Accelerazione dei procedimenti, digitalizzazione dei sistemi, transizione energetica come maggior intervento di finanziamento dei fondi, sono alcuni degli aspetti che caratterizzano la conversione nella nuova Legge n. 50/2026, che vede lievi modifiche al decreto originario (DL n. 19/2026). Si tratta di un corposo contenitore di norme assolutamente impattanti per l’intero comparto edilizia/infrastrutture.
di Patrizia Pezzuoli (Forum Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori)
La traiettoria resta quella dichiarata all’origine del provvedimento: accelerare l’attuazione del PNRR e ridurre i “colli di bottiglia” amministrativi. Rispetto alla versione iniziale, però, il testo coordinato mette meglio a fuoco anche una seconda finalità: accompagnare con correttivi puntuali la fase finale di attuazione delle riforme e degli investimenti, intervenendo dove la macchina amministrativa rischia di rallentare o perdere efficacia.
Alcune tra le principali novità:
la conferenza di servizi accelerata, la formazione del silenzio-assenso, la SCIA, con termini ridotti per il rilascio delle determinazioni da parte delle amministrazioni e meccanismi per superare i dissensi non adeguatamente motivati; per le opere strategiche restano confermati i termini ridotti per i pareri ambientali e paesaggistici (VIA). In particolare, tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza nel termine di 30 giorni (contro i 45 della conferenza semplificata) che diventano 45 giorni (90 nella conferenza semplificata) nel caso occorra il parere di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell’incolumità pubblica
Nella nuova legge sono apportate modifiche alla disciplina del silenzio-assenso, con impatto sul permesso di costruire, in coerenza con i più recenti orientamenti giurisprudenziali secondo cui il titolo “per silentium” può formarsi anche in presenza di interventi non pienamente conformi alle norme urbanistiche ed edilizie. In caso di inerzia delle amministrazioni, sono potenziati i poteri sostitutivi per garantire il rispetto delle scadenze e l’avanzamento degli interventi.
Opere pubbliche, norma anti veti per velocizzare l’autorizzazione: il «no» va sempre accompagnato dalle prescrizioni che rendono possibile il via libera.
Le misure che servono a superare i parziali dissensi fanno sì che le prescrizioni impartite siano ragionevoli e non vadano a impattare irreparabilmente sulla sostenibilità finanziaria del progetto. Più nel dettaglio, la conferenza accelerata prevede che, in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indichino le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso.
Con la digitalizzazione completa delle procedure per facilitare e abbreviare il processo e l’obbligo di non limitarsi a negare l’autorizzazione, aggiungendo all’eventuale «dissenso» le istruzioni su come correggere la rotta per ottenere il via libera. Il meccanismo sprint della conferenza dei servizi nasce nell’emergenza, risalendo infatti al decreto semplificazioni del 2020, che provò a rilanciare un’economia ancora bloccata da un’emergenza pandemica poi rivelatasi molto più lunga del previsto.
In caso di inerzia delle amministrazioni, sono potenziati i poteri sostitutivi per garantire il rispetto delle scadenze e l’avanzamento degli interventi.
L’obiettivo è quello di accorciare in modo strutturale quei «tempi di attraversamento» che vanno dalla decisione di attivare un investimento fino all’avvio dei lavori e che, secondo tutti i monitoraggi degli anni scorsi, pesano più della fase di esecuzione dei lavori nel determinare la durata complessiva di gestazione delle opere pubbliche.
Per il sistema energia-edilizia la legge comprime i tempi decisionali, rafforza la capacità amministrativa e mette in sicurezza la realizzazione degli interventi più esposti al rischio di rallentamento attraverso il rafforzamento della macchina pubblica del MASE, con contratti a esperti selezionati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prorogando la struttura di missione PNRR presso il MASE fino al 31 dicembre 2029.
Nuovi fondi per Agrivoltaico e CER. L’articolo 27 del D.L. 19/2026 si colloca in un punto strategico dell’attuazione del PNRR, perché interviene direttamente sul meccanismo di finanziamento degli impianti a fonti rinnovabili più rilevanti per la transizione energetica: impianti di produzione di biometano a cui sono destinati 1,4 miliardi di euro, impianti agrivoltaici, 1,1 miliardi di euro e comunità energetiche rinnovabili (CER) e autoconsumo collettivo, 1,2 miliardi di euro.
Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione sono gestiti dalla società GSE ed entrano in esercizio entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026. Ogni intervento deve dimostrare, attraverso idonea documentazione, di non compromettere gli obiettivi ambientali dell’Unione europea secondo il principio del “non arrecare danno significativo” (DNSH).
Il nuovo assetto gestionale della misura agrivoltaica PNRR dal MASE al GSE: segna una significativa riconfigurazione del quadro regolatorio della misura «Sviluppo agrivoltaico», inserendosi nel più ampio processo di revisione del PNRR. Tale intervento non si limita a introdurre correttivi di natura attuativa, ma incide sul modello stesso di gestione della misura, determinando un passaggio da una logica prevalentemente regolatoria, incentrata sul ruolo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, a un modello operativo-gestionale affidato al Gestore dei Servizi Energetici, cui è attribuita la gestione diretta di un programma di sovvenzione finanziaria.
In questo contesto, assume particolare rilievo la ridefinizione del target della misura, ora non più ancorato alla realizzazione fisica degli impianti, ma alla stipula degli accordi di concessione entro il termine del 30 giugno 2026. L’obiettivo si considera raggiunto con la somma degli importi oggetto delle concessioni concluse, non con l’entrata in esercizio degli impianti. Si delinea, così, una separazione tra il rischio PNRR, che grava sul sistema nel suo complesso in relazione al conseguimento del target europeo, e il rischio individuale del singolo beneficiario, il quale rimane invece esposto alla decadenza dagli incentivi in caso di inosservanza dei termini di avvio dei lavori e di entrata in esercizio previsti dal documento.
Semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti. La modifica si inserisce nel percorso di revisione del PNRR, con l’obiettivo di semplificare le procedure e accelerare il raggiungimento dei target europei. In particolare, resta confermato l’obiettivo di riqualificare almeno il 70% delle superfici dei siti contaminati entro il 2026, condizione necessaria per il conseguimento dei traguardi fissati a livello europeo.
L’aggiornamento tiene conto delle richieste avanzate da numerose Regioni e Province autonome, che hanno segnalato la necessità di rivedere dati, interventi e costi sulla base dello stato di avanzamento dei progetti. Proprio la revisione dei costi comporta anche una nuova ripartizione delle risorse disponibili, pari complessivamente a 500 milioni di euro, con eventuali riallocazioni verso i territori che ne hanno fatto richiesta.
I permessi e le autorizzazioni acquisiti in conferenza di servizi per gli interventi di bonifica restano efficaci per tutta la durata prevista dal progetto, evitando scadenze intermedie che bloccano i lavori. Vengono stanziati 90 ml. Tra il 2026 e il 2027, specificamente per interventi su infrastrutture pubbliche nei Comuni delle aree interne classificati a rischio sismico.
Un miliardo di euro per le infrastrutture idriche. Nasce il Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (FNIISSI). Con una dotazione monstre di 1 miliardo di euro, il fondo finanzierà prioritariamente i progetti del Piano nazionale (PNIISSI).
Per approfondimenti:
Decreto PNRR 2026: cosa cambia per energia ed edilizia (infobuild.it)
Decreto Pnrr: le modifiche al testo unico ambientale (ambientesicurezzaweb.it)







