quando <strong>Romolo<\/strong>, o chi per lui, tracci\u00f2 il solco dell\u2019Urbs (che non ancora si chiamava Roma, poich\u00e9 questo nome, dall\u2019etrusco rumen, fu dato per l\u2019appunto dai re etruschi), <strong>distinse il terreno su cui doveva nascere la Citt\u00e0 dai terreni circostanti<\/strong> e dette luogo a tre fenomeni giuridici concomitanti: la nascita del <strong>Populus<\/strong> (nel senso che l\u2019aggregato umano che si stanziava nella Citt\u00e0, diveniva una unit\u00e0 giuridica complessa, nella quale si distingueva il \u201ccivis\u201d, il singolo cittadino, come \u201cparte costitutiva\u201d del tutto, ed il Populus, cio\u00e8 l\u2019intera cittadinanza); la nascita del \u201c<strong>territorium<\/strong>\u201d (da terrae torus, letto di terra), sul quale si stanziava il popolo, e infine, la \u201c<strong>sovranit\u00e0<\/strong>\u201d, il potere sommo, riconosciuto al popolo stesso, di porre confini, non solo ai terreni, ma anche ai singoli cittadini, in modo che le loro libert\u00e0 venissero limitate al fine di assicurare la convivenza civile.<\/p>\n<p>In sostanza <strong>vennero in evidenza due concetti chiave: quello di \u201cconfine\u201d e quello \u201cdella parte e del tutto\u201d<\/strong>, nel senso che la \u201cconfinazione\u201d dei terreni e delle libert\u00e0 individuali fu essenziale per la nascita della Comunit\u00e0 politica, mentre lo stesso concetto di popolo, non si risolse nella concezione individualistica di una sola entit\u00e0 giuridica, ma implic\u00f2 la rilevanza giuridica, sia del tutto, sia dei singoli cittadini, in quanto parti strutturali dell\u2019insieme costituito dal popolo. Insomma una concezione \u201ccollettivistica\u201d e non, come si \u00e8 a lungo ritenuto, una concezione \u201cindividualistica\u201d[5].<\/p>\n<h3><strong><span style=\"color: #008000;\">In sostanza, quello che \u00e8 necessario porre in evidenza \u00e8 che la nascita di una Comunit\u00e0 politica implica che, originariamente, il territorio appartiene al popolo a titolo di sovranit\u00e0, nel senso che tra i poteri sovrani del popolo rientra anche la \u201cpropriet\u00e0 collettiva\u201d del territorio.<\/span><\/strong><\/h3>\n<p>Lo dimostra, a tacer d\u2019altro, che per \u201ccedere\u201d a singoli soggetti parti del territorio \u00e8 stata sempre ritenuta necessaria un atto solenne la divisio, preceduta da una manifestazione di volont\u00e0 del titolare della sovranit\u00e0. La prima \u201cdivisio\u201d fu operata, secondo le testimonianze letterarie, dallo stesso Romolo, ma il Niebhur ha ritenuto che si trattasse di <strong>Numa Pompilio<\/strong>, il quale, evidentemente dopo una deliberazione dei Patres familiarum, <strong>divise il territorio dell\u2019Urbe<\/strong> tra una parte assegnata ai singoli Patres, due iugeri a testa, cio\u00e8 mezzo ettaro (quanto \u00e8 appena sufficiente per soddisfare le elementari necessit\u00e0 familiari), ed una parte riservata all\u2019uso comune della cittadinanza, il cosiddetto \u201cager compascuus\u201d. Da notare che <strong>non si tratt\u00f2 affatto della cessione in propriet\u00e0 privata<\/strong>, poich\u00e9 sulla parte divisa <strong>i singoli assegnatari ebbero un potere indefinito, detto \u201cmancipium\u201d, e non un diritto reale come il diritto di propriet\u00e0 privata<\/strong>. Ed \u00e8 ancora da notare che anche le successive assegnazioni ai veterani delle terre conquistate avvenne mediante la solenne cerimonia, di origine etrusca, detta \u201cdivisio et adsignatio agrorum\u201d, sempre preceduta da una lex centuraiata o da un plebiscitum, cio\u00e8 da una manifestazione di volont\u00e0 del popolo sovrano. D\u2019altro canto, anche in questa seconda ipotesi, trattandosi di res nec mancipi, veniva trasferita soltanto la possessio (da potis sedeo, siedo da signore), cio\u00e8 una res facti e non un vero e proprio diritto. Per parlare di un vero e proprio diritto reale, corrispondente pi\u00f9 o meno alla nostra propriet\u00e0 privata, fu necessario attendere l\u2019inizio del I secolo a. C., quando, dopo una tormentata evoluzione giurisprudenziale, si cominci\u00f2 a parlare di \u201ddominium ex iure Quiritium\u201d, che comunque, fu oggetto di controllo pubblico, e comport\u00f2 soltanto il ius utendi et fruendi, ma non il ius abutendi, del quale si parl\u00f2 solo durante il medio evo.