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Entro 150 metri dal mare non si può costruire, la Corte Costituzionale conferma la legittimità delle norme regionali in Sicilia

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 72 depositata il 23 maggio 2025, ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Sicialia n. 15 del 1991, sollevate, attraverso diciotto ordinanze, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS).

Le questioni sono sorte nel corso di giudizi d’appello dinanzi al CGARS avverso sentenze che hanno respinto impugnazioni di provvedimenti comunali di diniego di domande di condono edilizio (e delle conseguenti ordinanze di demolizione), relative a opere costruite in assenza di titolo abilitativo a meno di 150 metri dalla battigia, dopo il 31 dicembre 1976 e sino al 1° ottobre 1983: data, quest’ultima, entro la quale le opere dovevano essere ultimate per beneficiare del cosiddetto “primo condono edilizio” di cui alla Legge della Regione Sicilia n. 37 del 1985, che ha disciplinato le modalità di applicazione nel territorio regionale della Legge n. 47 del 1985.

La disposizione censurata (art. 2, comma 3 Legge Regione Sicilia n. 15 del 1991) prevede che: «[l]e disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lett. a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi».

Il richiamato art. 15, primo comma, lettera a) della legge della Regione siciliana 12 giugno 1976, n. 78 prevede: «[a]i fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati».

La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dal giudice remittente (il CGARS), considerando la disposizione del 1991 non di natura innovativa ma di interpretazione autentica della norma del 1976, poiché chiarisce ciò che nel testo di quest’ultima poteva risultare non chiaro: ovvero che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia valesse direttamente fin dal 1976 per i privati e non solo ai fini del suo inserimento nei piani urbanistici.

Secondo la Consulta nella scelta del legislatore regionale del 1991 ha prevalso l’intento di sottrarre il bene protetto dal rischio che, sulla base di una diversa interpretazione della norma, l’inerzia delle amministrazioni comunali comportasse una tutela ridotta, irrazionalmente limitata al territorio costiero dei comuni che si fossero attivati, ingenerando in tal modo anche disparità di trattamento fra i consociati.

La Corte Costituzionale ha altresì affermato che la disposizione di interpretazione autentica non ha leso un legittimo affidamento sulla possibilità di sanatoria edilizia, affidamento che, secondo il CGARS, sarebbe sorto con l’entrata in vigore della citata legge regionale del 1985 sul condono (articolo 23). La Corte ha osservato che la legge del 1985 non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata, essendo determinanti in tal senso le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985, dalle quali poteva inferirsi la non condonabilità. Ai proprietari delle opere abusive, dunque, non poteva riconoscersi sul punto alcun meritevole affidamento.

L’associazione Gruppo d’Intervento Giuridico, che, insieme a Legambiente Sicilia e àKasa, aveva depositato le memorie scritte come amici curiae nell’ambito del giudizio davanti alla Corte Costituzionale, ha così commentato: “Esprimiamo forte soddisfazione per questa importante pagina di civiltà giuridica per la tutela costiera. In Sicilia l’abusivismo edilizio è un fenomeno fortemente radicato. Si stima che le struttura abusive tuttora presenti nella fascia costiera di salvaguardia integrale siano ben 30 mila sui 250 mila abusivi e insanabili presenti nell’Isola (Gela risulta fra le capitali dell’abusivismo edilizio in Italia in rapporto alla popolazione con più di un migliaio di casi assolutamente insanabili)”.