È confermato: non esistono “diritti edificatori” di suoli non ancora edificati

Riportiamo l’articolo apparso su Eddyburg, lunedì 18 febbraio 2013, scritto da Edoardo Salzano

Una recente sentenza del Consiglio di stato  (6656/2012) che riprendiamo dalla rivista online Lexambiente, ribadisce interpretazioni delle leggi vigenti, ignorando le quali tecnici e amministratori incompetenti, hanno contribuito al pesante e ingiustificato consumo di suolo.

In un comune salentino, Monteroni di Lecce, il comune aveva approvato un nuovo Prg che destinava a verde privato un’area destinata dai precedenti strumenti di pianificazione a zona di completamento.

Il proprietario ha ricorso al Tar chiedendo l’annullamento degli atti e il ripristino della precedente destinazione.

Il Tar ha rigettato il ricorso e il proprietario si è appellato allora al Consiglio di Stato.

Quest’ultimo ha confermato la sentenza del Tar con motivazioni interessanti per il loro carattere generale.

Abbiamo notizia della sentenza dalla bella rivista online di Luca Ramacci, Lex ambiente, dalla quale riprendiamo di seguito sia il commento (firmato F. Albanese) che il testo integrale della sentenza.
Agli argomenti di valutazione positiva della sentenza espressi da Albanese vogliamo aggiungerne due.

1  – Il Consiglio di stato afferma ( paragrafo 5.1) che la nozione di naturale vocazione edificatoria postula la preesistenza di una edificabilità di fatto, cioè può essere attribuita solo a un terreno già edificato. Ed è quindi concetto impiegato propriamente nelle sole vicende espropriative, stante la sottoposizione di ogni attività edilizia alle scelte pianificatorie dell’amministrazione Non ha quindi alcun senso parlare di “vocazione edificatoria” di un suolo riferendosi a precedenti previsioni urbanistiche legittimamente modificate, e nemmeno a situazioni di fatto diverse dalla già avvenuta edificazione.
Possiamo dunque ritenere ulteriormente confermate le conclusioni alle quali eravamo da tempo arrivati sulla base dell’analisi della giurisprudenza: non esiste alcun fondamento giuridico sulla cui base il proprietario di un terreno possa rivendicare un “diritto edificatorio”, o un malaccorto urbanista o amministratore possa motivare la decisione di rendere edificabili aree che attualmente non lo sono.

2 – La sentenza afferma ( paragrafo 2.1) che « l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo; uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, non in astratto, ma in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi, sia dei valori ambientali e paesaggistici, delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, delle esigenze economico-sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che s’intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione de futuro sulla propria stessa essenza, svolta per autorappresentazione ed autodeterminazione dalla comunità medesima».

E’ esattamente il modo di vedere la pianificazione urbanistica che eddyburg sostiene e promuove.

A questo link è possibile leggere la sentenza del Consiglio di Stato >

5 commenti

  1. Ma se sono già stati firmati degli art 18 si può ancora fare qualcosa ? E per i Pua ?

  2. Conosco anche piccoli proprietari di terreni lottizzati che, vista l’attuale crisi, non edificherebbero piu’ se gli fossero almeno restituiti le ingenti somme versate per gli oneri di lottizzazione e per le varie imposte correlate.Purtroppo procedono cmq nella costruzione, prima che scadano i termini della lottizzazione, pur di non perdere il diritto acquisito e quanto per esso pagato con gravi conseguenze sul paesaggio e sul consumo del suolo.Si potrebbe quindi disincentivare il diritto ad edificare a tutti i costi anche attraverso una generale previsione di restituzione ai cittadini interessati degli importi versati allo Stato nel caso di espressa e spontanea rinuncia all’esercizio di tale diritto

  3. Cosa succede se nel frattempo il proprietario ha pagato le tasse come se fosse edificabile (ICI/IMU)? Può agire in sede civile per chiedere danni?

  4. Ho provato a spiegare precedentemente per iscritto lo stesso concetto sui social networks (citavo dichiarazioni di amministratori umbri e toscani) ma Gianmarco Onorati è stato molto più bravo e preciso di me fornendo fonti giurisprudenziali autentiche ed autorevoli.Ricordo un pessimo intervento a Marino dell’allora Assessore Regionale Esterino Montino del PD in senso totalmente contrario a quanto qui incontrovertibilmente dimostrato con annessa (ingiustificatissima) paura pubblicamente dichiarata di pagar penali in solido se proceduto a cambi di destinazione migliorativi.Forse non tutto è perduto.Forse…

    1. Grazie Armando ma il merito è solo dell’ottimo lavoro redazionale di questo sito…fa piacere che il massimo organo di giurisdizione amministrativa ribadisca questi concetti. Inoltre grazie a te per le sempre precise testimonianze ”storiche” della vita politica Marinese…

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