<\/p>\n<p>Nel <strong>medio evo<\/strong>, peraltro, lo schema rimase lo stesso. Infatti, se si pensa che <strong>la sovranit\u00e0, dal popolo era passata all\u2019Imperatore<\/strong>, si capisce pienamente perch\u00e9 si parl\u00f2 di un dominium eminens dell\u2019Imperatore e di un dominium utile di chi lavorava la terra. <strong>Il territorio, insomma, apparteneva a chi era titolare della sovranit\u00e0<\/strong>. L\u2019appartenenza del territorio, in altri termini, rientrava nella somma dei poteri sovrani e questa appartenenza continuava ad esistere (Carl Schmitt parla di \u201csuperpropriet\u00e0\u201d) <strong>anche se in concreto la propriet\u00e0 risultava assegnata ad un singolo cittadino<\/strong>.<\/p>\n<p>La rottura dello schema romanistico si \u00e8 avuta con la <strong>restaurazione napoleonica<\/strong>, la quale \u00e8 stata realizzata in base al principio \u201c<em>Il potere al Governo, la propriet\u00e0 ai privati<\/em>\u201d. Si \u00e8 staccato cos\u00ec il diritto dall\u2019economia e si sono poste le premesse per l\u2019affermarsi delle teorie neoliberiste, che si disinteressano della persona umana e mirano soltanto al \u201cmassimo profitto\u201d, dando origine al dannosissimo fenomeno della \u201cfinanziarizzazione dei mercati\u201d, alla \u201csvendita del territorio\u201d ed alle perniciose \u201cprivatizzazioni\u201d, che tolgono a tutti per dare a pochi.<\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>4. \u2013 La prevalenza giuridica della propriet\u00e0 collettiva su quella privata.<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>La salvezza sta nell\u2019applicazione della vigente Costituzione repubblicana, la quale ha accolto in pieno l\u2019insegnamento dei giureconsulti romani. La Costituzione, infatti, non solo ha sostituito lo Stato persona di stampo borghese con lo Stato comunit\u00e0, qual era la Respublica Romanorum, ma ha riportato in primo piano la \u201c<em>propriet\u00e0 collettiva<\/em>\u201d del territorio, ponendo in luce che <strong>la \u201c<em>propriet\u00e0 privata<\/em>\u201d \u00e8 semplicemente \u201c<em>ceduta<\/em>\u201d ai singoli con un atto di volont\u00e0 del popolo sovrano, e cio\u00e8 mediante legge<\/strong>. Alla \u201cprecedenza storica\u201d della propriet\u00e0 collettiva su quella privata si accompagna oggi la \u201cprevalenza giuridica\u201d della prima sulla seconda.<\/p>\n<p>Lo chiarisce l\u2019art. 42 della Costituzione, secondo il quale \u201c<em>la propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta dalla legge\u2026.allo scopo di assicurarne la funzione sociale<\/em>\u201d, sancendo cio\u00e8 che tale diritto \u00e8 giuridicamente tutelato soltanto se ed in quanto \u201cassicura\u201d \u201clo scopo\u201d della \u201cfunzione sociale\u201d, rende cio\u00e8 tutti partecipi dei benefici che provengono dalle attivit\u00e0 produttive.<\/p>\n<p>Il principio della prevalenza dell\u2019interesse pubblico sull\u2019interesse privato \u00e8 ribadito, inoltre, dall\u2019art. 41 della Costituzione, riguardante \u201cl\u2019iniziativa economica privata\u201d e cio\u00e8 l\u2019attivit\u00e0 negoziale che il proprietario pone in essere per disporre della propriet\u00e0 privata, e cio\u00e8 per acquisire o vendere la propriet\u00e0 dei beni economici.<\/p>\n<h3><strong><span style=\"color: #008000;\">Si legge in detto articolo che \u201cL\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera\u201d. \u201cNon pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo di recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana\u201d. Come si nota, alla \u201cfunzione sociale\u201d dell\u2019art. 42 Cost., fa riscontro \u201cl\u2019utilit\u00e0 sociale\u201d, di cui al precedente art. 41 Cost.<\/span><\/strong><\/h3>\n<p>Ma non \u00e8 tutto. Questa \u201cprevalenza\u201d dell\u2019interesse pubblico sull\u2019interesse privato, va coniugata con la \u201cdistinzione\u201d tra \u201cpropriet\u00e0 pubblica\u201d e \u201cpropriet\u00e0 privata\u201d, di cui al primo alinea del citato art. 42 Cost., secondo il quale \u201cla propriet\u00e0 \u00e8 pubblica e privata\u201d.<\/p>\n<p>In sostanza, dal combinato disposto delle citate disposizioni emerge con estrema chiarezza che <strong>la nostra Costituzione, non prevede affatto un solo tipo di propriet\u00e0, ma due tipi: quella pubblica e quella privata, sancendo, nello stesso tempo, la \u201cprevalenza della prima sulla seconda\u201d<\/strong>. Insomma,<strong> i \u201climiti\u201d alla propriet\u00e0<\/strong> di cui pure parla l\u2019art. 42 della Costituzione, affermando che \u201c<em>la propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti<\/em>\u201d, <strong>riguardano soltanto la propriet\u00e0 privata<\/strong>, come \u00e8 espressamente detto, <strong>e non la propriet\u00e0 pubblica<\/strong>, la quale, in questo contesto, si identifica con la \u201cpropriet\u00e0 collettiva demaniale\u201d, che spetta al popolo a titolo di sovranit\u00e0, come da tempo affermato da Massimo Severo Giannini[6].