Foto: consorzio terre di toscana

L’analisi dell’impatto sul paesaggio deve essere attenta e puntuale: il Consiglio di Stato ferma il Parco eolico sul Monte Amiata

Con la importante sentenza n 1872 il Consiglio di Stato ha annullato il Decreto della Regione Toscana che autorizzava il parco eolico sul Monte Amiata, facendo prevalere il principio della tutela del paesaggio sugli altri valori da contemperare e ricordando che gli enti decisori sono tenuti ad effettuare una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, da effettuare alle diverse scale di studio e in relazione al territorio interessato

di Simonetta Astigiano e Maria Cariota

La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia hanno reso necessaria la diversificazione delle fonti energetiche, così, nel 2021, il governo Draghi ha annunciato una serie di semplificazioni nei percorsi autorizzativi e sbloccato la costruzione di 6 parchi eolici e 10 impianti fotovoltaici in varie parti d’Italia. Tra questi la realizzazione di un parco eolico in località Podere di Moggino, nel Comune di Roccalbegna (Monte Amiata) in provincia di Grosseto, autorizzato dalla Regione Toscana nel marzo del 2021.

Come spesso accade la fretta fa nascere i gattini ciechi, tanto ciechi da non lasciar vedere i problemi ambientali e paesaggistici che pongono la costruzione di grossi siti produttivi in terreni ancora vergini o in aree protette, come nel caso del Monte Amiata. Il progetto, autorizzato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 4376, ha infatti visto il via libera nonostante avesse avuto il parere negativo della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo e dell’Unione dei comuni montani Amiata grossetana.

Così sono arrivati i ricorsi e l’ultimo, di Italia Nostra, al Consiglio di Stato, ha visto vincere i ricorrenti con un’importante sentenza che potrebbe fare giurisprudenza e bloccare la spregiudicata realizzazione di impianti che poco hanno a che fare con la tutela ambientale, molto con il profitto di pochi.

Con la sentenza n 1872 pubblicata il 5 marzo 2025, infatti, il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR n 833 del 20 giugno 2022, ha annullato il Decreto della Regione Toscana che autorizzava il parco eolico sul Monte Amiata, facendo prevalere il principio della tutela del paesaggio sugli altri valori da contemperare e ricordando che gli enti decisori sono tenuti ad effettuare una attenta e puntuale ricognizione degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato.

Nello specifico, riguardo alla componente paesaggistica, il Consiglio di Stato ha rilevato che non è stato apprezzato in modo idoneo l’impatto sotto il profilo percettivo, in carenza di istruttoria e con una motivazione insufficiente a superare le argomentazioni del parere contrario della Soprintendenza (prot. n. 63516 del 15 febbraio 2021). Questa, nell’ambito della conferenza dei Servizi,  aveva affermato che l’impianto nascerebbe in un’area confinante con una viabilità storica, in prossimità dell’insediamento rurale “Podere di Roggino”, area contermine ad altre sottoposte a tutela ai sensi del D Lgs 42/2004 sia sotto il profilo culturale che paesaggistico, nelle vicinanze della zona Sic 118 “Monte Labbro e alta valle della Albegna” e che l’intervento proposto altererebbe in modo significativo i coni di visualità panoramica e le visuali delle immediate vicinanze. Con manifesta incoerenza con l’Allegato 4 del DM 10 settembre 2010 e con il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), che include tra le aree non idonee quelle “di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all’interno di coni e bacini visivi”.

Secondo il Consiglio di Stato risulta immotivata e senza adeguata istruttoria anche la censura, nel procedimento, del parere negativo espresso dall’Unione dei Comuni (Determinazione n 2031 del’11 dicembre 2020), che aveva ritenuto la variante urbanistica automatica (quindi priva di un momento valutativo pubblico) incompatibile con le disposizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

Come Forum SiP non possiamo che essere felici di questo risultato e ribadiamo che lo sviluppo di siti per la produzione di energia pulita ha un valore se fatta senza ulteriore consumo di suolo e con rispetto per il paesaggio. Ci sono enormi parcheggi, aree industriali, capannoni e tetti in abbondanza, barriere antirumore lungo le autostrade e molti edifici pubblici che potrebbero ospitare migliaia (milioni?) di pannelli solari per produrre molta dell’energia di cui abbiamo bisogno, dov’è il problema? Non sarà per caso che una produzione diffusa e “democratica” non accontenti gli appetiti dei grossi gruppi industriali?

————————–

Di seguito il Comunicato di ITALIA NOSTRA del 6.03.2025:

Consiglio di Stato annulla autorizzazione della Regione Toscana per parco eolico sul Monte Amiata.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1872 pubblicata il 5 marzo 2025, ha accolto l’appello proposto da Italia Nostra ed alcuni residenti, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Greco, ed ha annullato gli atti con i quali la Regione Toscana ha autorizzato la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Roccalbegna, sul Monte Amiata.

Si tratta di una sentenza storica, non solo per il risultato ottenuto, che impedisce la realizzazione di un campo eolico in una località di immenso valore ambientale e paesaggistico, ma anche perché il Consiglio di Stato ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza.

Nella sentenza si afferma infatti, che “l’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico” e che “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale.

Il Consiglio di Stato, nell’accogliere i motivi di ricorso proposti dall’Avv. Greco, ha precisato inoltre che il soggetto che propone il progetto è tenuto a svolgere una “analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista. Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo.

Importante, inoltre, il richiamo del Consiglio di Stato alle aree non idonee ad accogliere impianti eolici inserite nel Piano ambientale ed energetico della Regione Toscana (PAER), richiamo che ne conferma il valore precettivo più volte messo in discussione da altre sentenze.

Infine, nella sentenza è stato riconosciuto alla Soprintendenza il ruolo che le spetta, troppo spesso disatteso, ed è stato anche ribadito che gli strumenti urbanistici non possono essere vanificati senza adeguate istruttoria e motivazione.

La sentenza dimostra, in altre parole, che i valori costituzionali, ambiente e paesaggio non possono essere contrapposti e che la loro tutela non può essere sacrificata in ragione della normativa di favore per le rinnovabili, che in questi ultimi anni è stata ampliata oltre ogni limite.