Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, “Aree idonee alla produzione di energia rinnovabile”, entrato in vigore con tre anni di ritardo, aveva imposto 180 giorni alle Regioni di regolarsi con proprie norme. La delibera della Regione Emilia Romagna dunque sul progetto di Legge dello stesso DM, tenta di individuare tali aree da considerarsi idonee e non idonee, in concomitanza con la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III n. 9155/2025 che impone una nuova fase di individuazione di tali aree a Stato, Regioni e Province autonome.
Il provvedimento di G.R. – n. 717 del 12/05/2025 – si inserisce nel quadro del burden sharing nazionale che prevede, entro il 2030, il raggiungimento di 6,3 GW. Ad oggi, la regione ha installato 4.630 MW di potenza da fonti rinnovabili, con il fotovoltaico in testa che ammonta circa al 40% all’obiettivo iniziale, e se tutte le autorizzazioni pendenti o concluse si realizzeranno, mancherebbero ancora 2,6 GW da individuare e installare per raggiungere gli obiettivi nazionali (80 GW).
Una percentuale, quella del 40%, realizzata secondo un quadro normativo approssimativo nell’individuazione delle aree, che, seppur vietando interventi in aree agricole definite dai piani regolatori (disposto dal primo periodo del comma 1-bis dell’articolo 20, d.lgs. n. 199/2021), ad oggi ha visto la bocciatura di 9 progetti su dieci per i piccoli impianti e la ripartizione dei fondi PNRR. Sui 775,6 milioni di euro finora banditi, circa 670 milioni stanno finanziando i progetti più grandi, che sul territorio nazionale raggiungono l’80% delle risorse erogate per impianti richiesti da multinazionali e grandi gruppi del settore energetico, soprattutto estere.
La nuova normativa regionale, introduce un quadro regolatorio che fornisce ai comuni una maggiore chiarezza nel definire le aree in cui è possibile costruire o meno impianti per le energie rinnovabili – FER (fotovoltaico, eolico, biomasse, biometano, geotermico, ecc.), velocizzando l’iter autorizzativo nelle zone già individuate come adatte, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale, alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di recupero paesaggistico o ambientale, lavori di sistemazione idraulico ovvero opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, che risultino incompatibili con l’installazione degli impianti, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione del territorio urbanizzato ai sensi della L.R. n. 24 del 2017, oltre alla verifica degli eventuali effetti negativi dei progetti sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo.
Nel contesto della legge si definiscono aree idonee: edifici, parcheggi, siti di impianti esistenti, aree bonificate, cave dismesse e miniere abbandonate, discariche (e fasce limitrofe), aree ferroviarie, aeroportuali, portuali, aree industriali, alcune aree agricole adiacenti ad autostrade o in prossimità di impianti industriali. Salvo incompatibilità con opere pubbliche, interventi di recupero o giudizio negativo di compatibilità ambientale.
Rientrano in quelle non idonee invece: le aree caratterizzate da esigenze di tutela paesaggistica (zone naturalistiche, boschi, coste, fiumi, crinali, calanchi, complessi archeologici, beni di notevole interesse pubblico e relative fasce), i beni culturali immobili e le relative fasce, le zone A, B, C di parchi, le riserve naturali, le aree boscate e umide incluse in Rete Natura 2000 e zone umide Ramsar, le aree percorse dal fuoco negli ultimi 10 anni, le aree sopra i 1200 metri (qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoconsumo), le cave recuperate con finalità ambientali o turistico-ricreative, le frane attive, le aree a rischio idraulico, le aree destinate a opere pubbliche.
A differenza di quanto stabilito per le aree idonee, si specifica che l’amministrazione procedente può anche esprimere, con motivazione puntuale e circostanziata, un giudizio di incompatibilità dell’impianto, in ipotesi in cui lo stesso comporti effetti negativi significativi, ovvero risulti impeditivo della realizzazione di previsioni pianificatorie di interesse generale secondo la normativa vigente.
Una buona legge o uno specchio per allodole volto a tamponare il triste bilancio di consumo di suolo, tra malcontento di cittadini e sindaci e il poco sforzo iniziale di chi dovrebbe legiferare per una tutela ferrea del fragile suolo nazionale e il suo patrimonio culturale.