<\/p>\n<p>Questa distinzione, inoltre, \u00e8 stata chiarita da tempo dal Regolamento di contabilit\u00e0 generale dello Stato, approvato con R.D. 4 maggio 1885, n. 3074, il quale affermava testualmente: \u201c<em>I beni dello Stato si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali. Costituiscono il demanio pubblico i beni che sono in potere dello Stato a titolo di sovranit\u00e0, e formano il patrimonio quelli che allo Stato appartengono a titolo di propriet\u00e0 privata<\/em>\u201d [7].<\/p>\n<h3><strong><span style=\"color: #008000;\">Insomma, la \u201cdinamica giuridica\u201d che segue la Costituzione ripete puntualmente la stessa dinamica che si \u00e8 svolta storicamente. All\u2019inizio, l\u2019intero territorio appartiene al popolo a titolo di \u201csovranit\u00e0\u201d. In seguito, parte del territorio viene, con \u201clegge\u201d, \u201criservato\u201d all\u2019uso diretto della popolazione, restando \u201cpropriet\u00e0 collettiva demaniale\u201d come res extra commercium, e cio\u00e8 come beni \u201cinalienabili, inusucapibili ed in espropriabili\u201d, e parte viene \u201cceduta\u201d a privati, diventando oggetto di \u201cpropriet\u00e0 privata\u201d.<\/span><\/strong><\/h3>\n<p><strong>E questa parte \u201cceduta\u201d in propriet\u00e0 privata, sia ben chiaro, deve comunque perseguire una \u201cfunzione sociale\u201d<\/strong>, poich\u00e9 ci\u00f2 che conta, prima della tutela individuale, \u00e8 l\u2019\u201dutilit\u00e0 sociale\u201d, di cui parla l\u2019art. 41 della Costituzione.<\/p>\n<p>Insomma, sia la storia degli istituti giuridici, sia, direttamente, la nostra Costituzione confermano quanto sopra si diceva: si deve parlare di un \u201ccapovolgimento\u201d delle tradizionali concezioni borghesi, rinverdite e rafforzate dalle teorie neocapitalistiche, e ritenere che non \u00e8 il pubblico che \u201climita\u201d il privato del suo uso del bene comune, ma \u00e8 il privato che sottrae alla collettivit\u00e0 la possibilit\u00e0 di utilizzarlo per il bene comune.<\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>5. \u2013 Il ius aedificandi<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Se si tiene presente, come sopra si \u00e8 tentato di dimostrare, che la \u201cpropriet\u00e0 privata\u201d deriva da una \u201ccessione\u201d di parti del territorio a singoli individui da parte del popolo, il quale, non solo ha la \u201cpropriet\u00e0 collettiva\u201d dell\u2019intero territorio, ma conserva, come ricorda Carl Schmitt,[8] anche una \u201csuperpropriet\u00e0\u201d o, se si preferisce un dominium eminens sulle parti \u201ccedute\u201d, <strong>diventa davvero inconcepibile ritenere che, oltre al diritto di appartenenza di un appezzamento di terreno, sia stato \u201cceduto\u201d anche il diritto di \u201cmodificare il territorio\u201d nella sua interezza, potere che \u00e8 ovviamente rimasto nei \u201cpoteri sovrani del popolo\u201d.<\/strong><\/p>\n<h3><span style=\"color: #008000;\"><strong>Quando ci lamentiamo degli scempi paesaggistici, della cementificazione, delle distruzioni della natura non possiamo limitarci alla \u201cdenuncia\u201d: \u00e8 un nostro \u201cdiritto di propriet\u00e0 collettiva\u201d che \u00e8 stato leso, e questo diritto \u00e8 ben pi\u00f9 grande e pi\u00f9 tutelato del diritto di propriet\u00e0 privata. E, comunque, come si \u00e8 detto, il ius aedificandi non ha nulla a che vedere con il diritto di propriet\u00e0 privata. Non c\u2019\u00e8 nessuna disposizione del codice civile che lo preveda, mentre, come \u00e8 noto, lo stesso codice ha cura di precisare che questo diritto deve fare i conti con i \u201climiti posti dall\u2019ordinamento giuridico\u201d.<\/strong> <\/span><\/h3>\n<p>Nel caso poi della costituzione a favore di un terzo da parte del proprietario privato del <strong>diritto di costruire e mantenere su suolo proprio una costruzione<\/strong> (art. 952 del codice civile), \u00e8 evidente che tale costituzione di un diritto reale limitato \u00e8 condizionata al riconoscimento da parte dell\u2019Autorit\u00e0 competente, di quel particolare terreno come rientrante in una zona urbanizzata. Si vuol dire che \u00e8 \u201cl\u2019urbanizzazione\u201d del territorio, \u00e8 in ultima analisi la \u201ccessione\u201d ai singoli di questo potere rientrante nella propriet\u00e0 collettiva del territorio stesso, a far nascere in capo ai singoli proprietari di terreni il diritto di costruire. <strong>Fuori di questa \u201ccessione\u201d, il proprietario privato non pu\u00f2 assolutamente vantare un ius aedificandi come insito nel suo diritto di propriet\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>Ed \u00e8 per questo che <strong>\u00e8 corretto parlare di \u201cconcessione\u201d del diritto di costruire,<\/strong> come prevedeva la legge Bucalosi, n. 10 del 1977, ed \u00e8 fortemente in contrasto con tutti i principi del nostro ordinamento parlare di \u201clicenza di costruzione\u201d, com\u2019era una volta, o di \u201cpermesso di costruire\u201d, com\u2019\u00e8 oggi.<\/p>\n<p>Come si \u00e8 sopra chiarito, tutto ci\u00f2 dipende dal fatto che la cultura borghese e neoliberista si \u00e8 tenacemente opposta all\u2019idea stessa della \u201cpropriet\u00e0 collettiva del territorio\u201d, che \u00e8 invece viva e presente nel nostro ordinamento costituzionale e contiene anche questo supposto \u201cdiritto di costruire\u201d, che, per sua natura non pu\u00f2 appartenere a singoli soggetti, ma a tutti i consociati.<\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>6. \u2013 La dinamica costituzionale per lo sviluppo economico. La partecipazione dei cittadini<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Il problema dell\u2019attuazione del ius aedificandi, rende necessario qualche cenno sulle linee direttrici che la nostra Costituzione pone a proposito dello sviluppo economico.<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, <strong>la nostra Costituzione<\/strong> <strong>parte dall\u2019idea di comune esperienza secondo cui la ricchezza proviene da \u201cdue fattori\u201d: \u201cle risorse della terra\u201d ed \u201cil lavoro dell\u2019uomo\u201d<\/strong>. Infatti \u201cdue sono gli obiettivi\u201d che la stessa si propone di raggiungere: a) \u201ctutelare il territorio\u201d; b) \u201cproteggere il lavoro\u201d. Ed \u00e8 molto significativo, in proposito, il fatto che il Titolo III, Parte prima, della Costituzione, dedicato ai \u201cRapporti economici\u201d, \u00e8 in pratica dedicato, sia alla tutela del territorio, sia alla tutela del lavoro.<\/p>\n<p>In particolare parlano del territorio l\u2019art. 42, primo comma, secondo il quale \u201c<em>la propriet\u00e0 \u00e8 pubblica e privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti e a privati<\/em>\u201d, nonch\u00e9 l\u2019art. 44, primo alinea, secondo il quale occorre \u201c<em>conseguire il razionale sfruttamento del suolo<\/em>\u201d. Parlano invece di lavoro, l\u2019art. 35, secondo il quale \u201c<em>la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni<\/em>\u201d, l\u2019art. 36, secondo il quale \u201c<em>il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente a assicurare a s\u00e9 e alla famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa<\/em>\u201d, nonch\u00e9 l\u2019art. 38, importante per l\u2019affermazione di principio secondo cui tutti devono lavorare, ed \u00e8 esentato da questo dovere soltanto \u201c<em>il cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere\u201d, per il quale \u00e8 previsto il \u201cdiritto al mantenimento ed all\u2019assistenza sociale<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il quadro costituzionale, relativo ai due essenziali fattori della produzione, tuttavia, non si ferma qui. Basti pensare, quanto alla difesa del territorio, al riferimento dell\u2019art. 9 alla tutela del paesaggio e dei beni artistici e storici[9], nonch\u00e9 alla disposizione dell\u2019art. 52 Cost., secondo il quale \u201c<em>la difesa della Patria \u00e8 sacro dovere del cittadino<\/em>\u201d. E, per quanto riguarda il fattore lavoro[10], al primo alinea dell\u2019art. 1 della Costituzione, secondo il quale \u201cl\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica, fondata sul lavoro\u201d, nonch\u00e9 all\u2019art. 4, primo comma Cost., secondo il quale \u201c<em>la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto<\/em>\u201d.<\/p>\n<h3><strong>Tutela del territorio, e cio\u00e8 delle risorse della terra[11], e tutela del lavoro, e cio\u00e8 della piena occupazione, sono, dunque, obiettivi fondamentali della nostra Carta costituzionale.<\/strong><\/h3>\n<p>Come perseguire questi due obiettivi \u00e8 specificato nel citato Titolo III, della Parte prima, Cost.<\/p>\n<p>In questo titolo si prevede, innanzitutto, all\u2019art. 43 Cost., un intervento pubblico nell\u2019economia principalmente in relazione alle \u201cimprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale\u201d, precisandosi che \u201c<em>a fini di utilit\u00e0 generale la legge pu\u00f2 riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti determinate imprese categorie di imprese<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma, il principio \u00e8 che<strong> le imprese strategiche debbono essere in mano pubblica<\/strong> e che <strong>non \u00e8 accettabile rimettere alla speculazione privata la produzione di beni e servizi primari per la vita del Paese<\/strong>. Questo punto essenziale \u00e8 stato travolto dalle numerose e dannosissime \u201cprivatizzazioni\u201d, che hanno privato l\u2019Italia, in breve periodo, del 50 per cento delle imprese, sospingendola verso una irrimediabile miseria, propedeutica ad un finale ed irreparabile disastro economico e sociale.<\/p>\n<p>Altro punto strategico proprio della nostra \u201cdinamica costituzionale\u201d consiste <strong>nell\u2019aver \u201cseparato\u201d la piccola e media propriet\u00e0, come la propriet\u00e0 coltivatrice diretta e la propriet\u00e0 della prima casa (artt. 44 e 47 Cost.), dalla propriet\u00e0 la cui produzione eccede le strette esigenze di vita e sono in grado di far crescere la \u201cproduzione nazionale\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Per questo tipo di propriet\u00e0, come si \u00e8 gi\u00e0 accennato, la stessa tutela giuridica \u00e8 condizionata all\u2019assolvimento della \u201cfunzione sociale\u201d, cio\u00e8 all\u2019obbligo di dar spazio all\u2019 \u201coccupazione\u201d ed alla \u201cproduzione\u201d di beni che possano soddisfare i bisogni di tutti.<\/p>\n<p>Quest\u2019obbligo \u00e8 sancito in modo espresso e con piena \u201cprecettivit\u00e0\u201d dal citato art. 42 Cost., in base al quale, si ripete, \u201cla propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dalla legge\u2026 allo scopo di assicurarne la funzione sociale\u201d. E\u2019 una norma universalmente riconosciuta in dottrina come \u201cnorma precettiva di ordine pubblico economico\u201d, la quale, tuttavia, anche a causa di talune discutibili sentenze della Corte costituzionale, \u00e8 rimasta del tutto \u201cinapplicata\u201d. Lo dimostrano il continuo e dannosissimo ricorso alle <strong>\u201cchiusure e delocalizzazioni\u201d di \u201cimprese\u201d desiderose solo di maggiori profitti<\/strong>, nonch\u00e9 la massa enorme di \u201cimmobili\u201d e soprattutto di \u201cterreni\u201d \u201cabbandonati\u201d dai loro proprietari.<\/p>\n<p>Al riguardo, \u00e8 la stessa Costituzione che ci offre il rimedio. Se \u00e8 vero, come \u00e8 vero, che<strong> la \u201ctutela giuridica\u201d della propriet\u00e0 privata \u00e8 condizionata alla \u201cfunzione sociale\u201d, il venir meno di quest\u2019ultima, fa venir meno anche la tutela giuridica e, di conseguenza, vien meno il \u201cdiritto di propriet\u00e0 privata\u201d ed anche, e necessariamente, qualsiasi diritto di \u201cindennizzo\u201d, visto che non esiste pi\u00f9 il diritto da indennizzare.<\/strong><\/p>\n<h2><strong><span style=\"color: #008000;\">Si verifica, insomma, un \u201ceffetto automatico\u201d, per il quale, il bene originariamente appartenente a tutti, e da tutti \u201cceduto\u201d, mediante legge, ad un singolo individuo, torna con tutta evidenza nella propriet\u00e0 collettiva di tutti.<\/span><\/strong><\/h2>\n<p>Dunque, <strong>nel caso dell\u2019abbandono, di terreni ed immobili<\/strong>, che ha un suo precedente storico \u201cnell\u2019ager desertus\u201d della tarda Roma imperiale, implica il dovere, meglio si direbbe il \u201cmunus\u201d, dell\u2019autorit\u00e0 pubblica di iscrivere formalmente nella propriet\u00e0 pubblica e collettiva dalla stessa amministrata il bene di cui si discute, a ci\u00f2 provvedendo, dopo la necessaria \u201cdiffida\u201d ad adempiere al proprietario. Si tratta, in sostanza, di <strong>rileggere attraverso una \u201cinterpretazione costituzionalmente orientata\u201d, quanto \u00e8 gi\u00e0 scritto nell\u2019art. 838 del codice civile in relazione ai terreni abbandonati<\/strong>, tenendo conto, come poco sopra si accennava, che il \u201cmeccanismo giuridico\u201d previsto dalle sopra ricordate \u201cdisposizioni costituzionali\u201d di ordine pubblico economico\u201d implica il venir meno, insieme con il diritto di propriet\u00e0, anche del conseguente diritto all\u2019indennizzo.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 poi un ultimo punto molto importante da tener presente nell\u2019analisi di questa \u201cdinamica costituzionale\u201d: \u00e8 <strong>la \u201cpartecipazione\u201d del cittadino alla \u201cfunzione legislativa\u201d, alla \u201cfunzione amministrativa\u201d, ed alla \u201cfunzione giudiziaria\u201d.<\/strong> Ed \u00e8 da sottolineare che, la partecipazione alla funzione legislativa e a quella giudiziaria riguarda soltanto un potere di iniziativa o di abrogazione, mentre quella concernente la funzione amministrativa implica un effettivo esercizio della funzione stessa. Infatti, come \u00e8 noto, la funzione legislativa \u00e8 riservata al Parlamento e quella giudiziaria \u00e8 riservata all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, ed invece la funzione amministrativa \u00e8 condivisa da questa, con enti e con soggetti privati.<\/p>\n<p>E\u2019 noto che la partecipazione alla funzione legislativa si concreta nel referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e nella proposta di leggi di iniziativa popolare (art. 71, comma secondo Cost.).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 complesse sono le disposizioni costituzionali che riguardano l\u2019effettivo esercizio della funzione amministrativa da parte dei cittadini. La disposizione principe in proposito \u00e8 quella dell\u2019art. 3, comma secondo, Cost., secondo il quale \u00e8 compito della Repubblica assicurare \u201c<em>l\u2019effettiva partecipazione di tutti i cittadini all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese<\/em>\u201d. E \u201c<strong>partecipare\u201d alla \u201dorganizzazione\u201d, in termini giuridici, vuol dire proprio partecipare all\u2019azione amministrativa dei pubblici poteri<\/strong>. E <strong>parlare di \u201clavoratori\u201d vuol dire parlare di tutti i cittadini, poich\u00e9, come si \u00e8 visto, per la Costituzione non esistono i \u201cfannulloni\u201d<\/strong>: o si ha la capacit\u00e0 di lavorare e si \u201cdeve\u201d lavorare, o si \u00e8 \u201cinabili al lavoro\u201d ed allora si ha diritto al mantenimento ed all\u2019assistenza sociale.<\/p>\n<p>Accanto a questo principio a carattere generale, la Costituzione fa ricorso alla \u201cpartecipazione\u201d anche nel citato art. 43, nel quale, come si \u00e8 detto, si affida la gestione di imprese o di categorie di imprese \u201cdi preminente interesse generale\u201d anche a \u201ccomunit\u00e0 di lavoratori o di utenti\u201d, e cio\u00e8 ad entit\u00e0 giuridiche diverse dalla pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Di \u201cpartecipazione\u201d infine parla diffusamente e con precisione l\u2019ultimo comma dell\u2019art. 118 del rinnovato Titolo V della Costituzione, nel quale si legge che \u201dStato, Regioni, Citt\u00e0 metropolitane, Province e \u201ccomuni favoriscono l\u2019autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale, sulla base del principio di sussidiariet\u00e0\u201d. Qui addirittura si afferma che <strong>l\u2019iniziativa dei cittadini in tema di funzioni amministrative dovrebbe precedere, in casi di estrema vicinanza agli interessi del popolo, l\u2019azione dei pubblici poteri<\/strong>: questo e non altro significa il ricorso al concetto di \u201csussidiariet\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>Quanto alla partecipazione alla funzione giudiziaria, occorre ricordare che, in base alla costruzione che abbiamo descritto della \u201cComunit\u00e0 politica\u201d, il \u201ccittadino \u00e8 parte costitutiva\u201d del popolo, e come tale pu\u00f2 e deve agire, con un\u2019azione popolare, nell\u2019interesse proprio e di tutti i consociati. Si tratta di un <strong>potere di iniziativa<\/strong> che \u00e8 insito nel sistema costituzionale, con la conseguenza che una previsione di legge ordinaria in proposito avrebbe valore puramente dichiarativo.<\/p>\n<p>Questo principio sembra sia stato accolto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione[12] e dalla Corte costituzionale[13] nel noto caso dell\u2019azione promossa da un semplice cittadino per ottenere la cancellazione della legge elettorale, cosiddetta \u201cporcellum\u201d. In detta sentenza si legge, infatti, che la \u201cquestione\u201d sottoposta all\u2019esame della Corte costituzionale, \u201cha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme\u201d. Pare proprio che la Corte costituzionale abbia utilizzato il concetto, poco sopra esposto, del rapporto tutto-parte, considerando il cittadino come \u201cparte strutturale\u201d della collettivit\u00e0, per cui la sua azione giudiziaria concerne il proprio interesse individuale e, nel contempo, quello di tutti gli altri consociati. E se \u00e8 cos\u00ec, si pu\u00f2 agevolmente affermare che oggi, ad opera della giurisprudenza di legittimit\u00e0 e della giurisprudenza costituzione, l\u2019azione popolare, \u00e8 diventata una sicura realt\u00e0[14].<\/p>\n<h1><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>7. \u2013 Cosa fare?<\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Il discorso fin qui condotto ha spianato la strada per <strong>combattere, sul piano giuridico, contro il principale responsabile della cementificazione e della impermeabilizzazione del suolo, il cosiddetto ius edificandi<\/strong>. Dovrebbe esser chiaro, infatti, che<strong> non \u00e8 affatto configurabile un diritto di costruire \u201cinsito\u201d nel diritto di propriet\u00e0 privata, mentre si deve necessariamente affermare che questo potere di trasformazione del territorio costituisce una \u201cpotest\u00e0\u201d insita nella propriet\u00e0 collettiva che spetta al popolo<\/strong> sul suo territorio a titolo di sovranit\u00e0.<\/p>\n<p>Vengono in evidenza, a questo punto, due concetti importanti: <strong>la tutela del territorio e la fruizione dello stesso<\/strong>. In sostanza, emerge la necessit\u00e0 di \u201cnorme di tutela\u201d e di \u201cnorme del governo\u201d del territorio.<\/p>\n<p>Le prime, che sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell\u2019art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., pongono i <strong>\u201climiti invalicabili\u201d di tutela<\/strong>[15], oltre i quali, superate le soglie della sostenibilit\u00e0 ambientale, si provocano seri danni ambientali; le seconde, che rientrano nella competenza concorrente delle Regioni, ai sensi dell\u2019art. 117, comma terzo, Cost., pongono la \u201cnormativa d\u2019uso\u201d del territorio, <strong>sanciscono, cio\u00e8, in quali zone del territorio e con quali modalit\u00e0, \u00e8 possibile costruire.<\/strong> In questo secondo caso, \u00e8 bene sottolinearlo, lo Stato ha l\u2019obbligo di stabilire, con una legge quadro, i \u201cprincipi fondamentali\u201d aventi la funzione di indirizzare o porre dei limiti alle manifestazioni legislative[16] della Regione. E non pu\u00f2 sfuggire che <strong>l\u2019attuale legge quadro per l\u2019edilizia approvata con DPR n. 380 del 2001 \u00e8 tutta da rifare.<\/strong><\/p>\n<h2><span style=\"color: #008000;\">E\u2019 di questa nuova legge quadro che oggi c\u2019\u00e8 urgente, indilazionabile bisogno. Infatti, \u00e8 solo in una legge di tal genere, infatti, \u00e8 possibile stabilire, nella visione di un quadro generale del problema, norme fondamentali applicabili in tutto il territorio nazionale, concernenti il consumo di suolo agricolo e di verde urbano.<\/span><\/h2>\n<p>Ed a questo proposito, considerato che il punto dolente \u00e8 quello del cosiddetto ius aedificandi, causa efficiente di notevolissimi danni al territorio, si potrebbe prevedere che <strong>la concessione edilizia possa essere rilasciata solo su terreni esistenti in zona urbanizzata e preventivamente acquisiti al patrimonio comunale, o perch\u00e9 si tratta di terreni o immobili abbandonati, che, come si \u00e8 visto, sono automaticamente rientrati nel patrimonio della Comunit\u00e0 comunale, o perch\u00e9, per eccezionali esigenze pubbliche, tali terreni o immobili siano stati preventivamente espropriati prima dell\u2019urbanizzazione ed al costo previsto per i terreni agricoli.<\/strong><\/p>\n<p>Detta concessione dovrebbe inoltre consistere, non in un\u2019autorizzazione a costruire, ma nella <strong>costituzione di un diritto di superficie da concedere<\/strong> a seguito dell\u2019esperimento di una gara ad evidenza pubblica e dietro pagamento di un equo canone annuo rivalutabile secondo le stime di mercato. Si eviterebbe cos\u00ec la piaga delle dannosissime \u201c<strong><em>rendite fondiarie<\/em><\/strong>\u201d, causate dalle cosiddette \u201curbanizzazioni di favore\u201d, che arricchiscono indebitamente pochi speculatori, a danno di tutti, nonch\u00e9 delle frequenti collusioni tra costruttori e amministratori pubblici. D\u2019altro lato si assicurerebbe alle casse comunali un altro introito sicuro, dovendosi, peraltro, anche prevedere che gli oneri di urbanizzazione siano effettivamente destinati alle opere di urbanizzazione, evitando che detti introiti siano utilizzati per le spese correnti, come prevede la citata legge destinati alle spese correnti, come oggi avviene, seguendo le disposizioni del citato art. 136, comma secondo, lett. c) del vigente T.U per l\u2019edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380.<\/p>\n<p>E\u2019 poi tra questi principi fondamentali che andrebbe previsto anche la necessit\u00e0 di istituire una <strong>cintura verde intorno alla zona cittadina urbanizzata, nonch\u00e9 la previsione di notevoli Parchi urbani<\/strong>. Indispensabile sarebbe poi prevedere delle <strong>norme penali che considerano delitto<\/strong> punibile con la reclusione da uno a cinque anni, il fatto di chi leda detti principi ed arrechi, comunque, danni ambientali.<\/p>\n<p>La legge quadro di cui si discute dovrebbe ancora prevedere una attenta manutenzione[17] del territorio comunale e, nell\u2019immediato, una <strong>grande opera pubblica statale di ristabilimento dell\u2019equilibrio idrogeologico d\u2019Italia<\/strong>.<\/p>\n<p>Non \u00e8 chi non veda come un\u2019opera pubblica di tal genere possa simultaneamente perseguire due finalit\u00e0: la ricostituzione del territorio e contribuire efficacemente all\u2019uscita dalla presente cosiddetta crisi economico finanziaria, poich\u00e9 la distribuzione di risorse finanziarie ad un considerevole numero di lavoratori agirebbe da volano dell\u2019economia e permetterebbe anche di diminuire notevolmente il debito pubblico. E\u2019 da considerare d\u2019altro canto che <strong>gli stessi costruttori,<\/strong> se invogliati a concorrere agli appalti per l\u2019esecuzione di una grandiosa opera pubblica di ristabilimento dell\u2019equilibrio idrogeologico, certamente non avrebbero nessuna difficolt\u00e0 a lavorare per un fine diverso da quello sin qui seguito. Ora la parola passa al Governo, il quale ha l\u2019obbligo inderogabile di convincere l\u2019Europa che <strong>\u00e8 inutile accantonare contabilmente 50 miliardi all\u2019anno per 20 anni, come ci impone il fiscal compact e che sarebbe molto pi\u00f9 ragionevole investire dette somme in un\u2019opera che ristabilisca gli equilibri ambientali, senza produrre merci da collocare sul mercato.<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><em><strong>NOTE:<\/strong> <\/em><\/span><\/p>\n<p><em>[1] Sull\u2019argomento vedi: S. Settis, Paesaggio Costituzione Cemento, Torino, 2010.<\/em><\/p>\n<p><em>[2] Sulla ricostruzione del fatti al riguardo, vedi E. Salzano, Memorie di un urbanista, Venezia, 2012., p. 196 ss.<\/em><\/p>\n<p><em>[3] S. Settis, Pesaggio Costituzione Cemento cit., p.17 s.<\/em><\/p>\n<p><em>[4] S. Settis, o. c. , l. c.<\/em><\/p>\n<p><em>[5] P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino, 1974.<\/em><\/p>\n<p><em>[6] M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963, rist. 1981, p. 47.<\/em><\/p>\n<p><em>[7] Sul collegamento tra \u201cpropriet\u00e0 collettiva \u201c e \u201csovranit\u00e0\u201d, vedi il mio scritto \u201cI beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana\u201d, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, p.2613 ss., rinvenibile su www.federalismi. It. Tema ripreso, con dovizia di particolari, S. Settis, in Azione popolare, Torino, 2012, p.79.<\/em><\/p>\n<p><em>[8] C. Schmitt, Il nomos della terra, Milano, 1991, p. 17 ss.<\/em><\/p>\n<p><em>[9] Quanto alla tutela del paesaggio, sono fondamentali i volumi di Salvatore Settis: Paesaggio Costituzione Cemento, Torino, 2010 e Azione popolare, Torino, 2012; nonch\u00e9 il completissimo articolo di G. Severini, La tutela costituzionale del paesaggio, in www.giustizia-amministrativa.it, 2005.<\/em><\/p>\n<p><em>[10] Da ultimo, G. Zagrebelsky, Fondata sul lavoro, Torino, 2013.<\/em><\/p>\n<p><em>[11] Quanto alla tutela delle risorse della terra, vedi: G. Di Marzo, Anatomia di una rivoluzione, Roma, 2012; C. Iannello, Il diritto all\u2019acqua, Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 2012..<\/em><\/p>\n<p><em>[12] A proposito delle sentenze del 2011, relative alle Valli di pesca della laguna veneta.<\/em><\/p>\n<p><em>[13] Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014.<\/em><\/p>\n<p><em>[14] Fondamentale, al riguardo il citato volume di S. Settis, Azione popolare.<\/em><\/p>\n<p><em>[15] Vedi sentenze della Corte costituzionale a partire dalle sentenze n. 367 e 378 del 2007 in poi.<\/em><\/p>\n<p><em>[16] C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, Tomo II, p. 925 s.<\/em><\/p>\n<p><em>[17] E\u2019 da ricordare che 45 senatori e deputati, utilizzando il lavoro degli Uffici tecnici statali, hanno presentato una importante proposta di legge, contenente norme tecniche per una reale manutenzione del suolo.<\/em><\/p>\n<p><strong>Tratto da: <a href=\"http:\/\/eddyburg.it\/\">http:\/\/eddyburg.it\/<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Paolo Maddalena, vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e coautore della Legge Galasso. 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